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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 12/03/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 830/2023
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 830/2023 tra
Parte_1
ATTORE
Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTI
Oggi 12/03/2025 ad ore 09:34 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per l'avv. RANUCCI LUCA;
Parte_1
Per l'avv. DEBERNARDI ALESSANDRO;
Controparte_1
Per l'avv. BIANCHI ALESSANDRO;
Controparte_2
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Parte attrice precisa come da atto di citazione e chiede che la sia Controparte_3
condannata ad un indennizzo di euro 39.000,00 come da CTU e la ad un indennizzo CP_2
contrattuale pari ad euro 7.800,00 e sempre a carico della il costo delle spese CP_1 sostenute per il noleggio dell'auto sostitutiva pari ad euro 3.654,00 con vittoria di spese, diritti e onorari di causa;
rileva che alcun veicolo è stato messo a disposizione dell' dalla Pt_1 procura ne per l'identificazione ne per il ritiro, nonostante esso si sia messo a disposizione così come da documentazione in atti. Chiede inoltre un termine per le note conclusionali.
pagina 1 di 10 La precisa chiedendo il rigetto delle domande attoree e Controparte_1
con il favore delle spese.
La precisa come da foglio depositato in Controparte_2
data 6 marzo 2025 su pct e chiede che venga pronunciata la cessazione della materia del contendere, e chiede il rimborso di tutte le spese sostenute di CTU e la vittoria di spese di diritti ed onorari di causa come da nota spese depositata dalla difesa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 2 di 10 N. R.G. 830/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 830/2023 promossa da:
Parte_1
ATTORE
Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte attrice con atto di citazione del 27 febbraio 2023, lamentando il furto della propria auto BMW modello X3, con targa FV986LG e telaio n. WBATX35060NC09619 verificatosi presumibilmente nella finestra temporale che va dal 15 al 21 luglio 2020, citava in giudizio la Controparte_1
e la con le quali aveva assicurato la propria auto mediante due polizze Controparte_2 assicurative, una (con la con garanzia di furto e rapina e l'altra (con con garanzia nel CP_1 CP_2 caso di furto, e chiedeva: l'accertamento e dichiarazione della validità ed efficacia dei contratti di assicurazione stipulati con le convenute, la condanna della al pagamento dell'indennizzo CP_1
contrattualmente previsto in caso di furto di euro 40.000,00, la condanna di al pagamento CP_2
della somma di euro 6.800,00 corrispondente alla differenza tra il valore di acquisto iniziale ed il valore pagina 3 di 10 commerciale al momento del sinistro, oltre al risarcimento danni per euro 3.654,00, per i contratti di noleggio auto che il ricorrente aveva dovuto stipulare per dotarsi di un autoveicolo per i propri spostamenti, a seguito del denunciato furto.
Con comparsa di costituzione del 16 maggio 2023 la si costituiva in giudizio dichiarando di CP_1 non avere indennizzato a parte attrice la somma richiesta per il furto dell'auto assicurata in quanto nel corso della fase istruttoria erano emersi elementi contraddittori ed anomali che avevano portato l'assicurazione a ritenere non congruenti le modalità di avvenimento del fatto.
Con comparsa di costituzione dell'11 maggio 2023 si costituiva in giudizio la dichiarando CP_2
di non dover nulla indennizzare a parte attrice in quanto la polizza assicurativa prevedeva espressamente il pagamento dell'indennizzo integrativo solo ed esclusivamente nel caso in cui ci fosse stato dapprima l'indennizzo della società assicurativa principale, con cui vi era in essere il contratto di garanzia principale, ovvero la Rilevava che non era stata provata la genuinità del furto, e di CP_1 conseguenza non era stato indennizzato l'evento furto dalla sì che non poteva essere CP_1 indennizzata la differenza di valore economico da parte della stessa, essendo quest'ultimo indennizzo secondario rispetto al primo.
La procedura di mediazione non andava a buon fine a causa della mancata partecipazione all'incontro della nonostante la regolare notifica dell'incontro di mediazione prefissato. Controparte_1
***
Le domande attoree sono infondate e non meritano accoglimento.
Parte attrice non ha soddisfatto l'onere probatorio, prima ancora che allegatorio. In particolare, la a fronte delle risultanze dell'attività investigativa evidenzia una serie di incongruenze e CP_1
aspetti sospetti nella dinamica del furto, di cui parte attrice non contesta il contenuto in modo preciso e puntuale. Nello specifico, viene contestato a parte attrice il fatto che la chiave dell'auto in suo possesso e consegnata dalla stessa all'assicurazione per accertamenti fosse stata utilizzata come ultima volta diversi mesi prima del presunto furto, precisamente il 16 novembre 2019, dichiarando parte attrice che l'altra copia della chiave del mezzo era stata usata dai presunti ladri per mettere in moto l'auto e che, quindi, non era più in suo possesso. L'assicurazione sul punto eccepisce all'attrice la stranezza dell'avere con sé la chiave meno utilizzata (anzi utilizzata ben 8 mesi prima del presunto furto) e l'aver lasciato nell'abitazione, invece, la chiave con la quale veniva avviato quotidianamente il mezzo. Sul punto nulla contesta, né motiva parte attrice sul perché ci fosse un utilizzo così datato dell'auto con la pagina 4 di 10 chiave rimasta in suo possesso, né meglio giustifica la dinamica della chiave rubata rispetto a quella non sottratta dai ladri. Altro aspetto decisamente importante rilevato dalla società assicurativa, durante la fase investigativa, era che lo stesso veicolo presumibilmente rubato, medesimo modello e telaio, fosse stato registrato in Belgio con targa 1XEE667 in data 29 marzo 2019 a nome di un tale
[...]
risultando così l'auto immatricolata nella medesima data sia in Italia che in Belgio CP_4 nonostante dall'esame dei documenti italiani risultasse che il veicolo in esame fosse stato sempre e solo immatricolato in Italia. Sottolineando la forte stranezza della cosa, essendo del tutto impossibile che la
Contr casa produttrice della produca nei propri stabilimenti due vetture con lo stesso identico numero di telaio in quanto il telaio risulta essere una sorta di DNA del veicolo, sì che o vi è stata una condotta fraudolenta di alterazione di uno dei due telai oppure la registrazione doppia (in Italia e in Belgio) di un'unica auto. Sul punto parte attrice nulla eccepisce ma dichiara genericamente la propria estraneità ai fatti. Ulteriore aspetto rilevato ancora dall'assicurazione era che a seguito delle verifiche effettuate risultava che l'auto in data 20 luglio 2020, cioè nell'intervallo temporale del denunciato furto presumibilmente occorso tra il giorno 15 luglio 2020 e 21 luglio 2020, era stata oggetto di 2 interventi di sostituzione pastiglie freni e manutenzione regolare in una officina in Kosovo, ad una distanza di
1.491 km dal luogo in cui si sarebbe verificato il furto, evidenziando soprattutto, come il soggetto che ha condotto il mezzo per eseguire le riparazioni in Kosovo si è identificato (per cui risulta anomalo che si trattasse di un ladro o di un ricettatore). Successivamente ad una querela dell'assicurazione
è stato instaurato a carico di parte attrice un procedimento penale ai sensi dell'art. 397 c.p. CP_1
presso la Procura di Reggio Emilia, i Carabinieri del Comando di Rubiera a seguito della visione della documentazione inviata dalla società investigativa incaricata dalla rilevavano infatti indizi CP_1 di reità a carico di anche in ordine alla violazione dell'art. 642 c.p.. Parte attrice si è Parte_1
limitata a dichiarare genericamente la propria estraneità su tutte le contestazioni avanzate dall'assicurazione; in particolare, nella prima memoria non ha in alcun modo contestato la veridicità delle deduzioni e delle eccezioni sollevate dall'assicurazione e solo nella memoria ex art 183 CP_1
c.p.c. n. 3 ha contestato la veridicità del contenuto della relazione investigativa della società incaricata dalla ritenendo che “sia basata su opinabili e discutibili documenti forniti da soggetti CP_1
(ulteriori terzi) privi di ufficialità”, non avvedendosi del fatto che alle stesse risultanze sono pervenuti anche i Carabinieri del Comando di Stazione di Rubiera mediante l'attività di indagine. (docc. 29 e 30).
Inoltre, parte attrice richiede sin dal primo atto introduttivo un risarcimento danni alle assicurazioni convenute in quanto il ricorrente a causa del presunto furto fu costretto al noleggio di un'auto per i pagina 5 di 10 propri spostamenti. Ebbene, sulla base sia dell'attività investigativa della società incaricata, sia sulla base delle risultanze prodotte dai Carabinieri di Rubiera (doc. 30) risulta, invece, che il noleggio ebbe inizio già a partire dalla data del 6 dicembre 2019, quindi 3 giorni prima che l'auto venisse immatricolata in Belgio, e in ogni caso ben prima del presunto furto (15/20 luglio 2020). Su tale auto, inoltre, in data 5 novembre 2019 era stato apposto un fermo amministrativo, sì che risulta singolare che tale mezzo subito dopo sia stato immatricolato all'estero e, contemporaneamente, parte attrice abbia provveduto a prendere a noleggio in via continuativa e costante altro veicolo, quasi che essa non avesse un mezzo di locomozione utile in suo possesso proprio subito dopo che il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo ed immatricolato all'estero. Va evidenziato come sul punto parte attrice si sia limitata a produrre copie di contratti di noleggio (in quanto, nel frattempo, quest'ultima cambiava modello di auto noleggiata) con data dal 1° settembre 2019 in poi, come a ribadire che la necessità di noleggio delle auto per spostarsi sia scaturita dal presunto furto della sua auto, quando in realtà tale attività di noleggio auto iniziò ben prima. Per di più, sulla base dei verbali di perquisizione e sequestro dei Carabinieri di Rubiera (docc. 27 e 28) è possibile evincere come il sig. disponesse Pt_1 dell'apparecchio Telepass sulle auto noleggiate, a conferma del fatto che utilizzasse in modo abituale le stesse, in particolare quella noleggiata prima del presunto evento furto. Anche su tale punto, la parte attrice nulla giustifica, né solleva alcuna eccezione a propria difesa. Va, infine, rilevato come le prove documentali dell'attore a sostegno della propria tesi prodotte successivamente alle contestazioni della società assicurativa appaiono deboli e prive di efficacia probatoria, in particolare la prova dello
“screenshot” relativo agli spostamenti del sig. nella finestra temporale 15 – 20 luglio 2020 Pt_1
(periodo del presunto furto), non è effettivamente ricollegabile a quest'ultimo in alcun modo, né all'auto oggetto di causa, essendo un semplice screenshot di Google Maps che potrebbe provenire da qualsivoglia cellulare.
Con verbale del 21 ottobre 2024 venivano escussi i testi e , Testimone_1 Testimone_2
in particolare, la testimonianza di è da ritenersi inattendibile in quanto dichiara di Testimone_1
“sapere che il veicolo è stato rubato” ma subito dopo dice di non aver visto nulla, poi dichiara che il sig. era un maniaco della pulizia e dell'estetica della sua auto, che la puliva regolarmente e Pt_1 faceva tagliandi e cambio ruote e subito dopo rileva che non l'ha ma visto pulire l'auto né è certa che abbia mai cambiato le ruote dell'auto, né effettuato dei tagliandi.
Anche in ordine alla descrizione dello stato dell'immobile in seguito al furto si contraddice più volte.
Risulta, dunque, che la teste, anche in forza dei rapporti sentimentali che la legavano all'attore pagina 6 di 10 all'epoca dei fatti di causa, essendo ella stata sua compagna e convivente, sia inattendibile affermando inizialmente la veridicità dei fatti narrati nei capitoli di prova, per poi successivamente a semplice richiesta di chiarimenti contraddirsi con le dichiarazioni appena rilasciate. Tale teste confonde financo l'anno degli eventi in quanto ricorda di aver visto nell'anno 2021 per l'ultima volta il veicolo, eppure in base alla denuncia in atti e alle sue stesse dichiarazioni il veicolo oggetto di furto un anno prima, ovvero nell'anno 2020.
In ordine al teste invece quest'ultimo dichiara come veritieri i fatti a propria conoscenza, Tes_1
in particolare afferma di aver dato un passaggio a parte ricorrente e alla teste da Testimone_1
Torino a Rubiera nella settimana del 15/21 luglio 2020, e dichiara di essere stato contattato da parte ricorrente non appena lasciato a Rubiera per comunicargli che la sua auto BMW fosse stata rubata. Va rilevato però che tale teste non è un teste oculare, nulla ha visto in riferimento al furto, essendo egli meramente a conoscenza dei fatti che l'assicurato gli ha dichiarato per via telefonica.
Per quanto riguarda la testimonianza invece del figlio di parte attrice, , è da rilevare che Testimone_2 quest'ultima risulta essere meramente atta a confermare che il teste residente in Rubiera, utilizzava una o due volte a settimana la macchina (presumibilmente rubata) del padre, dichiarando che l'accesso al giardino che porta al garage in cui era custodita l'auto oggetto di causa, era liberamente accessibile in quanto vi era un cancello che era sempre aperto, tuttavia, egli non è in grado di fornire alcun elemento temporale, nemmeno in termini di mese, sì che esso diviene irrilevante in ordine alla data di perdita del possesso del veicolo che così risulta confermata in data antecedente a quando il mezzo è stato, poi, immatricolato in Belgio.
Inoltre, in corso di causa, i Carabinieri di Rubiera, con verbale dei 6 settembre 2023, comunicavano alle assicurazioni ed a parte attrice che il bene oggetto di furto - l'auto BMW targata FV986LG - veniva rinvenuta dalle Autorità competenti, e ne chiedevano l'interesse al recupero. Parte attrice dopo aver dichiarato il proprio interesse al recupero dell'autoveicolo e di essere in attesa di maggiori indicazioni sulle modalità di recupero, ometteva di rendere i chiarimenti richiesti con ordinanza del 24 ottobre 2023, sì che ella nulla deduceva in ordine al recupero del mezzo.
Se ne deve concludere che, a fronte delle contestazioni mosse dalle parti convenute, in ordine a tutte le anomalie riscontrate nel furto, parte attrice, si è limitata a produrre la denuncia di furto presentata ai carabinieri, senza fornire altra documentazione adeguata a chiarire in modo preciso le anomalie riscontrate, né ulteriori documenti a fondamento della propria tesi, non soddisfacendo così l'onere probatorio in capo ad essa, infatti “a fronte di contestazioni specifiche della Compagnia, la denuncia di
pagina 7 di 10 furto in quanto contenente dichiarazioni provenienti esclusivamente dalla parte denunciante, non presenta di per sé efficacia probatoria della verificazione del sinistro oggetto del contratto di assicurazione, fatto costitutivo della domanda indennitaria avanzata” (Cass. n. 1935/2003)”, in particolare deve affermarsi che è il "fatto costituivo", che consiste nella prova dell'evento come delimitato in contratto, che debba essere provato ad opera dell'assicurato.
Nel caso in esame, parte attrice non solo non ha di fatto fornito alcun elemento probatorio a sostegno delle circostanze allegate secondo i rilievi emersi dall'attività investigativa della compagnia assicurativa che tracciano un quadro sospetto e non veritiero sulla dinamica del furto dichiarato da parte attrice, ma neppure ha allegato in modo preciso e puntuale alcunchè sulle circostanze anomale oggetto dei rilievi di controparte.
Secondo recente giurisprudenza "Al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo per il furto di un'autovettura, l'assicurato deve dimostrare che l'autovettura esisteva effettivamente, era idonea a svolgere la funzione sua propria di mezzo di locomozione e trasporto (ciò che ha anche chiesto la più volte nelle memorie a cui attrice non ha risposto) ed era dotata di un apprezzabile valore CP_3
economico all'epoca della lamentata sottrazione, deve essere cioè dimostrata la così detta
"preesistenza" dell'autovettura come veicolo funzionante e dotato di un apprezzabile valore economico, in mancanza della quale prova il furto non è credibile, non bastando a dimostrare l'asserita sottrazione la sola denuncia presentata alla autorità di polizia, che consiste in una dichiarazione della stessa parte interessata alla riscossione dell'indennizzo” (Tribunale di Napoli Nord sentenza n. 88/2025 del 9 gennaio 2025).
Dunque, avendo l'assicurazione mediante le proprie risultanze peritali, riscontrato diversi CP_1 sospetti sulla genuinità delle dichiarazioni rese da parte attrice in ordine al furto dell'auto BMW oggetto di causa, e non avendo quest'ultima fornito alcuna prova atta a dimostrare invece l'effettiva sottrazione del veicolo, oppure la propria reale estraneità agli elementi contradditori e anomalie emerse in fase di indagini investigative, essa non ha assolto il proprio onere probatorio, dovendosi condividere la posizione consolidata della giurisprudenza per cui “il soggetto assicurato che agisce in giudizio per ottenere l'indennizzo assicurativo a seguito di furto del veicolo ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria domanda, tra cui l'effettiva verificazione del furto e il valore del bene sottratto, non essendo sufficiente la mera denuncia di furto presentata alle autorità. In caso di contestazione da parte della compagnia assicurativa circa la veridicità del furto, il giudice può legittimamente rigettare la domanda di indennizzo qualora il soggetto assicurato non fornisca ulteriori elementi probatori idonei
a dimostrare l'effettiva sottrazione del veicolo, anche in presenza di risultanze peritali non conclusive sulla data dell'ultimo utilizzo del veicolo. Il rifiuto della compagnia assicurativa di liquidare pagina 8 di 10 l'indennizzo in tali circostanze è pertanto legittimo, con conseguente condanna alle spese processuali del soggetto assicurato risultato soccombente.” (Tribunale di Milano sentenza n. 9258 del 22 luglio
2016). Si deve concludere con il rigetto totale delle domande attoree per mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine all'evento di furto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire a favore della in base allo scaglione previsto per le cause di CP_1
valore da euro 26.000,00 ed euro 52.000,00 in considerazione del valore della controversia (euro
42.645,00), determinato in base alla domanda respinta di parte attrice, e con applicazione dei compensi inferiori ai medi previsti per le fasi di studio e introduttiva a fronte della non complessità delle questioni giuridiche trattate, da ritenersi congrui nella misura di €. 1.600,00 per la fase di studio, di
€.1.150,00 per la fase introduttiva, di €.1.700,00 per la fase di trattazione/istruttoria, e di euro
€.2.650,00 per la fase decisionale. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.7.100,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
La liquidazione deve avvenire a favore della in base allo scaglione previsto Controparte_2
per le cause di valore da euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 in considerazione del valore della controversia (euro 7.800,00), determinato in base alla domanda respinta di parte attrice, e con applicazione dei compensi inferiori ai medi previsti per le fasi di studio e introduttiva a fronte della non complessità delle questioni giuridiche trattate, da ritenersi congrui nella misura di €. 500,00 per la fase di studio, di €.600,00 per la fase introduttiva, di €.1.000,00 per la fase di trattazione/istruttoria, e di euro €.1.000,00 per la fase decisionale. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.3.100,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M.
55/2014.
Le spese di CTU seguono la soccombenza e vanno poste definitivamente in capo a parte attrice, come già liquidate con separato decreto del 19 gennaio 2025, con i conseguenti obblighi restitutori avverso le controparti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa:
pagina 9 di 10 - Rigetta tutte le domande presentate da;
Parte_2 C.F._1
- Condanna C.F. ( alla refusione delle spese di lite in Parte_1 C.F._1
favore della che si liquidano in euro 7.100,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1
IVA e CPA, e spese generali;
- Condanna C.F. ( alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 C.F._1
della delle spese processuali che si liquidano in euro 545,00 per Controparte_2
spese ed euro 3.100,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, ove dovuti per legge;
- Pone le spese di CTU definitivamente in capo ad ( , Parte_2 C.F._1
come già liquidate con separato decreto del 19 gennaio 2025, con i conseguenti obblighi restitutori avverso le controparti.
Ivrea, 12 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Meri Papalia
pagina 10 di 10
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 830/2023 tra
Parte_1
ATTORE
Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTI
Oggi 12/03/2025 ad ore 09:34 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per l'avv. RANUCCI LUCA;
Parte_1
Per l'avv. DEBERNARDI ALESSANDRO;
Controparte_1
Per l'avv. BIANCHI ALESSANDRO;
Controparte_2
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Parte attrice precisa come da atto di citazione e chiede che la sia Controparte_3
condannata ad un indennizzo di euro 39.000,00 come da CTU e la ad un indennizzo CP_2
contrattuale pari ad euro 7.800,00 e sempre a carico della il costo delle spese CP_1 sostenute per il noleggio dell'auto sostitutiva pari ad euro 3.654,00 con vittoria di spese, diritti e onorari di causa;
rileva che alcun veicolo è stato messo a disposizione dell' dalla Pt_1 procura ne per l'identificazione ne per il ritiro, nonostante esso si sia messo a disposizione così come da documentazione in atti. Chiede inoltre un termine per le note conclusionali.
pagina 1 di 10 La precisa chiedendo il rigetto delle domande attoree e Controparte_1
con il favore delle spese.
La precisa come da foglio depositato in Controparte_2
data 6 marzo 2025 su pct e chiede che venga pronunciata la cessazione della materia del contendere, e chiede il rimborso di tutte le spese sostenute di CTU e la vittoria di spese di diritti ed onorari di causa come da nota spese depositata dalla difesa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 2 di 10 N. R.G. 830/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 830/2023 promossa da:
Parte_1
ATTORE
Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte attrice con atto di citazione del 27 febbraio 2023, lamentando il furto della propria auto BMW modello X3, con targa FV986LG e telaio n. WBATX35060NC09619 verificatosi presumibilmente nella finestra temporale che va dal 15 al 21 luglio 2020, citava in giudizio la Controparte_1
e la con le quali aveva assicurato la propria auto mediante due polizze Controparte_2 assicurative, una (con la con garanzia di furto e rapina e l'altra (con con garanzia nel CP_1 CP_2 caso di furto, e chiedeva: l'accertamento e dichiarazione della validità ed efficacia dei contratti di assicurazione stipulati con le convenute, la condanna della al pagamento dell'indennizzo CP_1
contrattualmente previsto in caso di furto di euro 40.000,00, la condanna di al pagamento CP_2
della somma di euro 6.800,00 corrispondente alla differenza tra il valore di acquisto iniziale ed il valore pagina 3 di 10 commerciale al momento del sinistro, oltre al risarcimento danni per euro 3.654,00, per i contratti di noleggio auto che il ricorrente aveva dovuto stipulare per dotarsi di un autoveicolo per i propri spostamenti, a seguito del denunciato furto.
Con comparsa di costituzione del 16 maggio 2023 la si costituiva in giudizio dichiarando di CP_1 non avere indennizzato a parte attrice la somma richiesta per il furto dell'auto assicurata in quanto nel corso della fase istruttoria erano emersi elementi contraddittori ed anomali che avevano portato l'assicurazione a ritenere non congruenti le modalità di avvenimento del fatto.
Con comparsa di costituzione dell'11 maggio 2023 si costituiva in giudizio la dichiarando CP_2
di non dover nulla indennizzare a parte attrice in quanto la polizza assicurativa prevedeva espressamente il pagamento dell'indennizzo integrativo solo ed esclusivamente nel caso in cui ci fosse stato dapprima l'indennizzo della società assicurativa principale, con cui vi era in essere il contratto di garanzia principale, ovvero la Rilevava che non era stata provata la genuinità del furto, e di CP_1 conseguenza non era stato indennizzato l'evento furto dalla sì che non poteva essere CP_1 indennizzata la differenza di valore economico da parte della stessa, essendo quest'ultimo indennizzo secondario rispetto al primo.
La procedura di mediazione non andava a buon fine a causa della mancata partecipazione all'incontro della nonostante la regolare notifica dell'incontro di mediazione prefissato. Controparte_1
***
Le domande attoree sono infondate e non meritano accoglimento.
Parte attrice non ha soddisfatto l'onere probatorio, prima ancora che allegatorio. In particolare, la a fronte delle risultanze dell'attività investigativa evidenzia una serie di incongruenze e CP_1
aspetti sospetti nella dinamica del furto, di cui parte attrice non contesta il contenuto in modo preciso e puntuale. Nello specifico, viene contestato a parte attrice il fatto che la chiave dell'auto in suo possesso e consegnata dalla stessa all'assicurazione per accertamenti fosse stata utilizzata come ultima volta diversi mesi prima del presunto furto, precisamente il 16 novembre 2019, dichiarando parte attrice che l'altra copia della chiave del mezzo era stata usata dai presunti ladri per mettere in moto l'auto e che, quindi, non era più in suo possesso. L'assicurazione sul punto eccepisce all'attrice la stranezza dell'avere con sé la chiave meno utilizzata (anzi utilizzata ben 8 mesi prima del presunto furto) e l'aver lasciato nell'abitazione, invece, la chiave con la quale veniva avviato quotidianamente il mezzo. Sul punto nulla contesta, né motiva parte attrice sul perché ci fosse un utilizzo così datato dell'auto con la pagina 4 di 10 chiave rimasta in suo possesso, né meglio giustifica la dinamica della chiave rubata rispetto a quella non sottratta dai ladri. Altro aspetto decisamente importante rilevato dalla società assicurativa, durante la fase investigativa, era che lo stesso veicolo presumibilmente rubato, medesimo modello e telaio, fosse stato registrato in Belgio con targa 1XEE667 in data 29 marzo 2019 a nome di un tale
[...]
risultando così l'auto immatricolata nella medesima data sia in Italia che in Belgio CP_4 nonostante dall'esame dei documenti italiani risultasse che il veicolo in esame fosse stato sempre e solo immatricolato in Italia. Sottolineando la forte stranezza della cosa, essendo del tutto impossibile che la
Contr casa produttrice della produca nei propri stabilimenti due vetture con lo stesso identico numero di telaio in quanto il telaio risulta essere una sorta di DNA del veicolo, sì che o vi è stata una condotta fraudolenta di alterazione di uno dei due telai oppure la registrazione doppia (in Italia e in Belgio) di un'unica auto. Sul punto parte attrice nulla eccepisce ma dichiara genericamente la propria estraneità ai fatti. Ulteriore aspetto rilevato ancora dall'assicurazione era che a seguito delle verifiche effettuate risultava che l'auto in data 20 luglio 2020, cioè nell'intervallo temporale del denunciato furto presumibilmente occorso tra il giorno 15 luglio 2020 e 21 luglio 2020, era stata oggetto di 2 interventi di sostituzione pastiglie freni e manutenzione regolare in una officina in Kosovo, ad una distanza di
1.491 km dal luogo in cui si sarebbe verificato il furto, evidenziando soprattutto, come il soggetto che ha condotto il mezzo per eseguire le riparazioni in Kosovo si è identificato (per cui risulta anomalo che si trattasse di un ladro o di un ricettatore). Successivamente ad una querela dell'assicurazione
è stato instaurato a carico di parte attrice un procedimento penale ai sensi dell'art. 397 c.p. CP_1
presso la Procura di Reggio Emilia, i Carabinieri del Comando di Rubiera a seguito della visione della documentazione inviata dalla società investigativa incaricata dalla rilevavano infatti indizi CP_1 di reità a carico di anche in ordine alla violazione dell'art. 642 c.p.. Parte attrice si è Parte_1
limitata a dichiarare genericamente la propria estraneità su tutte le contestazioni avanzate dall'assicurazione; in particolare, nella prima memoria non ha in alcun modo contestato la veridicità delle deduzioni e delle eccezioni sollevate dall'assicurazione e solo nella memoria ex art 183 CP_1
c.p.c. n. 3 ha contestato la veridicità del contenuto della relazione investigativa della società incaricata dalla ritenendo che “sia basata su opinabili e discutibili documenti forniti da soggetti CP_1
(ulteriori terzi) privi di ufficialità”, non avvedendosi del fatto che alle stesse risultanze sono pervenuti anche i Carabinieri del Comando di Stazione di Rubiera mediante l'attività di indagine. (docc. 29 e 30).
Inoltre, parte attrice richiede sin dal primo atto introduttivo un risarcimento danni alle assicurazioni convenute in quanto il ricorrente a causa del presunto furto fu costretto al noleggio di un'auto per i pagina 5 di 10 propri spostamenti. Ebbene, sulla base sia dell'attività investigativa della società incaricata, sia sulla base delle risultanze prodotte dai Carabinieri di Rubiera (doc. 30) risulta, invece, che il noleggio ebbe inizio già a partire dalla data del 6 dicembre 2019, quindi 3 giorni prima che l'auto venisse immatricolata in Belgio, e in ogni caso ben prima del presunto furto (15/20 luglio 2020). Su tale auto, inoltre, in data 5 novembre 2019 era stato apposto un fermo amministrativo, sì che risulta singolare che tale mezzo subito dopo sia stato immatricolato all'estero e, contemporaneamente, parte attrice abbia provveduto a prendere a noleggio in via continuativa e costante altro veicolo, quasi che essa non avesse un mezzo di locomozione utile in suo possesso proprio subito dopo che il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo ed immatricolato all'estero. Va evidenziato come sul punto parte attrice si sia limitata a produrre copie di contratti di noleggio (in quanto, nel frattempo, quest'ultima cambiava modello di auto noleggiata) con data dal 1° settembre 2019 in poi, come a ribadire che la necessità di noleggio delle auto per spostarsi sia scaturita dal presunto furto della sua auto, quando in realtà tale attività di noleggio auto iniziò ben prima. Per di più, sulla base dei verbali di perquisizione e sequestro dei Carabinieri di Rubiera (docc. 27 e 28) è possibile evincere come il sig. disponesse Pt_1 dell'apparecchio Telepass sulle auto noleggiate, a conferma del fatto che utilizzasse in modo abituale le stesse, in particolare quella noleggiata prima del presunto evento furto. Anche su tale punto, la parte attrice nulla giustifica, né solleva alcuna eccezione a propria difesa. Va, infine, rilevato come le prove documentali dell'attore a sostegno della propria tesi prodotte successivamente alle contestazioni della società assicurativa appaiono deboli e prive di efficacia probatoria, in particolare la prova dello
“screenshot” relativo agli spostamenti del sig. nella finestra temporale 15 – 20 luglio 2020 Pt_1
(periodo del presunto furto), non è effettivamente ricollegabile a quest'ultimo in alcun modo, né all'auto oggetto di causa, essendo un semplice screenshot di Google Maps che potrebbe provenire da qualsivoglia cellulare.
Con verbale del 21 ottobre 2024 venivano escussi i testi e , Testimone_1 Testimone_2
in particolare, la testimonianza di è da ritenersi inattendibile in quanto dichiara di Testimone_1
“sapere che il veicolo è stato rubato” ma subito dopo dice di non aver visto nulla, poi dichiara che il sig. era un maniaco della pulizia e dell'estetica della sua auto, che la puliva regolarmente e Pt_1 faceva tagliandi e cambio ruote e subito dopo rileva che non l'ha ma visto pulire l'auto né è certa che abbia mai cambiato le ruote dell'auto, né effettuato dei tagliandi.
Anche in ordine alla descrizione dello stato dell'immobile in seguito al furto si contraddice più volte.
Risulta, dunque, che la teste, anche in forza dei rapporti sentimentali che la legavano all'attore pagina 6 di 10 all'epoca dei fatti di causa, essendo ella stata sua compagna e convivente, sia inattendibile affermando inizialmente la veridicità dei fatti narrati nei capitoli di prova, per poi successivamente a semplice richiesta di chiarimenti contraddirsi con le dichiarazioni appena rilasciate. Tale teste confonde financo l'anno degli eventi in quanto ricorda di aver visto nell'anno 2021 per l'ultima volta il veicolo, eppure in base alla denuncia in atti e alle sue stesse dichiarazioni il veicolo oggetto di furto un anno prima, ovvero nell'anno 2020.
In ordine al teste invece quest'ultimo dichiara come veritieri i fatti a propria conoscenza, Tes_1
in particolare afferma di aver dato un passaggio a parte ricorrente e alla teste da Testimone_1
Torino a Rubiera nella settimana del 15/21 luglio 2020, e dichiara di essere stato contattato da parte ricorrente non appena lasciato a Rubiera per comunicargli che la sua auto BMW fosse stata rubata. Va rilevato però che tale teste non è un teste oculare, nulla ha visto in riferimento al furto, essendo egli meramente a conoscenza dei fatti che l'assicurato gli ha dichiarato per via telefonica.
Per quanto riguarda la testimonianza invece del figlio di parte attrice, , è da rilevare che Testimone_2 quest'ultima risulta essere meramente atta a confermare che il teste residente in Rubiera, utilizzava una o due volte a settimana la macchina (presumibilmente rubata) del padre, dichiarando che l'accesso al giardino che porta al garage in cui era custodita l'auto oggetto di causa, era liberamente accessibile in quanto vi era un cancello che era sempre aperto, tuttavia, egli non è in grado di fornire alcun elemento temporale, nemmeno in termini di mese, sì che esso diviene irrilevante in ordine alla data di perdita del possesso del veicolo che così risulta confermata in data antecedente a quando il mezzo è stato, poi, immatricolato in Belgio.
Inoltre, in corso di causa, i Carabinieri di Rubiera, con verbale dei 6 settembre 2023, comunicavano alle assicurazioni ed a parte attrice che il bene oggetto di furto - l'auto BMW targata FV986LG - veniva rinvenuta dalle Autorità competenti, e ne chiedevano l'interesse al recupero. Parte attrice dopo aver dichiarato il proprio interesse al recupero dell'autoveicolo e di essere in attesa di maggiori indicazioni sulle modalità di recupero, ometteva di rendere i chiarimenti richiesti con ordinanza del 24 ottobre 2023, sì che ella nulla deduceva in ordine al recupero del mezzo.
Se ne deve concludere che, a fronte delle contestazioni mosse dalle parti convenute, in ordine a tutte le anomalie riscontrate nel furto, parte attrice, si è limitata a produrre la denuncia di furto presentata ai carabinieri, senza fornire altra documentazione adeguata a chiarire in modo preciso le anomalie riscontrate, né ulteriori documenti a fondamento della propria tesi, non soddisfacendo così l'onere probatorio in capo ad essa, infatti “a fronte di contestazioni specifiche della Compagnia, la denuncia di
pagina 7 di 10 furto in quanto contenente dichiarazioni provenienti esclusivamente dalla parte denunciante, non presenta di per sé efficacia probatoria della verificazione del sinistro oggetto del contratto di assicurazione, fatto costitutivo della domanda indennitaria avanzata” (Cass. n. 1935/2003)”, in particolare deve affermarsi che è il "fatto costituivo", che consiste nella prova dell'evento come delimitato in contratto, che debba essere provato ad opera dell'assicurato.
Nel caso in esame, parte attrice non solo non ha di fatto fornito alcun elemento probatorio a sostegno delle circostanze allegate secondo i rilievi emersi dall'attività investigativa della compagnia assicurativa che tracciano un quadro sospetto e non veritiero sulla dinamica del furto dichiarato da parte attrice, ma neppure ha allegato in modo preciso e puntuale alcunchè sulle circostanze anomale oggetto dei rilievi di controparte.
Secondo recente giurisprudenza "Al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo per il furto di un'autovettura, l'assicurato deve dimostrare che l'autovettura esisteva effettivamente, era idonea a svolgere la funzione sua propria di mezzo di locomozione e trasporto (ciò che ha anche chiesto la più volte nelle memorie a cui attrice non ha risposto) ed era dotata di un apprezzabile valore CP_3
economico all'epoca della lamentata sottrazione, deve essere cioè dimostrata la così detta
"preesistenza" dell'autovettura come veicolo funzionante e dotato di un apprezzabile valore economico, in mancanza della quale prova il furto non è credibile, non bastando a dimostrare l'asserita sottrazione la sola denuncia presentata alla autorità di polizia, che consiste in una dichiarazione della stessa parte interessata alla riscossione dell'indennizzo” (Tribunale di Napoli Nord sentenza n. 88/2025 del 9 gennaio 2025).
Dunque, avendo l'assicurazione mediante le proprie risultanze peritali, riscontrato diversi CP_1 sospetti sulla genuinità delle dichiarazioni rese da parte attrice in ordine al furto dell'auto BMW oggetto di causa, e non avendo quest'ultima fornito alcuna prova atta a dimostrare invece l'effettiva sottrazione del veicolo, oppure la propria reale estraneità agli elementi contradditori e anomalie emerse in fase di indagini investigative, essa non ha assolto il proprio onere probatorio, dovendosi condividere la posizione consolidata della giurisprudenza per cui “il soggetto assicurato che agisce in giudizio per ottenere l'indennizzo assicurativo a seguito di furto del veicolo ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria domanda, tra cui l'effettiva verificazione del furto e il valore del bene sottratto, non essendo sufficiente la mera denuncia di furto presentata alle autorità. In caso di contestazione da parte della compagnia assicurativa circa la veridicità del furto, il giudice può legittimamente rigettare la domanda di indennizzo qualora il soggetto assicurato non fornisca ulteriori elementi probatori idonei
a dimostrare l'effettiva sottrazione del veicolo, anche in presenza di risultanze peritali non conclusive sulla data dell'ultimo utilizzo del veicolo. Il rifiuto della compagnia assicurativa di liquidare pagina 8 di 10 l'indennizzo in tali circostanze è pertanto legittimo, con conseguente condanna alle spese processuali del soggetto assicurato risultato soccombente.” (Tribunale di Milano sentenza n. 9258 del 22 luglio
2016). Si deve concludere con il rigetto totale delle domande attoree per mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine all'evento di furto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire a favore della in base allo scaglione previsto per le cause di CP_1
valore da euro 26.000,00 ed euro 52.000,00 in considerazione del valore della controversia (euro
42.645,00), determinato in base alla domanda respinta di parte attrice, e con applicazione dei compensi inferiori ai medi previsti per le fasi di studio e introduttiva a fronte della non complessità delle questioni giuridiche trattate, da ritenersi congrui nella misura di €. 1.600,00 per la fase di studio, di
€.1.150,00 per la fase introduttiva, di €.1.700,00 per la fase di trattazione/istruttoria, e di euro
€.2.650,00 per la fase decisionale. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.7.100,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
La liquidazione deve avvenire a favore della in base allo scaglione previsto Controparte_2
per le cause di valore da euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 in considerazione del valore della controversia (euro 7.800,00), determinato in base alla domanda respinta di parte attrice, e con applicazione dei compensi inferiori ai medi previsti per le fasi di studio e introduttiva a fronte della non complessità delle questioni giuridiche trattate, da ritenersi congrui nella misura di €. 500,00 per la fase di studio, di €.600,00 per la fase introduttiva, di €.1.000,00 per la fase di trattazione/istruttoria, e di euro €.1.000,00 per la fase decisionale. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.3.100,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M.
55/2014.
Le spese di CTU seguono la soccombenza e vanno poste definitivamente in capo a parte attrice, come già liquidate con separato decreto del 19 gennaio 2025, con i conseguenti obblighi restitutori avverso le controparti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa:
pagina 9 di 10 - Rigetta tutte le domande presentate da;
Parte_2 C.F._1
- Condanna C.F. ( alla refusione delle spese di lite in Parte_1 C.F._1
favore della che si liquidano in euro 7.100,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1
IVA e CPA, e spese generali;
- Condanna C.F. ( alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 C.F._1
della delle spese processuali che si liquidano in euro 545,00 per Controparte_2
spese ed euro 3.100,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, ove dovuti per legge;
- Pone le spese di CTU definitivamente in capo ad ( , Parte_2 C.F._1
come già liquidate con separato decreto del 19 gennaio 2025, con i conseguenti obblighi restitutori avverso le controparti.
Ivrea, 12 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Meri Papalia
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