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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 3774/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SECONDO Grado iscritta al n.R.G. 3774/2017 promossa da: in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., partita iva n. rappresentata e difesa come in atti P.IVA_1
dall'Avv. Frasca Ferdinando (C.F.: ) tutti C.F._1
domiciliati presso lo studio dell'Avv. Pescatore Nicole con studio in
Napoli alla Via G Porzio, 4 Ctr. Dir.le;
-appellante- contro nato in [...], il [...] (C.F.: CP_2
); C.F._2
e nata in [...], il [...], CP_3
(C.F.: ); C.F._3
nonché
1
Principe alla Via Giotto,1;
-appellati contumaci-
CONCLUSIONI COME IN ATTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello notificato in data 12/04/2017, la
[...]
impugnava la sentenza n. 834/2017 depositata in data Parte_1
13/03/2017 con la quale il Giudice di Pace di Santa Maria C.V. nella persona del Dott. Giorgio Palmesano accoglieva la domanda proposta dai sig.ri e condannando la società CP_2 Parte_2 CP_1
al ristoro dei danni per le lesioni personali patite a seguito del
[...]
sinistro avvenuto in data 14/06/2014, sulla Via Napoli in località Capua
(CE).
L'appellante si doleva dell'erronea valutazione del materiale probatorio, in particolare la dichiarazione del teste, non essendo state tenuto in debita considerazione le contestazioni dell'appellante la quale aveva contestato nelle conclusionali in primo grado le contraddizioni del teste escusso dal quale emergevano seri sospetti sull'attendibilità dello stesso.
Conclude l'appellante nel senso che la mancata valutazione di tali elementi, pur evidenziati dalla avrebbe viziato la sentenza CP_1
impugnata che, pertanto, va riformata con l'integrale rigetto della
2 domanda in considerazione della genericità delle dichiarazioni dell'unico teste.
Altro motivo di appello concerne l'errata quantificazione del danno avendo il Giudice di prime cure fatto acritico riferimento alle conclusioni del CTU non tenendo in alcun conto i rilievi critici del CTP della Pt_1
Dr. , nonché l'erroneo riconoscimento del cd. danno morale
[...] Per_1
in assenza di qualsiasi deduzione ed allegazione degli attori in merito all'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza in via ulteriore e diversa rispetto al danno biologico come riconosciuto dal CTU.
Pertanto, chiedeva, in accoglimento dell'appello, dichiarare ammissibile l'appello proposto;
disporre la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza;
riformare integralmente la sentenza, in subordine rideterminare le somme corrisposte con l'esclusione del danno morale, il tutto con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio
Instauratosi il giudizio di appello, veniva accolta la richiesta di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, depositato in data 03 maggio 2017.
Nonostante la regolare notifica dell'atto di appello, gli appellanti, come sopra identificati, rimanevano contumaci, pertanto se ne dichiara la loro contumacia.
La causa veniva, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per scritti conclusionali.
Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità dell'atto di appello, ex art. 348 bis c.p.c. in quanto conforme ai requisiti di cui al novellato art. 342
c.p.c.
3 Sempre in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale / incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
L'appello, infatti, rappresenta mezzo d'impugnazione che realizza "una prosecuzione del processo di primo grado e quindi costituisce fase in tema di un unico processo, di una litispendenza unica", melius costituisce un mezzo di "gravame", che è nozione riferita alle ipotesi in cui la richiesta di riesame provoca una disamina degli atti processuali, che conferisce al giudice il potere di ridecidere, con gli stessi poteri dell'organo che ha emesso l'atto impugnato, ed attraverso nuova verifica di tutte le questioni che questo aveva già esaminato, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivi di quella gravata. Il suo effetto devolutivo pieno, pur nei limiti del devolutum, conferisce quindi al giudice del riesame il medesimo potere d'interpretazione delle domande e delle eccezioni, sancito nell'art. 112 c.p.c., il cui esercizio è sindacabile in sede di legittimità solo se non se ne sia dato conto con motivazione adeguata ed esauriente (v. Cass., n. 4953/1995).
Venendo al merito dell'appello è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito indicati.
Circa la prova del fatto storico va osservato che esistono forti discrasie tra la descrizione dei fatti contenuta nell'atto di citazione (di per sé scarno, generico ed impreciso con particolare riguardo al punto preciso della strada (Via Napoli - Capua) in cui avvenne l'investimento; dove
4 fosse localizzato il punto da cui sarebbe uscita l'auto investitrice, quali fossero le condizioni di traffico della strada, ecc.).
L'unico teste non colma tali discrasie, ma pone ulteriori dubbi circa la veridicità del sinistro.
Invero, il teste escusso all'udienza dell'11/02/2016 Testimone_1
appare, molto specifico su alcuni punti ma del tutto lacunoso circa la corretta identificazione delle parti, dove per ben cinque volte, precisa che le cicliste fossero due donne, mentre in realtà era un uomo ed una donna, come rilevato anche in sede di CTU medico legale. Ebbene a parere di questo Tribunale, tali discrasie, pongono seri dubbi circa l'attendibilità del teste e la sua collocazione sulla scena del presunto sinistro.
Pertanto, dall'escussione dell'unico teste non sono emersi elementi sufficienti a ritenere superate le già menzionate lacune.
Nei suddetti termini, pare al Tribunale che l'istruttoria non abbia offerta elementi per una tranquillizzante ricostruzione del fatto storico.
Alla luce delle esposte considerazioni deve ritenersi che il fatto storico come dedotto non sia stato provato.
In tema di valutazione della prova testimoniale, ed alla luce dei rilievi sollevati in tal senso da parte appellante, va ricordato che il giudice ha grande margine di valutazione dell'attendibilità della prova testimoniale e la più ampia libertà di apprezzamento, costituendo questa una prova semplice, in considerazione di potenziali influenze od interessi di carattere soggettivo del testimone, della fallacità della memoria umana, nonché del fatto che si tratta pur sempre di una ricostruzione soggettiva dei fatti. In tal senso si è espressa la Suprema Corte, la quale ha chiarito
5 che: 'In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo
(la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale Interesse a un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità' (ex multis,
Cassazione civile, sez. II, sent. n. 20865/ 2019).
Nel caso di specie, le motivazioni addotte da parte appellante circa la necessità di una rigorosa lettura e valutazione delle dichiarazioni del teste appaiono corrette.
Dalle considerazioni finora svolte discende, pertanto, l'accoglimento dell'appello ed il rigetto della domanda risarcitoria.
Sussistono motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio - in ragione dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, per la peculiarità della fattispecie in esame e per l'evento lesivo, comunque, subito dagli appellati - motivi che costituiscono, complessivamente valutati, elementi valevoli ad integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” contemplate dall'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ. ed idonee a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite ad eccezione di quelle della CTU che vanno poste a carico degli appellati.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello tra le parti in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara la contumacia di e CP_2 CP_3 CP_4
[...]
- accoglie l'appello ed in totale riforma della sentenza n. 834/2017del
Giudice di Pace di Santa Maria C.V. nella persona del Dott. Giorgio
Palmesano e per l'effetto rigetta la domanda proposta da CP_2
CP_3
- pone definitivamente a carico degli appellati le spese e competenze liquidate al CTU in primo grado;
- compensa tra le parti le ulteriori spese di lite.
Così deciso il 05/11/2024
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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