TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/01/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
riservata nella causa iscritta al n. 1102/2018 del Ruolo Generale Affari Contenzio- si, avente ad oggetto promessa di pagamento - ricognizione di debito e vertente
TRA
, già Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...] difesa dall'avv.to Pasquale Acconcia, elettivamente domiciliata come in atti;
- OPPONENTE -
, rappresentata e difesa dall'avv.to Piero De Martino, elet- Parte_3
tivamente domiciliata come in atti;
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali deposi- tate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi anco- ra pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, op- portuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in opposizione al decreto ingiuntivo n.
2436/2017 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 11/12/2017, la
[...]
in persona del suo legale rap- Parte_2
presentante p.t., conveniva in giudizio la sig.ra innanzi al Parte_3
Tribunale di Nocera Inferiore, eccependo l'insussistenza del credito azionato.
1 Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte opposta che, nell'eccepire l'infondatezza della domanda avversa nei termini come riportati nella relativa comparsa a cui si rinvia, chiedeva il rigetto della stessa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, all'udienza del 28/08/2019, il G.U. ri- gettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed assegnava alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. Alla successiva udienza, il G.U., ri- gettava le richieste istruttorie e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e all'udienza del 18/10/2023 il G.U. assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta dalla
[...]
, è infondata e, pertanto, va rigettata Parte_4
per le motivazioni che di seguito si esporranno.
È noto che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del de- creto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fat- to esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. nn.
6514/2007, 15702/2004, 15186/2003).
Va ancora sottolineato che il creditore che agisce per il pagamento di un suo credi- to è tenuto a fornire unicamente la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento in- tegra un fatto estintivo, la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte ad una comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale contro dedu- ca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, rappresentando l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo, un prius logico rispetto all'onere di pro- vare la diversa imputazione di pagamento, atteso che l'onere del creditore acquista
2 ragione d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato prova esauriente e com- pleta del fatto estintivo (cfr. Cass. 11/3/94 n. 2369).
Di conseguenza rientra nell'onere probatorio a carico del creditore la dimostrazio- ne degli elementi costitutivi della propria pretesa, compreso la sussistenza stessa del rapporto fonte dell'obbligazione.
Prova che, nel caso di specie, la società opposta (creditore/attore in senso sostan- ziale) ha fornito, mediante il deposito della documentazione prodotta in atti, dimo- strando l'esistenza del rapporto intercorso tra le parti in causa.
Di contro parte opponente si è limitata ad una generica contestazione, non sorretta da alcun valido elemento probatorio.
In sostanza, parte opponente deduce, come unico motivo di opposizione, la sussi- stenza di alcuni eventi sopravvenuti, afferenti alla gestione della compagine socia- le che, dovrebbero determinare, in punto di diritto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed una declaratoria di insussistenza del diritto del socio a vedersi ricono- scere la corresponsione degli utili di esercizio. Tali eventi, sono rappresentati da alcuni costi sopravvenuti all'approvazione del rendiconto e da probabili e futuri costi a sostenersi.
Tale opposizione è infondata. In punto di diritto va evidenziato che secondo orien- tamento unanime di dottrina e giurisprudenza, l'art. 2262 c.c., nel prevedere che
“salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto”, va intesa nel senso che il socio ha il diritto di pretendere immediatamente quanto gli spetta una volta che sia stato accertato, attraverso, appunto, il rendiconto, la presenza effettiva dell'utile stesso. Non sussi- ste, dunque, alcuna possibilità, per gli amministratori o per gli altri soci o per l'assemblea dei soci stessi, di poter incidere sulla ripartizione, senza poterla ri- mandare ovvero ridurla anche con la formazione di riserve palesi. Tale principio, secondo la dottrina e la giurisprudenza, si riscontra dalla semplice comparazione tra la norma in esame e l'art. 2433 c.c., dettato per le società di capitali, laddove con evidenza si appalesa la differenza di disciplina, appunto, tra le due categorie di società. Infatti, la circostanza che il primo comma dell'articolo 2433 c.c. demandi all'assemblea che approva il bilancio di deliberare sulla distribuzione degli utili ha condotto a ritenere che l'azionista non abbia un diritto al dividendo periodico;
di
3 converso, il testo dell'art. 2262 c.c. “ha diritto”, ha spinto dottrina e giurisprudenza a riconoscere al socio di una società personale un diritto immediato alla distribu- zione dell'utile.
In tale quadro di riferimenti in diritto, la giurisprudenza ha ricavato il principio del diritto del socio agli utili effettivamente conseguiti dalla società in quanto attestati dal rendiconto approvato o in quanto altrimenti ricostruibili, in particolare, sulla scorta delle risultanze fiscali non adeguatamente contraddette dal soggetto obbliga- to alla stesura del rendiconto e onerato della prova di un diverso risultato degli af- fari sociali (Tribunale di Milano, Sezione Imprese, 22 ottobre 2014).
Pertanto, le doglianze sollevate dall'opponente, ovvero la sussistenza di eventi successivi all'approvazione del rendiconto (i quali avrebbero determinato un esborso economico), non possono intaccare in alcun modo il diritto dell'opposta a vedersi corrispondere gli utili di esercizio 2015.
Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositi- vo, sulla scorta del D.M. 147/22, tenuto conto del valore della controversia e con esclusione della fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provve- de:
a) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
b) Condanna parte opponente alla refusione a favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 5.400,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 14/1/2025
Il Giudice
Dr. Luigi Bobbio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
riservata nella causa iscritta al n. 1102/2018 del Ruolo Generale Affari Contenzio- si, avente ad oggetto promessa di pagamento - ricognizione di debito e vertente
TRA
, già Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...] difesa dall'avv.to Pasquale Acconcia, elettivamente domiciliata come in atti;
- OPPONENTE -
, rappresentata e difesa dall'avv.to Piero De Martino, elet- Parte_3
tivamente domiciliata come in atti;
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali deposi- tate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi anco- ra pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, op- portuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in opposizione al decreto ingiuntivo n.
2436/2017 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 11/12/2017, la
[...]
in persona del suo legale rap- Parte_2
presentante p.t., conveniva in giudizio la sig.ra innanzi al Parte_3
Tribunale di Nocera Inferiore, eccependo l'insussistenza del credito azionato.
1 Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte opposta che, nell'eccepire l'infondatezza della domanda avversa nei termini come riportati nella relativa comparsa a cui si rinvia, chiedeva il rigetto della stessa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, all'udienza del 28/08/2019, il G.U. ri- gettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed assegnava alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. Alla successiva udienza, il G.U., ri- gettava le richieste istruttorie e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e all'udienza del 18/10/2023 il G.U. assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta dalla
[...]
, è infondata e, pertanto, va rigettata Parte_4
per le motivazioni che di seguito si esporranno.
È noto che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del de- creto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fat- to esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. nn.
6514/2007, 15702/2004, 15186/2003).
Va ancora sottolineato che il creditore che agisce per il pagamento di un suo credi- to è tenuto a fornire unicamente la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento in- tegra un fatto estintivo, la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte ad una comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale contro dedu- ca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, rappresentando l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo, un prius logico rispetto all'onere di pro- vare la diversa imputazione di pagamento, atteso che l'onere del creditore acquista
2 ragione d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato prova esauriente e com- pleta del fatto estintivo (cfr. Cass. 11/3/94 n. 2369).
Di conseguenza rientra nell'onere probatorio a carico del creditore la dimostrazio- ne degli elementi costitutivi della propria pretesa, compreso la sussistenza stessa del rapporto fonte dell'obbligazione.
Prova che, nel caso di specie, la società opposta (creditore/attore in senso sostan- ziale) ha fornito, mediante il deposito della documentazione prodotta in atti, dimo- strando l'esistenza del rapporto intercorso tra le parti in causa.
Di contro parte opponente si è limitata ad una generica contestazione, non sorretta da alcun valido elemento probatorio.
In sostanza, parte opponente deduce, come unico motivo di opposizione, la sussi- stenza di alcuni eventi sopravvenuti, afferenti alla gestione della compagine socia- le che, dovrebbero determinare, in punto di diritto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed una declaratoria di insussistenza del diritto del socio a vedersi ricono- scere la corresponsione degli utili di esercizio. Tali eventi, sono rappresentati da alcuni costi sopravvenuti all'approvazione del rendiconto e da probabili e futuri costi a sostenersi.
Tale opposizione è infondata. In punto di diritto va evidenziato che secondo orien- tamento unanime di dottrina e giurisprudenza, l'art. 2262 c.c., nel prevedere che
“salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto”, va intesa nel senso che il socio ha il diritto di pretendere immediatamente quanto gli spetta una volta che sia stato accertato, attraverso, appunto, il rendiconto, la presenza effettiva dell'utile stesso. Non sussi- ste, dunque, alcuna possibilità, per gli amministratori o per gli altri soci o per l'assemblea dei soci stessi, di poter incidere sulla ripartizione, senza poterla ri- mandare ovvero ridurla anche con la formazione di riserve palesi. Tale principio, secondo la dottrina e la giurisprudenza, si riscontra dalla semplice comparazione tra la norma in esame e l'art. 2433 c.c., dettato per le società di capitali, laddove con evidenza si appalesa la differenza di disciplina, appunto, tra le due categorie di società. Infatti, la circostanza che il primo comma dell'articolo 2433 c.c. demandi all'assemblea che approva il bilancio di deliberare sulla distribuzione degli utili ha condotto a ritenere che l'azionista non abbia un diritto al dividendo periodico;
di
3 converso, il testo dell'art. 2262 c.c. “ha diritto”, ha spinto dottrina e giurisprudenza a riconoscere al socio di una società personale un diritto immediato alla distribu- zione dell'utile.
In tale quadro di riferimenti in diritto, la giurisprudenza ha ricavato il principio del diritto del socio agli utili effettivamente conseguiti dalla società in quanto attestati dal rendiconto approvato o in quanto altrimenti ricostruibili, in particolare, sulla scorta delle risultanze fiscali non adeguatamente contraddette dal soggetto obbliga- to alla stesura del rendiconto e onerato della prova di un diverso risultato degli af- fari sociali (Tribunale di Milano, Sezione Imprese, 22 ottobre 2014).
Pertanto, le doglianze sollevate dall'opponente, ovvero la sussistenza di eventi successivi all'approvazione del rendiconto (i quali avrebbero determinato un esborso economico), non possono intaccare in alcun modo il diritto dell'opposta a vedersi corrispondere gli utili di esercizio 2015.
Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositi- vo, sulla scorta del D.M. 147/22, tenuto conto del valore della controversia e con esclusione della fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provve- de:
a) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
b) Condanna parte opponente alla refusione a favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 5.400,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 14/1/2025
Il Giudice
Dr. Luigi Bobbio
4