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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/10/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 128/2020 tra rappresentato e difeso dall'Avv. Veronica Sommario Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MARCELLO CARNOVALE, UMBERTO FERRATO, CP_1 CARMELA FILICE e GIULIA RENZETTI
RESISTENTE
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 14.1.2020, parte ricorrente ha convenuto in giudizio , rappresentando di CP_1 aver ricevuto l'avviso di addebito n. 334 2016 00034954 65000, notificato in data 6.12.2019, per il pagamento della somma complessiva di € 14.794,26, per contributi I.V.S. entro il minimale asseritamente dovuti alla gestione artigiani per il periodo dal 01/2016 al 12/2019.
Ha dedotto l'infondatezza delle pretese contributive, azionate dall'istituto resistente, perché non dovute, avendo cessato l'attività d'impresa sin dal 2007.
Pertanto, ha proposto opposizione avverso tale avviso di addebito chiedendo l'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria, con vittoria di spese.
L' convenuto si è costituito in giudizio sostenendo la sussistenza del credito vantato, eccependo CP_2 l'inammissibilità del ricorso, chiedendo il rigetto della domanda in quanto nel merito infondata, con vittoria di spese.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 335i decreto n. 25 del 25.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di seguito esposto.
La parte resistente, sebbene abbia fatto riferimento e documentato la permanente iscrizione della parte ricorrente nel registro delle imprese, non ha mai provato e nemmeno offerto di provare l'esercizio di attività da parte del ricorrente per gli anni in cui sono pretesi i contributi gestione artigiani.
Orbene, osserva il Giudicante che l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Artigiani costituisce un elemento di cui tener conto, ma tale circostanza è idonea solo a costituire una presunzione semplice, ma non anche una prova piena dell'esercizio dell'attività lavorativa cui consegue l'iscrizione nella Gestione Artigiani. Infatti, come precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “in materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia, l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria” (cfr. Cass. n.8651/2010; Cass. n.9006/2001).
A ciò si aggiunga che, nei giudizi di opposizione al ruolo ex art.24 D. Lgs. n.46/1999, la veste di attore in senso sostanziale spetta all'Istituto Previdenziale, ancorché formalmente convenuto da parte ricorrente, analogamente a quanto si verifica nelle ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre incombe sull'opponente ingiunto (attore in senso formale) la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato. Stante la veste di attore sostanziale rivestito dall' in sede di opposizione a ruolo, grava CP_1 dunque sull' il rischio processuale (c.d. onere della prova) della mancata prova degli elementi CP_1 costitutivi del diritto preteso.
Ebbene, la parte resistente, pur documentando l'iscrizione del ricorrente nel registro delle imprese, in realtà, nel corso del giudizio, non ha provato né ha offerto di provare che l'attività sia proseguita anche negli anni per cui sono pretesi i contributi relativi alla gestione artigiani.
Tanto basta a ritenere fondata la domanda del ricorrente.
Appare evidente l'insussistenza in capo alla parte ricorrente di obblighi contributivi per il periodo successivo alla cessazione dell'attività commerciale.
Da tali prove documentali è dato inferire il presupposto legittimante il venir meno dell'obbligo contributivo in capo alla parte ricorrente, stante la dedotta cessazione dell'attività dall'anno 2007, che assume valenza probatoria decisiva in assenza di prova del contrario che la parte resistente aveva l'onere di fornire nella qualità di presunto creditore delle pretese contributive avanzate.
L'istituto resistente, invece, pretenderebbe di riscuotere i contributi in ragione del solo dato formale della permanente iscrizione della parte ricorrente nel registro delle imprese.
Illegittima deve ritenersi, di conseguenza, la pretesa avanzata con l'avviso di addebito opposto poiché da ritenersi indebita, trattandosi di contributi che riguardano periodi successivi alla cessazione dell'attività.
Ne consegue l'integrale accoglimento dell'opposizione di merito proposta.
La circostanza che il ricorrente risultava ancora iscritto alla Gestione Artigiani al momento della notifica dell'opposto avviso di addebito, senza aver comunicato all'Istituto l'avvenuta variazione significativa delle vicende aziendali, consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott. Giordano Avallone, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: - accoglie l'opposizione di merito e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi e somme aggiuntive di cui all'avviso di addebito opposto;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Castrovillari, 15.10.2025
Il Giudice del lavoro dott. Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.