Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e Previdenza
Composta dai magistrati:
1) Dr.ssa Vincenza Totaro, Presidente
2) Dr.ssa Rosa Del Prete, Consigliere
3) Dr. Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario Relatore
All'udienza del 13/01/2025, nella causa RG 3677/2021, ha pronunciato in grado d'appello la seguente SENTENZA
TRA
, in persona del R.L. p.t., difeso Parte_1 dall'avv. Itala De Benedictis, domiciliato in via Arena Località San Benedetto, Caserta appellante
E
, difesa dall'avv. Domenico Pezzella, domiciliata in via Ten. Controparte_1
Leone D'Anna n. 24, Sant'Arpino (CE) appellata
* * *
Con ricorso depositato in data 21.03.2018 al Tribunale di Napoli Nord -sezione lavoro-
convenne in giudizio l esponendo di aver lavorato alle Controparte_1 Pt_1
dipendenze della a tempo determinato dal 16.05.2016 Controparte_2
al 30.06.2016, con qualifica di esperta di marketing ed inquadrata nel IV livello del
CCNL settore Commercio Aziende del Terziario, e che in data 25.10.2016 aveva presentato domanda di congedo per astensione obbligatoria per maternità presso l' per il periodo dal 18.08.2016 al 24.01.2017, avendo partorito il 24.10.2016, Pt_1
ossia per la durata di cinque mesi, di cui 2 mesi precedenti la data del presunto parto e
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ma che la domanda era rimasta senza esito e nessuna somma le era stata versata dall' a titolo di indennità di maternità. Pt_1
Chiese, pertanto, di accertare e di dichiarare il proprio diritto al congedo per maternità
e condannare il resistente al pagamento dell'indennità di maternità per il periodo Pt_1
indicato, con vittoria di spese.
Si costituì in giudizio l' , eccependo l'inammissibilità e l'improcedibilità del Pt_1
ricorso, la decadenza ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.L. 19.9.1992 n. 384, e chiedendone il rigetto nel merito, vinte le spese.
Istruita documentalmente la causa, il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n.
5057/2021 (RG 4081/2018), depositata in cancelleria il 22.11.2021, in questa sede impugnata, accolse la domanda e condannò l' al pagamento in favore della Pt_1 ricorrente dell'indennità di maternità per il periodo richiesto e nella Controparte_1
misura di legge, oltre accessori come per legge, nonché al pagamento delle spese di lite.
Il giudice di prime cure, in via preliminare rigettò l'eccezione di decadenza per essere stato il ricorso proposto nei termini, e ritenne fondata la domanda nel merito, alla stregua degli artt. 57 e 24 del Testo coordinato Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.
151 e nel Decreto Legislativo del 23 aprile 2003, n. 115.
Con ricorso in appello ritualmente depositato in data 27/12/2021, l' ha impugnato Pt_1
la predetta Sentenza n. 5057/2021 del Tribunale di Napoli Nord, e ne ha chiesto la riforma, con vittoria di spese per il doppio grado del giudizio, reiterando l'eccezione preliminare di prescrizione del diritto alla prestazione richiesta, sostenendo inoltre che l'indennità di maternità andrebbe anticipata al lavoratore dal datore di lavoro e l' Pt_1
potrebbe procedere al pagamento diretto solo se richiesto dal lavoratore.
Si è ricostituita, nel presente giudizio di appello così instaurato, la resistente CP_1
con memoria di costituzione del 09.02.2023, chiedendo il rigetto dell'appello
[...]
e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
L'odierna appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi di impugnazione, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, deducendo che il termine annuale per l'azione giudiziaria decorrerebbe dallo spirare dei termini
Pag. 2 di 6 concessi dalla legge per l'esaurimento della fase amministrativa, e che, in tema di prestazioni di previdenza e assistenza, la prescrizione resterebbe sospesa durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all'istituto assicuratore e durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo.
Nel merito ha ribadito la fondatezza della propria domanda, sussistendone i presupposti di legge.
La Corte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha disposto lo svolgimento in trattazione scritta dell'udienza di discussione fissata per il 13/01/2025.
Depositate note scritte conclusive dalle parti, che si sono riportate ai propri scritti difensivi, all'udienza del 13/01/2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
* * *
Motivi della decisione.
L'appello dell' è infondato. Pt_1
Con la sentenza in questa sede impugnata il giudice di prime cure ha accolto la domanda ed ha condannato l' al pagamento in favore della ricorrente Pt_1 dell'indennità di maternità per il periodo richiesto e nella misura di legge, oltre accessori e spese di lite.
L' , con un unico motivo di censura, ha eccepito la prescrizione del diritto fatto Pt_1 valere dall'originaria ricorrente, facendo rilevare che tra la data di proposizione della domanda amministrativa, 25.10.2016, e la data di proposizione del ricorso amministrativo, 18.12.2017, era trascorso oltre un anno.
Nel merito, ha dedotto l'insussistenza dei requisiti per la concessione della prestazione richiesta, in quanto l'indennità di maternità andrebbe anticipata al lavoratore dal datore di lavoro, mentre l' procederebbe al pagamento diretto solo se richiesto Pt_1
espressamente dal lavoratore, richiesta non avanzata nella fattispecie.
I motivi sono infondati.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall' è infondata. Pt_1
Risulta pacificamente dagli atti di causa che:
Pag. 3 di 6 - in data 25.10.2016 è stata presentata la domanda di congedo maternità (data parto 24.10.2016);
- in data 18.12.2017 è stato presentato il ricorso amministrativo;
- in data 21.03.2018 è stato depositato il ricorso giudiziario.
Ad avviso dell'appellante tra la data della presentazione della domanda Pt_1
amministrativa e quella di presentazione del ricorso sarebbe trascorso oltre un anno e di conseguenza sarebbe maturata la prescrizione.
Osserva il Collegio che l'eccezione è infondata in quanto la domanda ammnistrativa era stata presentata il 25.10.2016, mentre il ricorso giudiziario il 21.03.2018, dunque entro il termine di un anno e 300 giorni come previsto per legge.
Più precisamente, in data 22.02.2017 (dopo il decorso di giorni 120 dalla domanda) si era perfezionato il silenzio rigetto. Dalla predetta data dovevano farsi decorrere gli ulteriori 180 gg. per l'esperimento del ricorso amministrativo e per la relativa pronuncia (90+90), che andavano a scadere il 21.08.2017, cui occorreva aggiungere il termine di un anno per il ricorso giudiziario.
La data ultima utile per l'instaurazione del giudizio era, pertanto, il 21.08.2018.
Inoltre, vi è la prova in atti dell'avvenuta presentazione del ricorso amministrativo in data 18.12.2017, che vale come atto interruttivo.
“In tema di prestazioni di previdenza e assistenza, la prescrizione è sospesa, oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all'istituto assicuratore ex art. 7 l. n. 533 del 1973, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo condizionante la procedibilità della domanda giudiziale ex art. 443 c.p.c., essendo ancora valido il principio di settore, enucleabile dall'art. 97 del r.d.l. n. 1827 del 1935 e conforme ai principi costituzionali di equità del processo ed effettività della tutela giurisdizionale, secondo il quale il decorso del termine di prescrizione è sospeso durante il tempo di attesa incolpevole dell'assicurato. Ne consegue che la prescrizione del diritto all'indennità di maternità, soggetta al termine annuale ai sensi degli artt. 6 l. n. 138 del 1943 e 15 l. n. 1204 del 1971, è sospesa per i centoventi giorni di formazione del silenzio rifiuto di cui all'art. 7 l. n. 533 del 1973 e
Pag. 4 di 6 per i centottanta giorni di formazione del silenzio rigetto previsto dall'art. 46 l. n. 88 del 1989. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANZARO,
21/03/2012). (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 12/10/2017, n. 24031 (rv. 646101-01); conforme: Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 06/04/2012, n. 5572 (rv. 622264).
Pertanto, non è maturata alcuna prescrizione.
Nel merito, la domanda è fondata, come già accertato dal giudice del prime cure. Sul merito della controversia l'appello dell' è estremamente generico. Pt_1
Invero, la domanda di congedo di maternità obbligatoria riguardava il periodo dal
18/08/2016 al 24/01/2017, per una durata di 5 mesi, di cui 2 mesi precedenti la data presunta del parto e 3 mesi successivi al parto.
Nel caso in esame, la ricorrente aveva cessato la sua attività lavorativa in data
30.06.2016, aveva partorito in data 24/10/2016 (vedasi certificato di nascita del figlio), non erano trascorsi più di 60 giorni tra la data di cessazione del lavoro e la data di inizio del congedo obbligatorio di maternità ed aveva ed ha diritto a percepire la relativa indennità.
D'altra parte, l' , al quale è stata regolarmente inoltrata la domanda, ha sollevato Pt_1
solo questioni preliminari senza offrire una valida motivazione per il rigetto nel merito della prestazione richiesta.
La domanda è stata presentata all' dalla ricorrente, che ha richiesto il pagamento Pt_1
diretto della prestazione, poiché il datore di lavoro non poteva provvedere essendo ormai cessato il rapporto di lavoro.
In conclusione, per tutti i motivi esposti, l'appello dell' è infondato e deve essere Pt_1
rigettato.
Per quanto riguarda le spese di lite del presente grado giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in base al valore della controversia, con applicazione dei valori minimi trattandosi di causa non particolarmente complessa e per l'attività effettivamente espletata.
Infine, avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, la
Corte da atto che sussistono i presupposti di cui all'art 13, comma 1 quater, dpr n.
Pag. 5 di 6 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13”, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in €.2.906,00, oltre rimborso spese generali 15%, iva e cpa se dovute con attribuzione in favore dell'avv. Domenico Pezzella;
3) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Napoli, 13.01.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore est.
(Dr. Anselmo Del Fiacco) Il Presidente
(Dr.ssa Vincenza Totaro)
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