TAR Torino, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 272
TAR
Decreto cautelare 1 dicembre 2022
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TAR
Ordinanza cautelare 19 dicembre 2022
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Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. n. 241 del 1990 al lavoratore

    La comunicazione del preavviso di diniego è stata regolarmente effettuata nei confronti del datore di lavoro, unico soggetto che ha dato impulso al procedimento. Le ragioni ostative all'accoglimento erano relative alla mancanza del reddito del datore di lavoro, profili rispetto ai quali la lavoratrice non avrebbe potuto fornire alcun utile elemento.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria in ordine al requisito reddituale del datore di lavoro

    La titolarità in capo al datore di lavoro di reddito nella misura indicata dall'articolo 9 del D.M. 27 maggio 2020 costituisce un presupposto indefettibile per la definizione in senso positivo della procedura. La verifica del requisito reddituale minimo del datore di lavoro è vincolante e non superabile tramite affermazioni generiche o documentazione non comprovante il superamento delle soglie stabilite dalla normativa. Nulla è stato dedotto in giudizio per superare le verifiche effettuate dall'amministrazione o meglio per dimostrare che il reddito sia stato superiore alle soglie indicate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 272
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 272
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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