Decreto cautelare 1 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 19 dicembre 2022
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00272/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01179/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1179 del 2022, proposto da
-ricorrenti-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Pezzella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento emesso da Prefettura di Torino in data -OMISSIS- prot. +-OMISSIS- notificato in data 12 agosto 2022 con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di emersione di rapporto di lavoro ex art 103 comma 1 del D.L. 34/2020 – -OMISSIS-, PROT. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 3 febbraio 2026, svoltasi con modalità di cui all’art. art. 87 comma 4-bis del c.p.a., il dott. LU Di VI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 31.10.2022 e depositato il 30.11.2022 è impugnato il provvedimento in epigrafe, preceduto dal preavviso di rigetto e notificato il 12.8.2022, con cui la Prefettura di Torino ha respinto la domanda di emersione del rapporto di lavoro ex art. 103, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77 del 2020.
Va premesso che l’atto impugnato si fonda sulla seguente motivazione: 202201179
Tanto, in ragione del mancato possesso del requisito reddituale richiesto dall’art. 103, comma 6, del D.L. n. 34 del 2020 e dell’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020 che, per la dichiarazione di emersione di lavoratori addetti al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza alla persona, fissa la soglia di € 20.000 annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito. Invero, dalla documentazione prodotta dall’amministrazione risulta, infatti, che il datore di lavoro aveva dichiarato un reddito di € 17.732, quindi inferiore alla citata soglia
L’istante deduce i seguenti motivi di diritto: omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 al lavoratore, difetto di istruttoria in quanto l’amministrazione avrebbe dovuto verificare il possesso del requisito reddituale mediante soccorso istruttorio e non basarsi solo sulle dichiarazioni dei redditi prodotte dallo straniero istante.
Conclude con le richieste di accoglimento del ricorso e di conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Si è costituita l’amministrazione depositando documentazione e relazione sui fatti di causa.
Con decreto presidenziale n. 1102 del 1.12.2022 è stata rigettata la richiesta di sospensiva in ragione della mancata notifica del ricorso all’amministrazione intimata.
Dopo l’espletamento dell’incombente processuale, con ordinanza n. 1140 del 19.12.2022 la domanda cautelare è stata rigettata per carenza del periculum in mora.
All’udienza di smaltimento del 3.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Osserva, anzitutto, il Collegio che l'art. 103, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020 ha introdotto una procedura per permettere la stipulazione di rapporti di lavoro dipendente, ovvero favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolare di cittadini stranieri, che siano in possesso di permesso di soggiorno diverso dal permesso per lavoro dipendente ovvero privi di permesso di soggiorno (Cons. Stato, sez. III, n. 6767/2025).
Per accedere al beneficio, tale normativa prevede specifici requisiti sia in capo al datore di lavoro che in capo al lavoratore.
L'art. 103, comma 6, D.L. n. 34 del 2020 si riferisce, in particolare, all'assenza del requisito reddituale minimo in capo al datore di lavoro. Tale previsione, come previsto dalla norma stessa, è stata attuata con il D.M. 27 maggio 2020, che, all'art. 9, comma 4 che stabilisce che: "la congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, è valutata dall'Ispettorato territoriale del lavoro, ai sensi del comma 8 dell'art. 30-bis del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottate ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50"; "nel caso in cui la capacità economica del datore di lavoro non risulti congrua in relazione alla totalità delle istanze presentate, le stesse possono essere accolte limitatamente ai lavoratori per i quali, in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, i requisiti reddituali risultano congrui".
La titolarità in capo al datore di lavoro di reddito nella misura indicata dall'articolo 9 del D.M. 27 maggio 2020 costituisce dunque un presupposto indefettibile per la definizione in senso positivo della procedura dato che la titolarità di tali redditi ha la funzione di dimostrare l'effettività e/o sostenibilità del rapporto di lavoro da parte di colui che si afferma datore di lavoro ovvero si propone come tale.
Si aggiunga che la verifica del requisito reddituale minimo del datore di lavoro, condizione essenziale per l'emersione dal lavoro irregolare prevista dall'art. 103 del D.L. n. 34 del 2020, è vincolante e non superabile tramite affermazioni generiche o documentazione non comprovante il superamento delle soglie stabilite dalla normativa (T.A.R. Lazio, Roma, n. 20076/2025). In particolare, con riferimento a tale profilo, nulla è stato dedotto in giudizio per superare le verifiche effettuate dall'amministrazione o meglio per dimostrare che il reddito sia stato superiore alle soglie indicate dall'art. 9 menzionato.
Ne consegue che, in presenza della mancata sussistenza del requisito reddituale, la domanda non poteva essere accolta.
In relazione poi al motivo di doglianza con cui si deduce la violazione del contraddittorio procedimentale, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la norma procedimentale di cui all'art. 10 bis L. n. 241 del 1990, nelle richieste di emersione che la P.A. ritiene di respingere per ragioni attinenti alle condizioni del datore di lavoro, deve ritenersi assolta con comunicazione del preavviso di diniego indirizzata in favore del datore di lavoro che integra in effetti l'unico soggetto che con la propria istanza ha dato impulso all'avvio del procedimento.
In tal senso non può essere ravvisata la dedotta violazione dell'obbligo di garantire la partecipazione al procedimento, dal momento che, come comprovato dall’amministrazione, la comunicazione del preavviso del rigetto è stata regolarmente effettuata nei confronti del soggetto che ha presentato l'istanza (il datore di lavoro) presso il quale, peraltro, risultava domiciliata la lavoratrice. Ciò può ritenersi sufficiente ad integrare il rispetto della norma (T.A.R. Lazio, Roma, n. 16449/2024), in particolare considerato che le ragioni ostative all'accoglimento erano, come già chiarito, state individuate nella mancanza del reddito del datore di lavoro e, dunque, con riferimento a profili rispetto ai quali la lavoratrice non avrebbe potuto fornire alcun utile elemento (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, n. 681 del 2025).
In conclusione, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va rigettato con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo, in applicazione del criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’amministrazione costituita che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
AF PR, Presidente
LU Di VI, Consigliere, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU Di VI | AF PR |
IL SEGRETARIO