Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 28/02/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1194/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. ROSA DI Parte_1 C.F._1
CAPRIO
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. , con l'assistenza Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. DRAGOTTA CECILIA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
all'udienza dell'11.12.2024 all'esito della consesualizzazione del giudizio, i procuratori delle parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni appena indicate” a verbale di udienza, dunque, “affidamento condiviso dei minori;
a scuola o alternativamente dalla madre o dalla nonna materna;
nella settimana in cui non avrà la figlia per il fine settimana, terrà con sé anche Per_1 il giovedì dalle 16.00 sino alla mattina successiva, allorché la riaccompagnerà a scuola o alternativamente dalla madre o dalla nonna materna;
restano ferme per la figlia le altre condizioni di frequentazioni di cui al decreto Per_1 di omologa della separazione del 5.10.2020;
il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo la disponibilità e i desideri Per_2 manifestati da quest'ultimo.
Conferma delle condizioni economiche disposte, nel presente giudizio, con l'ordinanza presidenziale del 28.2.2023, per come attualmente vigente (e dunque, con un contributo al mantenimento di euro 400,00 oltre rivalutazione a far data dal decreto di omologa della separazione) ed ulteriore rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT al settembre
2025”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 01/08/2008, trascritto presso il Registro dello Stato Civile del Comune di MINERVINO MURGE (BA)
(Serie A, parte II, atto n. 17, anno 2008).
Dall'unione della coppia sono nati i figli , il 27.01.2008, ed , il Per_2 Per_1
16.01.2015.
Con sentenza non definitiva, depositata in data 24/05/2023, il Tribunale aveva pronunciato sentenza non definitiva sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti ed aveva rimesso la causa sul ruolo concedendo i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., onerando le parti di depositare le rispettive documentazioni reddituali.
Nel corso della presente controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni congiunte rese a verbale d'udienza dell'08/01/2025.
Ebbene, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento poiché le condizioni sopra indicate non sono in contrasto con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto – stante il contenuto dell'accordo – appare manifestamente superfluo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRENDE ATTO
delle conclusioni congiunte da loro concordate e rassegnate a verbale d'udienza dell'11/12/2024, che si riportano integralmente:
“affidamento condiviso dei minori;
collocamento preferenziale degli stessi presso la madre, il padre terrà con sé la figlia a fine settimana alternati a partire dalla sera del venerdì sino al lunedì mattina Per_1 nonché ogni martedì dalle 16.00 sino alla mattina successiva allorché la riaccompagnerà
a scuola o alternativamente dalla madre o dalla nonna materna;
nella settimana in cui non avrà la figlia per il fine settimana, terrà con sé anche Per_1 il giovedì dalle 16.00 sino alla mattina successiva, allorché la riaccompagnerà a scuola o alternativamente dalla madre o dalla nonna materna;
restano ferme per la figlia le altre condizioni di frequentazioni di cui al decreto Per_1 di omologa della separazione del 5.10.2020;
il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo la disponibilità e i desideri Per_2 manifestati da quest'ultimo.
Conferma delle condizioni economiche disposte, nel presente giudizio, con l'ordinanza presidenziale del 28.2.2023, per come attualmente vigente (e dunque, con un contributo al mantenimento di euro 400,00 oltre rivalutazione a far data dal decreto di omologa della separazione) ed ulteriore rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT al settembre
2025”.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 6.2.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti