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Accoglimento
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Ordinanza cautelare 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 14/03/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00978/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01528/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1528 del 2025, proposto da Comune di Borgorose, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Conti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
La Cicolana S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Cignitti, Raffaella Diana Di Tarsia Di Belmonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V n. 1052/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
visto l'atto di costituzione in giudizio di La Cicolana S.r.l.;
visti tutti gli atti della causa;
vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza n. 1052/2025;
relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Gianluca Rovelli e uditi per le parti gli avvocati Cignitti e Di Tarsia;
Ritenuto che le argomentazioni del ricorrente non siano idonee a supportare la domanda cautelare in quanto non appare sussistente alcun errore di fatto nella sentenza impugnata; l’errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo riguardo all'attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale, per modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali. Esso non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento del giudice (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 aprile 2017, n. 1640);
non sussiste in ogni caso il pregiudizio grave e irreparabile rappresentato tenuto conto che l’esame del merito della causa è stato già fissato per il giorno 26 giugno 2025;
la domanda di misure cautelari monocratiche presentata in data 12 marzo 2025 è da intendersi assorbita dalla presente pronuncia;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge la domanda cautelare.
Condanna il Comune di Borgorose alle spese della presente fase di giudizio liquidate in € 4.000 (quattromila/00) oltre accessori e spese di legge in favore di La Cicolana S.r.l.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Rovelli | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO