Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/01/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. Reg. Sent
N. Reg. Cron
N. 8039/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 30.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.8039/2022 R.G.A.C., promossa da
, rappr e difeso dall' avv Dragone Francesco Parte_1
– ricorrente - contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappr CP_1
e difesa dall' avv Daniela Limongelli
- Convenuto –
Oggetto: progressione economica orizzontale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21 luglio 2022 l' odierno ricorrente, premesso di essere stato dipendente della da ultimo con CP_1 inquadramento nella categoria D/3 giuridica e Cat D/6s economica e di essere in quiescenza dal 9.12.2021, deduceva di aver partecipato, avendone i requisiti, alla procedura selettiva per la progressione economica orizzontale per la categoria D posizione economica D7 così come indetta dall' avviso interno di selezione riservato al personale regionale per l'
che all' esito della pubblicazione della graduatoria parte ricorrente si collocava al n 56 della graduatoria di merito con punteggio 79 non rientrando tra i primi otto dipendenti aventi titolo alla progressione;
che come previsto dagli atti dirigenziali n 1408 del 18.12.2020 e n 8 del 11.1.2021 l' attribuzione del punteggio finale doveva avvenire, con riferimento alla categoria D, tenendo conto anche dei “titoli post universitari”, in ragione di punti
“2 per ogni titolo nel limite massimo di 18 punti”; che la commissione esaminatrice, nel valutare i titoli che consentivano la predetta progressione economica orizzontale, avevano omesso di valutare gli otto titoli post universitari indicati dal ricorrente nella domanda di partecipazione che avrebbero consentito alla stesso di conseguire ulteriori 16 punti rientrando nel novero degli 8 dipendenti ammessi alla
PEO 2020 per la categoria D7; che l' atto amministrativo di conferimento della P.E.O. doveva ritenersi illegittimo in quanto privo di motivazione e della valutazione comparativa dei curricula, che il mancato riconoscimento in capo al ricorrente della progressione economica orizzontale non gli aveva consentito di beneficiare dei maggiori compensi e degli altri vantaggi economici (adeguamento della tredicesima mensilità, del TFS e del trattamento pensionistico).
Tanto premesso parte ricorrente chiedeva dichiarare inefficace l' atto dirigenziale n 1424 del 30.12.2021 avente ad oggetto l' approvazione degli atti e delle graduatorie finali riguardanti la procedura selettiva interna per l' attribuzione delle progressioni economiche orizzontali 2020 indetta con determina dirigenziale n 1408 del 18.12.2020 e n 8 del 11.1.2021 perché illegittimo;
dichiarare che il dott ha diritto al Pt_1 riconoscimento della progressione economica orizzontale dalla categoria
D6 alla categoria D7 ordinando alla di attribuire al CP_1 ricorrente la predetta P.E.O. o in subordine, ordinare alla CP_1 di procedere a stilare una nuova graduatoria che tenga conto dei titoli post universitari indicati dal ricorrente al momento della presentazione della sua domanda presentata in data 1.2.2021; dichiarare illegittimo il comportamento della e condannare la stessa al pagamento CP_1 della somma di euro 12.450,00.
Con memoria di costituzione tempestivamente depositata si costituiva la la quale evidenziava di aver correttamente valutato i CP_1 punteggi in conformità a quanto previsto dal disciplinare adottato con atto dirigenziale n 1310 del 17.11.2020 e dall' avviso interno indetto con Determinazione n 8 del 11.1.2024.
All' udienza odierna il giudice decideva la causa con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Nel merito il presente procedimento ha ad oggetto l' accertamento del diritto di parte ricorrente, dipendente della (fino alla CP_1 data del 9.12.2021 di collocamento in quiescenza) con inquadramento nella categoria giuridica D/3 (posizione economica C/6s) a conseguire la progressione economica orizzontale anno 2020 indetta dalla resistente con avviso del 11.1.2021.
Giova preliminarmente rammentare le norme che vengono in rilievo nel caso di specie.
In base all' art 52 D lGS n 165/2001 e successive modifiche, relativo al lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni “le progressioni all' interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell' attività svolta
e dei risultati conseguiti attraverso l' attribuzione di fasce di merito”.
L' art 23 co 2 D lgs n 150/2009 ha poi stabilito che “1 Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all' art 52 comma 1 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n 165, come introdotto dall' articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. 2 Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevanti dal sistema di valutazione”. La legge affida alla contrattazione collettiva l' individuazione specifica delle modalità di selezione, pur nei limiti delle risorse.
Per quanto attiene il personale dipendente della le CP_1 progressioni orizzontali sono disciplinate dall' art 16 del CCNL Funzioni
Locali del 21.5.2018. Inoltre l' art 7 co 4 del CCNL cit prevede che
“sono oggetto di contrattazione integrativa c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche”.
Tanto premesso e venendo ad esaminare il caso in esame va evidenziato che la Giunta con deliberazione n 1518 del 10.9.2020, forniva CP_1 direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per l' adozione dei criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche orizzontali.
Con successivo accordo ai sensi dell' art 8 del CCNL funzioni locali le parti in data 20.10.2020 stabilivano i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche orizzontali (PEO): “(…) I criteri per la definizione delle procedure per le progressioni orizzontali, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. c), del CCNL Funzioni Locali del
21.05.2018, sono come di seguito riportati: (...) i criteri selettivi ai fini della valutazione comparativa sono la performance individuale,
l'esperienza professionale maturata e le competenze acquisite;
(...) è riconosciuta, ai dipendenti valutati, la facoltà di attivare apposita procedura di riesame del punteggio attribuito per eventuali errori e/o omissioni”.
Con successivo atto dirigenziale della Sezione Personale n. 1385 del
10.12.2020 veniva adottato il “Disciplinare” relativo ai requisiti di ammissione, criteri procedurali, criteri di selezione e di attribuzione dei punteggi per la realizzazione delle progressioni economiche orizzontali, in coerenza con l'accordo del 20.10.2020.
Nel provvedimento veniva specificato nell'art. 6, parte C “Competenze acquisite” che “Le competenze acquisite sono: - quelle certificate a seguito di percorsi formativi presso scuole, enti e istituti formativi riconosciuti nell'Ordinamento giuridico italiano;
- le abilitazioni conseguite per l'esercizio di professioni a seguito di superamento di un esame di Stato. Sono oggetto di valutazione i titoli e le abilitazioni professionali conseguite anteriormente e comunque non oltre la data di decorrenza dell'attribuzione della PEO.
Ai titoli e alle abilitazioni professionali vengono attribuiti i punteggi come di seguito specificati: per categorie di appartenenza;
per ciascuna tipologia di titolo, se ne può considerare solo uno e il possesso di ulteriori sarà valutato nell'ambito dell'ultima tipologia “Ulteriori titoli” se in essa ricompresi.
I titoli post universitari valutabili sono esclusivamente quelli indicati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2018, n.
78, debitamente rilasciati da istituti universitari: - Master universitari di I e II livello - Dottorato di ricerca - Diploma di specializzazione.
Non sono valutabili i titoli necessari per l'accesso mediante concorso pubblico alla categoria di appartenenza. (...).
Categoria D con posizione economica di accesso D-3 (Titolo di studio non valutabile: Laurea specialistica/Laurea Magistrale/Vecchio ordinamento): abilitazione professionale (punti 2) ulteriori titoli: lauree specialistiche/magistrali/vecchio ordinamento ulteriori rispetto a quella valida per l' accesso o titoli post universitari (punti 2 per ogni titolo nel limite maz di 18 punti).
Con successiva “Determinazione n 8 del 11.1.2021” veniva indetto apposito
“Avviso interno di selezione riservato al personale regionale per l' attribuzione delle progressioni economiche orizzontali 2020” nel cui art
6 venivano riportati i medesimi criteri per la valutazione delle competenze professionali contenute nel testo del disciplinare.
Infine con determinazione n 1424 del 30.12.2021 veniva approvata la graduatoria di merito riguardante la procedura selettiva per la progressione economica ove il ricorrente si collocava alla posizione n 56 con punteggio 79 (performance individuale punti 35, esperienza maturata punti 40, competenze acquisite punti 4).
Parte ricorrente lamenta in particolare l' errata attribuzione del punteggio relativo alle competenze acquisite evidenziando che la corretta valutazione degli 8 titoli post universitari indicati nella domanda avrebbe consentito al ricorrente di conseguire ulteriori 16 punti rientrando nel novero degli 8 dipendenti ammessi alla PEO 2020 per la categoria D7.
I rilievi di parte ricorrente non possono essere condivisi.
Ed invero dalla domanda presentata dal ricorrente risulta che lo stesso aveva allegato i seguenti titoli: - Diploma di Perito Agrario, qualifica di Collaboratore Agrario;
- Abilitazione professionale di Perito Agrario conseguita in data 31.7.1975 in conformità dell'art. 16 del Regolamento
25.11.1929, n. 2365; - Esercizio della professione di Perito Agrario iscritto regolarmente nell'Albo professionale del Collegio dal 16.3.1977 al 14.3.1979; -Laurea magistrale in Filosofia conseguita presso l'Università di Lecce in data 20.11.1992 con votazione 107/100; -Master biennale post-lauream di II livello in “Direzione e amministrazione delle aziende sanitarie”, conseguito presso il Consorzio Interuniversitario
FOR.COM di Roma in data 12.7.2002; -Diploma di Specializzazione post- lauream biennale in “Giornalismo e comunicazioni di massa” conseguito presso il Consorzio Interuniversitario FOR.COM di Roma in data 19.9.1988;
-Diploma di Perfezionamento post-lauream di durata biennale, parificato a Specializzazione, in “Fisiologia e psicologia del comportamento umano”, conseguito presso il Consorzio Interuniversitario FOR.COM di Roma in data
24.7.2000 con votazione 67/70; -Diploma di Perfezionamento post-lauream di durata biennale in “Fisiopatologia della riproduzione umana”, conseguito presso il Consorzio Interuniversitario FOR.COM di Roma in data
05.9.2001; -Diploma di Perfezionamento post-lauream in “Bioetica”, conseguito presso l'Università degli Studi di Bari, in data 06.6.1994; -
Diploma di Perfezionamento post-lauream in “Metodi della valutazione scolastica”, conseguito presso l'Università degli Studi di Roma Tre, in data 4.5.1996; -Diploma di Perfezionamento post-lauream in “Didattica dell'Orientamento”, conseguito presso l'Università degli Studi di Roma
Tre, in data 27.9.1997; -Diploma di Perfezionamento post-lauream in
“Didattica delle Scienze Ambientali”, conseguito presso il Consorzio
Interuniversitario (Università degli Studi di Torino e Università degli studi di Roma “La Sapienza”) di Roma in data 5.10.1996; -Diploma di
Perfezionamento post-lauream in “Diritto e Società: elementi di didattica”, conseguito presso il Consorzio Interuniversitario (
[...]
e FOR.COM di Roma Controparte_2 Controparte_3 in data 20.9.1997; -Diploma di Perfezionamento post-lauream in
“Antropologia della comunicazione”, conseguito presso il Consorzio
Interuniversitario ( e Università degli Controparte_2 studi di e FOR.COM di Roma in CP_3 Controparte_4 data 19.9.1998; -Diploma di Perfezionamento post-lauream in “Scienze giuridiche e amministrative (metodologie didattiche) A.A. 2015/2016, conseguito presso il Consorzio Interuniversitario FOR.COM di Roma.
Tanto premesso risulta che la ha correttamente valutato il CP_5
Master biennale post-lauream di II livello in “Direzione e amministrazione delle aziende sanitarie” conseguito presso il Consorzio
Interuniversitario FOR.COM di Roma in data 12.7.2002 e il Diploma di
Specializzazione post-lauream biennale in “Giornalismo e comunicazioni di massa” conseguito presso il Consorzio Interuniversitario FOR.COM di Roma in data 19.9.1988 con l' attribuzione di punti 4 in conformità a quanto previsto dall' art 6 dell' avviso di selezione nella parte in cui chiarisce che “I titoli post universitari valutabili sono esclusivamente quelli indicati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile
2018 n 78 debitamente rilasciati da istituti universitari: Master universitari di I e II livello, dottorato di ricerca, diploma di specializzazione (il DPCM n 78/2018 richiamato nell' avviso di selezione prevede che i titoli per i quali possono essere attribuiti punteggi sono esclusivamente: Diploma di Laurea o laurea di primo livello, Laurea specialistica, Laurea Magistrale, Master universitario di primo livello e di II livello, Diploma di specializzazione, Dottorato di ricerca).
Da tanto consegue che i corsi di perfezionamento dichiarati dal ricorrente non rientrano tra i titoli che danno diritto a punteggio in base a quanto previsto dall' avviso di selezione interno e dal disciplinare (che richiama tra i titoli post universitari valutabili solo quelli di cui al
DPCM n 78/2018).
Appare altresì corretta l' omessa valutazione dell'abilitazione professionale conformemente a quanto previsto dal Disciplinare secondo cui “le competenze acquisite sono …le abilitazioni conseguite per l' esercizio di professioni a seguito di superamento di un esame di Stato” laddove parte ricorrente risulta aver conseguito il diploma di maturità tecnica agraria nell' a.s. 1974/1975 il quale consente, dalla data di conseguimento, l' abilitazione professionale di Perito Agrario in conformità all' art 16 del Regolamento 25.11.1999 n 2365.
Non risulta infine, che con riferimento agli altri dipendenti, siano stati valutati titoli non ricompresi nell' elenco di cui all' art 6 del disciplinare.
Ne consegue che non appaiono violati i principi di buona fede e correttezza nella condotta dell' amministrazione resistente, laddove l'attribuzione del punteggio numerico è essa stessa la motivazione della valutazione (la giurisprudenza ammette infatti pacificamente che la motivazione possa avere sintetica espressione numerica: ex multis, Tar Roma, 21 novembre
2018, n. 11282; Cass. civ., sez. lav., 1° agosto 2001, n 10514), svolta sui criteri predeterminati dalla contrattazione collettiva e noti ai partecipanti).
Per i suesposti motivi il ricorso va rigettato.
Attesa la particolarità della questione trattata sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
PQM
1) Rigetta il ricorso.
2) Compensa le spese processuali.
Lecce, 30.01.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa