Ordinanza collegiale 15 luglio 2025
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 12/02/2026, n. 2675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2675 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02675/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16321/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16321 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Lombardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego della cittadinanza Italiana ex art. 9 della L. 5 febbraio 1992, n. 91, emesso dall’intimato Ministero, notificato al ricorrente in data 10.11.2022, nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intimato Ministero;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. IZ DO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale l’intimata amministrazione ha respinto la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata il 21.8.2018, tenuto conto dell’esistenza di due procedimenti penali:
(i) il primo per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572, c.p.), per fatti commessi il 4.11.2007;
(ii) il secondo per il reato di ricettazione (art. 648, c.p.), commesso il 25.7.2013.
Detti precedenti, secondo l’impugnato provvedimento, avrebbero infatti inciso sulla valutazione di affidabilità del richiedente e sarebbero indice di una sua mancata integrazione nella comunità nazionale.
1.1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente ha contestato la violazione di legge (artt. 3, 10 e 10- bis , l. n. 241/1990; d.lgs. n. 186/1998 in relazione all’art. 9 della l. n. 91/1992 e del d.P.R. n. 572/1993), oltre che l’eccesso di potere sotto plurimi profili in quanto egli non avrebbe ricevuto, per i fatti oggetto di causa (risalenti rispettivamente al 2007 e al 2013) una condanna penale definitiva. Ha inoltre contestato l’esistenza di qualunque automatismo tra condanna in sede penale e rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, tenuto altresì conto del fatto che egli, titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, sarebbe residente in Italia da molti anni e ivi svolgerebbe la propria attività lavorativa e vivrebbe con la propria famiglia.
2. Il 5.1.2023 si è costituito l’intimato Ministero, con atto di mera forma.
3. Il 17.4.2024 parte ricorrente ha depositato un’istanza di prelievo.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 15.7.2025 è stato disposto il rinvio della trattazione del ricorso.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato indicata in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il presente ricorso verte sul rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana al ricorrente (art. 9, c. 1, lett. f, l. n. 91/1992) per l’esistenza di due precedenti penali pregiudizievoli per il ricorrente per maltrattamenti e ricettazione, risalenti rispettivamente al 2007 e al 2013.
2. Il Collegio reputa utile, in funzione dello scrutinio delle osservazioni formulate nell’atto introduttivo del giudizio, una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. V bis , n. 1590/2022, n. 2944/2022; n. 2945/2022; 3018/2022, 3471/2022).
L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione.
La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale.
Tale apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
Tuttavia, l'Amministrazione, pur godendo di ampia discrezionalità del procedimento di concessione della cittadinanza - che si risolve nella immissione piena ed irreversibile nella comunità nazionale ed è pertanto un atto altamente rilevante e delicato - deve comunque fornire un'adeguata motivazione delle sue scelte, sindacabile sotto il profilo dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; Sez. IV, n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; Tar Lazio, Sez. I ter, nn. 3226/2021 e 5875/2021, Sez. II-quater, n. 5665/2012).
Sintetizzando: il potere discrezionale non può trasmodare in arbitrio.
2.1. Quanto alle condotte valorizzate nel provvedimento impugnato, si rileva che la giurisprudenza del giudice amministrativo è nel senso di ritenere che anche condotte temporalmente risalenti possono comunque avere valore “ sintomatico ” in quanto indicative di tendenze caratteriali ostative alla concessione della cittadinanza (Consiglio di Stato sez. VI n. 52/2011, Consiglio di Stato sez. III n. 1726/2019, 5271/2019, 4122/2021; TAR Lazio, sez. II quater, n. 10678/13, 5615/2015, 5917/21; cfr., da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2643, 2945, 2946, 4469 del 2022).
Nel caso i fatti contestati in sede penale risalgono, come si è visto, al 2007 e al 2013 e si pongono dunque o all’interno o in epoca immediatamente precedente al c.d. “ decennio di osservazione ”, tenuto conto che l’istanza in questione è stata presentata nel 2018.
Con particolare riguardo al reato di maltrattamenti in famiglia questo Tribunale ha avuto modo di affermare che si tratta di uno di quelli automaticamente ostativi all'acquisizione della cittadinanza italiana per matrimonio ex art. 6, l. n. 91/1992, precisando altresì che tale norma non trova comunque applicazione nelle istanze di acquisizione della cittadinanza per naturalizzazione (TAR Lazio, Roma, sez. V, 11 luglio 2024, n. 14129), qual è quella per cui è causa. Fermo restando che simili condotte ben possono rilevare ai fini del rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza (TAR Lazio, Roma, sez. V- bis , 12 febbraio 2025, n. 3127).
Quanto alla ricettazione, tale reato è spesso posto alla base di provvedimenti analoghi a quello per cui è causa, rispetto ai quali questo Tribunale ha in più occasioni affermato la sua rilevanza ai fini del diniego della cittadinanza italiana (cfr., di recente, TAR Lazio, sez. II- bis , 18 giugno 2025, n. 11916; ibidem , sez. V-stralcio, 30 ottobre 2024, n. 19122).
3. Da quanto precede discende pertanto il rigetto del ricorso.
L’amministrazione, nell’impugnato provvedimento, ha adeguatamente tenuto conto delle condotte contestate dal ricorrente in sede penale, rispetto alle quali ha anzitutto affermato che “ è improcrastinabile la necessità di definire con immediatezza il procedimento di cui trattasi, senza attendere l'esito definivo del suddetto illecito penale, atteso il tempo trascorso dalla data di presentazione dell'istanza ”.
Effettivamente, dalla produzione documentale della resistente amministrazione (cfr., in particolare, il rapporto informativo della Questura di -OMISSIS- del 29.10.2020, prodotto come all. 3 di parte resistente) risulta che, all’epoca dell’adozione dell’impugnato provvedimento:
(i) il procedimento penale per il reato di maltrattamenti si era concluso con l’archiviazione per prescrizione nel dicembre 2019;
(ii) con riguardo al reato di ricettazione, all’epoca, il P.M. non avrebbe all’epoca esercitato l’azione penale.
L’amministrazione dunque, poste le note differenze tra valutazione in sede penale e valutazione ai fini della concessione della cittadinanza, ha ritenuto necessario valutare autonomamente le condotte in questione, giungendo alle seguenti conclusioni:
- “ il comportamento del richiedente, gravato da illecito di forte entità, palesemente contrario ai principi e ai valori che regolano la nostra società e il nostro ordinamento, impediscono ogni forma di coercizione e di violenza dentro e fuori la famiglia e inducono a formulare un giudizio negativo sul livello di integrazione raggiunto ”;
- “ la condotta di inosservanza delle regole poste a tutela dei beni dell'integrità fisica e della libertà delle persone causa un grave allarme sociale e denota un mancato idoneo inserimento nella comunità nazionale ”.
Si tratta di una valutazione coerente con le considerazioni sopra meglio specificate e, dunque, non in grado di essere incise dalle doglianze di parte ricorrente, tenuto altresì conto del fatto che neanche l’estinzione del reato non preclude all’amministrazione di svolgere le proprie valutazioni sui fatti storici contestati all’istante (Cons. St., sez. III, 19 agosto 2022, n. 7328; cfr., di recente, TAR Lazio, sez. V- bis , 12 gennaio 2026, n. 493)
4. Stante quanto precede, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Le spese possono trovare compensazione tra le parti, tenuto conto della costituzione meramente formale dell'amministrazione dell'interno.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
DR MA, Presidente
Rita Luce, Consigliere
IZ DO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IZ DO | DR MA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.