Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 13/04/2026, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00456/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01885/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1885 del 2025, proposto da
Co.E.Mo. - Costruzioni Edili Modugnesi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato SC LL, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Modugno, C.C.I.A.A.Bari, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza del TAR Puglia-Bari, Sez. III, n. 835 del 10 luglio 2024 (doc. 1), passata in giudicato, tramite la nomina ex art. 114, co. 4, lett. d), c.p.a. di un commissario ad acta che si sostituisca al Comune di Modugno e rilasci il permesso di costruire richiesto con istanza del 9 dicembre 2020 n. 24/2020, prot. n. 62898;
nonché, per la condanna ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a. del Comune di Modugno al pagamento di una somma di denaro, pari almeno ad euro 1.000,00, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 la dott.ssa DE NN e uditi per le parti i difensori SC LL per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata con cui la Sezione ha annullato il provvedimento di diniego di rilascio del permesso di costruire, reso sull’istanza della ricorrente del 9 dicembre 2020.
Reclama in questa sede che le venga rilasciato il titolo edilizio, sostenendo che ciò deriverebbe dall’effetto conformativo della predetta decisione di cui allega, peraltro, il passaggio in giudicato il 10 gennaio 2025.
All’udienza in data 8 aprile 2026, la causa è stata tratta in decisione, nella mancata costituzione dell’Ente, pur correttamente intimato.
Il ricorso è parzialmente fondato, per come di seguito chiarito.
Deriva dall’annullamento del diniego impugnato certamente l’obbligo di provvedere nuovamente sull’istanza in questione, non potendosi definire la sentenza n.835/2025 autoesecutiva, in quanto né soddisfa la pretesa sostanziale della ricorrente né ha effetto conclusivo del procedimento avviato con l’istanza in esame che, in base ai principi generali ed al precetto di cui all’art. 2 L. n.241/1990, richiede un provvedimento espresso, avendo tra l’altro la sentenza de qua espressamente escluso ogni ipotesi di assenso tacito.
In tale parte il ricorso è fondato, derivando dalla decisione l’obbligo conformativo dell’Ente di rideterminarsi sull’istanza tenendo conto dei principi affermati nella predetta pronuncia.
Proprio il richiamo all’effetto conformativo esclude, tuttavia, che possa ritenersi esistente l’obbligo dell’Ente di rilasciare il titolo edilizio sic et simpliciter.
In tal senso assume rilievo il contenuto della motivazione del provvedimento giurisdizionale che, nell’annullare il diniego, ne ha escluso la legittimità per un vizio istruttorio che è refluito in quello motivazionale.
La Sezione ha, infatti, chiarito che “In mancanza dell’accertamento del mancato reperimento degli standard specificamente previsti per il comparto A, o comunque della esplicitazione delle ragioni progettuali per cui l’edificazione del comparto A sia condizionata dalla compiuta realizzazione delle urbanizzazioni nei restanti comparti, non è possibile giustificare il diniego del titolo edilizio in ragione di carenze riguardanti subcomparti diversi rispetto a quello interessato dall’intervento di che trattasi”.
E’ dunque cristallina l’indicazione fornita per l’esercizio del relativo potere, nel senso solo di precludere il diniego in virtù del mancato reperimento di standard afferenti altri comparti (diverso da quello A), con ciò, al contrario, restando salva la possibilità ed anzi il dovere per l’Ente di valutare il rispetto degli standard del comparto A ovvero le conseguenze del mancato rispetto degli standard di altri comparti sul rispetto della dotazione del comparto in esame.
A ciò aggiungasi che in ulteriore parte della motivazione si chiarisce “6.3.3. Né possono essere esaminate in questa sede le articolate deduzioni con cui la difesa del Comune, traslando l’angolo prospettico dal grado di attuazione del piano nel suo complesso alla quantificazione degli standard riguardanti il comparto A, ha sostenuto che la ragione preclusiva al rilascio del titolo sarebbe costituita dall’omessa cessione delle aree a standard in riferimento ai comparti sub A1 e A2,
dal momento che trattasi di un’inammissibile integrazione postuma della motivazione che supporta i provvedimenti di diniego”.
Tale eventuale motivazione, postuma in quel giudizio, tale non più sarebbe ove trasfusa, se tutt’ora condivisa dall’Amministrazione, nel provvedimento di nuova valutazione dell’istanza.
Conclusivamente, attesa l’assenza di ragioni giustificative della mancata adozione di un nuovo provvedimento espresso sull’istanza in questione, va dichiarato l’obbligo del comune di Modugno di determinarsi sull’istanza della ricorrente del 9 dicembre 2020, tenendo conto dei principi affermati dalla decisione in epigrafe e previa verifica della completezza documentale della pratica (circostanza anch’essa evidenziata dalla sentenza in esame).
A tal fine si assegna termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, ove anteriore, per l’esecuzione nei termini sopraindicati, riservando la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica sede per l’ipotesi di reato di cui all’art. 328 cp, all’eventuale ulteriore omissione.
In caso di ulteriore inerzia si nomina quale commissario ad acta, con facoltà di sub-delega, affinchè provveda negli ulteriori 90 (novanta) giorni, il Dirigente Responsabile del SUE del comune di Bari.
Non si provvede alla condanna per le penalità da ritardo come da consolidata giurisprudenza della Sezione.
Le spese, in ragione della parziale reciproca soccombenza, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), accoglie parzialmente il ricorso e per l’effetto ordina al comune di Modugno di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe indicata, provvedendo sull’istanza della ricorrente presentata il 9 dicembre 2020 in base ai principi in essa indicati, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, ove anteriore.
In caso di ulteriore inerzia nomina quale commissario ad acta, con facoltà di sub-delega, affinchè provveda negli ulteriori 90 (novanta) giorni, il Dirigente Responsabile del SUE del comune di Bari.
Respinge nel resto.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NZ ND, Presidente
DE NN, Consigliere, Estensore
Lorenzo Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE NN | NZ ND |
IL SEGRETARIO