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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/10/2025, n. 3988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3988 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa DA AR ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5695 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da
(p.i. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con i proc. avv.ti Carmelo Briguglio e Ferruccio Puzzello ed il proc. dom. avv.to Giuseppe D'Arienzo, delega in atti
-attrice opponente- contro
(p.i. Controparte_1
, in persona di con il proc. dom. avv.to Valerio P.IVA_2 CP_1
Giannattasio, delega in atti
-convenuta opposta- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La società attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2195/2018, emesso dall'intestato Tribunale, con cui le era stato intimato il pagamento in favore pagina 1 di 7 della convenuta della somma di € 214.265,10, a titolo corrispettivo per l'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nel porto di Salerno, giuste fatture emesse tra il 4.4.2008 e il 31.12.2010.
Esponeva di essere una società di navigazione che aveva attivato, dal 2002, la linea marittima quotidiana (c.d. autostrada del mare) da Messina a Salerno, e viceversa, con corse giornaliere e che, previa autorizzazione della Capitaneria di porto di Salerno, aveva scelto di conferire i rifiuti prodotti dalle proprie navi durante la predetta navigazione nel porto di Messina.
Ciò nonostante, a partire dal 2006 la società opposta aveva fatturato a suo carico un servizio mai reso, visto che non aveva ricevuto alcun rifiuto da smaltire.
Dava atto che se in un primo momento la Capitaneria di porto di Salerno aveva avallato le richieste della controparte, successivamente la stessa aveva adottato tre atti amministrativi aventi ad oggetto la sua esenzione dagli obblighi di conferimento dei rifiuti e dei residui del carico nel porto di Salerno.
Tutto ciò premesso, l'attrice eccepiva la prescrizione quinquennale del credito ex adverso azionato, ex art. 2948 n. 4 c.c., in quanto relativo a prestazioni di natura periodica, nonché il difetto di sinallagma essedo pacifico che il servizio in questione non era stato prestato, né richiesto.
Sosteneva poi che la pretesa monitoria non trovava titolo nemmeno nella legge sia perché l'art. 7 del d. lgs n. 182/2003, rubricato “conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave”, non si applicava alle navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, sia perché gli articoli 8 e 10 del medesimo decreto, nel fissare i criteri di determinazione della tariffa fissa (cioè quella che prescinde dal quantitativo di rifiuto effettivamente conferito) richiamavano appunto l'art. 7 citato.
Inoltre, il comma 3 dell'art. 8 cit. prescriveva che fossero le Autorità competenti, con una specifica ordinanza, a definire i criteri per la determinazione della tariffa da applicare alle navi in sevizio di linea.
Nella specie, però, tale provvedimento non era stato emesso.
pagina 2 di 7 L'opponente evidenziava infatti che l'ordinanza n. 4/2007 richiamata dall'opposta non era altro che un aggiornamento della precedente ordinanza n. 7/2005 la quale, a sua volta, aveva aggiornato l'ordinanza n. 2/2000 che però concerneva “la tariffa per il servizio di prelievo a bordo e per il trasporto dei rifiuti a discarica” da applicare a navi mercantili, passeggeri e militari che approdavano al porto di Salerno, senza alcun riferimento alle navi in servizio di linea.
Evidenziava poi che solo con l'ordinanza n. 28/2012 l'Autorità portuale di Salerno aveva approvato una tariffa per le navi con scali frequenti, disponendo che essa fosse pari al 50% di quella fissa ed al 70 % di quella variabile in caso di smaltimento.
Dal 2012, quindi, l'attrice aveva provveduto a pagare la predetta tariffa fissa.
L'opponente eccepiva altresì il difetto di legittimazione attiva della controparte rilevando che avesse agito in forza di una licenza scaduta nel 2006 e senza aver conseguito l'attribuzione del servizio mediante l'espletamento di una gara pubblica come prescritto dall'art. 4 del citato d. lgs. n. 182/2003.
Concludeva quindi per la revoca del decreto opposto.
Costituitasi, parte opposta delineava la normativa in cui inquadrare la fattispecie in esame.
Spiegava che, con la Direttiva 2000/59/CE, la Comunità Europea, al fine di ridurre l'inquinamento dei mari provocato dagli scarichi di rifiuti e dai residui del carico riversato in mare dalle navi, aveva allineato la legislazione dell'Unione agli obblighi internazionali stabiliti dalla Convenzione Marpol del 1973, prescrivendo l'obbligo per gli Stati membri di dotare tutti i porti comunitari di adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti.
In attuazione della Direttiva 2000/59/CE era stato emanato il D. Lgs. n.182/2003 che aveva introdotto un sistema tariffario articolato su due livelli: un primo livello in base al quale i costi degli impianti portuali di raccolta vengono posti a carico di tutte le navi che approdano in un porto, a prescindere dall'uso degli impianti;
un secondo livello in base al quale la parte dei costi non coperta dal primo livello è coperta in base ai pagina 3 di 7 quantitativi di rifiuti prodotti e conferiti dalle navi.
Ciò posto, confutava l'eccezione di prescrizione avversaria rilevando come l'art. 2948
n. 4 c.c. trovasse applicazione nella diversa ipotesi di prestazioni periodiche, in relazione ad una causa debendi di tipo continuativo, suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, in relazione alla quale una parte è tenuta ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'altra parte.
Chiariva poi che il credito in oggetto non si fondava su un rapporto sinallagmatico, ma sulla normativa vigente.
Richiamava all'uopo il provvedimento n. 2159/2004 con cui, successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. n.182/2003, l'Autorità Portuale aveva disposto che
“fino alla compiuta attuazione del nuovo regime disposto con il Decreto Legislativo 24.06.2003
n. 182, resta in vigore l'Ordinanza dell'Autorità Portuale di Salerno n. 02/2000, con la quale sono state stabilite le tariffe per l'impianto ed il relativo servizio attualmente operanti presso il porto di Salerno, tuttora da considerarsi in vigore quale quota che ciascuna nave, anche in servizio di linea (come quelle della come previsto dall'art. 8 Parte_1
comma 3 dello stesso Decreto, deve sostenere per garantire la continuità del servizio in oggetto”. Il medesimo provvedimento precisava che “qualora una nave in servizio di linea […] prosegua verso il successivo porto di scalo senza avere conferito i rifiuti prodotti, le tariffe da corrispondere sono esclusivamente quelle stabilite dall'art. 1 punto 1.1 lettere a), b) e
c) dell'Ordinanza n. 02/2000, cioè quelle riconducibili alla quota fissa (prevista anche dall'allegato IV del D. Lgs. 182/2003), ad esclusione delle tariffe relative ai metri cubi di rifiuto ed al contributo per il trasporto a discarica.
Parte opposta concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione.
Negata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto (cfr. ordinanza del 12-13.12.2018), dopo una serie di rinvii la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 30.9.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies,
pagina 4 di 7 comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei termini di legge.
L'opposizione va accolta.
Respinta l'eccezione di prescrizione del credito fondata sull'art. 2984 n. 4 c.c., atteso che esso si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo (di guisa che soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore per il tramite della ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo ad autonome le une dalle altre), è invece fondato l'assunto attoreo per cui la società
, negli anni per i quali è stata avanzata la richiesta di pagamento delle tariffe ai CP_1
sensi del D. Lvo n. 182/2003, non era titolare di una concessione per il servizio della gestione rifiuti nel Porto di Salerno, come invece previsto della normativa invocata a fondamento della pretesa.
Dal documento 5 dalla stessa prodotto emerge, invero, che è titolare di Parte_2
una licenza di concessione rilasciata per la “sola raccolta di rifiuti a bordo delle navi nell'ambito del Porto commerciale di Salerno e nella rada di Salerno (cfr. licenza n. 1/99 della Capitaneria di Porto di Salerno).
L'art. 4 comma 5 dell'invocato d. lgs. n.182/2003 (ormai abrogato dal d. lgs. n.
197/2021) prescriveva invece che l'affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti portuali di raccolta, nonché del servizio di raccolta dei rifiuti avvenisse mediante gara ad evidenza pubblica in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria vigente.
Se allora, come dedotto, le tariffe costituiscono il recupero dei costi degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, di quelli investimento e di quelli relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti stessi gestiti dal concessionario del servizio, è evidente che la titolarità del diritto alla loro riscossione nei confronti degli utenti del porto spetta ai soli concessionari, ossia ai soggetti, pubblici o privati, cui l'Autorità Portuale all'esito dello svolgimento di apposita gara, ha rilasciato un provvedimento di natura concessoria (concessione di servizio) che li abilita pagina 5 di 7 all'esercizio di tale servizio in ambito portuale e, di conseguenza, alla riscossione, dei relativi corrispettivi che, preventivamente proposti in sede di offerta dai partecipanti alla gara sulla base dei criteri di determinazione dettati da detta Autorità ai sensi dell'art. 8 d. lgs. n.182/2003 cit. vengono approvati con ordinanza dell'Autorità
Portuale all'esito dell'aggiudicazione.
Parte opposta non può quindi legittimamente fondare la propria pretesa sul provvedimento n. 2159/2004 (doc.8) emesso dall'Autorità Portuale (il cui contenuto è stato trascritto in narrativa), in quanto trattasi di una nota non conforme al decreto lgs n. 183/2003 la cui applicazione aveva ben altri presupposti applicativi, ai quali il Porto di Salerno, a mezzo dell'Autorità ad esso preposta, non risulta essersi adeguata nel periodo in contestazione.
Né varrebbe per la convenuta richiamare l'ordinanza dell'Autorità portuale di Salerno
n. 2/2000 (come aggiornata con le successive ordinanze n. 7 del 2005 e n. 4 del 2007) atteso che, come ammesso dalla stessa Capitaneria di Porto in data 7.6.2007 (doc. 4 opponente), essa non contiene alcuna disciplina specifica per la determinazione della tariffa
a carico delle navi di linea contrariamente a quanto dettato dall'art. 8 comma 3 del d. lgs.
182/2003.
Quest'ultima disposizione prevedeva che nel caso di navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari, le Autorità competenti definiscono specifici criteri per la determinazione della tariffa di cui al comma 2, da applicare su base portuale o regionale, in modo tale da assicurare il conferimento dei rifiuti prodotti in un porto lungo la rotta nonché, eventualmente, adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali interessati”.
Il fatto che l'Autorità portuale di Salerno abbia adottato il relativo provvedimento solo nel 2012 comporta che alcuna pretesa a tale titolo poteva essere avanzata da Pt_2
nei confronti delle navi in servizio di linea, né potevano essere applicate le tariffe
[...]
determinate sulla base dei criteri previsti dall'allegato IV a carico delle altre navi.
Infine, come efficacemente rilevato dalla Corte di Appello di Salerno in analoga pagina 6 di 7 fattispecie (sentenza n. 1442/2022) “vanno senz'altro condivise le argomentazioni secondo cui la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 8 del D. L.vo n. 182/08, all'epoca in vigore, deve essere ragionevolmente interpretata nel senso che le navi in servizio di linea sono obbligate al pagamento della tariffa fissa relativa ai costi di gestione degli impianti portuali per la raccolta dei rifiuti, qualora prevista, esclusivamente in favore del gestore della raccolta presso il porto ove esse effettuano il conferimento dei rifiuti. Tanto perché l'esigenza di copertura di detti costi, trattandosi di navi in servizio di linea, deve essere necessariamente correlata al conferimento dei rifiuti nel porto ove esso avviene non potendo addossarsi a dette navi una duplicazione dei costi di gestione dei porti della rotta”
In definitiva, il decreto va revocato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1109/2018 reso inter partes dal
Tribunale di Salerno in data 15-16.4.2018 che, per l'effetto, revoca; condanna alla refusione in favore di delle spese di Parte_2 Pt_1 Parte_1
lite che si liquidano in € 11.268,00 per compensi professionali,
Così deciso in Salerno, lì 8.10.2025
IL GIUDICE
DA AR
.
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa DA AR ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5695 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da
(p.i. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con i proc. avv.ti Carmelo Briguglio e Ferruccio Puzzello ed il proc. dom. avv.to Giuseppe D'Arienzo, delega in atti
-attrice opponente- contro
(p.i. Controparte_1
, in persona di con il proc. dom. avv.to Valerio P.IVA_2 CP_1
Giannattasio, delega in atti
-convenuta opposta- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La società attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2195/2018, emesso dall'intestato Tribunale, con cui le era stato intimato il pagamento in favore pagina 1 di 7 della convenuta della somma di € 214.265,10, a titolo corrispettivo per l'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nel porto di Salerno, giuste fatture emesse tra il 4.4.2008 e il 31.12.2010.
Esponeva di essere una società di navigazione che aveva attivato, dal 2002, la linea marittima quotidiana (c.d. autostrada del mare) da Messina a Salerno, e viceversa, con corse giornaliere e che, previa autorizzazione della Capitaneria di porto di Salerno, aveva scelto di conferire i rifiuti prodotti dalle proprie navi durante la predetta navigazione nel porto di Messina.
Ciò nonostante, a partire dal 2006 la società opposta aveva fatturato a suo carico un servizio mai reso, visto che non aveva ricevuto alcun rifiuto da smaltire.
Dava atto che se in un primo momento la Capitaneria di porto di Salerno aveva avallato le richieste della controparte, successivamente la stessa aveva adottato tre atti amministrativi aventi ad oggetto la sua esenzione dagli obblighi di conferimento dei rifiuti e dei residui del carico nel porto di Salerno.
Tutto ciò premesso, l'attrice eccepiva la prescrizione quinquennale del credito ex adverso azionato, ex art. 2948 n. 4 c.c., in quanto relativo a prestazioni di natura periodica, nonché il difetto di sinallagma essedo pacifico che il servizio in questione non era stato prestato, né richiesto.
Sosteneva poi che la pretesa monitoria non trovava titolo nemmeno nella legge sia perché l'art. 7 del d. lgs n. 182/2003, rubricato “conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave”, non si applicava alle navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, sia perché gli articoli 8 e 10 del medesimo decreto, nel fissare i criteri di determinazione della tariffa fissa (cioè quella che prescinde dal quantitativo di rifiuto effettivamente conferito) richiamavano appunto l'art. 7 citato.
Inoltre, il comma 3 dell'art. 8 cit. prescriveva che fossero le Autorità competenti, con una specifica ordinanza, a definire i criteri per la determinazione della tariffa da applicare alle navi in sevizio di linea.
Nella specie, però, tale provvedimento non era stato emesso.
pagina 2 di 7 L'opponente evidenziava infatti che l'ordinanza n. 4/2007 richiamata dall'opposta non era altro che un aggiornamento della precedente ordinanza n. 7/2005 la quale, a sua volta, aveva aggiornato l'ordinanza n. 2/2000 che però concerneva “la tariffa per il servizio di prelievo a bordo e per il trasporto dei rifiuti a discarica” da applicare a navi mercantili, passeggeri e militari che approdavano al porto di Salerno, senza alcun riferimento alle navi in servizio di linea.
Evidenziava poi che solo con l'ordinanza n. 28/2012 l'Autorità portuale di Salerno aveva approvato una tariffa per le navi con scali frequenti, disponendo che essa fosse pari al 50% di quella fissa ed al 70 % di quella variabile in caso di smaltimento.
Dal 2012, quindi, l'attrice aveva provveduto a pagare la predetta tariffa fissa.
L'opponente eccepiva altresì il difetto di legittimazione attiva della controparte rilevando che avesse agito in forza di una licenza scaduta nel 2006 e senza aver conseguito l'attribuzione del servizio mediante l'espletamento di una gara pubblica come prescritto dall'art. 4 del citato d. lgs. n. 182/2003.
Concludeva quindi per la revoca del decreto opposto.
Costituitasi, parte opposta delineava la normativa in cui inquadrare la fattispecie in esame.
Spiegava che, con la Direttiva 2000/59/CE, la Comunità Europea, al fine di ridurre l'inquinamento dei mari provocato dagli scarichi di rifiuti e dai residui del carico riversato in mare dalle navi, aveva allineato la legislazione dell'Unione agli obblighi internazionali stabiliti dalla Convenzione Marpol del 1973, prescrivendo l'obbligo per gli Stati membri di dotare tutti i porti comunitari di adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti.
In attuazione della Direttiva 2000/59/CE era stato emanato il D. Lgs. n.182/2003 che aveva introdotto un sistema tariffario articolato su due livelli: un primo livello in base al quale i costi degli impianti portuali di raccolta vengono posti a carico di tutte le navi che approdano in un porto, a prescindere dall'uso degli impianti;
un secondo livello in base al quale la parte dei costi non coperta dal primo livello è coperta in base ai pagina 3 di 7 quantitativi di rifiuti prodotti e conferiti dalle navi.
Ciò posto, confutava l'eccezione di prescrizione avversaria rilevando come l'art. 2948
n. 4 c.c. trovasse applicazione nella diversa ipotesi di prestazioni periodiche, in relazione ad una causa debendi di tipo continuativo, suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, in relazione alla quale una parte è tenuta ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'altra parte.
Chiariva poi che il credito in oggetto non si fondava su un rapporto sinallagmatico, ma sulla normativa vigente.
Richiamava all'uopo il provvedimento n. 2159/2004 con cui, successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. n.182/2003, l'Autorità Portuale aveva disposto che
“fino alla compiuta attuazione del nuovo regime disposto con il Decreto Legislativo 24.06.2003
n. 182, resta in vigore l'Ordinanza dell'Autorità Portuale di Salerno n. 02/2000, con la quale sono state stabilite le tariffe per l'impianto ed il relativo servizio attualmente operanti presso il porto di Salerno, tuttora da considerarsi in vigore quale quota che ciascuna nave, anche in servizio di linea (come quelle della come previsto dall'art. 8 Parte_1
comma 3 dello stesso Decreto, deve sostenere per garantire la continuità del servizio in oggetto”. Il medesimo provvedimento precisava che “qualora una nave in servizio di linea […] prosegua verso il successivo porto di scalo senza avere conferito i rifiuti prodotti, le tariffe da corrispondere sono esclusivamente quelle stabilite dall'art. 1 punto 1.1 lettere a), b) e
c) dell'Ordinanza n. 02/2000, cioè quelle riconducibili alla quota fissa (prevista anche dall'allegato IV del D. Lgs. 182/2003), ad esclusione delle tariffe relative ai metri cubi di rifiuto ed al contributo per il trasporto a discarica.
Parte opposta concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione.
Negata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto (cfr. ordinanza del 12-13.12.2018), dopo una serie di rinvii la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 30.9.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies,
pagina 4 di 7 comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei termini di legge.
L'opposizione va accolta.
Respinta l'eccezione di prescrizione del credito fondata sull'art. 2984 n. 4 c.c., atteso che esso si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo (di guisa che soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore per il tramite della ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo ad autonome le une dalle altre), è invece fondato l'assunto attoreo per cui la società
, negli anni per i quali è stata avanzata la richiesta di pagamento delle tariffe ai CP_1
sensi del D. Lvo n. 182/2003, non era titolare di una concessione per il servizio della gestione rifiuti nel Porto di Salerno, come invece previsto della normativa invocata a fondamento della pretesa.
Dal documento 5 dalla stessa prodotto emerge, invero, che è titolare di Parte_2
una licenza di concessione rilasciata per la “sola raccolta di rifiuti a bordo delle navi nell'ambito del Porto commerciale di Salerno e nella rada di Salerno (cfr. licenza n. 1/99 della Capitaneria di Porto di Salerno).
L'art. 4 comma 5 dell'invocato d. lgs. n.182/2003 (ormai abrogato dal d. lgs. n.
197/2021) prescriveva invece che l'affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti portuali di raccolta, nonché del servizio di raccolta dei rifiuti avvenisse mediante gara ad evidenza pubblica in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria vigente.
Se allora, come dedotto, le tariffe costituiscono il recupero dei costi degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, di quelli investimento e di quelli relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti stessi gestiti dal concessionario del servizio, è evidente che la titolarità del diritto alla loro riscossione nei confronti degli utenti del porto spetta ai soli concessionari, ossia ai soggetti, pubblici o privati, cui l'Autorità Portuale all'esito dello svolgimento di apposita gara, ha rilasciato un provvedimento di natura concessoria (concessione di servizio) che li abilita pagina 5 di 7 all'esercizio di tale servizio in ambito portuale e, di conseguenza, alla riscossione, dei relativi corrispettivi che, preventivamente proposti in sede di offerta dai partecipanti alla gara sulla base dei criteri di determinazione dettati da detta Autorità ai sensi dell'art. 8 d. lgs. n.182/2003 cit. vengono approvati con ordinanza dell'Autorità
Portuale all'esito dell'aggiudicazione.
Parte opposta non può quindi legittimamente fondare la propria pretesa sul provvedimento n. 2159/2004 (doc.8) emesso dall'Autorità Portuale (il cui contenuto è stato trascritto in narrativa), in quanto trattasi di una nota non conforme al decreto lgs n. 183/2003 la cui applicazione aveva ben altri presupposti applicativi, ai quali il Porto di Salerno, a mezzo dell'Autorità ad esso preposta, non risulta essersi adeguata nel periodo in contestazione.
Né varrebbe per la convenuta richiamare l'ordinanza dell'Autorità portuale di Salerno
n. 2/2000 (come aggiornata con le successive ordinanze n. 7 del 2005 e n. 4 del 2007) atteso che, come ammesso dalla stessa Capitaneria di Porto in data 7.6.2007 (doc. 4 opponente), essa non contiene alcuna disciplina specifica per la determinazione della tariffa
a carico delle navi di linea contrariamente a quanto dettato dall'art. 8 comma 3 del d. lgs.
182/2003.
Quest'ultima disposizione prevedeva che nel caso di navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari, le Autorità competenti definiscono specifici criteri per la determinazione della tariffa di cui al comma 2, da applicare su base portuale o regionale, in modo tale da assicurare il conferimento dei rifiuti prodotti in un porto lungo la rotta nonché, eventualmente, adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali interessati”.
Il fatto che l'Autorità portuale di Salerno abbia adottato il relativo provvedimento solo nel 2012 comporta che alcuna pretesa a tale titolo poteva essere avanzata da Pt_2
nei confronti delle navi in servizio di linea, né potevano essere applicate le tariffe
[...]
determinate sulla base dei criteri previsti dall'allegato IV a carico delle altre navi.
Infine, come efficacemente rilevato dalla Corte di Appello di Salerno in analoga pagina 6 di 7 fattispecie (sentenza n. 1442/2022) “vanno senz'altro condivise le argomentazioni secondo cui la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 8 del D. L.vo n. 182/08, all'epoca in vigore, deve essere ragionevolmente interpretata nel senso che le navi in servizio di linea sono obbligate al pagamento della tariffa fissa relativa ai costi di gestione degli impianti portuali per la raccolta dei rifiuti, qualora prevista, esclusivamente in favore del gestore della raccolta presso il porto ove esse effettuano il conferimento dei rifiuti. Tanto perché l'esigenza di copertura di detti costi, trattandosi di navi in servizio di linea, deve essere necessariamente correlata al conferimento dei rifiuti nel porto ove esso avviene non potendo addossarsi a dette navi una duplicazione dei costi di gestione dei porti della rotta”
In definitiva, il decreto va revocato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1109/2018 reso inter partes dal
Tribunale di Salerno in data 15-16.4.2018 che, per l'effetto, revoca; condanna alla refusione in favore di delle spese di Parte_2 Pt_1 Parte_1
lite che si liquidano in € 11.268,00 per compensi professionali,
Così deciso in Salerno, lì 8.10.2025
IL GIUDICE
DA AR
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