Ordinanza cautelare 18 marzo 2022
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 03/06/2025, n. 10748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10748 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10748/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01671/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1671 del 2022, proposto dalla Stamperia di Magnago S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giannalberto Mazzei, Elvezio Santarelli, Tiziana Manenti e Arcangelo Pecchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, piazza Navona 49;
contro
il Gse - Gestore dei Servizi Energetici Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero della Transizione Ecologica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
l’Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. GSE/P20210034480 del 16 dicembre 2021, notificato via p.e.c. in pari data di annullamento in autotutela dell'ammissione alle tariffe incentivanti prot. GSE FTV_378861 del 6/02/2012 e di risoluzione delle Convenzione n. GSE I08L234183607;
- del provvedimento, notificato via p.e.c. il 31 gennaio 2022, con cui il GSE ha richiesto al Soggetto Responsabile la restituzione entro 30 giorni degli incentivi percepiti dall'impianto fotovoltaico identificato dal n. pratica FTV 37886 per un importo complessivo di euro 1.519.797,86;
- della comunicazione prot. GSE/P20190006922 del 31/01/2019 di avvio del procedimento in autotutela per la revisione del provvedimento di ammissione alle tariffe incentivanti;
nonché di ogni altro atto, presupposto, connesso o consequenziale, tra cui, per quanto occorrer possa:
- dell'informativa del 22 novembre 2017 del GSE avente ad oggetto “Conto Energia, chiarimenti in merito alla possibilità di cumulo tra Conto Energia e la c.d. “Tremonti Ambiente”;
- in parte qua , del D.M. 5 maggio 2011 recante “Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici”;
nonché, per l'accertamento
del diritto della Società ricorrente a cumulare le tariffe incentivanti del D.M. 05/11/2011 (c.d. IV Conto Energia) con il regime di detassazione contemplato dall'art. 6, commi 13 -19, della L. 388/2000 e, conseguentemente, del diritto della ricorrente a non dover esercitare alcuna delle opzioni indicate nella informativa GSE del 22 novembre 2017 ovvero dall'art. 36 del D.l. n. 124/2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gse - Gestore dei Servizi Energetici Spa, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero della Transizione Ecologica, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- con memoria depositata in data 17 aprile 2025, la società ricorrente, avendo restituito i benefici fiscali goduti in forza della c.d. “Tremonti Ambienti”, ha formulato una richiesta di cessazione la materia del contendere, subordinata alla revoca della comunicazione ivi gravata del 31 gennaio 2022 e alla conseguente reviviscenza del provvedimento di ammissione alle tariffe incentivanti del 6 febbraio 2012 (prot. N. FTV_378861);
- in data 23 aprile 2025, la medesima ricorrente ha depositato in atti il provvedimento con il quale il Gse ha disposto la reviviscenza del provvedimento di ammissione alle tariffe incentivanti con contestuale revoca della comunicazione oggetto di impugnazione;
- all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 maggio 2025, tenutasi in modalità da remoto come previsto dall’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., previso avviso alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a., circa un possibile profilo di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- la situazione rappresentata da parte ricorrente non consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere (sollecitata in memoria) ex art. 34, co. 5, c.p.a., in base al quale « Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere »;
- per costante giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VI, 21 giugno 2021, n. 4781), invero, la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso (Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687), così da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite (Cons. Stato, sez. IV, 18 febbraio 2020, 1227; Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135; Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; Cons. Stato, sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317);
- nella fattispecie in esame, tuttavia, il bene della vita ottenuto in via amministrativa da parte ricorrente (nella specie la riammissione alla tariffa incentivante previa restituzione dei benefici fiscali) è differente da quello anelato con il presente ricorso;
- tuttavia, la dichiarazione resa dalla medesima testimonia la carenza di un interesse attuale alla decisione del merito;
- la reviviscenza dell’originario provvedimento di ammissione alla tariffa incentivante, comporta pertanto, la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
- le spese di lite possono essere compensate in ragione dell’esito in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Michele Di Martino, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentino Battiloro | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO