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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 15/12/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di LANCIANO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara D'Alfonso ha pronunciato exart. 281 terdecies c.p.c. e 127 ter c.p.c la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 592/2024 promossa da: c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. FEBBO DOMENICO Parte_1 P.IVA_1
I RICORRENTE
c.f. ) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1 ia Card 6026 - Ortona INTERVENUTO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso, come da note conclusive e note di trattazione scritta per l'udienza disposta ex art 127ter c.p.c. per il giorno 2 ottobre 2025, come segue:
Parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adit raria richiesta o I iritto di credito di nei confronti della Parte_1 Controparte_1 mmonta ad €. 85.
[...] ondannare la a pagare, in favore Controparte_1 di la somma di oratori a far data Parte_1 da n mora. Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio”
Parte resistente E Controparte_1
“Che l'Ill.mo Sig a: nel merito, rigettare la domanda per intervenuta prescrizione del diritto della ricorrente. sempre nel merito e in via gradata, rigettare la domanda per le motivazioni tutte di cui in narrativa.
- sempre nel merito e in via ancora più gradata: in accoglimento dell'eccezione di compensazione sollevata, ove si dovesse ravvisare il diritto della ricorrente a percepire somme, compensare le stesse con il danno subito dalla resistente. pagina 1 di 4 itti, spese e competenze di causa come da separata prenotula essendo il Sig. stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Controparte_1
Parte intervenuta Controparte_1
“Che l'Ill.mo Sig. ni avversa istanza e richiesta: nel merito, rigettare la domanda per intervenuta prescrizione del diritto della ricorrente. sempre nel merito e in via gradata, rigettare la domanda per le motivazioni tutte di cui in narrativa.
- sempre nel merito e in via ancora più gradata: in accoglimento dell'eccezione di compensazione sollevata, ove si dovesse ravvisare il diritto della ricorrente a percepire somme, compensare le stesse con il danno subito dalla resistente. itti, spese e competenze di causa come da separata prenotula essendo il Sig. stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con contratto stipulato in data 23 giugno 2021 tra e è stata chiesta la CP_1 Parte_1 attivazione del servizio di spedizione SDA “Crono” e, successivamente, in data 1° settembre 2021, del servizio “extra large”. La società non ha pagato fatture emesse per complessivi € 85.566,90 senza, a dire della CP_1 ricorrente, aver addotto giustificazione alcuna. Nel presente giudizio parte resistente rappresenta che il mancato pagamento è derivato dalla circostanza che la società è stata obbligata ad utilizzare, per un periodo, il servizio “extra CP_1 large”, più costoso, anche per spedizioni in cui il servizio “crono” sarebbe stato sufficiente, e ciò unicamente in ragione del fatto che aveva problemi con le spedizioni “crono”. Parte_1
In ragione dei ritardi accumulati e della mancata ricezione di alcune spedizioni, la Società avrebbe ricevuto recensioni negative dai suoi clienti che le hanno creato un danno all'immagine (perdita di fatturato e bilancio in negativo) con conseguente svendita dei prodotti sul mercato. La resistente, preliminarmente, eccepisce la prescrizione del credito vantato, in ragione del disposto dell'art. 2951 c.c., ad ogni modo, eccependo la compensazione tra la posta vantata e quanto corrisposto in aggiunta per il servizio “extra large” per esclusivo disservizio di . Pt_1
Fissata udienza di discussione e ritenuto, all'esito, non sussistere i presupposti per la conversione del rito semplificato in ordinario, Questo Giudice Istruttore ha ammesso le prove fissando per l'udienza del 5.12.2024 l'escussione dei testi. Il teste di parte resistente, sig. nulla ha riferito rispetto all'applicazione di prezzi Testimone_1 superiori per pacchi piccoli, né del problema informatico di né tantomeno della Parte_1 esistenza di credito in favore del er aver pagato più del dovuto. CP_1
Rispetto ai ritardi nelle spedizioni, invece, il medesimo teste ha riferito che “molte spedizioni non sono mai arrivate a destinazione, anche per mie vendite, anno 2021. Tante erano quelle che non arrivavano o che arrivavano con notevole ritardo. Non so dare un numero preciso di spedizioni che non raggiungevano la destinazione o che arrivavano in ritardo ma erano tante giornalmente;
il sig. così come io ci lamentavamo dei ritardi e disservizi che hanno comportato recensioni CP_1 negative alla società”. Nel corso dell'udienza del giorno 11.4.2025 è stato escusso il sig. il quale ha Testimone_2 dichiarato di essere dipendente di corriere espresso, Parte_2 confermando che, inizialmente, sono state applicate le tariffe del contratto “Extra Large” anche ai pacchi piccoli ai quali andavano applicati, invece, i prezzi di cui al contratto “Crono” e che ciò è
pagina 2 di 4 avvenuto in ragione di un problema informatico. Per non lasciare i pacchi dei clienti senza spedizione si è reso necessario applicare tariffazioni superiori: questo negli anni 2020/2021. Lo stesso teste ha riferito che, in termini economici, la differenza di prezzo era di qualche centesimo e di aver riferito lui stesso del problema informatico di invitando il Sig. Parte_1 CP_1
a comunicare ogni sera le spedizioni di pacchi piccoli (contratto Crono) in modo tale che,
[...] appena il sistema fosse tornato efficiente, avrebbe applicato uno sconto sulle successive Pt_1 spedizioni di tipo Crono. Il teste ha confermato che il ha proceduto comunicando ogni sera le spedizioni di pacchi CP_1 piccoli. La domanda non merita di trovare accoglimento essendosi il diritto all'azione di recupero del credito prescritto.
SULLA ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE L'ultima fattura emessa da risale al 18 febbraio 2023. Il giudizio è stato avviato con Parte_1 ricorso depositato il 9.8.2024. Tutte le contestazioni sono avvenute tramite raccomandata con prova di ricezione di , l'una il 17.11.2021 e l'altra l'8.7.2022; la ricezione ha permesso il CP_1 verificarsi dell'evento interruttivo. Invero, considerando che il termine di prescrizione è cominciato nuovamente a decorrere dall'8.7.2022 (ai sensi dell'art. 2945 c.c., in cui è stabilito che il termine di prescrizione decorra
“subito” dopo l'interruzione), poiché il procedimento in questione è stato avviato con ricorso solo il 9.8.2024, come anzidetto, è intervenuta prescrizione in merito alle contestazioni circa le fatture sollecitate fino alla missiva del luglio 2022 (fattura del 28 aprile 2022) per complessivi euro 20.961,49. Per le fatture emesse dal mese di giugno 2022 al mese di gennaio 2023 non si rinviene in atti alcun atto interruttivo. Orbene, posto che al caso di specie si applica la disciplina prescrittiva di cui all'art. 2951 c.c., relativa ai contratti di spedizione e che il dies a quo decorre dal momento dell'avvenuta spedizione o da quando questa si sarebbe dovuta eseguire, in difetto di prova della data di spedizione e della data di invio della fattura, deve darsi come decorrenza quella della emissione della fattura o, al più, quella della scadenza del suo pagamento. La giurisprudenza di legittimità si è espressa in tal senso: “Ai diritti fatti valere dal gestore del servizio postale in relazione a contratti dallo stesso conclusi ed implicanti prestazioni di autotrasporto di cose per conto terzi trova applicazione la prescrizione breve di un anno, ex art. 2951 c.c., e non quella quinquennale stabilita dall'art. 2 del d.l. n. 82 del 1993 (conv., con modif., dalla l. n. 162 del 1993) per i trasporti assoggettati al sistema delle c.d. tariffe "a forcella" (Cass. civ. n. 24895/2021)”. Si evidenzia che, in relazione alla eccezione di prescrizione, correttamente sollevata dalla resistente, nulla ha contestato. Parte_1
SUL DIRITTO AL RECESSO Il primo motivo appare assorbente per il rigetto della domanda giudiziale avanzata da Parte_1 anche considerando la lettura del contratto da cui si evince che: “in caso di gravi ritardi nei
[...] pagamenti, si riserva il diritto di sospendere il Servizio fino all'avvenuta regolarizzazione dei Pt_1 pagamenti” (art. 8.9), ed, inoltre: “il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, nel caso di cui al precedente art. 11.6 e nel caso in cui il Cliente non adempia ai pagamenti per due volte anche non consecutive secondo le modalità previste dall'articolo 8” (art. 13.1). avrebbe avuto tutti gli strumenti necessari per Parte_1
pagina 3 di 4 tutelare il proprio credito, evitando che l'ammontare crescesse fino a lasciare prescrivere il relativo diritto al recupero. Inoltre, i due contratti sottoscritti (sia “crono” che “extralarge”) prevedono il tacito rinnovo annuale;
ebbene, avrebbe avuto la possibilità di recedere dal contratto proprio nel momento in cui Pt_1 si fosse resa inadempiente (o viceversa) (ex art. 7.2), o comunque, previo preavviso, CP_2 avrebbe potuto recedere in qualsiasi momento (ex art. 7.3).
SULLA ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO E COMPENSAZIONE Ogni altra eccezione mossa non merita di trovare accoglimento atteso che , pur sostenendo CP_1 che il proprio mancato pagamento sia derivato dal genetico inadempimento di , non ha Pt_1 quantificato in giudizio l'esatto importo delle spedizioni effettuate in regime “extralarge” in luogo di quello “crono” e il teste ha anche dichiarato che la differenza tra le due modalità di Tes_2 spedizione è in “centesimi” di euro.
Parimenti, non è stato dimostrato il lamentato danno all'immagine e , nel corso dell'anno CP_1
2022, ha continuato a servirsi del servizio nonostante il diritto al recesso. Pt_1
Il rigetto della domanda comporta la soccombenza della ricorrente in punto di spese processuali ex art. 91 c.p.c che, in ragione della ammissione della resistente al Patrocinio a Spese dello Stato, vanno poste in favore dell'Erario ex art. 133 DPR n. 115/2002. I compensi vanno liquidati tenendo conto dello scaglione di valore della domanda, riconoscendo tutte le fasi nei minimi, in difetto di particolare complessità del giudizio e in ragione del rito prescelto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda in quanto il diritto al recupero del credito vantato risulta prescritto.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 7.052.00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CP come per legge.
Dispone che la somma venga versata dalla parte soccombente in favore dell'Erario ex art. 133 DPR 115/2002 in ragione dell'ammissione della resistente al Patrocinio a Spese dello Stato.
Sentenza resa ex articolo 281 terdecies c.p.c. e 127 ter c.p.c, pubblicata mediante deposito nel termine di cui all'articolo 281 sexies comma 3 c.p.c. come richiamato dall'articolo 281 terdecies c.p.c.
Lanciano, 13 dicembre 2025
Il Giudice dott. Chiara D'Alfonso
pagina 4 di 4
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 592/2024 promossa da: c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. FEBBO DOMENICO Parte_1 P.IVA_1
I RICORRENTE
c.f. ) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1 ia Card 6026 - Ortona INTERVENUTO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso, come da note conclusive e note di trattazione scritta per l'udienza disposta ex art 127ter c.p.c. per il giorno 2 ottobre 2025, come segue:
Parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adit raria richiesta o I iritto di credito di nei confronti della Parte_1 Controparte_1 mmonta ad €. 85.
[...] ondannare la a pagare, in favore Controparte_1 di la somma di oratori a far data Parte_1 da n mora. Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio”
Parte resistente E Controparte_1
“Che l'Ill.mo Sig a: nel merito, rigettare la domanda per intervenuta prescrizione del diritto della ricorrente. sempre nel merito e in via gradata, rigettare la domanda per le motivazioni tutte di cui in narrativa.
- sempre nel merito e in via ancora più gradata: in accoglimento dell'eccezione di compensazione sollevata, ove si dovesse ravvisare il diritto della ricorrente a percepire somme, compensare le stesse con il danno subito dalla resistente. pagina 1 di 4 itti, spese e competenze di causa come da separata prenotula essendo il Sig. stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Controparte_1
Parte intervenuta Controparte_1
“Che l'Ill.mo Sig. ni avversa istanza e richiesta: nel merito, rigettare la domanda per intervenuta prescrizione del diritto della ricorrente. sempre nel merito e in via gradata, rigettare la domanda per le motivazioni tutte di cui in narrativa.
- sempre nel merito e in via ancora più gradata: in accoglimento dell'eccezione di compensazione sollevata, ove si dovesse ravvisare il diritto della ricorrente a percepire somme, compensare le stesse con il danno subito dalla resistente. itti, spese e competenze di causa come da separata prenotula essendo il Sig. stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con contratto stipulato in data 23 giugno 2021 tra e è stata chiesta la CP_1 Parte_1 attivazione del servizio di spedizione SDA “Crono” e, successivamente, in data 1° settembre 2021, del servizio “extra large”. La società non ha pagato fatture emesse per complessivi € 85.566,90 senza, a dire della CP_1 ricorrente, aver addotto giustificazione alcuna. Nel presente giudizio parte resistente rappresenta che il mancato pagamento è derivato dalla circostanza che la società è stata obbligata ad utilizzare, per un periodo, il servizio “extra CP_1 large”, più costoso, anche per spedizioni in cui il servizio “crono” sarebbe stato sufficiente, e ciò unicamente in ragione del fatto che aveva problemi con le spedizioni “crono”. Parte_1
In ragione dei ritardi accumulati e della mancata ricezione di alcune spedizioni, la Società avrebbe ricevuto recensioni negative dai suoi clienti che le hanno creato un danno all'immagine (perdita di fatturato e bilancio in negativo) con conseguente svendita dei prodotti sul mercato. La resistente, preliminarmente, eccepisce la prescrizione del credito vantato, in ragione del disposto dell'art. 2951 c.c., ad ogni modo, eccependo la compensazione tra la posta vantata e quanto corrisposto in aggiunta per il servizio “extra large” per esclusivo disservizio di . Pt_1
Fissata udienza di discussione e ritenuto, all'esito, non sussistere i presupposti per la conversione del rito semplificato in ordinario, Questo Giudice Istruttore ha ammesso le prove fissando per l'udienza del 5.12.2024 l'escussione dei testi. Il teste di parte resistente, sig. nulla ha riferito rispetto all'applicazione di prezzi Testimone_1 superiori per pacchi piccoli, né del problema informatico di né tantomeno della Parte_1 esistenza di credito in favore del er aver pagato più del dovuto. CP_1
Rispetto ai ritardi nelle spedizioni, invece, il medesimo teste ha riferito che “molte spedizioni non sono mai arrivate a destinazione, anche per mie vendite, anno 2021. Tante erano quelle che non arrivavano o che arrivavano con notevole ritardo. Non so dare un numero preciso di spedizioni che non raggiungevano la destinazione o che arrivavano in ritardo ma erano tante giornalmente;
il sig. così come io ci lamentavamo dei ritardi e disservizi che hanno comportato recensioni CP_1 negative alla società”. Nel corso dell'udienza del giorno 11.4.2025 è stato escusso il sig. il quale ha Testimone_2 dichiarato di essere dipendente di corriere espresso, Parte_2 confermando che, inizialmente, sono state applicate le tariffe del contratto “Extra Large” anche ai pacchi piccoli ai quali andavano applicati, invece, i prezzi di cui al contratto “Crono” e che ciò è
pagina 2 di 4 avvenuto in ragione di un problema informatico. Per non lasciare i pacchi dei clienti senza spedizione si è reso necessario applicare tariffazioni superiori: questo negli anni 2020/2021. Lo stesso teste ha riferito che, in termini economici, la differenza di prezzo era di qualche centesimo e di aver riferito lui stesso del problema informatico di invitando il Sig. Parte_1 CP_1
a comunicare ogni sera le spedizioni di pacchi piccoli (contratto Crono) in modo tale che,
[...] appena il sistema fosse tornato efficiente, avrebbe applicato uno sconto sulle successive Pt_1 spedizioni di tipo Crono. Il teste ha confermato che il ha proceduto comunicando ogni sera le spedizioni di pacchi CP_1 piccoli. La domanda non merita di trovare accoglimento essendosi il diritto all'azione di recupero del credito prescritto.
SULLA ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE L'ultima fattura emessa da risale al 18 febbraio 2023. Il giudizio è stato avviato con Parte_1 ricorso depositato il 9.8.2024. Tutte le contestazioni sono avvenute tramite raccomandata con prova di ricezione di , l'una il 17.11.2021 e l'altra l'8.7.2022; la ricezione ha permesso il CP_1 verificarsi dell'evento interruttivo. Invero, considerando che il termine di prescrizione è cominciato nuovamente a decorrere dall'8.7.2022 (ai sensi dell'art. 2945 c.c., in cui è stabilito che il termine di prescrizione decorra
“subito” dopo l'interruzione), poiché il procedimento in questione è stato avviato con ricorso solo il 9.8.2024, come anzidetto, è intervenuta prescrizione in merito alle contestazioni circa le fatture sollecitate fino alla missiva del luglio 2022 (fattura del 28 aprile 2022) per complessivi euro 20.961,49. Per le fatture emesse dal mese di giugno 2022 al mese di gennaio 2023 non si rinviene in atti alcun atto interruttivo. Orbene, posto che al caso di specie si applica la disciplina prescrittiva di cui all'art. 2951 c.c., relativa ai contratti di spedizione e che il dies a quo decorre dal momento dell'avvenuta spedizione o da quando questa si sarebbe dovuta eseguire, in difetto di prova della data di spedizione e della data di invio della fattura, deve darsi come decorrenza quella della emissione della fattura o, al più, quella della scadenza del suo pagamento. La giurisprudenza di legittimità si è espressa in tal senso: “Ai diritti fatti valere dal gestore del servizio postale in relazione a contratti dallo stesso conclusi ed implicanti prestazioni di autotrasporto di cose per conto terzi trova applicazione la prescrizione breve di un anno, ex art. 2951 c.c., e non quella quinquennale stabilita dall'art. 2 del d.l. n. 82 del 1993 (conv., con modif., dalla l. n. 162 del 1993) per i trasporti assoggettati al sistema delle c.d. tariffe "a forcella" (Cass. civ. n. 24895/2021)”. Si evidenzia che, in relazione alla eccezione di prescrizione, correttamente sollevata dalla resistente, nulla ha contestato. Parte_1
SUL DIRITTO AL RECESSO Il primo motivo appare assorbente per il rigetto della domanda giudiziale avanzata da Parte_1 anche considerando la lettura del contratto da cui si evince che: “in caso di gravi ritardi nei
[...] pagamenti, si riserva il diritto di sospendere il Servizio fino all'avvenuta regolarizzazione dei Pt_1 pagamenti” (art. 8.9), ed, inoltre: “il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, nel caso di cui al precedente art. 11.6 e nel caso in cui il Cliente non adempia ai pagamenti per due volte anche non consecutive secondo le modalità previste dall'articolo 8” (art. 13.1). avrebbe avuto tutti gli strumenti necessari per Parte_1
pagina 3 di 4 tutelare il proprio credito, evitando che l'ammontare crescesse fino a lasciare prescrivere il relativo diritto al recupero. Inoltre, i due contratti sottoscritti (sia “crono” che “extralarge”) prevedono il tacito rinnovo annuale;
ebbene, avrebbe avuto la possibilità di recedere dal contratto proprio nel momento in cui Pt_1 si fosse resa inadempiente (o viceversa) (ex art. 7.2), o comunque, previo preavviso, CP_2 avrebbe potuto recedere in qualsiasi momento (ex art. 7.3).
SULLA ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO E COMPENSAZIONE Ogni altra eccezione mossa non merita di trovare accoglimento atteso che , pur sostenendo CP_1 che il proprio mancato pagamento sia derivato dal genetico inadempimento di , non ha Pt_1 quantificato in giudizio l'esatto importo delle spedizioni effettuate in regime “extralarge” in luogo di quello “crono” e il teste ha anche dichiarato che la differenza tra le due modalità di Tes_2 spedizione è in “centesimi” di euro.
Parimenti, non è stato dimostrato il lamentato danno all'immagine e , nel corso dell'anno CP_1
2022, ha continuato a servirsi del servizio nonostante il diritto al recesso. Pt_1
Il rigetto della domanda comporta la soccombenza della ricorrente in punto di spese processuali ex art. 91 c.p.c che, in ragione della ammissione della resistente al Patrocinio a Spese dello Stato, vanno poste in favore dell'Erario ex art. 133 DPR n. 115/2002. I compensi vanno liquidati tenendo conto dello scaglione di valore della domanda, riconoscendo tutte le fasi nei minimi, in difetto di particolare complessità del giudizio e in ragione del rito prescelto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda in quanto il diritto al recupero del credito vantato risulta prescritto.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 7.052.00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CP come per legge.
Dispone che la somma venga versata dalla parte soccombente in favore dell'Erario ex art. 133 DPR 115/2002 in ragione dell'ammissione della resistente al Patrocinio a Spese dello Stato.
Sentenza resa ex articolo 281 terdecies c.p.c. e 127 ter c.p.c, pubblicata mediante deposito nel termine di cui all'articolo 281 sexies comma 3 c.p.c. come richiamato dall'articolo 281 terdecies c.p.c.
Lanciano, 13 dicembre 2025
Il Giudice dott. Chiara D'Alfonso
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