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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/09/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 342/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 342/2025 V.G., promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...]à di Piave, il 31.01.1965, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Flavio Tagliapietra
del Foro di Venezia (pec: , presso il cui studio – Email_1
sito in San Donà di Piave (VE), corso Silvio Trentin, n.41 – è elettivamente domiciliato;
e
, nata a [...]à di Piave, il 22.07.1966, (C.F. , Parte_2 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Sara Cola del
Foro di Venezia (pec: presso il cui studio – sito in Jesolo Email_2
(VE), Via Cà Silis, n. 9 int. 2 – è elettivamente domiciliata;
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale tra i coniugi e contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni:
Per le parti congiuntamente: come da ricorso del 22.01.2025 e modificate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c. sottoscritte dalle parti in data 9.05.2025 in sostituzione dell'udienza del 15.05.2025; R.G. 342/2025 V.G.
Conclusioni del PM: “Voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti, e, una volta che sarà decorso il termine di mesi, 6, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 22.01.2025, i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito concordatario, in data 24.03.1990 a Caorle, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990, Parte II, Serie A, atto n. 4 del Comune di Caorle e che dalla loro unione erano nati i figli (nato in [...] il [...]), e (nato a [...] il Persona_1 Persona_2
20.03.1999) entrambi maggiorenni ed autosufficienti;
che ormai da tempo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta meno, così che essi avevano maturato la decisione di procedere alla separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di aver raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione degli aspetti della separazione alle condizioni meglio indicate in atti.
Le parti ricorrenti, quindi, concludevano chiedendo l'omologa della separazione secondo le condizioni di seguito riportate:
“1) dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con autorizzazione a vivere separati di tetto e di mensa;
2) i coniugi, economicamente autosufficienti, non saranno onerati di un contributo al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
3) nulla in merito all'affido e al mantenimento dei figli ed , maggiorenni, Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti e non conviventi con i genitori;
4) quanto agli aspetti patrimoniali, le parti, dandosi atto che i seguenti accordi costituiscono elemento funzionale ed essenziale ai fini della definizione dell'accordo complessivo sul nuovo assetto familiare, concordano quanto segue:
a- la signor si impegna a corrispondere al marito signo che Parte_2 Parte_1
accetta, la somma forfettaria di euro 50.000,00 (cinquantamilavirgolazero) a tacitazione di qualsiasi pretesa in relazione ai loro rapporti patrimoniali, incluse le somme corrisposte per l'acquisto, l'edificazione e/o la ristrutturazione delle unità immobiliari intestate alla moglie nel corso del matrimonio, nonché in relazione ad ogni altro titolo anche qui non espressamente indicato;
b. tale pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il termine del 31.12.2025; R.G. 342/2025 V.G.
c. salvo il buon fine del pagamento di cui sopra, pertanto, sia l'immobile sito in Jesolo (VE),
Via Piave Vecchio n. 17, sia l'immobile adibito ad abitazione familiare, sito in Jesolo (VE) Via
Torcello n. 15/A, rimarranno in piena proprietà della moglie, con mobili, arredi e corredi tutti ivi presenti, con rinuncia del marito ad ogni pretesa in relazione alle somme corrisposte per l'acquisto, l'edificazione e/o la ristrutturazione di tali unità immobiliari, nonché in relazione ad ogni altro titolo anche qui non espressamente indicato.”
Il Giudice, preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico ministero interveniva in data 13.08.2025, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
La domanda di separazione formulata dai coniugi merita di essere accolta.
Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Per quanto attiene alla contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
ammissibile alla luce della riforma recentemente intervenuta secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 28727 del 16.10.2023, deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio davanti al giudice relatore.
La pronuncia sulle spese avverrà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune in cui il matrimonio fu trascritto al fine di procedere all'annotazione della stessa all'esito del passaggio in giudicato.
Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del procedimento in relazione all'istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 28.08.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente dott. Alessandro Cabianca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 342/2025 V.G., promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...]à di Piave, il 31.01.1965, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Flavio Tagliapietra
del Foro di Venezia (pec: , presso il cui studio – Email_1
sito in San Donà di Piave (VE), corso Silvio Trentin, n.41 – è elettivamente domiciliato;
e
, nata a [...]à di Piave, il 22.07.1966, (C.F. , Parte_2 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Sara Cola del
Foro di Venezia (pec: presso il cui studio – sito in Jesolo Email_2
(VE), Via Cà Silis, n. 9 int. 2 – è elettivamente domiciliata;
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale tra i coniugi e contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni:
Per le parti congiuntamente: come da ricorso del 22.01.2025 e modificate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c. sottoscritte dalle parti in data 9.05.2025 in sostituzione dell'udienza del 15.05.2025; R.G. 342/2025 V.G.
Conclusioni del PM: “Voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti, e, una volta che sarà decorso il termine di mesi, 6, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 22.01.2025, i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito concordatario, in data 24.03.1990 a Caorle, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990, Parte II, Serie A, atto n. 4 del Comune di Caorle e che dalla loro unione erano nati i figli (nato in [...] il [...]), e (nato a [...] il Persona_1 Persona_2
20.03.1999) entrambi maggiorenni ed autosufficienti;
che ormai da tempo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta meno, così che essi avevano maturato la decisione di procedere alla separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di aver raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione degli aspetti della separazione alle condizioni meglio indicate in atti.
Le parti ricorrenti, quindi, concludevano chiedendo l'omologa della separazione secondo le condizioni di seguito riportate:
“1) dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con autorizzazione a vivere separati di tetto e di mensa;
2) i coniugi, economicamente autosufficienti, non saranno onerati di un contributo al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
3) nulla in merito all'affido e al mantenimento dei figli ed , maggiorenni, Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti e non conviventi con i genitori;
4) quanto agli aspetti patrimoniali, le parti, dandosi atto che i seguenti accordi costituiscono elemento funzionale ed essenziale ai fini della definizione dell'accordo complessivo sul nuovo assetto familiare, concordano quanto segue:
a- la signor si impegna a corrispondere al marito signo che Parte_2 Parte_1
accetta, la somma forfettaria di euro 50.000,00 (cinquantamilavirgolazero) a tacitazione di qualsiasi pretesa in relazione ai loro rapporti patrimoniali, incluse le somme corrisposte per l'acquisto, l'edificazione e/o la ristrutturazione delle unità immobiliari intestate alla moglie nel corso del matrimonio, nonché in relazione ad ogni altro titolo anche qui non espressamente indicato;
b. tale pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il termine del 31.12.2025; R.G. 342/2025 V.G.
c. salvo il buon fine del pagamento di cui sopra, pertanto, sia l'immobile sito in Jesolo (VE),
Via Piave Vecchio n. 17, sia l'immobile adibito ad abitazione familiare, sito in Jesolo (VE) Via
Torcello n. 15/A, rimarranno in piena proprietà della moglie, con mobili, arredi e corredi tutti ivi presenti, con rinuncia del marito ad ogni pretesa in relazione alle somme corrisposte per l'acquisto, l'edificazione e/o la ristrutturazione di tali unità immobiliari, nonché in relazione ad ogni altro titolo anche qui non espressamente indicato.”
Il Giudice, preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico ministero interveniva in data 13.08.2025, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
La domanda di separazione formulata dai coniugi merita di essere accolta.
Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Per quanto attiene alla contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
ammissibile alla luce della riforma recentemente intervenuta secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 28727 del 16.10.2023, deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio davanti al giudice relatore.
La pronuncia sulle spese avverrà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune in cui il matrimonio fu trascritto al fine di procedere all'annotazione della stessa all'esito del passaggio in giudicato.
Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del procedimento in relazione all'istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 28.08.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente dott. Alessandro Cabianca