TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 19/12/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1702 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Margherita Pastorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato ex art. 281 decies e seguenti c.p.c. iscritto al n. 1702 /2024 R.G. promosso da:
(c.f. ) rappresentata da elettivamente Parte_1 P.IVA_1 Pt_2 CP_1
domiciliata in CORSO CAVALLOTTI, 68 15100 ALESSANDRIA presso e nello studio dell'Avv.
MONTI PIERO, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
-PARTE RICORRENTE- contro
, (C.F. ) Controparte_2 C.F._1
-PARTE RESISTENTE CONTUMACE-
Conclusioni di parte ricorrente: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente il
5.12.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, ritualmente notificato, rappresentata da Parte_1 [...]
, ha convenuto in giudizio il sig. al fine di far accertare e dichiarare che il Parte_3 Controparte_2
sig. , nato a [...] il [...], residente a [...], strada Rasoio n.2 è erede della Controparte_2
sig.ra , nata a [...] il [...], residente in [...], strada Rasoio n.2 (C.F. Controparte_3
) deceduta in Milano il 14/9/2011e di ordinare al Conservatore della C.F._2
competente Agenzia delle Entrate, Ufficio del Territorio, servizio di pubblicità immobiliare, di trascrivere l'accettazione dell'eredità e provvedere ai successivi incombenti, manlevandolo da ogni responsabilità al riguardo.
1 Parte ricorrente deduceva in sostanza che con contratto di mutuo fondiario a rogito Notaio Per_1
del 28/2/2002, n. 6845 Rep. e n. 2686 di racc., registrato in Alessandria il 6/3/2002 al n. 853,
[...]
Serie 1T, Banca Intesa Bci s.p.a., aveva mutuato alla sig.ra nata a [...] il Controparte_3
10/11/1964, residente in [...], strada Rasoio n.9 la somma di € 100.000,00; che a garanzia dell'integrale rimborso della predetta somma, del pagamento degli interessi ed accessori e dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo, la sig.ra Controparte_3 aveva concesso, per l'importo complessivo di € 200.000,00, ipoteca iscritta presso la conservatoria di Alessandria, in data 5/3/2002, Reg. Gen 1780, reg. Part. Art. 317 a favore della Banca Intesa Bci
s.p.a. sui beni immobili, di sua proprietà, siti nel comune di Gamalero, strada del Rasoio 9; che la parte mutuataria non aveva onorato l'impegno assunto poiché non aveva pagato alcune delle rate scadute, risultando debitrice, al 21/2/2018, della del residuo importo, già Controparte_4 scaduto, di € 32.351,38, oltre ad € 3.450,48 per interessi al tasso convenzionale e, così, del complessivo importo di € 35.801,86 oltre ai successivi interessi maturati e maturandi dal 22/2/2018 al saldo;
che la sig.ra era deceduta in Milano il 14/9/2011 (cfr. doc.2), lasciando a Controparte_3
succederle, quali chiamati all'eredità, la madre, ed il fratello CP_5 CP_2
che la creditrice aveva proposto ricorso per la fissazione di un termine per l'accettazione
[...]
dell'eredità ex art. 481 C.C. e 749 C.P.C., a seguito del quale il Presidente del Tribunale di Alessandria aveva dichiarato i sigg.ri e decaduti dal diritto di accettare l'eredità CP_5 Controparte_2
della sig.ra ; che con ricorso in data 12/7/2021, ai sensi dell'art. 528 e ss. C.C., era Controparte_3
stata pertanto richiesta la nomina di un curatore dell'eredità giacente e, in data 26/8/2021, era stato nominato, quale curatore, l'avv. Claudia Massimelli;
che nell'effettuare le proprie incombenze, però, il Curatore aveva accertato che il sig. fratello della sig.ra , era nel Controparte_2 Controparte_3
possesso dei beni ereditari come risultava dalla relazione 12/3/2024; che con provvedimento in data
26/3/2024, il Presidente del Tribunale di Alessandria aveva dato atto che ha Controparte_2
compiuto atti di accettazione tacita dell'eredità e che pertanto la procedura deve essere chiusa”; che era quindi necessario accertare giudizialmente ex art 485 c.c. la qualità di erede del resistente;
che infine la sig.ra era deceduta in data 7/8/2022; che ancora la ricorrente era cessionaria CP_5
del credito vantato dalla creditrice cedente nei confronti di . Controparte_3
Indicava la ricorrente che dato il possesso da parte del resistente dei beni ereditari (immobile sito in
Gamalero, strada Rasoio n. 2) e non risultando che lo stesso avesse fatto alcun inventario il sig.
doveva essere considerato erede puro e semplice della sorella deceduta. Controparte_6
Il convenuto, nonostante la regolarità delle notifiche effettuate non si costituiva in giudizio e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia all'udienza del 26 novembre 2024.
2 La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione a seguito del deposito delle note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art 281 sexies cpc.
*****
Nel merito la domanda di parte ricorrente è fondata in relazione all'accertamento della qualità di erede puro e semplice del convenuto ex art 485 c.c..
Ciò detto l'art. 485 c.c. prevede che “Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. (…)
Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
Secondo quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità: “La situazione di possesso, a qualsiasi titolo di beni ereditari da parte del chiamato, quale prevista dall'art. 485 c.c. richiede solo una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato alla eredità e cioè una situazione di fatto che consenta
l'esercizio in concreto di poteri sui beni stessi, accertata la quale incombe al chiamato, ove voglia sottrarsi alle conseguenze del cit. art. 485, l'onere di provare che, per un qualsiasi eccezionale evento, vi sia stata la materiale impossibilità di esercitare il possesso dei beni riguardo ai quali si configuri l'anzidetta situazione.” (Cassazione civile sez. II, 22/06/1995, n.7076); inoltre “l'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare, cionondimeno, se il chiamato nel possesso
o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice;
tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius". (Cassazione civile sez. VI,
23/07/2020, n.15690 sottolineatura della scrivente) e ancora: "l'inutile decorso di tale termine importa accettazione presunta dell'eredità, per cui il chiamato e considerato erede puro e semplice e risponde ultra vires hereditatis. In base all'art. 485 cod. civ., l'acquisto della qualità di erede può, quindi, avvenire ipso jure per il solo effetto di una situazione giuridica obiettivamente considerata, e, quindi, indipendentemente da un'accettazione vera e propria, espressa o tacita" (cfr. Cass., 27 giugno 1967,
n. 1590).
Ciò detto dalla documentazione allegata dalla ricorrente risulta il possesso da parte del resistente di beni ereditari.
3 Nello specifico il ricorrente ha prodotto la relazione datata 12.3.2024 del curatore dell'eredità giacente di , Avv. Claudia Massimelli, nella quale il curatore dà atto che Controparte_3 CP_2
il fratello, risulta residente in [...] nell'immobile di proprietà
[...]
esclusiva della de cuius ininterrottamente a fare data dal 14.4.2012 come da certificato di residenza storico e da certificato di famiglia storico rilasciati dal Comune di Gamalero;
che ancora la permanenza e l'abitazione attuale ed effettiva nell'immobile era stata accertata dal curatore stesso in data 31 gennaio 2024 in occasione del sopralluogo effettuato unitamente al Cancelliere della
Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Alessandria per redigere le operazioni di inventario (cfr. doc. 6 ricorso).
All'esito il Presidente nell'ambito di tale procedura di eredità giacente (V.G. 2005/2021) evidenziava in sostanza che sussistevano i presupposti per la chiusura della stessa (cfr. doc. 7 ricorso).
Quanto agli effetti ex art. 485 c.c. si evidenzia che non rileva il fatto che il resistente abbia iniziato a possedere i beni ereditari in data successiva al decesso della sorella avvenuto in data 14.9.2011 in quanto “Agli effetti dell'art. 485 c.c., non è necessario che il possesso dei beni ereditari ad opera del chiamato esista già al momento dell'apertura della successione o sia acquisito subito dopo, rilevando, invece, anche il possesso successivo, con la conseguenza che, in tal caso, il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorre non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso.” (Cassazione civile sez. II, 01/06/2023, n.15587).
Ciò considerato e dato il possesso che risulta chiaramente dalla relazione di cui sopra per il periodo indicato del bene ereditario da parte del chiamato all'eredità si ritiene applicabile l'art. 485 c.c., secondo cui, come detto, il chiamato all' eredità, che a qualsiasi titolo si trovi nel possesso di beni ereditari, ha l'onere di fare l'inventario, entro il termine di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità, in mancanza del quale lo stesso perde, non solo la facoltà di accettare l'eredità col beneficio di inventario (ai sensi dell'art. 484 C.C.), ma anche di rinunciare ex art. 519 c.c. in maniera efficace nei confronti dei creditori ereditari del de cuius, dovendo, allo scadere del termine stabilito per l'inventario, essere considerato ope legis erede puro e semplice.
Va precisato che nel caso di specie si può ritenere che il termine per fare l'inventario decorresse dal
14.4.2012 in conformità all'orientamento di cui sopra.
Ciò detto non risulta che il convenuto abbia compiuto l'inventario nei termini di legge (cfr. anche doc. 10 ricorso), così lo stesso convenuto rimasto contumace, non ne ha fornito alcuna prova.
4 Una volta che si verifichino i presupposti ex art 485 come nel caso di specie il chiamato deve essere considerato erede puro e semplice e non può validamente rinunciare come sopra indicato né quindi chiaramente decadere dall'accettazione dell'eredità.
Ne consegue l'accertamento della qualità di erede puro e semplice dello stesso, ai sensi dell'art 485
c.c..
Quanto alla domanda di ordinare la trascrizione dell'accettazione di eredità si rileva che la trascrizione della presente sentenza potrà essere chiesta in base alle norme di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e devono essere liquidate sulla base della
Tabella 2) allegata al D.M 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, causa di valore indeterminato basso (scaglione da € 26.001 a € 52.000), esclusa la fase istruttoria non espletata e compensi minimi per le altre fasi attesa la non complessità delle questioni trattate e così per le seguenti somme:
fase introduttiva € 851,00
fase di studio € 602,00
fase decisionale € 1.453,00
per complessivi € 2.906,00 per compensi, € 611,01 per esborsi (di cui € 66,01 per spese di notifica e
545 per CU e marca), oltre al 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario, IVA se non detraibile e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. ACCERTA E DICHIARA, per le ragioni di cui in motivazione, in capo a CP_2
C.F. ) la qualità di erede puro e semplice del de cuius
[...] C.F._1
(C.F. ) nata a [...] il [...] e deceduta in Controparte_3 C.F._2
Milano il 14.09.2011;
2. NN il resistente a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 611,01 per esborsi e in € 2.906,00 per compenso, oltre 15% sui compensi per spese generali e oltre IVA e CPA, come dovute per legge.
5 Alessandria, 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Margherita Pastorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato ex art. 281 decies e seguenti c.p.c. iscritto al n. 1702 /2024 R.G. promosso da:
(c.f. ) rappresentata da elettivamente Parte_1 P.IVA_1 Pt_2 CP_1
domiciliata in CORSO CAVALLOTTI, 68 15100 ALESSANDRIA presso e nello studio dell'Avv.
MONTI PIERO, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
-PARTE RICORRENTE- contro
, (C.F. ) Controparte_2 C.F._1
-PARTE RESISTENTE CONTUMACE-
Conclusioni di parte ricorrente: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente il
5.12.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, ritualmente notificato, rappresentata da Parte_1 [...]
, ha convenuto in giudizio il sig. al fine di far accertare e dichiarare che il Parte_3 Controparte_2
sig. , nato a [...] il [...], residente a [...], strada Rasoio n.2 è erede della Controparte_2
sig.ra , nata a [...] il [...], residente in [...], strada Rasoio n.2 (C.F. Controparte_3
) deceduta in Milano il 14/9/2011e di ordinare al Conservatore della C.F._2
competente Agenzia delle Entrate, Ufficio del Territorio, servizio di pubblicità immobiliare, di trascrivere l'accettazione dell'eredità e provvedere ai successivi incombenti, manlevandolo da ogni responsabilità al riguardo.
1 Parte ricorrente deduceva in sostanza che con contratto di mutuo fondiario a rogito Notaio Per_1
del 28/2/2002, n. 6845 Rep. e n. 2686 di racc., registrato in Alessandria il 6/3/2002 al n. 853,
[...]
Serie 1T, Banca Intesa Bci s.p.a., aveva mutuato alla sig.ra nata a [...] il Controparte_3
10/11/1964, residente in [...], strada Rasoio n.9 la somma di € 100.000,00; che a garanzia dell'integrale rimborso della predetta somma, del pagamento degli interessi ed accessori e dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo, la sig.ra Controparte_3 aveva concesso, per l'importo complessivo di € 200.000,00, ipoteca iscritta presso la conservatoria di Alessandria, in data 5/3/2002, Reg. Gen 1780, reg. Part. Art. 317 a favore della Banca Intesa Bci
s.p.a. sui beni immobili, di sua proprietà, siti nel comune di Gamalero, strada del Rasoio 9; che la parte mutuataria non aveva onorato l'impegno assunto poiché non aveva pagato alcune delle rate scadute, risultando debitrice, al 21/2/2018, della del residuo importo, già Controparte_4 scaduto, di € 32.351,38, oltre ad € 3.450,48 per interessi al tasso convenzionale e, così, del complessivo importo di € 35.801,86 oltre ai successivi interessi maturati e maturandi dal 22/2/2018 al saldo;
che la sig.ra era deceduta in Milano il 14/9/2011 (cfr. doc.2), lasciando a Controparte_3
succederle, quali chiamati all'eredità, la madre, ed il fratello CP_5 CP_2
che la creditrice aveva proposto ricorso per la fissazione di un termine per l'accettazione
[...]
dell'eredità ex art. 481 C.C. e 749 C.P.C., a seguito del quale il Presidente del Tribunale di Alessandria aveva dichiarato i sigg.ri e decaduti dal diritto di accettare l'eredità CP_5 Controparte_2
della sig.ra ; che con ricorso in data 12/7/2021, ai sensi dell'art. 528 e ss. C.C., era Controparte_3
stata pertanto richiesta la nomina di un curatore dell'eredità giacente e, in data 26/8/2021, era stato nominato, quale curatore, l'avv. Claudia Massimelli;
che nell'effettuare le proprie incombenze, però, il Curatore aveva accertato che il sig. fratello della sig.ra , era nel Controparte_2 Controparte_3
possesso dei beni ereditari come risultava dalla relazione 12/3/2024; che con provvedimento in data
26/3/2024, il Presidente del Tribunale di Alessandria aveva dato atto che ha Controparte_2
compiuto atti di accettazione tacita dell'eredità e che pertanto la procedura deve essere chiusa”; che era quindi necessario accertare giudizialmente ex art 485 c.c. la qualità di erede del resistente;
che infine la sig.ra era deceduta in data 7/8/2022; che ancora la ricorrente era cessionaria CP_5
del credito vantato dalla creditrice cedente nei confronti di . Controparte_3
Indicava la ricorrente che dato il possesso da parte del resistente dei beni ereditari (immobile sito in
Gamalero, strada Rasoio n. 2) e non risultando che lo stesso avesse fatto alcun inventario il sig.
doveva essere considerato erede puro e semplice della sorella deceduta. Controparte_6
Il convenuto, nonostante la regolarità delle notifiche effettuate non si costituiva in giudizio e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia all'udienza del 26 novembre 2024.
2 La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione a seguito del deposito delle note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art 281 sexies cpc.
*****
Nel merito la domanda di parte ricorrente è fondata in relazione all'accertamento della qualità di erede puro e semplice del convenuto ex art 485 c.c..
Ciò detto l'art. 485 c.c. prevede che “Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. (…)
Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
Secondo quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità: “La situazione di possesso, a qualsiasi titolo di beni ereditari da parte del chiamato, quale prevista dall'art. 485 c.c. richiede solo una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato alla eredità e cioè una situazione di fatto che consenta
l'esercizio in concreto di poteri sui beni stessi, accertata la quale incombe al chiamato, ove voglia sottrarsi alle conseguenze del cit. art. 485, l'onere di provare che, per un qualsiasi eccezionale evento, vi sia stata la materiale impossibilità di esercitare il possesso dei beni riguardo ai quali si configuri l'anzidetta situazione.” (Cassazione civile sez. II, 22/06/1995, n.7076); inoltre “l'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare, cionondimeno, se il chiamato nel possesso
o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice;
tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius". (Cassazione civile sez. VI,
23/07/2020, n.15690 sottolineatura della scrivente) e ancora: "l'inutile decorso di tale termine importa accettazione presunta dell'eredità, per cui il chiamato e considerato erede puro e semplice e risponde ultra vires hereditatis. In base all'art. 485 cod. civ., l'acquisto della qualità di erede può, quindi, avvenire ipso jure per il solo effetto di una situazione giuridica obiettivamente considerata, e, quindi, indipendentemente da un'accettazione vera e propria, espressa o tacita" (cfr. Cass., 27 giugno 1967,
n. 1590).
Ciò detto dalla documentazione allegata dalla ricorrente risulta il possesso da parte del resistente di beni ereditari.
3 Nello specifico il ricorrente ha prodotto la relazione datata 12.3.2024 del curatore dell'eredità giacente di , Avv. Claudia Massimelli, nella quale il curatore dà atto che Controparte_3 CP_2
il fratello, risulta residente in [...] nell'immobile di proprietà
[...]
esclusiva della de cuius ininterrottamente a fare data dal 14.4.2012 come da certificato di residenza storico e da certificato di famiglia storico rilasciati dal Comune di Gamalero;
che ancora la permanenza e l'abitazione attuale ed effettiva nell'immobile era stata accertata dal curatore stesso in data 31 gennaio 2024 in occasione del sopralluogo effettuato unitamente al Cancelliere della
Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Alessandria per redigere le operazioni di inventario (cfr. doc. 6 ricorso).
All'esito il Presidente nell'ambito di tale procedura di eredità giacente (V.G. 2005/2021) evidenziava in sostanza che sussistevano i presupposti per la chiusura della stessa (cfr. doc. 7 ricorso).
Quanto agli effetti ex art. 485 c.c. si evidenzia che non rileva il fatto che il resistente abbia iniziato a possedere i beni ereditari in data successiva al decesso della sorella avvenuto in data 14.9.2011 in quanto “Agli effetti dell'art. 485 c.c., non è necessario che il possesso dei beni ereditari ad opera del chiamato esista già al momento dell'apertura della successione o sia acquisito subito dopo, rilevando, invece, anche il possesso successivo, con la conseguenza che, in tal caso, il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorre non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso.” (Cassazione civile sez. II, 01/06/2023, n.15587).
Ciò considerato e dato il possesso che risulta chiaramente dalla relazione di cui sopra per il periodo indicato del bene ereditario da parte del chiamato all'eredità si ritiene applicabile l'art. 485 c.c., secondo cui, come detto, il chiamato all' eredità, che a qualsiasi titolo si trovi nel possesso di beni ereditari, ha l'onere di fare l'inventario, entro il termine di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità, in mancanza del quale lo stesso perde, non solo la facoltà di accettare l'eredità col beneficio di inventario (ai sensi dell'art. 484 C.C.), ma anche di rinunciare ex art. 519 c.c. in maniera efficace nei confronti dei creditori ereditari del de cuius, dovendo, allo scadere del termine stabilito per l'inventario, essere considerato ope legis erede puro e semplice.
Va precisato che nel caso di specie si può ritenere che il termine per fare l'inventario decorresse dal
14.4.2012 in conformità all'orientamento di cui sopra.
Ciò detto non risulta che il convenuto abbia compiuto l'inventario nei termini di legge (cfr. anche doc. 10 ricorso), così lo stesso convenuto rimasto contumace, non ne ha fornito alcuna prova.
4 Una volta che si verifichino i presupposti ex art 485 come nel caso di specie il chiamato deve essere considerato erede puro e semplice e non può validamente rinunciare come sopra indicato né quindi chiaramente decadere dall'accettazione dell'eredità.
Ne consegue l'accertamento della qualità di erede puro e semplice dello stesso, ai sensi dell'art 485
c.c..
Quanto alla domanda di ordinare la trascrizione dell'accettazione di eredità si rileva che la trascrizione della presente sentenza potrà essere chiesta in base alle norme di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e devono essere liquidate sulla base della
Tabella 2) allegata al D.M 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, causa di valore indeterminato basso (scaglione da € 26.001 a € 52.000), esclusa la fase istruttoria non espletata e compensi minimi per le altre fasi attesa la non complessità delle questioni trattate e così per le seguenti somme:
fase introduttiva € 851,00
fase di studio € 602,00
fase decisionale € 1.453,00
per complessivi € 2.906,00 per compensi, € 611,01 per esborsi (di cui € 66,01 per spese di notifica e
545 per CU e marca), oltre al 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario, IVA se non detraibile e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. ACCERTA E DICHIARA, per le ragioni di cui in motivazione, in capo a CP_2
C.F. ) la qualità di erede puro e semplice del de cuius
[...] C.F._1
(C.F. ) nata a [...] il [...] e deceduta in Controparte_3 C.F._2
Milano il 14.09.2011;
2. NN il resistente a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 611,01 per esborsi e in € 2.906,00 per compenso, oltre 15% sui compensi per spese generali e oltre IVA e CPA, come dovute per legge.
5 Alessandria, 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
6