TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/06/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 337/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 337/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 3 giugno 2025 ad ore 12,46 innanzi al dott. Fiorenzo Zazzeri, sono comparsi:
Per 'avv. VITALI CASANUOVA ELISABETTA e l'avv. , Parte_1
Per nessuno compare , Controparte_1
Per nessuno compare v. , Controparte_1
L'Avv. Vitali si riporta alla memoria e precisa che la morosità ammonta ad oggi ad € 2.500,00 come risulta da prospetto ad oggi che si impegna a riversare in telematico e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri Successivamente il Giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 337/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 VITALI CASANUOVA ELISABETTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA CONDOTTA N. 12 FIRENZEpresso il difensore avv. VITALI CASANUOVA ELISABETTA
ATTORE/I contro
(C.F. ). CP_1 C.F._2
(C.F. ) . CP_1 C.F._3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come in atti difensivi .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con atto notificato il 7.11.24 intimava sfratto a e Parte_1 CP_1 CP_1 in relazione ad immobile sito in Montespertoli, loc. Poppiano, Via di Poppiano n. 5, deducendo
[...] la morosità degli stessi nel pagamento del canone mensile di € 500,00 da maggio ad ottobre del 2024.
All'udienza di prima comparizione i convenuti non comparivano ed il difensore di parte attrice dava atto che la morosità era stata sanata dopo la notifica e chiedeva disporsi il mutamento di rito.
Fissata l'odierna udienza di discussione e notificata l'ordinanza i convenuti sono rimasti contumaci in giudizio.
La causa viene decisa con la presente sentenza.
Parte attrice ha allegato il contratto di locazione registrato concluso il 13.1.23 e col quale ha concesso in locazione ai convenuti per uso abitativo l'immobile in oggetto per la durata di quattro anni ai sensi dell'art. 2 comma 1 L. n. 431/98 e per il canone mensile di € 500,00.
Parte attrice ha quindi assolto il proprio onere probatorio ed era quindi onere dei convenuti fornire la prova del fatto estintivo e cioè dell'avvenuto tempestivo pagamento del canone.
pagina 2 di 3 Prova che non è stata evidentemente fornita stante la contumacia dei convenuti
Risulta in effetti dagli atti che i convenuti hanno pagato l'importo di € 3.000,00 di cui alla morosità dell'atto di intimazione solo il 13.11.24 ( doc.6), quindi dopo la notifica della citazione.
Si tratta di inadempimento che di per sé ai sensi dell'art. 5 L. n. 392/78 e dell'art. 1455 c.c. ha importanza tale da giustificare la risoluzione del contratto .Del resto nel contratto è stata pattuita la risoluzione espressa del contratto nel caso di mancato pagamento di tre rate di canone anche non consecutive( art. 19)..
Si aggiunga che i convenuti si sono resi ulteriormente inadempienti nel pagamento del canone e che alla data odierna risultano quindi debitori della somma di € 2.500,00.
Deve pertanto essere dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento dei convenuti.
Consequenziale è la condanna dei convenuti al rilascio dell'immobile.In base ai criteri di cui all'art.56 L. n. 392/78 viene fissata per il rilascio la data del 31.7.25
I convenuti devo altresì essere condannati a pagare in favore dell'attore la somma di € 2.500,00 oltre ulteriori canoni fino al rilascio ed interessi dalle scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore della causa ( terzo scaglione), dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55714 vengono liquidate in € 104,10 per spese, € 3.500,00 per compenso ed € 525 ,00 per spese generali per complessivi € 4.129,10 .
PQM
Il Tribunale dichiara la risoluzione del contratto di locazione tra , locatore, e Parte_1
e conduttori, avente ad oggetto immobile sito in Montespertoli, loc. CP_1 CP_1 Poppiano, Via di Poppiano n. 5 per inadempimento dei conduttori;
condanna e CP_1 al rilascio dell'immobile suddetto;
fissa per il rilascio la data del 31.7.25; condanna CP_1
e in solido a pagare in favore di la somma CP_1 CP_1 Parte_1 di € 2.500,00 oltre ulteriori canoni fino al rilascio ed interessi dalle scadenze al saldo;
condanna i convenuti in solido a rimborsare in favore di parte attrice le spese di lite che liquida in complessivi € 4.129,10 .
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Firenze, 3 giugno 2025
Il Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 337/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 3 giugno 2025 ad ore 12,46 innanzi al dott. Fiorenzo Zazzeri, sono comparsi:
Per 'avv. VITALI CASANUOVA ELISABETTA e l'avv. , Parte_1
Per nessuno compare , Controparte_1
Per nessuno compare v. , Controparte_1
L'Avv. Vitali si riporta alla memoria e precisa che la morosità ammonta ad oggi ad € 2.500,00 come risulta da prospetto ad oggi che si impegna a riversare in telematico e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri Successivamente il Giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 337/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 VITALI CASANUOVA ELISABETTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA CONDOTTA N. 12 FIRENZEpresso il difensore avv. VITALI CASANUOVA ELISABETTA
ATTORE/I contro
(C.F. ). CP_1 C.F._2
(C.F. ) . CP_1 C.F._3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come in atti difensivi .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con atto notificato il 7.11.24 intimava sfratto a e Parte_1 CP_1 CP_1 in relazione ad immobile sito in Montespertoli, loc. Poppiano, Via di Poppiano n. 5, deducendo
[...] la morosità degli stessi nel pagamento del canone mensile di € 500,00 da maggio ad ottobre del 2024.
All'udienza di prima comparizione i convenuti non comparivano ed il difensore di parte attrice dava atto che la morosità era stata sanata dopo la notifica e chiedeva disporsi il mutamento di rito.
Fissata l'odierna udienza di discussione e notificata l'ordinanza i convenuti sono rimasti contumaci in giudizio.
La causa viene decisa con la presente sentenza.
Parte attrice ha allegato il contratto di locazione registrato concluso il 13.1.23 e col quale ha concesso in locazione ai convenuti per uso abitativo l'immobile in oggetto per la durata di quattro anni ai sensi dell'art. 2 comma 1 L. n. 431/98 e per il canone mensile di € 500,00.
Parte attrice ha quindi assolto il proprio onere probatorio ed era quindi onere dei convenuti fornire la prova del fatto estintivo e cioè dell'avvenuto tempestivo pagamento del canone.
pagina 2 di 3 Prova che non è stata evidentemente fornita stante la contumacia dei convenuti
Risulta in effetti dagli atti che i convenuti hanno pagato l'importo di € 3.000,00 di cui alla morosità dell'atto di intimazione solo il 13.11.24 ( doc.6), quindi dopo la notifica della citazione.
Si tratta di inadempimento che di per sé ai sensi dell'art. 5 L. n. 392/78 e dell'art. 1455 c.c. ha importanza tale da giustificare la risoluzione del contratto .Del resto nel contratto è stata pattuita la risoluzione espressa del contratto nel caso di mancato pagamento di tre rate di canone anche non consecutive( art. 19)..
Si aggiunga che i convenuti si sono resi ulteriormente inadempienti nel pagamento del canone e che alla data odierna risultano quindi debitori della somma di € 2.500,00.
Deve pertanto essere dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento dei convenuti.
Consequenziale è la condanna dei convenuti al rilascio dell'immobile.In base ai criteri di cui all'art.56 L. n. 392/78 viene fissata per il rilascio la data del 31.7.25
I convenuti devo altresì essere condannati a pagare in favore dell'attore la somma di € 2.500,00 oltre ulteriori canoni fino al rilascio ed interessi dalle scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore della causa ( terzo scaglione), dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55714 vengono liquidate in € 104,10 per spese, € 3.500,00 per compenso ed € 525 ,00 per spese generali per complessivi € 4.129,10 .
PQM
Il Tribunale dichiara la risoluzione del contratto di locazione tra , locatore, e Parte_1
e conduttori, avente ad oggetto immobile sito in Montespertoli, loc. CP_1 CP_1 Poppiano, Via di Poppiano n. 5 per inadempimento dei conduttori;
condanna e CP_1 al rilascio dell'immobile suddetto;
fissa per il rilascio la data del 31.7.25; condanna CP_1
e in solido a pagare in favore di la somma CP_1 CP_1 Parte_1 di € 2.500,00 oltre ulteriori canoni fino al rilascio ed interessi dalle scadenze al saldo;
condanna i convenuti in solido a rimborsare in favore di parte attrice le spese di lite che liquida in complessivi € 4.129,10 .
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Firenze, 3 giugno 2025
Il Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3