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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/04/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 8 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 12810/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. da Avv. Tiziana Sangiovanni;
ricorrente
Contro
Controparte_1
rappr. e dif. da Avv. Francesca Mastrorilli
resistente
FATTO E DIRITTO
Deve premettersi che la presente decisione è redatta con motivazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, come definito dalla giurisprudenza di legittimità. rappresenta: Parte_1
che in data 29.12.2023, nel richiedere il riesame dalla pratica dedotta in giudizio, ha inoltrato documentazione attestante la richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno attestata dalla ricevuta rilasciata dalla Questura di Bari;
che, dal mese di maggio 2023 al mese di febbraio 2024 e dal mese di settembre 2024 ad oggi non ha percepito l'assegno unico per il figlio minore;
Persona_1
che, con la nascita del secondo figlio, avvenuta in data 29.05.2023, tramite il patronato, ha inoltrato la certificazione relativa al minore e, per lo stesso ha iniziato a percepire l'assegno unico per i mesi di dicembre
2023 fino al mese di agosto 2024; nulla ha ricevuto nel periodo giugno- novembre 2023 e dal mese di settembre 2024 ad oggi.
Pertanto, chiede:
, chiede: Parte_1
“accerti e dichiari il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' , consistita nella sospensione dell'assegno unico CP_1 universale in favore del figlio minore nato a [...] il Persona_1
16.04.2020, C.F. per il periodo: C.F._1
maggio 2023 a febbraio 2024;
settembre 2024 a ottobre 2024 ovvero fino al perdurare della mancata corresponsione;
accerti e dichiari il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall , consistita nella sospensione dell'assegno unico universale in CP_1 favore del figlio minore , nato a [...] il [...], C.F. Persona_2
per il periodo: C.F._2
giugno- novembre 2023;
settembre 2024 a ottobre 2024 ovvero fino al perdurare della mancata corresponsione
e, per l'effetto, ordinare all in persona del suo legale CP_1 rappresentante p.t., di cessare la condotta discriminatoria, corrispondendo alla sig.ra la prestazione dovuta, così come Pt_1 puntualmente indicata nella misura stabilita dalla legge, oltre interessi
e rivalutazione monetaria, fino al soddisfo”.
Ritualmente evocato in giudizio, l convenuto si costituiva CP_1 ed eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità dell'avverso ricorso per mancato esperimento dei rimedi amministrativi e, nel merito, il rigetto della domanda, ove infondata in fatto ed in diritto.
Nel merito della questione, la richiedente presentava domanda di assegno unico per il secondo genito ” in data 28.11.2023; Persona_3
Sulla misura e decorrenza dell'assegno, il messaggio
.31/12/2021.0004748 (allegato in atti) determina che “l'importo CP_1 CP_2 dell'assegno unico e universale è determinato sulla base dell'ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione, con la seguente decorrenza della misura:
per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno,
l'assegno decorre dalla mensilità di marzo;
per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione”.
Dunque, avendo la ricorrente presentato domanda per il secondo figlio nel novembre 2023, correttamente l ha erogato la prestazione a partire CP_1 dal mese successivo a quello di presentazione (dicembre).
Per quanto riguarda la domanda di assegno unico universale per il primogenito, la domanda del 19.09.2022 veniva posta in decadenza dall'Istituto previdenziale poiché veniva constatata la mancanza di documentazione che comprovasse la richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno, in tempo utile;
difatti, la ricorrente inoltrava tale documentazione solo in data 29.12.2023. Inoltre, come sostenuto dall “la stessa avvenuta presentazione CP_1 della seconda domanda in data 9/4/2024 da parte dell'odierna istante, con riferimento al primogenito, in relazione alla quale ella percepisce assegno unico da marzo 2024 a tutt'oggi comprova l'avvenuta acquiescenza da parte della stessa, con riferimento alla intervenuta 'messa in decadenza' della precedente domanda al medesimo figlio riferita”.
Nel caso di specie non si ritiene sussista alcuna condotta discriminatoria adottata dall'istituto nei riguardi della ricorrente.
Infine, per i pagamenti settembre-ottobre 2024, l ha documentato CP_1
l'avvenuto pagamento, mentre parte ricorrente non ha provato che gli importi sono stati erogati dopo la notifica del ricorso.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Attesa la dichiarazione ex art. 152, disp. att. c.p.c., non ha luogo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Bari, 8 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile