Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/06/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 4310 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2019 vertente tra:
(CF – deceduto in corso di causa), Persona_1 CodiceFiscale_1
, (CF , (CF Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2 [...]
e (CF ), in proprio e quali eredi della C.F._3 Controparte_3 CodiceFiscale_4
SI.ra , nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 29 settembre Persona_2
2014 e di rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Barbieri ed Persona_1
elettivamente domiciliati presso lo studio di Cerreto Sannita, Via Telesina n. 57.
Attori
E
, in persona Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_4 dall'Avv. Antonio Fraenza - indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
Convenuto
Avente ad oggetto: Risarcimento danni ex art. 2051 cc.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti :
Per l'Ente convenuto: rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 24.09.2019 e Persona_1 Controparte_1 Controparte_2
convenivano in giudizio, davanti a questo Tribunale, il , Controparte_3 Controparte_4
esponendo che la SI.ra , moglie di e madre degli altri attori, in Persona_2 Persona_1
data 29.09.2014, alle ore 17,30 circa, mentre percorreva la Via Pontecolonna del Controparte_4
alla guida di una macchina agricola (trattore) di proprietà dell' condotta dal
[...] Parte_1
marito al fine di rientrare alla propria abitazione dopo una giornata lavorativa, finiva in una scarpata sottoposta alla sede stradale e, purtroppo, decedeva restando schiacciata dal mezzo agricolo che si ribaltava;
i sanitari intervenuti sul luogo teatro dell'evento non potevano che prendere atto dell'intervenuto decesso della ed i Carabinieri della Stazione di Cerreto Sannita Per_2 provvedevano all'esecuzione dei rilevi del caso, redigendo rapporto trasmesso all'Autorità
Giudiziaria.
Gli attori, ritenendo responsabile ex art. 2051 cc il convenuto nella causazione dell'accaduto CP_4 quale ente proprietario, manutentore e custode del luogo teatro dell'evento, concludevano per l'emissione di sentenza di condanna del medesimo Ente al ristoro del danno subito iure proprio e iure hereditatis subito.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente in data 15 gennaio 2020, si costituiva in giudizio il , sostenendo l'assoluta infondatezza della domanda Controparte_4
attorea e concludendo per il rigetto della stessa.
Il Tribunale concedeva i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e veniva disposto l'espletamento di prova testimoniale;
nelle more del giudizio, il difensore degli attori dichiarava l'intervenuto decesso del SI. con conseguente interruzione del giudizio. Persona_1
In seguito ad istanza di riassunzione depositata dagli attori, il GI, non ritenendo necessario il raccoglimento di ulteriori mezzi istruttori, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e riservava la causa a sentenza, assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc.
La domanda attorea è risultata infondata per i seguenti
MOTIVI
Gli attori hanno agito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. nei confronti del
[...]
, sostenendo la responsabilità di detto ente, quale custode delle strade cittadine, nella Controparte_4
causazione del tragico evento per cui è causa, poiché la via Pontecolonna di quel era priva CP_4
di guardrail o altra tipologia di barriere laterali e perché la sua pavimentazione aveva ceduto inopinatamente al momento del transito del mezzo agricolo;
è necessario, pertanto, richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di responsabilità da cose in custodia.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la ratio legis della norma di cui all'art. 2051
c.c. è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. civ., Sez. III, 19 maggio 2011, n° 11016).
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (cfr. Cass. 19.02.2008 n. 4279).
Il disposto normativo dell'art. 2051 c.c., tuttavia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale quale elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità, dovendo quindi dimostrare che l'evento dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. (Cass. civ. 11 marzo 2011, n. 5910).
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., richiede, pertanto, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il legame causale escludendo, così, la responsabilità del custode stesso (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
Nello specifico, la giurisprudenza di legittimità, con costante orientamento, ha affermato che “è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. civ. Ordinanza n. 11526 del
11.05.2017). Solo una volta che l'attore abbia rigorosamente assolto a tale onere probatorio, potrà riconoscersi la peculiare responsabilità del custode, che potrà essere superata solo mediante la prova del caso fortuito inteso quale causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso e, dunque, idonea ad interrompere il nesso eziologico fra la res custodita ed il pregiudizio subito. (Cass. n.5658/2010).
Il caso fortuito è quindi un fattore incidente non sull'elemento psicologico dell'illecito, ma sul profilo causale dell'evento, e riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (ex multis cfr. altresì Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 15383 del 06/07/2006).
Su tale responsabilità può, quindi, certamente influire la condotta della stessa vittima, la quale può assumere un rilievo causale esclusivo (con esclusione quindi della responsabilità di cui all'art. 2051
c.c.), ove possa qualificarsi abnorme, e cioè estranea al novero delle possibilità attuali congruamente prevedibili in relazione al contesto e all'utilizzo normale della res (Cass., 22.3.2011, n. 6550).
Conseguentemente, il nesso di causalità và quindi escluso in tutte le ipotesi in cui l'evento dannoso sia riferibile al caso fortuito, da ritenere sussistente anche ove lo stesso evento dannoso sia ascrivibile esclusivamente alla condotta imprudente del danneggiato, che intervenga ad interrompere il nesso causale tra la res custodita e il danno nelle ipotesi in cui il comportamento del privato non si sia improntato a quei canoni di diligenza imposti dal criterio di autoresponsabilità necessario per l'utilizzo di beni (cfr. ex pluribus Cass. n. 5578/2003, Cass. n.4476/11).
Nel caso oggetto del presente giudizio, parte attrice sostiene che il sinistro si sarebbe verificato sia per l'assenza di barriere laterali, sia “perché la cunetta laterale non poteva reggere il peso dell'automezzo e ha quindi subito il cedimento e la conseguente caduta nella scarpata sottostante”.
(conclusionale attorea)
Di tale cedimento, però, non vi è traccia nel rapporto redatto dai Carabinieri di Cerreto Sannita, i quali riferiscono testualmente che “sulla strada percorsa dal mezzo agricolo prima dell'incidente, nessun particolare degno di nota si notava” ( annotazione di servizio degli Appuntati e , Per_3 Per_4
né ne hanno fatto menzione i SIg.ri e , escussi quali testi in questa Controparte_5 Testimone_1
sede.
Orbene, nei casi, come quello in esame, in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte intanto può ritenersi pericolosa, in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante alla luce di vari fattori, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, nonché ogni altra (ulteriore) circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (v. ad es. Cass. 6306/13,
Cass. 11526/17, Cass. 2480/18, Cass. 27724/18, Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
Nella fattispecie in esame, non può non venire in rilievo la circostanza che la SI.ra Per_2 percorreva quella strada quotidianamente, perché, come riferiscono gli stessi attori nell'atto introduttivo, era il percorso seguito per rientrare nella propria abitazione;
quindi Ella certamente conosceva la condizione della via Pontecolonna, per cui deve concludersi che, con l'adozione di una condotta di guida ordinariamente accorta, poteva serenamente evitarsi il verificarsi dell'evento per cui è causa, in ordine al quale non è emerso alcun elemento che possa far ritenere che esso si sia verificato per altra causa che non sia riconducibile alla condotta di guida della stessa vittima.
L'attrice non ha in alcun modo rappresentato ed offerto al Tribunale una prospettazione per la quale lo stato dei luoghi presentasse una obiettiva condizione di generale pericolosità, costituendo un ostacolo invisibile e imprevedibile, tale da rendere inevitabile, o anche solo probabile, il prodursi del danno senza la compartecipazione di un comportamento imprudente della stessa attrice;
in buona sostanza non è stata esplicitata una dinamica dettagliata dell'evento tale da far comprendere come esso si sia prodotto a causa della pavimentazione, considerato che l'evento è avvenuto nel mese di settembre alle 17,30 circa, quando vi è piena visibilità dei luoghi.
Al contrario, la cosa custodita non ha avuto alcun ruolo attivo nella causazione dell'evento, non incidendo nel dinamismo causale dello stesso tanto da renderlo fattore eziologico del danno, che può invece dirsi determinato da un fattore sopravvenuto estraneo alla res, ovvero il mancato impiego delle cautele necessarie per affrontare un percorso ben conosciuto dalla vittima.
Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa;
sicché, tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode (cfr. Cass.
24.02.2011 n. 4476; Cass. 19.02.2008 n. 4279).
In conclusione, i soggetti che invochino la responsabilità custodiale, sono gravati, coerentemente al c.d. principio di auto-responsabilità codificato dall'art. 1227 comma 1 c.c., di un dovere generale di attenzione e diligenza in base al quale il comportamento del soggetto danneggiato contrario alla c.d. ordinaria diligenza, attraverso la mancata adozione della cautela e della prudenza atte a prevenire o a ridurre le possibilità di avveramento del danno, può incidere sul nesso causale, essendo idoneo, a seconda della gravità a limitare o addirittura ad escludere la responsabilità del custode.
Sul tema la giurisprudenza precisa che, ai sensi dell'art. 2051 cc, allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta a rango di mera occasione dell'evento (cfr. Cass. 23584/2013;
12895/2016).
Deve ritenersi, pertanto, che la condotta incauta dell'attrice abbia avuto un'efficacia causale del tutto autonoma nel determinare e le gravissime conseguenze derivatene, impedendo a questo Giudice di poter ritenere sussistente un collegamento causale tra la cosa custodita ed il pregiudizio non patrimoniale lamentato quale fonte di possibile responsabilità ex art. 2051 c.c.
Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, deve assumersi che lo scarso livello di attenzione tenuto dall'attrice nel percorrere il tratto stradale in questione senza adottare la dovuta cautela, abbia costituito causa esclusiva del sinistro, integrante il c.d. caso fortuito, idoneo ad incidere sul dinamismo causale al punto da recidere il dedotto nesso eziologico tra la cosa oggetto di custodia e le lesioni personali poi subite a seguito della caduta.
In definitiva, i fatti, così come esposti, non appaiono sufficienti a provare la riconducibilità eziologica dell'evento dannoso occorso all'attrice alla mera condizione della strada percorsa dalla Per_2 ragion per cui alcuna responsabilità può essere imputata all' CP_6
Pur volendo accedere ad una interpretazione delle norme in materia più estensiva possibile, come in
Corte di Cassazione, Sezione III, Ordinanza dell'8 luglio 2024 n. 18518, ovvero che “in materia di responsabilità ex articolo 2051 cod. civ., a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa”, nel caso concreto è carente proprio la dimostrazione che il danno sia derivato direttamente ed inevitabilmente dalle imperfezioni presentate dalla condizione della via Pontecolonna di Cerreto Sannita.
Conseguentemente la domanda attorea deve essere integralmente respinta in quanto rivelatasi infondata.
Detti rilievi appaiono assorbenti e precludono l'esame di ogni altra questione dedotta in giudizio;
le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
nei confronti del . Controparte_4
2) Condanna e alla refusione in favore Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
del suddetto delle competenze di giudizio, quantificate in euro 15.600,00, CP_6
oltre rimborso spese generali 15 % su tali competenze, oltre IVA e contributo CNF come per legge, se dovuti.
Benevento, li 10 giugno 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio