Articolo 27 della Legge 5 marzo 1963, n. 366
Articolo 26Articolo 28
Versione
17 aprile 1963
Art. 27.
L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge e' demandato, oltre che agli ufficiali ed agli agenti della polizia giudiziaria, ai vigili comunali, al personale tecnico del Genio civile, Servizio generale, Servizio idrografico e opere marittime, nonche' agli ufficiali ed agenti indicati nell' articolo 1235 del Codice della navigazione .
Entrata in vigore il 17 aprile 1963