Art. 27.
L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge e' demandato, oltre che agli ufficiali ed agli agenti della polizia giudiziaria, ai vigili comunali, al personale tecnico del Genio civile, Servizio generale, Servizio idrografico e opere marittime, nonche' agli ufficiali ed agenti indicati nell' articolo 1235 del Codice della navigazione .
L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge e' demandato, oltre che agli ufficiali ed agli agenti della polizia giudiziaria, ai vigili comunali, al personale tecnico del Genio civile, Servizio generale, Servizio idrografico e opere marittime, nonche' agli ufficiali ed agenti indicati nell' articolo 1235 del Codice della navigazione .