TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 11027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11027 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 33718/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimessa in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, in data 18.6.2025 e vertente TRA
con il patrocinio dell'avv. Antonio Mancini Parte_1
APPELLANTE
E
con il patrocinio dell'avv. Gabriella Bozzone CP_1
APPELLATA
NONCHE'
con il patrocinio dell'avv. Gabriele Pescatore Controparte_2
APPELLATA
TRA
Controparte_3
[...]
APPELLATI contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7556/2023 del Giudice di Pace di CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. atti introduttivi
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa
1.1 In primo grado dinanzi al Giudice di Pace di la sig.ra ha convenuto in giudizio CP_1 Pt_1
l' , la ed il , esponendo che: CP_4 CP_1 Controparte_5 Controparte_3
- in data 14/06/2022, le era stata recapitata a mezzo pec dalla Controparte_2 intimazione di pagamento n. 09720229024029125/000, opposta, dinanzi al Giudice di Pace, con riferimento alle sole cartelle di competenza di questi, e segnatamente:
a) cartella n. 09720120285914279000, messa a ruolo da relativamente a presunto CP_1 mancato pagamento di sanzione al C.d.S. dell'anno 2009;
1 b) cartella n. 09720140025767062000, messa a ruolo dal , relativamente a Controparte_3 presunto mancato pagamento di sanzione al C.d.S. dell'anno 2012;
c) cartella n. 09720140211864211000, messa a ruolo da relativamente a presunto CP_1 mancato pagamento di sanzione al C.d.S. dell'anno 2011;
d) cartella n. 09720140221829561000, messa a ruolo da , relativamente a presunto Controparte_5 mancato pagamento di sanzioni amministrative dell'anno 2011;
e) cartella n. 09720140248276842000, messa a ruolo da relativamente a presunto CP_1 mancato pagamento di sanzione al C.d.S. dell'anno 2010;
- con riferimento alle cartelle impugnate ha sollevato i seguenti motivi di opposizione:
a) applicazione nelle cartelle di maggiorazioni e spese non dovute, identificate tramite un codice alfanumerico generico;
inapplicabilità delle maggiorazioni di cui all'art. 27 l. 689/81 ed assenza dei requisisti di chiarezza, certezza e liquidità in ordine al compenso dell'Equitalia, iscritto a ruolo senza alcuna spiegazione circa la base di calcolo, il tasso ed il periodo di mora applicati;
b) illegittimità della notifica a mezzo PEC dell'intimazione di pagamento, indirizzata alla pec utilizzata dalla parte per la sua attività professionale, e quindi non utilizzabile per le comunicazioni diverse da quelle riferibili alla citata attività;
c) illegittimità della notifica a mezzo pec, difforme dalle prescrizioni normative d) prescrizione dei crediti portati nelle cartelle, mai notificate alla sig.ra Pt_1
1.2 Costituitesi l' , ed il , rimasta contumace la CP_4 CP_1 Controparte_3 CP_5
il Giudice di Pace, con la sentenza impugnata, ha respinto l'opposizione compensando le spese
[...] di lite.
1.3 La sig.ra ha appellato la sentenza, riproponendo (a fronte della scarna motivazione del Pt_1 provvedimento impugnato) i motivi di opposizione già evidenziati in primo grado, e chiedendo di annullare l'intimazione di pagamento e le cartelle ad essa sottese ed oggetto di opposizione.
1.4 Costituitesi l' e rimasti contumaci la Controparte_2 CP_1
ed il , acquisito il fascicolo del primo grado, la causa è stata Controparte_5 Controparte_3 trattenuta in decisione.
2. Sui motivi di appello.
L'appello deve dirsi fondato, a fronte della prescrizione dei crediti portati nelle cartelle impugnate, per i seguenti e più liquidi motivi, con conseguente assorbimento delle ulteriori ragioni di gravame.
Al riguardo, deve infatti rilevarsi che:
- avendo la presente opposizione ad oggetto crediti per sanzioni derivanti da infrazioni al codice della strada, si applica il termine di prescrizione di 5 anni;
2 - l' afferma che le cartelle di pagamento sarebbero state notificate Controparte_6 nelle seguenti date:
a) cartella n. 09720120285914279 notificata il 10/8/2013,
b) cartella n. 09720140025767062, notificata il 25/10/2014;
c) cartella n. 09720140211864211, notificata il 24/8/2015;
d) cartella n. 09720140221829561, notificata il 24/8/2015;
e) cartella n. 09720140248276842, notificata il 24/8/2015;
- tra tali date di notifica e la successiva ricezione dell'intimazione di pagamento n.
09720229024029125/000 in data 14/06/2022, non sono stati documentati validi atti di interruzione della prescrizione;
- infatti, non è stata documentata una valida notifica dell'intimazione di pagamento n.
09720169057368018, la quale, secondo le argomentazioni dell'Agente per la Riscossione, sarebbe stata notificata, in data 20.11.2016, ai sensi dell'art. 26, comma 2, DPR 602/1973, in ragione della circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificato della sig.ra non risultava valido e Pt_1 attivo;
- a mente della citata norma, nella formulazione vigente ratione temporis, “Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione”;
- è in atti la “Comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2 DPR 602/1973” (doc. 11 fascicolo di primo grado dell' ), nella quale CP_4
l'agente per la riscossione, dato atto dell'impossibilità di rinvenire un indirizzo di posta elettronica certificata valido e attivo, attesta di aver provveduto alla notifica depositando telematicamente l'atto presso gli uffici della Camera di Commercio e chiedendo la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della Camera di Commercio;
- manca ogni documentazione circa l'effettiva pubblicazione del citato avviso di deposito sul sito, né
è documentato l'inoltro della raccomandata recante avviso di ricevimento con la quale il concessionario avrebbe dovuto dare notizia nella procedura notificatoria;
- la notifica è pertanto nulla, sicché essa non ha avuto nessun effetto interruttivo della prescrizione;
- ne risulta che i crediti portati nelle cartelle sono da ritenersi prescritti, e ciò vuoi quanto alle cartelle nn. 09720120285914279 e 09720140025767062 (prescrizione maturatasi, rispettivamente, in date
10.8.2018 e 25.10.2019, e quindi prima della normativa relativa all'emergenza sanitaria) vuoi quanto
3 alle ulteriori 3 cartelle (il cui termine di prescrizione originariamente avrebbe avuto scadenza in data
24.8.2020), e ciò in quanto, pur tenendo conto della sospensione dei termini cui art. 68, comma 1, d.
l. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020, tra la data in cui il termine di prescrizione ha nuovamente iniziato a decorrere (1.9.2021) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento n.
09720229024029125/000 (14.6.2022), il termine di prescrizione era già inutilmente spirato.
Tanto basta per accogliere l'appello, con riforma della sentenza di primo grado.
3. Le spese dei due gradi seguono la soccombenza dell'agente per la riscossione e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della semplicità e dell'assenza di fase istruttoria in grado di appello.
Spese compensate nei rapporti con gli enti impositori, essendo l'accoglimento dell'opposizione imputabile a condotta da ascriversi al solo agente (cfr. Cass. 7716/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 7556/2023 così provvede: CP_1
1) dichiara l'inefficacia, stante la prescrizione dei crediti, le cartelle di pagamento nn.
09720120285914279, 09720140025767062, 09720140211864211, 09720140221829561 e
09720140248276842, e per effetto, dichiara la parziale inefficacia dell'intimazione di pagamento n.
09720229024029125/000.
2) condanna l' al rimborso delle spese di lite a favore di Controparte_2 Pt_1
che liquida, per il primo grado, in 750,00 euro per compensi e 125,00 euro per esborsi, oltre
[...] spese generali, Iva e Cassa, e per il grado di appello, in 1.000,00 euro per compensi e 174,00 euro per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cassa, somme distratte a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) compensa le spese del doppio grado nei rapporti con la ed il CP_1 Controparte_5
. Controparte_3
Roma, 17.7.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 33718/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimessa in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, in data 18.6.2025 e vertente TRA
con il patrocinio dell'avv. Antonio Mancini Parte_1
APPELLANTE
E
con il patrocinio dell'avv. Gabriella Bozzone CP_1
APPELLATA
NONCHE'
con il patrocinio dell'avv. Gabriele Pescatore Controparte_2
APPELLATA
TRA
Controparte_3
[...]
APPELLATI contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7556/2023 del Giudice di Pace di CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. atti introduttivi
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa
1.1 In primo grado dinanzi al Giudice di Pace di la sig.ra ha convenuto in giudizio CP_1 Pt_1
l' , la ed il , esponendo che: CP_4 CP_1 Controparte_5 Controparte_3
- in data 14/06/2022, le era stata recapitata a mezzo pec dalla Controparte_2 intimazione di pagamento n. 09720229024029125/000, opposta, dinanzi al Giudice di Pace, con riferimento alle sole cartelle di competenza di questi, e segnatamente:
a) cartella n. 09720120285914279000, messa a ruolo da relativamente a presunto CP_1 mancato pagamento di sanzione al C.d.S. dell'anno 2009;
1 b) cartella n. 09720140025767062000, messa a ruolo dal , relativamente a Controparte_3 presunto mancato pagamento di sanzione al C.d.S. dell'anno 2012;
c) cartella n. 09720140211864211000, messa a ruolo da relativamente a presunto CP_1 mancato pagamento di sanzione al C.d.S. dell'anno 2011;
d) cartella n. 09720140221829561000, messa a ruolo da , relativamente a presunto Controparte_5 mancato pagamento di sanzioni amministrative dell'anno 2011;
e) cartella n. 09720140248276842000, messa a ruolo da relativamente a presunto CP_1 mancato pagamento di sanzione al C.d.S. dell'anno 2010;
- con riferimento alle cartelle impugnate ha sollevato i seguenti motivi di opposizione:
a) applicazione nelle cartelle di maggiorazioni e spese non dovute, identificate tramite un codice alfanumerico generico;
inapplicabilità delle maggiorazioni di cui all'art. 27 l. 689/81 ed assenza dei requisisti di chiarezza, certezza e liquidità in ordine al compenso dell'Equitalia, iscritto a ruolo senza alcuna spiegazione circa la base di calcolo, il tasso ed il periodo di mora applicati;
b) illegittimità della notifica a mezzo PEC dell'intimazione di pagamento, indirizzata alla pec utilizzata dalla parte per la sua attività professionale, e quindi non utilizzabile per le comunicazioni diverse da quelle riferibili alla citata attività;
c) illegittimità della notifica a mezzo pec, difforme dalle prescrizioni normative d) prescrizione dei crediti portati nelle cartelle, mai notificate alla sig.ra Pt_1
1.2 Costituitesi l' , ed il , rimasta contumace la CP_4 CP_1 Controparte_3 CP_5
il Giudice di Pace, con la sentenza impugnata, ha respinto l'opposizione compensando le spese
[...] di lite.
1.3 La sig.ra ha appellato la sentenza, riproponendo (a fronte della scarna motivazione del Pt_1 provvedimento impugnato) i motivi di opposizione già evidenziati in primo grado, e chiedendo di annullare l'intimazione di pagamento e le cartelle ad essa sottese ed oggetto di opposizione.
1.4 Costituitesi l' e rimasti contumaci la Controparte_2 CP_1
ed il , acquisito il fascicolo del primo grado, la causa è stata Controparte_5 Controparte_3 trattenuta in decisione.
2. Sui motivi di appello.
L'appello deve dirsi fondato, a fronte della prescrizione dei crediti portati nelle cartelle impugnate, per i seguenti e più liquidi motivi, con conseguente assorbimento delle ulteriori ragioni di gravame.
Al riguardo, deve infatti rilevarsi che:
- avendo la presente opposizione ad oggetto crediti per sanzioni derivanti da infrazioni al codice della strada, si applica il termine di prescrizione di 5 anni;
2 - l' afferma che le cartelle di pagamento sarebbero state notificate Controparte_6 nelle seguenti date:
a) cartella n. 09720120285914279 notificata il 10/8/2013,
b) cartella n. 09720140025767062, notificata il 25/10/2014;
c) cartella n. 09720140211864211, notificata il 24/8/2015;
d) cartella n. 09720140221829561, notificata il 24/8/2015;
e) cartella n. 09720140248276842, notificata il 24/8/2015;
- tra tali date di notifica e la successiva ricezione dell'intimazione di pagamento n.
09720229024029125/000 in data 14/06/2022, non sono stati documentati validi atti di interruzione della prescrizione;
- infatti, non è stata documentata una valida notifica dell'intimazione di pagamento n.
09720169057368018, la quale, secondo le argomentazioni dell'Agente per la Riscossione, sarebbe stata notificata, in data 20.11.2016, ai sensi dell'art. 26, comma 2, DPR 602/1973, in ragione della circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificato della sig.ra non risultava valido e Pt_1 attivo;
- a mente della citata norma, nella formulazione vigente ratione temporis, “Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione”;
- è in atti la “Comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2 DPR 602/1973” (doc. 11 fascicolo di primo grado dell' ), nella quale CP_4
l'agente per la riscossione, dato atto dell'impossibilità di rinvenire un indirizzo di posta elettronica certificata valido e attivo, attesta di aver provveduto alla notifica depositando telematicamente l'atto presso gli uffici della Camera di Commercio e chiedendo la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della Camera di Commercio;
- manca ogni documentazione circa l'effettiva pubblicazione del citato avviso di deposito sul sito, né
è documentato l'inoltro della raccomandata recante avviso di ricevimento con la quale il concessionario avrebbe dovuto dare notizia nella procedura notificatoria;
- la notifica è pertanto nulla, sicché essa non ha avuto nessun effetto interruttivo della prescrizione;
- ne risulta che i crediti portati nelle cartelle sono da ritenersi prescritti, e ciò vuoi quanto alle cartelle nn. 09720120285914279 e 09720140025767062 (prescrizione maturatasi, rispettivamente, in date
10.8.2018 e 25.10.2019, e quindi prima della normativa relativa all'emergenza sanitaria) vuoi quanto
3 alle ulteriori 3 cartelle (il cui termine di prescrizione originariamente avrebbe avuto scadenza in data
24.8.2020), e ciò in quanto, pur tenendo conto della sospensione dei termini cui art. 68, comma 1, d.
l. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020, tra la data in cui il termine di prescrizione ha nuovamente iniziato a decorrere (1.9.2021) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento n.
09720229024029125/000 (14.6.2022), il termine di prescrizione era già inutilmente spirato.
Tanto basta per accogliere l'appello, con riforma della sentenza di primo grado.
3. Le spese dei due gradi seguono la soccombenza dell'agente per la riscossione e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della semplicità e dell'assenza di fase istruttoria in grado di appello.
Spese compensate nei rapporti con gli enti impositori, essendo l'accoglimento dell'opposizione imputabile a condotta da ascriversi al solo agente (cfr. Cass. 7716/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 7556/2023 così provvede: CP_1
1) dichiara l'inefficacia, stante la prescrizione dei crediti, le cartelle di pagamento nn.
09720120285914279, 09720140025767062, 09720140211864211, 09720140221829561 e
09720140248276842, e per effetto, dichiara la parziale inefficacia dell'intimazione di pagamento n.
09720229024029125/000.
2) condanna l' al rimborso delle spese di lite a favore di Controparte_2 Pt_1
che liquida, per il primo grado, in 750,00 euro per compensi e 125,00 euro per esborsi, oltre
[...] spese generali, Iva e Cassa, e per il grado di appello, in 1.000,00 euro per compensi e 174,00 euro per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cassa, somme distratte a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) compensa le spese del doppio grado nei rapporti con la ed il CP_1 Controparte_5
. Controparte_3
Roma, 17.7.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
4