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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 17/03/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
VERBALE DI UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
Oggi, 17 marzo 2025, alle ore 11:00, innanzi al dott. Fabio Luongo, nella causa di appello n. 1600/2024 R.G. è comparso in collegamento da remoto l'avv.to GI Catanzaro in proprio;
nessuno è presente per la
. Il giudice Controparte_1 prende atto della dichiarazione di identità dell'appellante, che dichiara altresì che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui il predetto appellante è in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. L'avv.to Catanzaro si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita l'appellante a meglio chiarire i termini della sua allegazione difensiva secondo cui, quella in questione, sarebbe una mera questione civilistica e non amministrativa. L'avv.to
Catanzaro precisa, a tal riguardo, che l'omesso pagamento a lui contestato è dipeso da una sorta di eccezione di inadempimento nei confronti del gestore autostradale, di fatto espressamente sollevata al casellante che gli chiedeva il saldo della tariffa;
ciò, per essere rimasto -peraltro neppure per la prima volta- incolonnato per oltre 4 ore in un tratto autostradale normalmente percorribile in solo 15 minuti;
evidenzia, in ogni caso, che la contestazione in oggetto non ha riguardato il comma 17 dell'art. 176 del CdS e che, pertanto, difettavano i presupposti per applicare una norma residuale quale il comma
21 del medesimo articolo;
si richiama, per il resto, alle conclusioni dell'atto di appello. Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni dell'appellante, visti gli artt. 7 del D.Lgs n. 150/2011 e 436-bis cod. proc. civ., si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presente l'avv.to Catanzaro, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio di appello dando contestuale lettura del dispositivo e della relativa motivazione.
IL GIUDICE
dr. Fabio LUONGO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabio Luongo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1600/2024 R.G. promossa con ricorso in appello notificato il 14.6.2024 ex art. 7, comma 1 Dlgs 150/2011 e artt.
443 e segg. Cod. proc. civ.
DA
GIOVANNI AT (Cod. Fisc. ), in proprio;
C.F._1
-ricorrente appellante-
CONTRO
(Cod. Fisc. , domiciliata ex Controparte_2 P.IVA_1 lege presso l'Avvocatura dello Stato di Trieste;
-resistente appellata-
OGGETTO: impugnazione della sentenza n. 215/2024 pronunciata dal
Giudice di Pace di in data 21.5.2024 (R.G. N. 3907/2023) CP_1 pubblicata in data 2.7.2024.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 17.3.2025 ex art. 436-bis cod. proc. civ. sulle seguenti:
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione reiette, IN VIA PRINCIPALE, previe le declaratorie del caso di rito e di merito, riformare integralmente la Sentenza del 21.5.2024 del
Giudice di Pace di emessa nel procedimento civile n. 3907/2023 CP_1 RG, con vittoria di spese, competenze e onorari di lite del presente e del precedente grado di giudizio.
FATTO E DI DIRITTO
In data 10.7.2023 veniva notificato all'avv.to GI
AT il verbale di contestazione n. 1760605913 del 27.6.2023 redatto dalla Polizia di Stato -sezione Polizia Stradale di per CP_1 violazione dell'art. 176, comma 21 C.d.S in quanto, il 26.4.2023, mentre era alla guida del suo autoveicolo targato FC951CF lungo il tratto autostradale denominato A4, giunto al casello n. 507 di LATISANA, in
Comune di RONCHIS (UD), il predetto AT non aveva corrisposto il pedaggio secondo le modalità e/o tariffe vigenti.
La violazione in questione era stata accertata da tal , Persona_1 dipendente della concessionaria autostradale “AUTOVIEVENETE S.p.A.”, qualificato a tale attività ai sensi dell'art. 12 comma 3 del C.d.S.
All'odierno appellante veniva comminata, quindi, la sanzione pecuniaria di € 87,00, oltre alla decurtazione di due punti della patente di guida.
Con successivo atto del 6.9.2023, lo stesso GI AT impugnava il predetto verbale avanti al Giudice di Pace di e ne CP_1 chiedeva l'annullamento e/o la revoca e/o la disapplicazione in quanto a suo dire illegittimo, eccependo egli che la condotta contestata integrava un mero inadempimento civilistico e non un illecito amministrativo. Deduceva, altresì, l'illegittimità della decurtazione dei due punti della patente, siccome non contemplata dell'art. 176 C.d.S..
Con memoria difensiva del 25.1.2024 si costituiva nel giudizio di primo grado la Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la
[...] conferma del verbale di accertamento in discussione, sull'assunto che il pedaggio autostradale avesse carattere pubblicistico, con conseguente attribuzione di natura amministrativa anche della relativa sanzione per il suo mancato pagamento. Rappresentava infine, la , che CP_1 la natura amministrativa dell'illecito contestato risultava avvalorata sia dalle modalità dell'accertamento, avvenuto a norma dell'articolo 12 comma 3 del C.d.S., ovvero da soggetto dotato da apposita qualifica conseguita a seguito del superamento di uno specifico esame, sia dalla vigenza di un Protocollo d'Intesa tra le società autostradali e il Ministero dell'Interno ed avente ad oggetto le procedure sanzionatorie in caso di pedaggio autostradale non corrisposto.
Il Giudice di Pace di con sentenza n. 215/2024 del CP_1
21.5.2024, respingeva il ricorso proposto dall'avv.to AT e, per l'effetto, convalidava l'atto opposto, compensando le spese di lite.
Con l'odierno ricorso in appello, l'avv.to GI AT ha impugnato la statuizione del Giudice di prime cure, evidenziando due motivi di censura;
l'omessa motivazione della sentenza da parte del giudicante e l'erronea qualificazione giuridica delle tariffe autostradali, atteso che il mancato pagamento del pedaggio avrebbe dovuto considerarsi un mero inadempimento civilistico e non un illecito amministrativo, con conseguente inapplicabilità di ogni sanzione.
La ha Controparte_1 omesso di difendersi nella fase del gravame, non comparendo.
Così riassunti, in estrema sintesi, i termini della res litigiosa,
l'appello al vaglio deve essere rigettato, poiché infondato.
Nell'ordine, quanto alla questione relativa all'omessa motivazione della sentenza di primo grado, vale osservare, invece, che il Giudice di
Pace ha correttamente provveduto alla immediata lettura del dispositivo nel corso dell'udienza del 21.5.2024, dando poi seguito al deposito in cancelleria della sentenza, corredata da motivazione, in data 2.7.2024.
Trattasi modello decisorio del tutto coerente con le disposizione del rito lavoristico, alla cui disciplina espressamente rinvia l'art. 7, comma 1 del
D.Lgs n. 150/2011 per regolare, appunto, le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada ove non diversamente stabilito. La censura, quindi, non ha pregio.
In merito al secondo motivo di gravame, di fatto riproponente le doglianze già svolte in prime cure, occorre rilevare che all'odierno appellante è stata contestata la violazione dell'articolo 176 comma 21, il quale prevede che “chiunque viol(i) le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87 ad Euro 344.”. Tra le “altre disposizioni” di cui trattasi vi è, in effetti, quella del comma 11 dello stesso articolo, laddove si stabilisce, invero, che “sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio ... i conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti”.
Il verbale di contestazione oggetto di impugnazione è stato elevato proprio ai sensi del citato comma 11, in combinato disposto con il summenzionato comma 21, essendo testualmente in esso riportato che
“il conducente del veicolo sopra indicato non corrispondeva il pedaggio secondo le modalità e/o tariffe vigenti”. Risulta pacifico, pertanto, che la condotta della mancata corresponsione del pedaggio, così come descritta dalla disposizione in esame, preveda l'applicazione di una sanzione di natura amministrativa.
Inconferente, a sostegno della tesi contraria, è la giurisprudenza della Suprema Corte richiamata dal medesimo appellante (v., in tal senso, Cassazione penale, Sezioni Unite, n. 7738/1997), ivi essendosi unicamente discussa la specifica -ma diversa- questione della corretta interpretazione da fornire all'art. 176 c. 17 del C.d.S1. in rapporto al delitto di insolvenza fraudolenta, alla luce del disposto di cui all'art. 9 della Legge n. 689/91, che impone -come è noto- l'applicazione della sanzione amministrativa rispetto a quella penale quando la disposizione amministrativa contenga tutti gli elementi di quella penale più i cosiddetti elementi specializzanti. La Corte di legittimità, in quel contesto, si è limitata a rilevare, allora, che “… il reato di insolvenza fraudolenta, in ipotesi di mancato adempimento, da parte dell'automobilista, dell'obbligazione di pagamento del pedaggio autostradale, inerente al negozio di utilizzo della relativa rete non è … escluso né dalla coesistenza di una figura integrante un illecito amministrativo, stante la sua funzione sussidiaria della norma penale, né per la natura del pedaggio, che ha funzione di corrispettivo e non di tassa.” (v., così, in motivazione, con sottolineature aggiunte – N.d.R.).
Ne consegue -per quanto qui di maggior interesse- che l'invocata natura di controprestazione e non già di tributo della tariffa autostradale qui al vaglio è argomento privo di consistenza per escludere, nel caso di specie, la sussistenza di un illecito amministrativo. Né pare altrimenti sostenibile -come implicitamente argomentato nell'odierna discussione dall'appellante- che la fattispecie di cui al comma 17 dell'art. 176 del
C.d.S., laddove si stabilisce, in capo all'automobilista, l'applicazione della maggior sanzione da € 430,00 ad € 1.731,00 per aver posto in essere “qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio” ove non ricorrano i più gravi estremi di una ipotesi di reato, possa integralmente assorbire -rendendola, così, irrilevante a fini sanzionatori- la comunque diversa condotta descritta dal comma 11 del medesimo articolo, ove si ribadisce, per l'appunto, il chiaro obbligo dei conducenti di “… corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti …”, rimettendo la competenza a prevenire ed accertare le violazioni di detto precetto a personale appositamente qualificato dei concessionari autostradali. Va da sé, detto per inciso, che se davvero tale ultima fattispecie costituisse un mero inadempimento contrattuale non meritevole di trattamento sanzionatorio, il legislatore non si sarebbe curato di regolare specifiche competenze per la rilevazione di tali condotte, né avrebbe introdotto una particolare procedura di riscossione coattiva per il recupero degli importi non saldati.
Ed è parimenti illogico pensare che la scelta se pagare o meno la tariffa al casello possa essere rimessa, nella sostanza, alla libera determinazione del guidatore del mezzo, assoggettando così alle medesime conseguenze sia chi paga regolarmente il pedaggio, sia chi omette di farlo quando vi è tenuto. Neppure la questione dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'appellante, peraltro, potrebbe essere qui esaminata, da un lato perché -in linea generale- il pedaggio è comunque dovuto per il mero utilizzo della tratta autostradale, dall'altro lato perché l'asserito incolonnamento dell'appellante per 4 ore è stato solo genericamente dedotto, senza neppure chiarire, oltretutto, quale fosse la responsabilità del gestore per siffatta circostanza.
Anche la decurtazione di punti dalla patente di guida è conforme alle previsioni desumibili dalla tabella allegata all'art. 126-bis C.d.S. che, per l'appunto, prevede la sottrazione di due punti per il caso di violazione dell'art. 176, comma 21 C.d.S.
Si ritiene di giustizia compensare le spese, atteso che l'amministrazione resistente non è comparsa nel giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella succitata causa di appello, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa
▪ RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 215/2024 del Giudice di Pace di CP_1
▪ COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Udine, 17.3.2025
IL GIUDICE
dott. Fabio LUONGO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Comma 17. “Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando pericolo per la circolazione, nonché per la sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430,00 a € 1.731,00”
VERBALE DI UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
Oggi, 17 marzo 2025, alle ore 11:00, innanzi al dott. Fabio Luongo, nella causa di appello n. 1600/2024 R.G. è comparso in collegamento da remoto l'avv.to GI Catanzaro in proprio;
nessuno è presente per la
. Il giudice Controparte_1 prende atto della dichiarazione di identità dell'appellante, che dichiara altresì che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui il predetto appellante è in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. L'avv.to Catanzaro si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita l'appellante a meglio chiarire i termini della sua allegazione difensiva secondo cui, quella in questione, sarebbe una mera questione civilistica e non amministrativa. L'avv.to
Catanzaro precisa, a tal riguardo, che l'omesso pagamento a lui contestato è dipeso da una sorta di eccezione di inadempimento nei confronti del gestore autostradale, di fatto espressamente sollevata al casellante che gli chiedeva il saldo della tariffa;
ciò, per essere rimasto -peraltro neppure per la prima volta- incolonnato per oltre 4 ore in un tratto autostradale normalmente percorribile in solo 15 minuti;
evidenzia, in ogni caso, che la contestazione in oggetto non ha riguardato il comma 17 dell'art. 176 del CdS e che, pertanto, difettavano i presupposti per applicare una norma residuale quale il comma
21 del medesimo articolo;
si richiama, per il resto, alle conclusioni dell'atto di appello. Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni dell'appellante, visti gli artt. 7 del D.Lgs n. 150/2011 e 436-bis cod. proc. civ., si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presente l'avv.to Catanzaro, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio di appello dando contestuale lettura del dispositivo e della relativa motivazione.
IL GIUDICE
dr. Fabio LUONGO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabio Luongo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1600/2024 R.G. promossa con ricorso in appello notificato il 14.6.2024 ex art. 7, comma 1 Dlgs 150/2011 e artt.
443 e segg. Cod. proc. civ.
DA
GIOVANNI AT (Cod. Fisc. ), in proprio;
C.F._1
-ricorrente appellante-
CONTRO
(Cod. Fisc. , domiciliata ex Controparte_2 P.IVA_1 lege presso l'Avvocatura dello Stato di Trieste;
-resistente appellata-
OGGETTO: impugnazione della sentenza n. 215/2024 pronunciata dal
Giudice di Pace di in data 21.5.2024 (R.G. N. 3907/2023) CP_1 pubblicata in data 2.7.2024.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 17.3.2025 ex art. 436-bis cod. proc. civ. sulle seguenti:
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione reiette, IN VIA PRINCIPALE, previe le declaratorie del caso di rito e di merito, riformare integralmente la Sentenza del 21.5.2024 del
Giudice di Pace di emessa nel procedimento civile n. 3907/2023 CP_1 RG, con vittoria di spese, competenze e onorari di lite del presente e del precedente grado di giudizio.
FATTO E DI DIRITTO
In data 10.7.2023 veniva notificato all'avv.to GI
AT il verbale di contestazione n. 1760605913 del 27.6.2023 redatto dalla Polizia di Stato -sezione Polizia Stradale di per CP_1 violazione dell'art. 176, comma 21 C.d.S in quanto, il 26.4.2023, mentre era alla guida del suo autoveicolo targato FC951CF lungo il tratto autostradale denominato A4, giunto al casello n. 507 di LATISANA, in
Comune di RONCHIS (UD), il predetto AT non aveva corrisposto il pedaggio secondo le modalità e/o tariffe vigenti.
La violazione in questione era stata accertata da tal , Persona_1 dipendente della concessionaria autostradale “AUTOVIEVENETE S.p.A.”, qualificato a tale attività ai sensi dell'art. 12 comma 3 del C.d.S.
All'odierno appellante veniva comminata, quindi, la sanzione pecuniaria di € 87,00, oltre alla decurtazione di due punti della patente di guida.
Con successivo atto del 6.9.2023, lo stesso GI AT impugnava il predetto verbale avanti al Giudice di Pace di e ne CP_1 chiedeva l'annullamento e/o la revoca e/o la disapplicazione in quanto a suo dire illegittimo, eccependo egli che la condotta contestata integrava un mero inadempimento civilistico e non un illecito amministrativo. Deduceva, altresì, l'illegittimità della decurtazione dei due punti della patente, siccome non contemplata dell'art. 176 C.d.S..
Con memoria difensiva del 25.1.2024 si costituiva nel giudizio di primo grado la Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la
[...] conferma del verbale di accertamento in discussione, sull'assunto che il pedaggio autostradale avesse carattere pubblicistico, con conseguente attribuzione di natura amministrativa anche della relativa sanzione per il suo mancato pagamento. Rappresentava infine, la , che CP_1 la natura amministrativa dell'illecito contestato risultava avvalorata sia dalle modalità dell'accertamento, avvenuto a norma dell'articolo 12 comma 3 del C.d.S., ovvero da soggetto dotato da apposita qualifica conseguita a seguito del superamento di uno specifico esame, sia dalla vigenza di un Protocollo d'Intesa tra le società autostradali e il Ministero dell'Interno ed avente ad oggetto le procedure sanzionatorie in caso di pedaggio autostradale non corrisposto.
Il Giudice di Pace di con sentenza n. 215/2024 del CP_1
21.5.2024, respingeva il ricorso proposto dall'avv.to AT e, per l'effetto, convalidava l'atto opposto, compensando le spese di lite.
Con l'odierno ricorso in appello, l'avv.to GI AT ha impugnato la statuizione del Giudice di prime cure, evidenziando due motivi di censura;
l'omessa motivazione della sentenza da parte del giudicante e l'erronea qualificazione giuridica delle tariffe autostradali, atteso che il mancato pagamento del pedaggio avrebbe dovuto considerarsi un mero inadempimento civilistico e non un illecito amministrativo, con conseguente inapplicabilità di ogni sanzione.
La ha Controparte_1 omesso di difendersi nella fase del gravame, non comparendo.
Così riassunti, in estrema sintesi, i termini della res litigiosa,
l'appello al vaglio deve essere rigettato, poiché infondato.
Nell'ordine, quanto alla questione relativa all'omessa motivazione della sentenza di primo grado, vale osservare, invece, che il Giudice di
Pace ha correttamente provveduto alla immediata lettura del dispositivo nel corso dell'udienza del 21.5.2024, dando poi seguito al deposito in cancelleria della sentenza, corredata da motivazione, in data 2.7.2024.
Trattasi modello decisorio del tutto coerente con le disposizione del rito lavoristico, alla cui disciplina espressamente rinvia l'art. 7, comma 1 del
D.Lgs n. 150/2011 per regolare, appunto, le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada ove non diversamente stabilito. La censura, quindi, non ha pregio.
In merito al secondo motivo di gravame, di fatto riproponente le doglianze già svolte in prime cure, occorre rilevare che all'odierno appellante è stata contestata la violazione dell'articolo 176 comma 21, il quale prevede che “chiunque viol(i) le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87 ad Euro 344.”. Tra le “altre disposizioni” di cui trattasi vi è, in effetti, quella del comma 11 dello stesso articolo, laddove si stabilisce, invero, che “sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio ... i conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti”.
Il verbale di contestazione oggetto di impugnazione è stato elevato proprio ai sensi del citato comma 11, in combinato disposto con il summenzionato comma 21, essendo testualmente in esso riportato che
“il conducente del veicolo sopra indicato non corrispondeva il pedaggio secondo le modalità e/o tariffe vigenti”. Risulta pacifico, pertanto, che la condotta della mancata corresponsione del pedaggio, così come descritta dalla disposizione in esame, preveda l'applicazione di una sanzione di natura amministrativa.
Inconferente, a sostegno della tesi contraria, è la giurisprudenza della Suprema Corte richiamata dal medesimo appellante (v., in tal senso, Cassazione penale, Sezioni Unite, n. 7738/1997), ivi essendosi unicamente discussa la specifica -ma diversa- questione della corretta interpretazione da fornire all'art. 176 c. 17 del C.d.S1. in rapporto al delitto di insolvenza fraudolenta, alla luce del disposto di cui all'art. 9 della Legge n. 689/91, che impone -come è noto- l'applicazione della sanzione amministrativa rispetto a quella penale quando la disposizione amministrativa contenga tutti gli elementi di quella penale più i cosiddetti elementi specializzanti. La Corte di legittimità, in quel contesto, si è limitata a rilevare, allora, che “… il reato di insolvenza fraudolenta, in ipotesi di mancato adempimento, da parte dell'automobilista, dell'obbligazione di pagamento del pedaggio autostradale, inerente al negozio di utilizzo della relativa rete non è … escluso né dalla coesistenza di una figura integrante un illecito amministrativo, stante la sua funzione sussidiaria della norma penale, né per la natura del pedaggio, che ha funzione di corrispettivo e non di tassa.” (v., così, in motivazione, con sottolineature aggiunte – N.d.R.).
Ne consegue -per quanto qui di maggior interesse- che l'invocata natura di controprestazione e non già di tributo della tariffa autostradale qui al vaglio è argomento privo di consistenza per escludere, nel caso di specie, la sussistenza di un illecito amministrativo. Né pare altrimenti sostenibile -come implicitamente argomentato nell'odierna discussione dall'appellante- che la fattispecie di cui al comma 17 dell'art. 176 del
C.d.S., laddove si stabilisce, in capo all'automobilista, l'applicazione della maggior sanzione da € 430,00 ad € 1.731,00 per aver posto in essere “qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio” ove non ricorrano i più gravi estremi di una ipotesi di reato, possa integralmente assorbire -rendendola, così, irrilevante a fini sanzionatori- la comunque diversa condotta descritta dal comma 11 del medesimo articolo, ove si ribadisce, per l'appunto, il chiaro obbligo dei conducenti di “… corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti …”, rimettendo la competenza a prevenire ed accertare le violazioni di detto precetto a personale appositamente qualificato dei concessionari autostradali. Va da sé, detto per inciso, che se davvero tale ultima fattispecie costituisse un mero inadempimento contrattuale non meritevole di trattamento sanzionatorio, il legislatore non si sarebbe curato di regolare specifiche competenze per la rilevazione di tali condotte, né avrebbe introdotto una particolare procedura di riscossione coattiva per il recupero degli importi non saldati.
Ed è parimenti illogico pensare che la scelta se pagare o meno la tariffa al casello possa essere rimessa, nella sostanza, alla libera determinazione del guidatore del mezzo, assoggettando così alle medesime conseguenze sia chi paga regolarmente il pedaggio, sia chi omette di farlo quando vi è tenuto. Neppure la questione dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'appellante, peraltro, potrebbe essere qui esaminata, da un lato perché -in linea generale- il pedaggio è comunque dovuto per il mero utilizzo della tratta autostradale, dall'altro lato perché l'asserito incolonnamento dell'appellante per 4 ore è stato solo genericamente dedotto, senza neppure chiarire, oltretutto, quale fosse la responsabilità del gestore per siffatta circostanza.
Anche la decurtazione di punti dalla patente di guida è conforme alle previsioni desumibili dalla tabella allegata all'art. 126-bis C.d.S. che, per l'appunto, prevede la sottrazione di due punti per il caso di violazione dell'art. 176, comma 21 C.d.S.
Si ritiene di giustizia compensare le spese, atteso che l'amministrazione resistente non è comparsa nel giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella succitata causa di appello, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa
▪ RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 215/2024 del Giudice di Pace di CP_1
▪ COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Udine, 17.3.2025
IL GIUDICE
dott. Fabio LUONGO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Comma 17. “Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando pericolo per la circolazione, nonché per la sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430,00 a € 1.731,00”