Trib. Udine, sentenza 17/03/2025, n. 224
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Sentenza 17 marzo 2025

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Il provvedimento analizzato è stato emesso dal Tribunale Ordinario di Udine, nella persona del Giudice dott. Fabio Luongo, in data 17 marzo 2025. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti: l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, sostenendo che la contestazione per omesso pagamento del pedaggio autostradale fosse un mero inadempimento civilistico e non un illecito amministrativo, mentre la controparte ha chiesto il rigetto dell'appello, affermando la natura pubblicistica della sanzione.

Il Giudice ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado. Nella motivazione, ha argomentato che la violazione dell'art. 176, comma 21, del Codice della Strada prevede chiaramente una sanzione amministrativa per il mancato pagamento del pedaggio, e che la condotta contestata rientra tra le "altre disposizioni" di cui al comma 11 dello stesso articolo. Ha inoltre respinto l'eccezione di inadempimento, sottolineando che il pedaggio è dovuto per l'uso della tratta autostradale, e che l'asserita responsabilità del gestore per l'incolonnamento non era stata adeguatamente dimostrata. Infine, ha confermato la legittimità della decurtazione dei punti dalla patente, in conformità con le disposizioni del Codice della Strada.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Udine, sentenza 17/03/2025, n. 224
    Giurisdizione : Trib. Udine
    Numero : 224
    Data del deposito : 17 marzo 2025

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