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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/06/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1082/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Messina, Via Nicola Scotto n. 13, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Antonio Tesoro che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena - resistente
Oggetto: assegno di inclusione.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1. Accertare e dichiarare che la Sig.ra Parte_1
, ha diritto a percepire l'Assegno di Inclusione (ADI);
2. Per l'effetto, nonché per
[...]
i motivi meglio esposti in ricorso, disporre la revoca del provvedimento
2500.20/12/2024.0704853 emesso dall' il 18.12.2024 disponendo il ripristino CP_1 CP_1
dell'Assegno di Inclusione (ADI) , condannando L' al Controparte_2 CP_1
pagamento di tutte le somme dovute in favore della ricorrente dal mese di ottobre, mese
della sospensione, sino alla riattivazione della prestazione.
3. Con vittoria di spese,
1 competenze ed onorari del giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore che rende la
dichiarazione di legge …”.
Conclusioni di parte resistente: “… rigettare l'avversa domanda giudiziale, disponendo
sulle spese come per legge, con ogni salvezza e riserva…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio affermando di essere percettrice dell'assegno di
CP_ inclusione con decorrenza 11.8.2024; che l' aveva sospeso l'erogazione della prestazione da ottobre 2024 senza alcuna comunicazione ufficiale;
che, a seguito di accesso
CP_ presso il proprio profilo aveva appreso che la sospensione era stata disposta per discordanza tra la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) - nella quale non figurava l'indicazione del coniuge - e lo stato civile nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente (ANPR), dal quale risultava che la ricorrente era coniugata;
che aveva comunicato
CP_ all' che si era tenuta udienza di separazione innanzi al Tribunale e che la convivenza
CP_ con il coniuge era cessata da tempo;
che, in risposta, l' aveva comunicato la necessità di effettuare l'aggiornamento in ANPR;
che vi era stata successiva comunicazione della
CP_ sentenza di separazione, trasmessa anche al Comune di competenza;
che l' aveva comunicato il permanere dello stato di coniugata in ANPR, con conseguente revoca della prestazione;
che l'istanza di riesame non aveva avuto esito;
che sussistevano tutti i presupposti per l'erogazione della prestazione, anche considerando che l'ex coniuge aveva diversa residenza già prima della domanda per l'assegno di inclusione, sicché non era stato inserito nella dichiarazione sostitutiva unica. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che in ANPR, al momento della DSU, erano presente anche il coniuge, mentre nella DSU era state inserite solo la ricorrente e la figlia minore;
che, in caso di separazione,
era esclusiva cura del Comune procedere agli aggiornamenti sulla piattaforma ANPR;
che,
2 dunque, ogni ragione di doglianza doveva essere rivolta nei confronti del Comune, non evocato in causa;
che spettava alla parte ricorrente l'onere di provare la sussistenza di tutti i requisiti per poter beneficiare della prestazione chiesta. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 23.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte, sul rilievo dell'immediata definibilità
della controversia.
Non vi sono contestazioni specifiche sui requisiti per il riconoscimento della prestazione da
CP_ parte dell' che si limita, di fatto, solo a richiamare l'onere della prova spettante alla parte ricorrente, dovendosi tuttavia evidenziare, al riguardo, che l'art. 115 c.p.c. impone l'onere della richiamata contestazione specifica, che si concreta nella ricostruzione alternativa dei fatti, in mancanza della quale i fatti medesimi si ritengono incontroversi
[richiamandosi altresì il principio, da ritenersi applicabile anche al caso in esame, per cui:
“Nel processo del lavoro, il principio di non contestazione si applica anche ai diritti a
prestazioni previdenziali senza che rilevi il carattere indisponibile di questi ultimi,
dovendosi ritenere che la mancata contestazione operi in relazione alla prova dei fatti
costitutivi del diritto - ancorché non necessariamente comuni alle parti in causa - e non alla
disponibilità del diritto medesimo” (Cass. Sez. Lav. n. 15326/2009; cfr. Cass. Sez. Lav. n.
11047/2015 e Cass. Sez. Lav. 13973/2015 in materia di prestazioni assistenziali,
evidenziandosi che la parte ricorrente ha esplicitato in modo esaustivo i dati fattuali posti a base del diritto azionato)].
3 In ordine alla divergenza tra risultanze dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
e quanto dichiarato nella DSU, occorre considerare che la parte ricorrente ha dato dimostrazione della separazione tra i coniugi e della circostanza relativa alla diversa
CP_ residenza dell'ex coniuge, sicché le argomentazioni dell' non sono fondate, non potendosi dare rilievo decisivo al mancato aggiornamento dei dati da parte del Comune di residenza, per il resto privo di legittimazione passiva nell'odierno giudizio.
Su tali premesse, la domanda deve accogliersi, dovendosi dunque affermare il diritto della parte ricorrente di beneficiare dell'assegno di inclusione dal momento della sospensione, con
CP_ conseguente condanna dell' a corrispondere la prestazione con decorrenza dalla medesima data, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria [il cui riconoscimento deve avvenire anche d'ufficio ex art. 429, comma 3, c.p.c., indipendentemente da specifica domanda, trattandosi di componente essenziale del credito assistenziale (cfr. Cass.
12023/2003)] dalla scadenza dei singoli ratei della prestazione, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente di percepire l'assegno di inclusione con decorrenza dalla sospensione della prestazione disposta
CP_ dall'
CP_ condanna l' a corrispondere alla parte ricorrente l'assegno di inclusione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla scadenza dei singoli ratei della prestazione e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991;
4 CP_ condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del procedimento,
che si liquidano in €. 1.900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge,
con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 14.6.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1082/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Messina, Via Nicola Scotto n. 13, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Antonio Tesoro che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena - resistente
Oggetto: assegno di inclusione.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1. Accertare e dichiarare che la Sig.ra Parte_1
, ha diritto a percepire l'Assegno di Inclusione (ADI);
2. Per l'effetto, nonché per
[...]
i motivi meglio esposti in ricorso, disporre la revoca del provvedimento
2500.20/12/2024.0704853 emesso dall' il 18.12.2024 disponendo il ripristino CP_1 CP_1
dell'Assegno di Inclusione (ADI) , condannando L' al Controparte_2 CP_1
pagamento di tutte le somme dovute in favore della ricorrente dal mese di ottobre, mese
della sospensione, sino alla riattivazione della prestazione.
3. Con vittoria di spese,
1 competenze ed onorari del giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore che rende la
dichiarazione di legge …”.
Conclusioni di parte resistente: “… rigettare l'avversa domanda giudiziale, disponendo
sulle spese come per legge, con ogni salvezza e riserva…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio affermando di essere percettrice dell'assegno di
CP_ inclusione con decorrenza 11.8.2024; che l' aveva sospeso l'erogazione della prestazione da ottobre 2024 senza alcuna comunicazione ufficiale;
che, a seguito di accesso
CP_ presso il proprio profilo aveva appreso che la sospensione era stata disposta per discordanza tra la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) - nella quale non figurava l'indicazione del coniuge - e lo stato civile nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente (ANPR), dal quale risultava che la ricorrente era coniugata;
che aveva comunicato
CP_ all' che si era tenuta udienza di separazione innanzi al Tribunale e che la convivenza
CP_ con il coniuge era cessata da tempo;
che, in risposta, l' aveva comunicato la necessità di effettuare l'aggiornamento in ANPR;
che vi era stata successiva comunicazione della
CP_ sentenza di separazione, trasmessa anche al Comune di competenza;
che l' aveva comunicato il permanere dello stato di coniugata in ANPR, con conseguente revoca della prestazione;
che l'istanza di riesame non aveva avuto esito;
che sussistevano tutti i presupposti per l'erogazione della prestazione, anche considerando che l'ex coniuge aveva diversa residenza già prima della domanda per l'assegno di inclusione, sicché non era stato inserito nella dichiarazione sostitutiva unica. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che in ANPR, al momento della DSU, erano presente anche il coniuge, mentre nella DSU era state inserite solo la ricorrente e la figlia minore;
che, in caso di separazione,
era esclusiva cura del Comune procedere agli aggiornamenti sulla piattaforma ANPR;
che,
2 dunque, ogni ragione di doglianza doveva essere rivolta nei confronti del Comune, non evocato in causa;
che spettava alla parte ricorrente l'onere di provare la sussistenza di tutti i requisiti per poter beneficiare della prestazione chiesta. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 23.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte, sul rilievo dell'immediata definibilità
della controversia.
Non vi sono contestazioni specifiche sui requisiti per il riconoscimento della prestazione da
CP_ parte dell' che si limita, di fatto, solo a richiamare l'onere della prova spettante alla parte ricorrente, dovendosi tuttavia evidenziare, al riguardo, che l'art. 115 c.p.c. impone l'onere della richiamata contestazione specifica, che si concreta nella ricostruzione alternativa dei fatti, in mancanza della quale i fatti medesimi si ritengono incontroversi
[richiamandosi altresì il principio, da ritenersi applicabile anche al caso in esame, per cui:
“Nel processo del lavoro, il principio di non contestazione si applica anche ai diritti a
prestazioni previdenziali senza che rilevi il carattere indisponibile di questi ultimi,
dovendosi ritenere che la mancata contestazione operi in relazione alla prova dei fatti
costitutivi del diritto - ancorché non necessariamente comuni alle parti in causa - e non alla
disponibilità del diritto medesimo” (Cass. Sez. Lav. n. 15326/2009; cfr. Cass. Sez. Lav. n.
11047/2015 e Cass. Sez. Lav. 13973/2015 in materia di prestazioni assistenziali,
evidenziandosi che la parte ricorrente ha esplicitato in modo esaustivo i dati fattuali posti a base del diritto azionato)].
3 In ordine alla divergenza tra risultanze dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
e quanto dichiarato nella DSU, occorre considerare che la parte ricorrente ha dato dimostrazione della separazione tra i coniugi e della circostanza relativa alla diversa
CP_ residenza dell'ex coniuge, sicché le argomentazioni dell' non sono fondate, non potendosi dare rilievo decisivo al mancato aggiornamento dei dati da parte del Comune di residenza, per il resto privo di legittimazione passiva nell'odierno giudizio.
Su tali premesse, la domanda deve accogliersi, dovendosi dunque affermare il diritto della parte ricorrente di beneficiare dell'assegno di inclusione dal momento della sospensione, con
CP_ conseguente condanna dell' a corrispondere la prestazione con decorrenza dalla medesima data, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria [il cui riconoscimento deve avvenire anche d'ufficio ex art. 429, comma 3, c.p.c., indipendentemente da specifica domanda, trattandosi di componente essenziale del credito assistenziale (cfr. Cass.
12023/2003)] dalla scadenza dei singoli ratei della prestazione, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente di percepire l'assegno di inclusione con decorrenza dalla sospensione della prestazione disposta
CP_ dall'
CP_ condanna l' a corrispondere alla parte ricorrente l'assegno di inclusione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla scadenza dei singoli ratei della prestazione e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991;
4 CP_ condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del procedimento,
che si liquidano in €. 1.900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge,
con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 14.6.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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