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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4168/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
-dott. Michele Guernelli - Presidente rel. est.
-dott. Vittorio Serra - Giudice
-dott. Roberta Dioguardi - Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 4168/2024 promossa da (avv. S. Parte_1
Marangoni)
- ATTRICE
Contro
(avv. M. Tomasi) - CONVENUTA CP_1
DECISA SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettive note del 2.12. e 10.12.2024.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281/10 c.p.c. la Parte_1
conveniva innanzi a questo Tribunale ,
[...] CP_1
esponendo che la stessa, socia della Cooperativa ed assegnataria in godimento di un alloggio sociale sito in Comacchio (FE), via Dosso del Barolungo 12 presso il
Condominio Villaggio delle Rose, si era resa morosa nel pagamento di oneri condominiali dal 1.5.2022 al 30.4.2023 per euro 6.523,55, pagati al condominio dalla
[... ; che pertanto era stata esclusa dalla COOPERATIVA con delibera CP_2
23.5.2023, in pari data annotata sul libro soci, e conseguentemente la decadenza dal diritto di assegnazione dell'alloggio sociale;
chiedeva accertarsi la legittimità dell'esclusione e della detta decadenza, e della attuale detenzione sine titulo dell'alloggio,
e per l'effetto dichiarare risolto il contratto di assegnazione in godimento in atti del
21.3.2014 (doc. 2), con condanna al rilascio dello stesso e al pagamento degli oneri condominiali non corrisposti sino alla emanazione della sentenza.
1.2. Fissata la prima udienza all'11.7.2024 si costituiva la convenuta, deducendo d'aver comunque pagato la corrisposta di godimento, e di aver tentato invano di raggiungere un accordo per il pagamento rateale tramite il legale di controparte, anche redigendo un riconoscimento di debito, ma senza esito. Asseriva che era mancata la collaborazione in buona fede del debitore per permettere l'adempimento sanante la morosità ; chiedeva la revoca dell'esclusione da socia, disponendo le modalità di pagamento, con compensazione delle spese legali.
1.3. La proposta di rientro rateale (euro 250 mensili, poi euro 200 mensili con liberazione dell'alloggio) veniva in sostanza reiterata prima in udienza, poi stragiudizialmente prima dell'udienza di rimessione al collegio ex art. 281/13 novellato in data 15.1.2025 (in cui la convenuta consegnava al difensore della le chiavi dell'alloggio, che Parte_1
dichiarava libero da persone e cose) , ma non era accolta dalla , essendo Parte_1
ritenuta insufficiente per il maturare nel frattempo di ulteriori oneri non pagati. Nelle note conclusive la difesa della convenuta si rimetteva a giustizia, rimanendo disponibile ad un pagamento rateale, e insistendo per la compensazione delle spese.
2. La domanda va parzialmente accolta.
E' pacifico e documentato che l'assegnataria all'1.5.2022 non abbia più pagato, CP_1
come doveva, gli oneri condominiali relativi all'alloggio sociale assegnatole, poi sostenuti quindi (doc. 7 attrice) dalla (in cui si era fusa l'originaria Parte_1
concedente CONSORZIO SERVIZI URBANI SCARL, doc. 4 attrice).
Tale inadempimento ha giustificato l'esclusione ex art. 11 dello statuo sociale (doc. 1 bis attrice) per il quale la misura è deliberata dagli amministratori ove il socio non ottemperi a statuto, regolamenti deliberazioni della , , non adempia puntualmente Parte_1
2 alle obbligazioni assunte verso la società, si renda moroso in tutto o in parte nel versamento degli importi dovuti.
La delibera (doc. 8 attrice) fu quindi legittimamente assunta (pur con la dicitura “ i presenti all'unanimità deliberano di procedere con l'avvio della pratica di esclusione dalla compagine sociale del socio ) insieme alla decisione di CP_1 procedere al recupero del credito e “l'eventuale pratica di sfratto”, e la decisione annotata in pari data nel libro soci (doc. 9 attrice), benché sotto la categoria “dimissioni”, e iniziata anche mediazione ex art. 39 dello statuto, cui la non si presentò (doc. 11 attrice). CP_1 on impugnò nei termini l'esclusione comunicatale, né le parti proposero arbitrato CP_1
ex art. 39 dello statuto, e la relativa eccezione neppure è stata qui proposta.
2.1. Va quindi dichiarata la legittimità dell'esclusione, non essendo di per sé contraria a buona fede la mancata accettazione di un pagamento con rate che l'attrice ha ritenuto insufficienti in relazione al debito accumulato e ingravescente (dedotti ulteriori euro
2.729,43 di oneri non pagati all'udienza 5.9.2024), anzi ridotte nell'ultima proposta stragiudiziale, e con immobile liberato solo il 15.1.2025.
2.2. In ragione di tale ultima circostanza vanno accolte tutte le domande di parte attrice ad eccezione della condanna al rilascio dell'immobile, già avvenuta, e compresa la condanna al pagamento degli oneri condominiali sino al rilascio.
3. La medesima circostanza dell'avvenuto rilascio, insieme al non aver più insistito sulla domanda di revoca e alla dichiarata volontà conciliativa con riconoscimento di debito, giustifica una compensazione parziale delle spese nella misura di 1/2, come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Accerta e dichiara la legittimità dell'esclusione deliberata il 23.5.2023 di CP_1
da socia di
[...] Parte_1
, con conseguente decadenza dall'assegnazione dell'alloggio sociale di cui in motivazione;
2. Dichiara per l'effetto risolto il contratto di assegnazione del detto alloggio in godimento;
3 3. Condanna al pagamento in favore di CP_1 [...]
della somma di euro 6.523,55 per oneri e Parte_1
spese condominiali dall'1.5.2022 al 30.4.2023 , oltre i successivi maturati sino al
15.1.2025, e oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4. Condanna alla rifusione della metà delle spese di lite in favore di CP_1
liquidate per Parte_1
l'intero in euro 264 di anticipazioni ed euro 3.897 per compensi, oltre spese generali 15%,
CP ed IVA se dovuta.
Bologna, 15.1.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Michele Guernelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
-dott. Michele Guernelli - Presidente rel. est.
-dott. Vittorio Serra - Giudice
-dott. Roberta Dioguardi - Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 4168/2024 promossa da (avv. S. Parte_1
Marangoni)
- ATTRICE
Contro
(avv. M. Tomasi) - CONVENUTA CP_1
DECISA SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettive note del 2.12. e 10.12.2024.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281/10 c.p.c. la Parte_1
conveniva innanzi a questo Tribunale ,
[...] CP_1
esponendo che la stessa, socia della Cooperativa ed assegnataria in godimento di un alloggio sociale sito in Comacchio (FE), via Dosso del Barolungo 12 presso il
Condominio Villaggio delle Rose, si era resa morosa nel pagamento di oneri condominiali dal 1.5.2022 al 30.4.2023 per euro 6.523,55, pagati al condominio dalla
[... ; che pertanto era stata esclusa dalla COOPERATIVA con delibera CP_2
23.5.2023, in pari data annotata sul libro soci, e conseguentemente la decadenza dal diritto di assegnazione dell'alloggio sociale;
chiedeva accertarsi la legittimità dell'esclusione e della detta decadenza, e della attuale detenzione sine titulo dell'alloggio,
e per l'effetto dichiarare risolto il contratto di assegnazione in godimento in atti del
21.3.2014 (doc. 2), con condanna al rilascio dello stesso e al pagamento degli oneri condominiali non corrisposti sino alla emanazione della sentenza.
1.2. Fissata la prima udienza all'11.7.2024 si costituiva la convenuta, deducendo d'aver comunque pagato la corrisposta di godimento, e di aver tentato invano di raggiungere un accordo per il pagamento rateale tramite il legale di controparte, anche redigendo un riconoscimento di debito, ma senza esito. Asseriva che era mancata la collaborazione in buona fede del debitore per permettere l'adempimento sanante la morosità ; chiedeva la revoca dell'esclusione da socia, disponendo le modalità di pagamento, con compensazione delle spese legali.
1.3. La proposta di rientro rateale (euro 250 mensili, poi euro 200 mensili con liberazione dell'alloggio) veniva in sostanza reiterata prima in udienza, poi stragiudizialmente prima dell'udienza di rimessione al collegio ex art. 281/13 novellato in data 15.1.2025 (in cui la convenuta consegnava al difensore della le chiavi dell'alloggio, che Parte_1
dichiarava libero da persone e cose) , ma non era accolta dalla , essendo Parte_1
ritenuta insufficiente per il maturare nel frattempo di ulteriori oneri non pagati. Nelle note conclusive la difesa della convenuta si rimetteva a giustizia, rimanendo disponibile ad un pagamento rateale, e insistendo per la compensazione delle spese.
2. La domanda va parzialmente accolta.
E' pacifico e documentato che l'assegnataria all'1.5.2022 non abbia più pagato, CP_1
come doveva, gli oneri condominiali relativi all'alloggio sociale assegnatole, poi sostenuti quindi (doc. 7 attrice) dalla (in cui si era fusa l'originaria Parte_1
concedente CONSORZIO SERVIZI URBANI SCARL, doc. 4 attrice).
Tale inadempimento ha giustificato l'esclusione ex art. 11 dello statuo sociale (doc. 1 bis attrice) per il quale la misura è deliberata dagli amministratori ove il socio non ottemperi a statuto, regolamenti deliberazioni della , , non adempia puntualmente Parte_1
2 alle obbligazioni assunte verso la società, si renda moroso in tutto o in parte nel versamento degli importi dovuti.
La delibera (doc. 8 attrice) fu quindi legittimamente assunta (pur con la dicitura “ i presenti all'unanimità deliberano di procedere con l'avvio della pratica di esclusione dalla compagine sociale del socio ) insieme alla decisione di CP_1 procedere al recupero del credito e “l'eventuale pratica di sfratto”, e la decisione annotata in pari data nel libro soci (doc. 9 attrice), benché sotto la categoria “dimissioni”, e iniziata anche mediazione ex art. 39 dello statuto, cui la non si presentò (doc. 11 attrice). CP_1 on impugnò nei termini l'esclusione comunicatale, né le parti proposero arbitrato CP_1
ex art. 39 dello statuto, e la relativa eccezione neppure è stata qui proposta.
2.1. Va quindi dichiarata la legittimità dell'esclusione, non essendo di per sé contraria a buona fede la mancata accettazione di un pagamento con rate che l'attrice ha ritenuto insufficienti in relazione al debito accumulato e ingravescente (dedotti ulteriori euro
2.729,43 di oneri non pagati all'udienza 5.9.2024), anzi ridotte nell'ultima proposta stragiudiziale, e con immobile liberato solo il 15.1.2025.
2.2. In ragione di tale ultima circostanza vanno accolte tutte le domande di parte attrice ad eccezione della condanna al rilascio dell'immobile, già avvenuta, e compresa la condanna al pagamento degli oneri condominiali sino al rilascio.
3. La medesima circostanza dell'avvenuto rilascio, insieme al non aver più insistito sulla domanda di revoca e alla dichiarata volontà conciliativa con riconoscimento di debito, giustifica una compensazione parziale delle spese nella misura di 1/2, come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Accerta e dichiara la legittimità dell'esclusione deliberata il 23.5.2023 di CP_1
da socia di
[...] Parte_1
, con conseguente decadenza dall'assegnazione dell'alloggio sociale di cui in motivazione;
2. Dichiara per l'effetto risolto il contratto di assegnazione del detto alloggio in godimento;
3 3. Condanna al pagamento in favore di CP_1 [...]
della somma di euro 6.523,55 per oneri e Parte_1
spese condominiali dall'1.5.2022 al 30.4.2023 , oltre i successivi maturati sino al
15.1.2025, e oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4. Condanna alla rifusione della metà delle spese di lite in favore di CP_1
liquidate per Parte_1
l'intero in euro 264 di anticipazioni ed euro 3.897 per compensi, oltre spese generali 15%,
CP ed IVA se dovuta.
Bologna, 15.1.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Michele Guernelli
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