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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/12/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 631/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
GI ND ER - Presidente
CE NI - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 631/2021 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato ad [...] il [...] (Avv. Alonge Gerlando) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...] (Avv. Epiro Concetta) Controparte_1
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 16.09.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02/03/2021, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data
23.09.1993, con Controparte_1
A sostegno della domanda, parte ricorrente esponeva che la convivenza coniugale, dalla quale erano nati due figli, oramai maggiorenni, si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente al 13.07.2009, allorché essi coniugi erano comparsi davanti al Presidente del
Tribunale nell'ambito della procedura di separazione personale;
separazione successivamente pronunziata con sentenza n. 929 del 15-16 luglio 2010.
Si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla domanda principale Controparte_1 di divorzio.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione davanti al Presidente del Tribunale, veniva confermata l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, alle condizioni previste nella sentenza di separazione e, adottati i provvedimenti provvisori, le parti venivano rimesse davanti al G.I.
La causa, istruita con la produzione di documenti e l'espletamento della prova per testi, all'udienza del 16.09.2025, sulle conclusioni delle parti e del P.M., è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta, risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Agrigento con sentenza di separazione depositata il 15-16 luglio 2010, passata in giudicato e che la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella predetta procedura risale al 13.07.2009.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con sentenza passata in giudicato.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87. Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
In ordine all'assegno di mantenimento in favore dei figli, va osservato che e Pt_2 Per_1 rispettivamente di 30 e 24 anni, sono oramai autonomi e che la convenuta, con le note conclusive, ha dichiarato di rinunciare al loro mantenimento.
Pertanto, deve essere revocato l'assegno di mantenimento previsto in favore dei figli.
Va invece accolta la domanda della convenuta volta a ottenere un assegno divorzile, tenuto conto della situazione reddituale delle parti in comparazione tra loro, della durata del matrimonio e delle condizioni di salute della convenuta.
Risulta dagli atti che è un vigile del fuoco (con redditi pari a euro 26.433,00 nel Parte_1
2018, a euro 27.108,00 nel 2019 e a euro 25.091,00 nel 2020) mentre affetta Parte_3 da varie patologie (Morbo di Crohn, Fibromialgia e Spondiloartrite Enteropatica) risulta disoccupata, essendo stata licenziata dal supermercato in cui lavorava a seguito del superamento del periodo di comporto per malattia.
Alla luce di tale squilibrio, dell'età della convenuta (classe 1968), delle patologie documentate (cfr. certificati medici allegati alla comparsa di costituzione) che le impediscono di svolgere in modo continuativo una attività lavorativa, devono ritenersi sussistenti i presupposti per riconoscere l'assegno divorzile.
Non osta al riconoscimento di detto assegno la relazione intrapresa dalla ricorrente dopo il matrimonio, tenuto conto che tale legame affettivo, peraltro terminato, non ha assunto il carattere della stabilità né tanto meno ha dato luogo a un rapporto di convivenza (cfr. dichiarazioni della teste ). Testimone_1
Pertanto, deve essere posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla convenuta un assegno divorzile nella misura ritenuta congrua dal Collegio pari a 300,00 mensili, rivalutabile Istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese.
Nessuna statuizione va adottata in ordine all'uso della casa coniugale, stante l'assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE Uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Agrigento il 23 settembre 1993 da , nato ad [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1
nata ad [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Agrigento al n. 431, parte II, serie A, anno 1993;
OBBLIGA
a corrispondere a l'assegno divorzile di € 300,00, Parte_1 Controparte_1 rivalutabili Istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
REVOCA
L'assegno di mantenimento previsto in favore dei figli;
DICHIARA
Compensate le spese di giudizio
DISPONE
che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agrigento, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 11.12.2025
L'ESTENSORE
CE NI
(atto firmato digitalmente)
IL PRESIDENTE
GI ND ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
GI ND ER - Presidente
CE NI - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 631/2021 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato ad [...] il [...] (Avv. Alonge Gerlando) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...] (Avv. Epiro Concetta) Controparte_1
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 16.09.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02/03/2021, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data
23.09.1993, con Controparte_1
A sostegno della domanda, parte ricorrente esponeva che la convivenza coniugale, dalla quale erano nati due figli, oramai maggiorenni, si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente al 13.07.2009, allorché essi coniugi erano comparsi davanti al Presidente del
Tribunale nell'ambito della procedura di separazione personale;
separazione successivamente pronunziata con sentenza n. 929 del 15-16 luglio 2010.
Si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla domanda principale Controparte_1 di divorzio.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione davanti al Presidente del Tribunale, veniva confermata l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, alle condizioni previste nella sentenza di separazione e, adottati i provvedimenti provvisori, le parti venivano rimesse davanti al G.I.
La causa, istruita con la produzione di documenti e l'espletamento della prova per testi, all'udienza del 16.09.2025, sulle conclusioni delle parti e del P.M., è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta, risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Agrigento con sentenza di separazione depositata il 15-16 luglio 2010, passata in giudicato e che la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella predetta procedura risale al 13.07.2009.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con sentenza passata in giudicato.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87. Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
In ordine all'assegno di mantenimento in favore dei figli, va osservato che e Pt_2 Per_1 rispettivamente di 30 e 24 anni, sono oramai autonomi e che la convenuta, con le note conclusive, ha dichiarato di rinunciare al loro mantenimento.
Pertanto, deve essere revocato l'assegno di mantenimento previsto in favore dei figli.
Va invece accolta la domanda della convenuta volta a ottenere un assegno divorzile, tenuto conto della situazione reddituale delle parti in comparazione tra loro, della durata del matrimonio e delle condizioni di salute della convenuta.
Risulta dagli atti che è un vigile del fuoco (con redditi pari a euro 26.433,00 nel Parte_1
2018, a euro 27.108,00 nel 2019 e a euro 25.091,00 nel 2020) mentre affetta Parte_3 da varie patologie (Morbo di Crohn, Fibromialgia e Spondiloartrite Enteropatica) risulta disoccupata, essendo stata licenziata dal supermercato in cui lavorava a seguito del superamento del periodo di comporto per malattia.
Alla luce di tale squilibrio, dell'età della convenuta (classe 1968), delle patologie documentate (cfr. certificati medici allegati alla comparsa di costituzione) che le impediscono di svolgere in modo continuativo una attività lavorativa, devono ritenersi sussistenti i presupposti per riconoscere l'assegno divorzile.
Non osta al riconoscimento di detto assegno la relazione intrapresa dalla ricorrente dopo il matrimonio, tenuto conto che tale legame affettivo, peraltro terminato, non ha assunto il carattere della stabilità né tanto meno ha dato luogo a un rapporto di convivenza (cfr. dichiarazioni della teste ). Testimone_1
Pertanto, deve essere posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla convenuta un assegno divorzile nella misura ritenuta congrua dal Collegio pari a 300,00 mensili, rivalutabile Istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese.
Nessuna statuizione va adottata in ordine all'uso della casa coniugale, stante l'assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE Uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Agrigento il 23 settembre 1993 da , nato ad [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1
nata ad [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Agrigento al n. 431, parte II, serie A, anno 1993;
OBBLIGA
a corrispondere a l'assegno divorzile di € 300,00, Parte_1 Controparte_1 rivalutabili Istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
REVOCA
L'assegno di mantenimento previsto in favore dei figli;
DICHIARA
Compensate le spese di giudizio
DISPONE
che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agrigento, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 11.12.2025
L'ESTENSORE
CE NI
(atto firmato digitalmente)
IL PRESIDENTE
GI ND ER