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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 3711/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3711/2018 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1680/2018, emessa dal Tribunale di Napoli, in data 16.2.2018, nel procedimento n. 72406/2009 - vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 AR C.F._3 [...]
(C.F. ), quali eredi di Parte_4 C.F._4 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avvocato Franco Grieco, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Quarto (NA), Via Pietra Bianca, n. 42; appellanti
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato TR C.F._5
Giuseppe Cristallino, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in
Pozzuoli (NA), Via Celle, n. 2; appellato
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_2 C.F._6
Maria Cristina Caracciolo, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Giugliano in Campania (NA), Via S. Nullo, n. 179; appellato
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: come da note di trattazione scritta.
pagina 1 di 13 per : come da note di trattazione scritta;
TR per : non rassegnate e dunque come da comparsa di costituzione e Controparte_2 successivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.1 Con atto di citazione del 5.9.2009, conveniva in giudizio TR [...]
, esponendo che: a) in data 25.7.1926, acquistò un fondo Per_1 Persona_2 sito in Quarto, riportato in catasto al f. 4, p.lla 190, di complessive are 18,78; b) la predetta aveva generato nove figli, tra cui madre dell'attrice, e Persona_3
, padre del convenuto;
c) gli eredi definirono i loro rapporti con scrittura AR privata del 22.2.1985, nella quale, tra l'altro, il fondo in questione venne diviso in due parti, delle quali una, indicata come “A”, venne attribuita a e altra, AR indicata come “B”, venne attribuita a (dunque, il fondo in esame venne TR attribuito a due degli eredi); d) le parti avevano da sempre liberamente goduto dei beni in questione nei termini concordati, esercitando un possesso ventennale;
e) deceduto
, suo figlio era subentrato nel possesso della porzione del AR Per_1 fondo “A” e vi aveva edificato, sconfinando però nella porzione “B”; f) nell'anno 2005 le due parti si erano accordate verbalmente per la vendita della porzione “B” del fondo e in conseguenza di ciò aveva provveduto a recintarlo integralmente;
g) il Persona_1
Sig. non aveva dato seguito alla promessa di acquisto, continuando a godere in Pt_3 via esclusiva dell'intero fondo, e realizzando, sullo stesso, ulteriori opere.
L'attrice, quindi, dichiarandosi comunista e comproprietaria, unitamente a
[...]
, della particella 190, non ritenendo più tollerabile lo stato di fatto instauratosi, Per_1 chiedeva la condanna del convenuto alla consegna delle chiavi del cancello d'ingresso al fondo e alle costruzioni ivi realizzate.
L'istante chiedeva: “accertare e dichiarare, relativamente al fondo sito in Quarto alla via Cupa Orlando n. 2 contraddistinto in catasto al fl. 14 particella 190, la condotta di
lesiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1102 cc e/o illegittima Persona_1 come per legge, dei diritti e degli interessi di cui è portatrice la IG _1
, in quanto comproprietaria e comunionista del medesimo fondo;
e per l'effetto
[...] ordinare al Sig. di consegnare copia delle chiavi di ingresso relative Persona_1 al cancello nonché a tutte le altre opere costruite sul fondo per cui è causa, onde consentire alla il pari godimento della cosa comune”. TR
Si costituiva , contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto Persona_1 della domanda.
In particolare, il convenuto eccepiva, in primo luogo, la nullità della citazione, in ragione della sua indeterminatezza, contestando, nel merito, il richiamo sia all'atto del 1926 sia alla scrittura privata del 1985, e deducendo, altresì, la non rilevanza delle risultanze pagina 2 di 13 catastali prodotte.
Con memoria ex art. art. 183, VI comma, cpc, primo termine, Persona_1 prospettava come l'azione promossa da parte attrice avesse natura possessoria, per poi comunque insistere nella qualificazione della stessa come riconducibile allo schema dell'art. 948 c.c.; con memoria ex art. art. 183, VI comma, cpc, secondo termine, il Sig. articolava prova testimoniale sull'esercizio di un possesso ultraventennale ed Pt_3 ininterrotto in ragione del suo diritto di proprietà (cfr. pag. 36 della produzione scannerizzata del 21.2.2024, contenuta nel fascicolo telematico di primo grado).
Nel corso del giudizio interveniva volontariamente , aderendo alla Controparte_2 domanda proposta dall'attrice ed evidenziando la necessità di compiuta regolamentazione dei rapporti tra gli eredi.
1.2 Il Tribunale, con la sentenza impugnata, nel qualificare la domanda ex art. 1102 c.c., ha ritenuto “che il diritto di proprietà dell'attrice può essere accertato incidenter tantum ai soli fini della prova della legittimazione attiva e non richiede la cd. probatio diabolica necessaria per la rivendica della proprietà.
Il convenuto, infatti, non nega di essere mero comproprietario del bene in questione.
Ne consegue, altresì, che non vi è litisconsorzio necessario con gli altri comproprietari trattandosi di atto meramente conservativo”.
Venendo al merito va detto che il convenuto non nega di aver recintato il fondo comune impedendo l'accesso all'attrice.
Afferma, però, che la suddetta non avrebbe alcun diritto sul fondo in questione.
L'attrice, a riprova della propria legittimazione, ha prodotto:
l'atto del 25.7.26 con il quale acquistava il fondo in questione;
Persona_2
i certificati anagrafici attestanti il rapporto di parentela (filiazione) tra Persona_2
e e tra quest'ultima e l'attrice;
[...] Persona_3
i certificati di morte delle suddette;
la dichiarazione di successione ab intestato di . Persona_2
Il convenuto contesta che:
l'atto del 25.7.26 è stato prodotto in mera copia;
le generalità dell'acquirente sono errate;
il fondo venduto non è precisamente individuato.
Si osserva che l'atto di acquisto è stato prodotto in copia conforme.
Le generalità di sono effettivamente incomplete (manca la data di Persona_4 nascita ed il nome del coniuge è errato) ma tali imprecisioni sono frequenti negli atti manoscritti e, al mero fine di valutare incidenter tantum la sussistenza della legittimazione ad agire dell'attrice, in assenza di serie contestazioni da parte del convenuto (che avrebbe, per esempio, potuto dire quale fosse la reale provenienza del fondo in questione se l'atto di acquisto non fosse stato quello prodotto), deve ritenersi pagina 3 di 13 provata la qualità di erede di . TR
Del resto lo stesso convenuto ha di fatto riconosciuto la qualità di erede della _1 sia sottoscrivendo la scrittura transattiva del 22.2.85 la quale, se non ha valore legale non essendo stata riprodotta in atto pubblico, è comunque un elemento indiziario, sia richiedendole il pagamento degli oneri relativi alla manutenzione del fondo come da lettera prodotta agli atti.
L'atto del 1926, poi, è richiamato nelle schede catastali relative al fondo in questione e ciò, in assenza ancora una volta di serie contestazioni, chiarisce ogni dubbio in ordine all'oggetto del medesimo.
In definitiva risulta accertato che l'attrice è comproprietaria del fondo in questione in quanto erede della , la cui eredità non è mai stata legalmente divisa tra gli Per_4 eredi”.
Il Tribunale non si è espressamente pronunciato sulla posizione di ma Controparte_2 quest'ultima, nel costituirsi nel presente grado di giudizio, non ha promosso impugnazione.
1.3 Avverso la sentenza, allegata come notificata in data 22.2.2018, con atto del
19.3.2018, ha proposto appello, costituendosi in data 20.3.2018. Persona_1
L'istante, ha dedotto: 1) l'errata valutazione dei fatti e la contraddizione tra motivazione e dispositivo;
2) l'erronea qualificazione della domanda, degli istituti giuridici e delle norme di diritto sostanziale poste a base della pronuncia;
3) l'applicazione, nella specie, delle regole previste dall'art. 948 c.c. e il conseguente onere probatorio;
4) la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;
5) la mancata valutazione delle risultanze istruttorie.
L'appellante ha chiesto: “…dichiarare nullo l'atto introduttivo del giudizio di primo grado…accertare che la domanda dell'attore rientra nell'alveo di cui all'art. 948 cc…se accertato che l'attore ha promosso azione a difesa del possesso, dichiarare esso incorso nella decadenza di legge…accertare e dichiarare che l'attore non ha dimostrato il proprio diritto di proprietà e/o il legame di possesso…accertare che l'attore non vanta alcun legame o personale con il bene de quo…rigettare la domanda…rigettare la domanda attorea per carenza di elementi probatori, anche in ragione di diverse e autonome valutazioni che l'On. Corte di Appello vorrà porre in essere…”.
Si sono costituiti in giudizio sia che , chiedendo il TR Controparte_2 rigetto dell'impugnazione.
Nel corso del giudizio è deceduto e si sono costituiti in sostituzione gli Persona_1 eredi.
2. Il giudizio
2.1 In via preliminare va detto che ogni statuizione, si di rito sia di merito, non oggetto di specifica e rituale impugnazione, deve ritenersi coperta dal giudicato. pagina 4 di 13 2.2 Nel merito, i primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.
Con il primo motivo (pagine da 15 a 19), l'appellante ha dedotto che l'affermazione del
Tribunale in ordine alla mancata contestazione, da parte dell'appellante, di essere solo comproprietario non avrebbe avuto rilevanza, posto che questi – appunto – pur non avendo fatto mistero di essere comproprietario del cespite, aveva però contestato tale qualità, in capo sia all'attrice che all'interventrice.
L'istante ha anche allegato che, alla scrittura del 1985, il predetto non aveva partecipato, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, e che - in ogni caso - aveva contestato la ritualità del documento.
Con il secondo motivo (pagine da 19 a 31), ha contestato la rilevanza dell'atto del 1926, nonché della scrittura del 1986 e delle risultanze catastali, mentre, con il terzo (pagine da
31 a 41), ha dedotto che la domanda andasse qualificata come di rivendicazione.
Orbene, la Suprema Corte ha sostenuto che, nel giudizio promosso per la regolamentazione dell'uso della cosa comune, ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., la prova dell'esistenza del diritto di comproprietà vantato da colui che ha promosso l'azione, non riguardando né la legittimazione o l'interesse ad agire, né l'oggetto del giudizio, ma costituendo un presupposto della domanda, è necessaria unicamente in caso di contestazione della controparte, l'onere della quale si è ulteriormente rafforzato, quanto ai giudizi instaurati successivamente all'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990 n.
353, dal dovere imposto al convenuto dall'art. 167 cod. proc. civ. di prendere posizione nella comparsa di costituzione sui fatti costituenti il fondamento della domanda dell'attore (Cass. civ. II, 04/04/2008, n. 8831).
Ancora, si è affermato che, nei giudizi che hanno per oggetto l'uso della cosa comune, il diritto di comproprietà vantato da colui che ha promosso l'azione costituisce soltanto un presupposto di questa, da esaminarsi "incidenter tantum", con la conseguenza che, se il diritto e contestato dal convenuto, l'attore, a differenza di quanto avviene nell'azione di rivendicazione, pure essendo tenuto a fornire la prova del diritto stesso, non ha l'onere della cosidetta "probatio diabolica", ma può avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, comprese le presunzioni (Cass. civ. II, Sez. 2, 16/02/2005, n. 3098).
Nella specie, come si desume dal fascicolo di primo grado successivamente digitalizzato, con la comparsa di costituzione e risposta, ha contestato la titolarità Persona_1 attiva.
E va doverosamente dato atto anche dell'impostazione successivamente assunta dalla
Corte di cassazione in forza della quale, colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla "probatio diabolica" pagina 5 di 13 della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato "erga omnes" (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 18/01/2017, n. 1210; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 06/05/2019, n. 11767).
Nella specie, peraltro, per stessa ammissione dell'attrice in primo grado, oggi appellata, quest'ultima neppure si trovava più nel possesso del bene, stante l'avvenuta recinzione del fondo ad opera di . Persona_1
Ora, è noto che in tema di azione di rivendicazione, ai fini della "probatio diabolica" gravante sull'attore, tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, non è sufficiente produrre l'atto di accettazione ereditaria, che non prova il possesso del dante causa, né il contratto di acquisto del bene, che non prova l'immissione in possesso dell'acquirente (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 10/09/2018,
n. 21940).
Per doverosa completezza, va detto che la statuizione del giudice di primo grado avente ad oggetto l'esclusione del litisconsorzio necessario non è stata oggetto di motivo di impugnazione secondo i rigidi dettami previsti dall'art. 342 cpc, per cui al Collegio è preclusa qualunque differente valutazione.
Peraltro, si è già visto che il convenuto non ha contestato l'esistenza di una comproprietà
è va detto che in tema di domanda di rivendica di un bene proposta da uno o più soggetti che assumono di esserne i comproprietari, la necessità dell'integrazione del contraddittorio dipende dal comportamento del convenuto. Infatti, qualora egli si limiti a negare il diritto di comproprietà degli attori, non si richiede la citazione in giudizio di altri soggetti, non essendo in discussione la comunione del bene;
qualora, al contrario, eccepisca di esserne il proprietario esclusivo, la controversia ha come oggetto la comunione di esso, cioè l'esistenza del rapporto unico plurisoggettivo, e il contraddittorio deve svolgersi nei confronti dì tutti coloro dei quali si prospetta la contitolarità
(litisconsorzio necessario), affinché la sentenza possa conseguire un risultato utile che, invece, non avrebbe in caso di mancata partecipazione al giudizio di alcuni, non essendo essa a loro opponibile (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 04/10/2018, n. 24234).
E – si badi – l'oggetto del presente giudizio, tenuto conto delle complessive allegazioni e produzioni delle parti, si reputa abbia necessariamente ad oggetto un accertamento della comproprietà (in qualunque modo lo si voglia qualificare, principale o incidentale) a prescindere dall'indicazione specifica del numero di soggetti che ne fanno parte.
Ciò posto, occorre adesso verificare la valenza dei documenti offerti da TR
e si vedrà che, ad avviso della Corte, l'appello non può trovare accoglimento, qualunque qualificazione dell'azione si voglia sposare.
Quest'ultima, come detto, ha prodotto atto del 1926, in cui si legge di trasferimento, in pagina 6 di 13 favore di , di terreno “di are 72,37 di territorio sito in tenimento di Persona_4
Marano alla contrada Marmolito o Sottogrifone …”.
In primo luogo, si ritiene che il primo documento prodotto e cioè l'atto del 1926, a prescindere dalla successiva produzione di altra copia (con veste grafica diversa) non sia stato efficacemente contestato con la comparsa di costituzione e risposta (cfr. pag. 5; analoghe considerazioni vanno fatte per quelle contenute a pag. 10 della memoria ex art. 183 VI comma, cpc, queste ultime anche tardive), avendo l'istante richiamato genericamente l'art. 2719 cc, mentre si rileva che l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive. La contestazione, quindi, va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, mediante l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 10/01/2020, n. 311).
Quanto poi alle ulteriori contestazioni, riferite in sostanza al merito del documento
(sempre pag. 5: individuazione geografica del bene, individuazione dei soggetti dante causa ed avente causa), effettivamente, nell'atto vi sono elementi di disturbo.
Tuttavia, in contrario, si osserva che, seppure il rogito per Notaio del 25.7.1926 Per_5 non contenga specifico riferimento alla particella 190, oggetto di indicazione nell'atto di citazione, e vi contenga diverso riferimento alla consistenza, nella visura catastale vi è proprio richiamo a quest'atto, per cui la valenza quantomeno indiziaria della visura consente di saldare il predetto atto di trasferimento al bene in questione.
Ancora, si evidenzia che proprio l'appellante, all'udienza del 17.8.2018 innanzi alla
Corte, ha prodotto relazione tecnica di parte (che costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicché la sua produzione, in quanto sottratta al divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ., è ammissibile anche in appello: Cass. civ. Sez. Unite, 03-06-2013, n. 13902), nella quale vi è allegato accertamento catastale (prodotto anche dall'attrice in primo grado e coontestato), in cui, per la particella 190 (che viene indicata nella prima pagina della relazione), vi è appunto visura catastale nella quale è sempre riportato il richiamo all'atto del 25.7.1926, nonché
l'indicazione di ”. Persona_2 Controparte_3
Dunque, proprio l'appellante, con l'indicata produzione, ha di fatto ammesso che il terreno distinto con la particella 190 è proprio quello oggetto dell'atto del 25.7.1926.
Di contro, ha prodotto situazione di famiglia integrale dalla quale si TR desume che la stessa è figlia di (nata a [...] il [...]) e che Persona_3 pagina 7 di 13 quest'ultima è figlia, a sua volta, di (nata a [...] il Persona_6
20.9.1980), acquirente del bene con l'atto del 1926.
Quanto poi alle ulteriori contestazioni, riferite all'indicazione, in detto atto, del nome di
, in luogo di , nonché alla circostanza che il Persona_2 Persona_6 marito venne indicato come in luogo di , in primo Controparte_4 Persona_1 luogo, si condivide l'impostazione del Giudice di prime cure circa la sussistenza di possibili errori materiali, impostazione suffragata dal richiamo ancora una volta contenuto nella visura catastale al nome . Persona_2
Peraltro, nell'atto si legge della presenza di: “ di Gennaro… nata e Persona_2 domiciliata in Marano, contrada Quarto, luogo detto Marmolito”.
Ebbene, nella produzione offerta si legge che nacque a Marano Persona_6 di Napoli e che il marito della predetta fu . Persona_1
Successivamente è stata prodotta ulteriore copia dell'atto, che, diversamente dalla prima, appare completa di tutte le pagine (seppure non perfettamente comprensibili).
Si è anche dibattuto sulla tempestività della successiva produzione, ma anche la prima copia assume in ogni caso autonoma valenza, seppure manchi di alcune pagine, anche in ragione della rilevanza presuntiva del documento catastale già citato.
Come detto, però, la sussistenza di errori materiali, anche riferiti all'indicazione del marito, in ogni caso, è presumibile, tenuto conto della tecnica di formazione dell'atto, della data dello stesso e di tutti gli elementi di comunanza e presuntivi che adesso si descrivono.
Ed infatti, sono state anche prodotte due denunce di successione riferite alla posizione di
. Persona_6
In una di queste, redatta da (nato l'[...]), figlio dell'originario AR appellante (nato il [...]), al progressivo n. 1, viene riportato proprio il bene in questione.
In questa denuncia, tuttavia, vengono omessi gli eredi per rappresentazione di Per_3
(tra cui proprio ), figlia di e
[...] TR Persona_6 premorta alla stessa.
Il bene viene anche riportato in altra denuncia di successione della IG , a Per_2 firma di , in cui vengono riportati pure gli eredi di Persona_7 Persona_3
Ancora, per doverosa completezza – per ciò che concerne la località in cui si trova il bene – si aggiunge che l'attrice in primo grado ha anche prodotto relazione di parte in cui si legge che nel 1948 “una parte del territorio di Marano si rese autonoma e costituì il
Comune di Quarto…” ed effettivamente, nell'art. 1 del D.lgs. 60 del 5.2.1948, si legge che “la frazione Quarto del comune di Marano è eretta in comune autonomo con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica annessa al presente decreto”. pagina 8 di 13 Infine, va rimarcato che l'appellante ha sì contestato la comproprietà del bene in capo a
, ma non ha sufficientemente specificato quale fosse il titolo di TR provenienza in suo favore (atteggiamento certamente possibile come da questi rilevato), per poi - come detto - produrre propria relazione tecnica nella quale è stata riportata visura catastale da lui stesso contestata.
Pertanto, per tutti i riferiti motivi (comportamento processuale dello stesso appellante, produzione della relazione tecnica da parte di quest'ultimo, risultanze catastali, produzione di denunce di successione), la Corte ritiene fornita la prova che, con l'atto del
1926, il bene distinto con la particella 190 (poi successivamente modificata), venne acquistato da , madre di e nonna di Persona_6 Persona_3 _1
.
[...]
Ma vi sono ulteriori e autonomi elementi che inducono la Corte a disattendere complessivamente i primi tre motivi di impugnazione.
Ed infatti, altro elemento si rinviene nella scrittura privata stipulata, tra l'altro, dalla stessa , nonché - effettivamente - non da , ma da TR Persona_1
, nato a [...] l'[...], padre del predetto . AR Per_1
La circostanza che nella scrittura si legga di , nato a [...] l'[...] in CP_5 luogo di , ad avviso della Corte, non sposta i termini della questione, sia AR perché il rapporto di parentela non è stato contestato, sia perché è stato prodotto stato di famiglia integrale di , dal quale si desume che questi è padre proprio di AR
. Persona_1
Inoltre, la scrittura riporta in calce sottoscrizione di e in allegato vi è AR schema di frazionamento in cui si richiama il nome , per cui si reputa si AR tratti di mero errore materiale, come tale irrilevante.
Va qui chiarita una circostanza.
La citata scrittura non può assumere rilevanza quale atto di provenienza, perché il
Giudice di primo grado ha scritto non solo che “la scrittura transattiva del 22.2.85 …non ha valore legale non essendo stata riprodotta in atto pubblico” ed “è comunque un elemento indiziario” (cfr. pag. 4 della sentenza), ma anche aggiunto che “risulta accertato che l'attrice è comproprietaria del fondo in questione in quanto erede della
, la cui eredità non è mai stata legalmente divisa tra gli eredi” (pag. 5). Per_4
Questa statuizione, ad avviso della Corte, non è stata univocamente contestata secondo i dettami dell'art. 342 cpc, per cui al Collegio è preclusa ogni valutazione.
In ogni caso, va detto che la citata scrittura appare redatta nel 1985, mentre Persona_2
è deceduta nel 1990, per cui partecipanti si comportarono come proprietari
[...] senza esserlo formalmente.
Inoltre, non solo non appaiono partecipare alla scrittura tutti gli allegati eredi della
IG , ma, come dedotto da , neppure si scorgono in Per_2 Persona_1 pagina 9 di 13 maniera sufficiente e compiuta tutte le sottoscrizioni delle parti indicate nell'atto.
Nondimeno questa scrittura, seppure non assuma decisiva valenza quale atto di provenienza, rende comunque avvertiti della circostanza che i discendenti di
[...]
(o comunque gran parte), con riferimento al fondo in questione, si erano Persona_6 comunque comportati come possessori dello stesso, sebbene - come detto - la predetta non fosse ancora deceduta (morirà, infatti, il successivo 22.11.1990).
Con la detta scrittura i soggetti partecipanti decisero di trasferire il fondo c.d. “A” a
, e il fondo c.d. “B” a . Nella scrittura si legge anche che AR TR gli atri costituiti ricevettero il valore dei cespiti corrispondenti in denaro, rilasciando quietanza.
La conformità all'originale della scrittura, ad avviso della Corte, è stata contestata genericamente con la comparsa di costituzione (cfr. ancora pag. 5), nonché tardivamente con la memoria ex art. 183, VI comma, cpc.
In ogni caso, le contestazioni non colgono nel segno, stante la rilevanza presuntiva assunta dalla stessa, come già visto.
Ancora, proprio , nel giudizio di primo grado (cfr. memoria ex art. Persona_1
183 cpc: pag. 31 del file digitalizzato), ha riferito di avere inviato missive a quelli che lui riteneva proprietari del bene, salvo poi sostenere, senza specifico riscontro, di avere verificato che non fosse anche lei proprietaria. TR
A questo proposito, la Corte ha chiesto alle parti la produzione di tutti documenti in loro possesso e ritualmente prodotti nel giudizio di primo grado, richiamando anche il principio espresso da Cass. civ. Sez. Unite Sent., 16/02/2023, n. 4835.
Di contro, nella produzione dell'originaria parte attrice, vi è missiva a firma del legale di
, indirizzata a e recante, sul retro, data 28.6.2007, in Persona_1 TR cui il predetto viene qualificato “comproprietario con Lei del terreno (con relative annessioni), sito in Quarto (NA), Via Cupa Orlando, contraddistinto con le particelle
383, 718,719, 720 (tutte ex particelle 190)”.
Infine, nel corso del giudizio di primo grado è stata espletata anche prova testimoniale.
Il teste (udienza dell'11.6.2012), figlio dell'attrice, ha dichiarato che il Testimone_1 bene era utilizzato per la coltivazione da , figlio di e dal marito AR Per_1 di (ciò è successo dal 1997 cica fino alla morte di : TR AR quest'ultimo è deceduto in data 3.1.2006, come si desume dalla produzione offerta), che
, negli anni 2004 o 2003, iniziò a costruire e che successivamente Persona_1 propose l'acquisto a : “dopo la morte di figlio TR Persona_8
venne da mia madre e l'avvisò che aveva intenzione di costruire sulla sua Per_1 particella….fu manifestata l'intenzione all'acquisto…non si concluse in quel momento
l'acquisto, non c'erano i soldi…il continuò a costruire anche sulla Persona_9 nostra parte, prima fece un muro di cinta, poi mise una catena con lucchetto, poi mise un pagina 10 di 13 cancello non potemmo mai entrare…la scrittura privata del 1985 è tra e AR
(alla stessa, come accennato, parteciparono anche altri) e divideva il TR fondo tra le due parti a metà…mio padre andava sulla terra per conto di mia madre”.
Analoghe dichiarazioni sono state rese dal teste all'udienza del 27.4.2015, Tes_2 quantomeno per ciò che riguarda l'accordo tra le due parti di dividere l'appezzamento di terreno.
Similmente, , escusso all'udienza del 12.12.2016, ha riferito della Persona_7 volontà (trasfusa nella scrittura privata del 1985) di dividere in due parti l'appezzamento di terreno e di assegnarle a e a . TR AR
Per contro, i capi di prova articolati da con la memoria istruttoria, ex Persona_1 art. 183 VI comma, cpc, II termine, non possono condurre al risultato voluto dalla parte citata (cfr. dichiarazioni di e di all'udienza del Persona_10 Testimone_3
12.12.2016), anche in ragione del fatto che non è stata proposta tempestiva domanda o ancora sollevata rituale eccezione riconvenzionale di usucapione.
E va aggiunto che i capi non recano richiami certi alla data, mentre è noto che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (Cass. civ., VI, 12-10-
2011, n. 20997; Cass. civ. III, 21.9.2015, n. 18453).
Inoltre, la circostanza che i testi di parte convenuta ( all'udienza del Testimone_4
12.6.2013, all'udienza del 7.3.2013, all'udienza Testimone_5 Persona_10 del 12.12.2016) hanno dichiarato di non conoscere , non assume TR rilevanza, in quanto trattasi di dichiarazioni negative.
Pertanto, anche a non volere attribuire sufficiente e autonoma rilevanza al titolo del
25.7.1926 (ma sul punto si è già scritto), alla luce di quanto fin qui detto, si ritiene che abbia fornito prova dei presupposti per ritenere dimostrata la TR comproprietà, in capo alla predetta, del cespite in questione, stante la dimostrazione di avere avuto relazione materiale col bene (si ricordi, ancora formalmente indiviso), quantomeno dal 1985 al 2006 (decesso di , padre di ) AR Persona_1
e anche oltre (cfr. missiva dell'anno 2007).
I primi tre motivi, per le riferite ragioni, ognuna autonomamente dirimente, vanno quindi respinti.
2.3 Anche il quarto motivo (pagine 41 e 42 dell'impugnazione) va disatteso, posto che il bene in questione – per quanto desumibile dalla complessiva produzione – si reputa ancora in comune, per cui ognuno dei comunisti vanta una quota ideale sull'intero.
Infatti, si sono già indicati i motivi, formali e sostanziali, che hanno indotto ad escludere rilevanza alla scrittura del 1985, così come si è già detto che il Tribunale, nella sentenza pagina 11 di 13 impugnata, abbia scritto che “l'eredità (della ) non è mai stata legalmente Per_2 divisa tra gli eredi”.
Anche lo stesso appellante, a pag. 17 dell'appello, ha dichiarato “di non avere negato o fatto mistero di non esser l'unico proprietario”, salvo negare che i comproprietari fossero l'attrice e l'interventrice in primo grado.
Va aggiunto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, parte attrice, con l'atto di citazione, ha dedotto che vi era stata recinzione di tutto il terreno distinto con la particella 190 e ha chiesto non la restituzione (rectius, rilascio) del fondo, ma la consegna delle chiavi e in tal senso è stata emessa la statuizione di condanna contenuta nella sentenza impugnata.
Si è già detto, poi, come non sia stata proposta tempestiva e rituale domanda di usucapione da parte di . Persona_1
2.4 Obiettivamente generico è il quinto motivo, riferito alla mancata valorizzazione delle risultanze istruttorie in favore della parte appellante, per cui lo stesso non sfugge alla sanzione prevista dall'art. 342 cpc.
Pertanto, per tutti i riferiti motivi, l'appello va rigettato.
3. Le spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in forza delle previsioni contenute nel D.M. 55/14 e successive modificazioni, con l'applicazione della decurtazione massima, tenuto conto della non eccessiva complessità della causa.
Le stesse vanno distratte in favore del difensore di , come richiesto. TR
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1680/2018, emessa dal Tribunale di Napoli, in data 16.2.2018, nel procedimento n. 72406/2009, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio che liquida: a) in favore di , in euro 2.904,5, per compensi professionali, oltre TR rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per pagina 12 di 13 legge, con distrazione delle spese, ex art. 93 cpc, in favore del difensore;
b) in favore di , in euro 2.904,5, per compensi professionali, oltre Controparte_2 rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere , Parte_1
, , quali eredi di Parte_2 AR Parte_4 [...]
, tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Per_1 pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, data 9.1.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3711/2018 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1680/2018, emessa dal Tribunale di Napoli, in data 16.2.2018, nel procedimento n. 72406/2009 - vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 AR C.F._3 [...]
(C.F. ), quali eredi di Parte_4 C.F._4 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avvocato Franco Grieco, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Quarto (NA), Via Pietra Bianca, n. 42; appellanti
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato TR C.F._5
Giuseppe Cristallino, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in
Pozzuoli (NA), Via Celle, n. 2; appellato
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_2 C.F._6
Maria Cristina Caracciolo, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Giugliano in Campania (NA), Via S. Nullo, n. 179; appellato
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: come da note di trattazione scritta.
pagina 1 di 13 per : come da note di trattazione scritta;
TR per : non rassegnate e dunque come da comparsa di costituzione e Controparte_2 successivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.1 Con atto di citazione del 5.9.2009, conveniva in giudizio TR [...]
, esponendo che: a) in data 25.7.1926, acquistò un fondo Per_1 Persona_2 sito in Quarto, riportato in catasto al f. 4, p.lla 190, di complessive are 18,78; b) la predetta aveva generato nove figli, tra cui madre dell'attrice, e Persona_3
, padre del convenuto;
c) gli eredi definirono i loro rapporti con scrittura AR privata del 22.2.1985, nella quale, tra l'altro, il fondo in questione venne diviso in due parti, delle quali una, indicata come “A”, venne attribuita a e altra, AR indicata come “B”, venne attribuita a (dunque, il fondo in esame venne TR attribuito a due degli eredi); d) le parti avevano da sempre liberamente goduto dei beni in questione nei termini concordati, esercitando un possesso ventennale;
e) deceduto
, suo figlio era subentrato nel possesso della porzione del AR Per_1 fondo “A” e vi aveva edificato, sconfinando però nella porzione “B”; f) nell'anno 2005 le due parti si erano accordate verbalmente per la vendita della porzione “B” del fondo e in conseguenza di ciò aveva provveduto a recintarlo integralmente;
g) il Persona_1
Sig. non aveva dato seguito alla promessa di acquisto, continuando a godere in Pt_3 via esclusiva dell'intero fondo, e realizzando, sullo stesso, ulteriori opere.
L'attrice, quindi, dichiarandosi comunista e comproprietaria, unitamente a
[...]
, della particella 190, non ritenendo più tollerabile lo stato di fatto instauratosi, Per_1 chiedeva la condanna del convenuto alla consegna delle chiavi del cancello d'ingresso al fondo e alle costruzioni ivi realizzate.
L'istante chiedeva: “accertare e dichiarare, relativamente al fondo sito in Quarto alla via Cupa Orlando n. 2 contraddistinto in catasto al fl. 14 particella 190, la condotta di
lesiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1102 cc e/o illegittima Persona_1 come per legge, dei diritti e degli interessi di cui è portatrice la IG _1
, in quanto comproprietaria e comunionista del medesimo fondo;
e per l'effetto
[...] ordinare al Sig. di consegnare copia delle chiavi di ingresso relative Persona_1 al cancello nonché a tutte le altre opere costruite sul fondo per cui è causa, onde consentire alla il pari godimento della cosa comune”. TR
Si costituiva , contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto Persona_1 della domanda.
In particolare, il convenuto eccepiva, in primo luogo, la nullità della citazione, in ragione della sua indeterminatezza, contestando, nel merito, il richiamo sia all'atto del 1926 sia alla scrittura privata del 1985, e deducendo, altresì, la non rilevanza delle risultanze pagina 2 di 13 catastali prodotte.
Con memoria ex art. art. 183, VI comma, cpc, primo termine, Persona_1 prospettava come l'azione promossa da parte attrice avesse natura possessoria, per poi comunque insistere nella qualificazione della stessa come riconducibile allo schema dell'art. 948 c.c.; con memoria ex art. art. 183, VI comma, cpc, secondo termine, il Sig. articolava prova testimoniale sull'esercizio di un possesso ultraventennale ed Pt_3 ininterrotto in ragione del suo diritto di proprietà (cfr. pag. 36 della produzione scannerizzata del 21.2.2024, contenuta nel fascicolo telematico di primo grado).
Nel corso del giudizio interveniva volontariamente , aderendo alla Controparte_2 domanda proposta dall'attrice ed evidenziando la necessità di compiuta regolamentazione dei rapporti tra gli eredi.
1.2 Il Tribunale, con la sentenza impugnata, nel qualificare la domanda ex art. 1102 c.c., ha ritenuto “che il diritto di proprietà dell'attrice può essere accertato incidenter tantum ai soli fini della prova della legittimazione attiva e non richiede la cd. probatio diabolica necessaria per la rivendica della proprietà.
Il convenuto, infatti, non nega di essere mero comproprietario del bene in questione.
Ne consegue, altresì, che non vi è litisconsorzio necessario con gli altri comproprietari trattandosi di atto meramente conservativo”.
Venendo al merito va detto che il convenuto non nega di aver recintato il fondo comune impedendo l'accesso all'attrice.
Afferma, però, che la suddetta non avrebbe alcun diritto sul fondo in questione.
L'attrice, a riprova della propria legittimazione, ha prodotto:
l'atto del 25.7.26 con il quale acquistava il fondo in questione;
Persona_2
i certificati anagrafici attestanti il rapporto di parentela (filiazione) tra Persona_2
e e tra quest'ultima e l'attrice;
[...] Persona_3
i certificati di morte delle suddette;
la dichiarazione di successione ab intestato di . Persona_2
Il convenuto contesta che:
l'atto del 25.7.26 è stato prodotto in mera copia;
le generalità dell'acquirente sono errate;
il fondo venduto non è precisamente individuato.
Si osserva che l'atto di acquisto è stato prodotto in copia conforme.
Le generalità di sono effettivamente incomplete (manca la data di Persona_4 nascita ed il nome del coniuge è errato) ma tali imprecisioni sono frequenti negli atti manoscritti e, al mero fine di valutare incidenter tantum la sussistenza della legittimazione ad agire dell'attrice, in assenza di serie contestazioni da parte del convenuto (che avrebbe, per esempio, potuto dire quale fosse la reale provenienza del fondo in questione se l'atto di acquisto non fosse stato quello prodotto), deve ritenersi pagina 3 di 13 provata la qualità di erede di . TR
Del resto lo stesso convenuto ha di fatto riconosciuto la qualità di erede della _1 sia sottoscrivendo la scrittura transattiva del 22.2.85 la quale, se non ha valore legale non essendo stata riprodotta in atto pubblico, è comunque un elemento indiziario, sia richiedendole il pagamento degli oneri relativi alla manutenzione del fondo come da lettera prodotta agli atti.
L'atto del 1926, poi, è richiamato nelle schede catastali relative al fondo in questione e ciò, in assenza ancora una volta di serie contestazioni, chiarisce ogni dubbio in ordine all'oggetto del medesimo.
In definitiva risulta accertato che l'attrice è comproprietaria del fondo in questione in quanto erede della , la cui eredità non è mai stata legalmente divisa tra gli Per_4 eredi”.
Il Tribunale non si è espressamente pronunciato sulla posizione di ma Controparte_2 quest'ultima, nel costituirsi nel presente grado di giudizio, non ha promosso impugnazione.
1.3 Avverso la sentenza, allegata come notificata in data 22.2.2018, con atto del
19.3.2018, ha proposto appello, costituendosi in data 20.3.2018. Persona_1
L'istante, ha dedotto: 1) l'errata valutazione dei fatti e la contraddizione tra motivazione e dispositivo;
2) l'erronea qualificazione della domanda, degli istituti giuridici e delle norme di diritto sostanziale poste a base della pronuncia;
3) l'applicazione, nella specie, delle regole previste dall'art. 948 c.c. e il conseguente onere probatorio;
4) la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;
5) la mancata valutazione delle risultanze istruttorie.
L'appellante ha chiesto: “…dichiarare nullo l'atto introduttivo del giudizio di primo grado…accertare che la domanda dell'attore rientra nell'alveo di cui all'art. 948 cc…se accertato che l'attore ha promosso azione a difesa del possesso, dichiarare esso incorso nella decadenza di legge…accertare e dichiarare che l'attore non ha dimostrato il proprio diritto di proprietà e/o il legame di possesso…accertare che l'attore non vanta alcun legame o personale con il bene de quo…rigettare la domanda…rigettare la domanda attorea per carenza di elementi probatori, anche in ragione di diverse e autonome valutazioni che l'On. Corte di Appello vorrà porre in essere…”.
Si sono costituiti in giudizio sia che , chiedendo il TR Controparte_2 rigetto dell'impugnazione.
Nel corso del giudizio è deceduto e si sono costituiti in sostituzione gli Persona_1 eredi.
2. Il giudizio
2.1 In via preliminare va detto che ogni statuizione, si di rito sia di merito, non oggetto di specifica e rituale impugnazione, deve ritenersi coperta dal giudicato. pagina 4 di 13 2.2 Nel merito, i primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.
Con il primo motivo (pagine da 15 a 19), l'appellante ha dedotto che l'affermazione del
Tribunale in ordine alla mancata contestazione, da parte dell'appellante, di essere solo comproprietario non avrebbe avuto rilevanza, posto che questi – appunto – pur non avendo fatto mistero di essere comproprietario del cespite, aveva però contestato tale qualità, in capo sia all'attrice che all'interventrice.
L'istante ha anche allegato che, alla scrittura del 1985, il predetto non aveva partecipato, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, e che - in ogni caso - aveva contestato la ritualità del documento.
Con il secondo motivo (pagine da 19 a 31), ha contestato la rilevanza dell'atto del 1926, nonché della scrittura del 1986 e delle risultanze catastali, mentre, con il terzo (pagine da
31 a 41), ha dedotto che la domanda andasse qualificata come di rivendicazione.
Orbene, la Suprema Corte ha sostenuto che, nel giudizio promosso per la regolamentazione dell'uso della cosa comune, ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., la prova dell'esistenza del diritto di comproprietà vantato da colui che ha promosso l'azione, non riguardando né la legittimazione o l'interesse ad agire, né l'oggetto del giudizio, ma costituendo un presupposto della domanda, è necessaria unicamente in caso di contestazione della controparte, l'onere della quale si è ulteriormente rafforzato, quanto ai giudizi instaurati successivamente all'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990 n.
353, dal dovere imposto al convenuto dall'art. 167 cod. proc. civ. di prendere posizione nella comparsa di costituzione sui fatti costituenti il fondamento della domanda dell'attore (Cass. civ. II, 04/04/2008, n. 8831).
Ancora, si è affermato che, nei giudizi che hanno per oggetto l'uso della cosa comune, il diritto di comproprietà vantato da colui che ha promosso l'azione costituisce soltanto un presupposto di questa, da esaminarsi "incidenter tantum", con la conseguenza che, se il diritto e contestato dal convenuto, l'attore, a differenza di quanto avviene nell'azione di rivendicazione, pure essendo tenuto a fornire la prova del diritto stesso, non ha l'onere della cosidetta "probatio diabolica", ma può avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, comprese le presunzioni (Cass. civ. II, Sez. 2, 16/02/2005, n. 3098).
Nella specie, come si desume dal fascicolo di primo grado successivamente digitalizzato, con la comparsa di costituzione e risposta, ha contestato la titolarità Persona_1 attiva.
E va doverosamente dato atto anche dell'impostazione successivamente assunta dalla
Corte di cassazione in forza della quale, colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla "probatio diabolica" pagina 5 di 13 della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato "erga omnes" (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 18/01/2017, n. 1210; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 06/05/2019, n. 11767).
Nella specie, peraltro, per stessa ammissione dell'attrice in primo grado, oggi appellata, quest'ultima neppure si trovava più nel possesso del bene, stante l'avvenuta recinzione del fondo ad opera di . Persona_1
Ora, è noto che in tema di azione di rivendicazione, ai fini della "probatio diabolica" gravante sull'attore, tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, non è sufficiente produrre l'atto di accettazione ereditaria, che non prova il possesso del dante causa, né il contratto di acquisto del bene, che non prova l'immissione in possesso dell'acquirente (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 10/09/2018,
n. 21940).
Per doverosa completezza, va detto che la statuizione del giudice di primo grado avente ad oggetto l'esclusione del litisconsorzio necessario non è stata oggetto di motivo di impugnazione secondo i rigidi dettami previsti dall'art. 342 cpc, per cui al Collegio è preclusa qualunque differente valutazione.
Peraltro, si è già visto che il convenuto non ha contestato l'esistenza di una comproprietà
è va detto che in tema di domanda di rivendica di un bene proposta da uno o più soggetti che assumono di esserne i comproprietari, la necessità dell'integrazione del contraddittorio dipende dal comportamento del convenuto. Infatti, qualora egli si limiti a negare il diritto di comproprietà degli attori, non si richiede la citazione in giudizio di altri soggetti, non essendo in discussione la comunione del bene;
qualora, al contrario, eccepisca di esserne il proprietario esclusivo, la controversia ha come oggetto la comunione di esso, cioè l'esistenza del rapporto unico plurisoggettivo, e il contraddittorio deve svolgersi nei confronti dì tutti coloro dei quali si prospetta la contitolarità
(litisconsorzio necessario), affinché la sentenza possa conseguire un risultato utile che, invece, non avrebbe in caso di mancata partecipazione al giudizio di alcuni, non essendo essa a loro opponibile (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 04/10/2018, n. 24234).
E – si badi – l'oggetto del presente giudizio, tenuto conto delle complessive allegazioni e produzioni delle parti, si reputa abbia necessariamente ad oggetto un accertamento della comproprietà (in qualunque modo lo si voglia qualificare, principale o incidentale) a prescindere dall'indicazione specifica del numero di soggetti che ne fanno parte.
Ciò posto, occorre adesso verificare la valenza dei documenti offerti da TR
e si vedrà che, ad avviso della Corte, l'appello non può trovare accoglimento, qualunque qualificazione dell'azione si voglia sposare.
Quest'ultima, come detto, ha prodotto atto del 1926, in cui si legge di trasferimento, in pagina 6 di 13 favore di , di terreno “di are 72,37 di territorio sito in tenimento di Persona_4
Marano alla contrada Marmolito o Sottogrifone …”.
In primo luogo, si ritiene che il primo documento prodotto e cioè l'atto del 1926, a prescindere dalla successiva produzione di altra copia (con veste grafica diversa) non sia stato efficacemente contestato con la comparsa di costituzione e risposta (cfr. pag. 5; analoghe considerazioni vanno fatte per quelle contenute a pag. 10 della memoria ex art. 183 VI comma, cpc, queste ultime anche tardive), avendo l'istante richiamato genericamente l'art. 2719 cc, mentre si rileva che l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive. La contestazione, quindi, va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, mediante l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 10/01/2020, n. 311).
Quanto poi alle ulteriori contestazioni, riferite in sostanza al merito del documento
(sempre pag. 5: individuazione geografica del bene, individuazione dei soggetti dante causa ed avente causa), effettivamente, nell'atto vi sono elementi di disturbo.
Tuttavia, in contrario, si osserva che, seppure il rogito per Notaio del 25.7.1926 Per_5 non contenga specifico riferimento alla particella 190, oggetto di indicazione nell'atto di citazione, e vi contenga diverso riferimento alla consistenza, nella visura catastale vi è proprio richiamo a quest'atto, per cui la valenza quantomeno indiziaria della visura consente di saldare il predetto atto di trasferimento al bene in questione.
Ancora, si evidenzia che proprio l'appellante, all'udienza del 17.8.2018 innanzi alla
Corte, ha prodotto relazione tecnica di parte (che costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicché la sua produzione, in quanto sottratta al divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ., è ammissibile anche in appello: Cass. civ. Sez. Unite, 03-06-2013, n. 13902), nella quale vi è allegato accertamento catastale (prodotto anche dall'attrice in primo grado e coontestato), in cui, per la particella 190 (che viene indicata nella prima pagina della relazione), vi è appunto visura catastale nella quale è sempre riportato il richiamo all'atto del 25.7.1926, nonché
l'indicazione di ”. Persona_2 Controparte_3
Dunque, proprio l'appellante, con l'indicata produzione, ha di fatto ammesso che il terreno distinto con la particella 190 è proprio quello oggetto dell'atto del 25.7.1926.
Di contro, ha prodotto situazione di famiglia integrale dalla quale si TR desume che la stessa è figlia di (nata a [...] il [...]) e che Persona_3 pagina 7 di 13 quest'ultima è figlia, a sua volta, di (nata a [...] il Persona_6
20.9.1980), acquirente del bene con l'atto del 1926.
Quanto poi alle ulteriori contestazioni, riferite all'indicazione, in detto atto, del nome di
, in luogo di , nonché alla circostanza che il Persona_2 Persona_6 marito venne indicato come in luogo di , in primo Controparte_4 Persona_1 luogo, si condivide l'impostazione del Giudice di prime cure circa la sussistenza di possibili errori materiali, impostazione suffragata dal richiamo ancora una volta contenuto nella visura catastale al nome . Persona_2
Peraltro, nell'atto si legge della presenza di: “ di Gennaro… nata e Persona_2 domiciliata in Marano, contrada Quarto, luogo detto Marmolito”.
Ebbene, nella produzione offerta si legge che nacque a Marano Persona_6 di Napoli e che il marito della predetta fu . Persona_1
Successivamente è stata prodotta ulteriore copia dell'atto, che, diversamente dalla prima, appare completa di tutte le pagine (seppure non perfettamente comprensibili).
Si è anche dibattuto sulla tempestività della successiva produzione, ma anche la prima copia assume in ogni caso autonoma valenza, seppure manchi di alcune pagine, anche in ragione della rilevanza presuntiva del documento catastale già citato.
Come detto, però, la sussistenza di errori materiali, anche riferiti all'indicazione del marito, in ogni caso, è presumibile, tenuto conto della tecnica di formazione dell'atto, della data dello stesso e di tutti gli elementi di comunanza e presuntivi che adesso si descrivono.
Ed infatti, sono state anche prodotte due denunce di successione riferite alla posizione di
. Persona_6
In una di queste, redatta da (nato l'[...]), figlio dell'originario AR appellante (nato il [...]), al progressivo n. 1, viene riportato proprio il bene in questione.
In questa denuncia, tuttavia, vengono omessi gli eredi per rappresentazione di Per_3
(tra cui proprio ), figlia di e
[...] TR Persona_6 premorta alla stessa.
Il bene viene anche riportato in altra denuncia di successione della IG , a Per_2 firma di , in cui vengono riportati pure gli eredi di Persona_7 Persona_3
Ancora, per doverosa completezza – per ciò che concerne la località in cui si trova il bene – si aggiunge che l'attrice in primo grado ha anche prodotto relazione di parte in cui si legge che nel 1948 “una parte del territorio di Marano si rese autonoma e costituì il
Comune di Quarto…” ed effettivamente, nell'art. 1 del D.lgs. 60 del 5.2.1948, si legge che “la frazione Quarto del comune di Marano è eretta in comune autonomo con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica annessa al presente decreto”. pagina 8 di 13 Infine, va rimarcato che l'appellante ha sì contestato la comproprietà del bene in capo a
, ma non ha sufficientemente specificato quale fosse il titolo di TR provenienza in suo favore (atteggiamento certamente possibile come da questi rilevato), per poi - come detto - produrre propria relazione tecnica nella quale è stata riportata visura catastale da lui stesso contestata.
Pertanto, per tutti i riferiti motivi (comportamento processuale dello stesso appellante, produzione della relazione tecnica da parte di quest'ultimo, risultanze catastali, produzione di denunce di successione), la Corte ritiene fornita la prova che, con l'atto del
1926, il bene distinto con la particella 190 (poi successivamente modificata), venne acquistato da , madre di e nonna di Persona_6 Persona_3 _1
.
[...]
Ma vi sono ulteriori e autonomi elementi che inducono la Corte a disattendere complessivamente i primi tre motivi di impugnazione.
Ed infatti, altro elemento si rinviene nella scrittura privata stipulata, tra l'altro, dalla stessa , nonché - effettivamente - non da , ma da TR Persona_1
, nato a [...] l'[...], padre del predetto . AR Per_1
La circostanza che nella scrittura si legga di , nato a [...] l'[...] in CP_5 luogo di , ad avviso della Corte, non sposta i termini della questione, sia AR perché il rapporto di parentela non è stato contestato, sia perché è stato prodotto stato di famiglia integrale di , dal quale si desume che questi è padre proprio di AR
. Persona_1
Inoltre, la scrittura riporta in calce sottoscrizione di e in allegato vi è AR schema di frazionamento in cui si richiama il nome , per cui si reputa si AR tratti di mero errore materiale, come tale irrilevante.
Va qui chiarita una circostanza.
La citata scrittura non può assumere rilevanza quale atto di provenienza, perché il
Giudice di primo grado ha scritto non solo che “la scrittura transattiva del 22.2.85 …non ha valore legale non essendo stata riprodotta in atto pubblico” ed “è comunque un elemento indiziario” (cfr. pag. 4 della sentenza), ma anche aggiunto che “risulta accertato che l'attrice è comproprietaria del fondo in questione in quanto erede della
, la cui eredità non è mai stata legalmente divisa tra gli eredi” (pag. 5). Per_4
Questa statuizione, ad avviso della Corte, non è stata univocamente contestata secondo i dettami dell'art. 342 cpc, per cui al Collegio è preclusa ogni valutazione.
In ogni caso, va detto che la citata scrittura appare redatta nel 1985, mentre Persona_2
è deceduta nel 1990, per cui partecipanti si comportarono come proprietari
[...] senza esserlo formalmente.
Inoltre, non solo non appaiono partecipare alla scrittura tutti gli allegati eredi della
IG , ma, come dedotto da , neppure si scorgono in Per_2 Persona_1 pagina 9 di 13 maniera sufficiente e compiuta tutte le sottoscrizioni delle parti indicate nell'atto.
Nondimeno questa scrittura, seppure non assuma decisiva valenza quale atto di provenienza, rende comunque avvertiti della circostanza che i discendenti di
[...]
(o comunque gran parte), con riferimento al fondo in questione, si erano Persona_6 comunque comportati come possessori dello stesso, sebbene - come detto - la predetta non fosse ancora deceduta (morirà, infatti, il successivo 22.11.1990).
Con la detta scrittura i soggetti partecipanti decisero di trasferire il fondo c.d. “A” a
, e il fondo c.d. “B” a . Nella scrittura si legge anche che AR TR gli atri costituiti ricevettero il valore dei cespiti corrispondenti in denaro, rilasciando quietanza.
La conformità all'originale della scrittura, ad avviso della Corte, è stata contestata genericamente con la comparsa di costituzione (cfr. ancora pag. 5), nonché tardivamente con la memoria ex art. 183, VI comma, cpc.
In ogni caso, le contestazioni non colgono nel segno, stante la rilevanza presuntiva assunta dalla stessa, come già visto.
Ancora, proprio , nel giudizio di primo grado (cfr. memoria ex art. Persona_1
183 cpc: pag. 31 del file digitalizzato), ha riferito di avere inviato missive a quelli che lui riteneva proprietari del bene, salvo poi sostenere, senza specifico riscontro, di avere verificato che non fosse anche lei proprietaria. TR
A questo proposito, la Corte ha chiesto alle parti la produzione di tutti documenti in loro possesso e ritualmente prodotti nel giudizio di primo grado, richiamando anche il principio espresso da Cass. civ. Sez. Unite Sent., 16/02/2023, n. 4835.
Di contro, nella produzione dell'originaria parte attrice, vi è missiva a firma del legale di
, indirizzata a e recante, sul retro, data 28.6.2007, in Persona_1 TR cui il predetto viene qualificato “comproprietario con Lei del terreno (con relative annessioni), sito in Quarto (NA), Via Cupa Orlando, contraddistinto con le particelle
383, 718,719, 720 (tutte ex particelle 190)”.
Infine, nel corso del giudizio di primo grado è stata espletata anche prova testimoniale.
Il teste (udienza dell'11.6.2012), figlio dell'attrice, ha dichiarato che il Testimone_1 bene era utilizzato per la coltivazione da , figlio di e dal marito AR Per_1 di (ciò è successo dal 1997 cica fino alla morte di : TR AR quest'ultimo è deceduto in data 3.1.2006, come si desume dalla produzione offerta), che
, negli anni 2004 o 2003, iniziò a costruire e che successivamente Persona_1 propose l'acquisto a : “dopo la morte di figlio TR Persona_8
venne da mia madre e l'avvisò che aveva intenzione di costruire sulla sua Per_1 particella….fu manifestata l'intenzione all'acquisto…non si concluse in quel momento
l'acquisto, non c'erano i soldi…il continuò a costruire anche sulla Persona_9 nostra parte, prima fece un muro di cinta, poi mise una catena con lucchetto, poi mise un pagina 10 di 13 cancello non potemmo mai entrare…la scrittura privata del 1985 è tra e AR
(alla stessa, come accennato, parteciparono anche altri) e divideva il TR fondo tra le due parti a metà…mio padre andava sulla terra per conto di mia madre”.
Analoghe dichiarazioni sono state rese dal teste all'udienza del 27.4.2015, Tes_2 quantomeno per ciò che riguarda l'accordo tra le due parti di dividere l'appezzamento di terreno.
Similmente, , escusso all'udienza del 12.12.2016, ha riferito della Persona_7 volontà (trasfusa nella scrittura privata del 1985) di dividere in due parti l'appezzamento di terreno e di assegnarle a e a . TR AR
Per contro, i capi di prova articolati da con la memoria istruttoria, ex Persona_1 art. 183 VI comma, cpc, II termine, non possono condurre al risultato voluto dalla parte citata (cfr. dichiarazioni di e di all'udienza del Persona_10 Testimone_3
12.12.2016), anche in ragione del fatto che non è stata proposta tempestiva domanda o ancora sollevata rituale eccezione riconvenzionale di usucapione.
E va aggiunto che i capi non recano richiami certi alla data, mentre è noto che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (Cass. civ., VI, 12-10-
2011, n. 20997; Cass. civ. III, 21.9.2015, n. 18453).
Inoltre, la circostanza che i testi di parte convenuta ( all'udienza del Testimone_4
12.6.2013, all'udienza del 7.3.2013, all'udienza Testimone_5 Persona_10 del 12.12.2016) hanno dichiarato di non conoscere , non assume TR rilevanza, in quanto trattasi di dichiarazioni negative.
Pertanto, anche a non volere attribuire sufficiente e autonoma rilevanza al titolo del
25.7.1926 (ma sul punto si è già scritto), alla luce di quanto fin qui detto, si ritiene che abbia fornito prova dei presupposti per ritenere dimostrata la TR comproprietà, in capo alla predetta, del cespite in questione, stante la dimostrazione di avere avuto relazione materiale col bene (si ricordi, ancora formalmente indiviso), quantomeno dal 1985 al 2006 (decesso di , padre di ) AR Persona_1
e anche oltre (cfr. missiva dell'anno 2007).
I primi tre motivi, per le riferite ragioni, ognuna autonomamente dirimente, vanno quindi respinti.
2.3 Anche il quarto motivo (pagine 41 e 42 dell'impugnazione) va disatteso, posto che il bene in questione – per quanto desumibile dalla complessiva produzione – si reputa ancora in comune, per cui ognuno dei comunisti vanta una quota ideale sull'intero.
Infatti, si sono già indicati i motivi, formali e sostanziali, che hanno indotto ad escludere rilevanza alla scrittura del 1985, così come si è già detto che il Tribunale, nella sentenza pagina 11 di 13 impugnata, abbia scritto che “l'eredità (della ) non è mai stata legalmente Per_2 divisa tra gli eredi”.
Anche lo stesso appellante, a pag. 17 dell'appello, ha dichiarato “di non avere negato o fatto mistero di non esser l'unico proprietario”, salvo negare che i comproprietari fossero l'attrice e l'interventrice in primo grado.
Va aggiunto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, parte attrice, con l'atto di citazione, ha dedotto che vi era stata recinzione di tutto il terreno distinto con la particella 190 e ha chiesto non la restituzione (rectius, rilascio) del fondo, ma la consegna delle chiavi e in tal senso è stata emessa la statuizione di condanna contenuta nella sentenza impugnata.
Si è già detto, poi, come non sia stata proposta tempestiva e rituale domanda di usucapione da parte di . Persona_1
2.4 Obiettivamente generico è il quinto motivo, riferito alla mancata valorizzazione delle risultanze istruttorie in favore della parte appellante, per cui lo stesso non sfugge alla sanzione prevista dall'art. 342 cpc.
Pertanto, per tutti i riferiti motivi, l'appello va rigettato.
3. Le spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in forza delle previsioni contenute nel D.M. 55/14 e successive modificazioni, con l'applicazione della decurtazione massima, tenuto conto della non eccessiva complessità della causa.
Le stesse vanno distratte in favore del difensore di , come richiesto. TR
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1680/2018, emessa dal Tribunale di Napoli, in data 16.2.2018, nel procedimento n. 72406/2009, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio che liquida: a) in favore di , in euro 2.904,5, per compensi professionali, oltre TR rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per pagina 12 di 13 legge, con distrazione delle spese, ex art. 93 cpc, in favore del difensore;
b) in favore di , in euro 2.904,5, per compensi professionali, oltre Controparte_2 rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere , Parte_1
, , quali eredi di Parte_2 AR Parte_4 [...]
, tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Per_1 pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, data 9.1.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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