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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/09/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1919/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
II SEZIONE CIVILE
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il consigliere relatore, all'esito della discussione fra le parti all'udienza in data 9.5.2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1919/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Avv. Antonello Maria Giacobazzi
contro
:
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 avv. Roberta Dallari
(C.F. ) Controparte_2 C.F._1
Avv.ti Giuseppe Campagnoli e Giulia Zanoli
In punto a: locazione
Fatti di causa e motivi della decisione
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Modena in data 1.7.2023, propose Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1193/2023 emesso a favore di portante la Controparte_2 condanna al pagamento della somma di € 7.663 per canoni locatizi dovuti dal conduttore, Parte_1
, relativamente all'appartamento posto a Mirandola, via Posta n. 64, in forza di contratto di
[...] locazione concluso il 28.9.2008 con Controparte_2
Con decreto del 24.7.2023, il giudice “applicati gli artt. 415, 419 e 447 bis c.p.c.” fissò
pagina 1 di 4 l'udienza del 23.11.2023 per la discussione della causa, concesse un termine per la chiamata del terzo e per la notifica del ricorso a Controparte_1 Controparte_2
Le parti discussero la causa all'udienza del 7.11.2024, tenutasi in modalità cartolare, e, all'esito, con sentenza n. 1637/202 a motivazione contestuale, depositata su Consolle in pari data e pubblicata l'8.11.2024, il Tribunale di Modena rigettò l'opposizione proposta da al decreto Parte_1 ingiuntivo e lo condannò alla rifusione delle spese processuali a favore di e di Controparte_2
Controparte_1
ha proposto appello alla sentenza con atto di citazione notificato alle controparti il Parte_1
13.12.2024 ed iscritto a ruolo il 20.12.2024.
All'appello hanno resistito, costituendosi con distinti difensori, e Controparte_2 Controparte_1 quest'ultimo anche interponendo appello incidentale condizionato.
Il Consigliere Istruttore, alla prima udienza, verificata la regolare costituzione del contraddittorio, ha così disposto:
“Rilevato che nell'elenco documenti in calce all'atto di appello figura “sentenza di primo grado notificata” (doc. 1), ma tale documento non è stato depositato su Consolle da alcuno, invita le parti a chiarire, con note da depositare entro il 5.5.2025, se la sentenza impugnata sia stata notificata o meno da alcuna delle parti, al fine di far decorrere il termine breve per l'impugnazione e, nel caso, a depositare la prova della notifica dell'impugnata sentenza;
rilevato che la causa ha ad oggetto il pagamento di canoni di locazione ed è stata correttamente trattata in primo grado con il rito lavoro – solo per mero errore materiale nella sentenza si legge che è pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., anziché ex art. 429 c.p.c. – muta il rito e fissa l'udienza collegiale del 9.5.2025 ad ore 10.15”.
Con note depositate 28.4.2025, ha depositato la notifica della sentenza di primo grado Controparte_2 eseguita il 13.11.2024 nei confronti di presso il difensore del medesimo in primo Parte_1 grado, avv. Antonello Maria Giacobazzi.
Le parti hanno discusso la causa ex art. 429 c.p.c. all'udienza collegiale del 9.5.2025 ed all'esito la
Corte ha deciso come da separato dispositivo, dandone lettura.
***
L'appello è inammissibile.
Come sopra evidenziato, la causa ha ad oggetto la condanna al pagamento di canoni di locazione e, dunque, ex art. 447 bis c.p.c. è soggetta al rito delle controversie in materia di lavoro disciplinato dagli artt. 409 e seguenti c.p.c.
pagina 2 di 4 In primo grado la causa fu ritualmente trattata con tale rito: introdotta con ricorso ex art. 414 c.p.c., il giudice istruttore con decreto ex art. 415 c.p.c. fissò l'udienza per la comparizione personale delle parti e dopo alcune udienze istruttorie fissò l'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c.; esaurito tale ultimo incombente, senza indicare alcun termine per il deposito della motivazione, il giudice pronunciò la sentenza a definizione del giudizio con motivazione contestuale.
Dalla descrizione dell'attività processuale svolta in primo grado emerge, senza alcun dubbio, come l'indicazione contenuta nell'epigrafe della decisione “pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA”, anziché “ex art. 429 c.p.c.”, sia frutto di un mero errore materiale, dato che la causa per tutto il corso del giudizio di primo grado fu ritualmente trattata con il rito speciale locatizio – a partire dal ricorso introduttivo depositato dall'attuale appellante – mai mutato nel corso del grado.
L'errore materiale contenuto nell'epigrafe della sentenza, pertanto, non ha affatto determinato
“l'apparenza del rito ordinario”, come sostiene che ha proposto l'appello con atto di Parte_1 citazione ordinario. Tale tesi non solo è ingiustificata alla luce dello sviluppo del processo di primo grado, come sopra descritto, ma è altresì del tutto inverosimile, perché non sussiste alcuna ragione – né processuale in senso stretto, né di economia del giudizio o altro – che possa avere indotto il primo giudice a mutare il rito, con provvedimento implicito, al momento di pronunciare la sentenza.
Tanto chiarito, il gravame avrebbe dovuto essere proposto con ricorso ex art. 434 c.p.c. nelle forme previste per le controversie del lavoro, e non già con atto di citazione.
Si osserva, in via generale, che ove l'appello, in luogo di essere introdotto con ricorso, lo sia con citazione, come nella fattispecie, esso non è senz'altro inammissibile, residuando, invero in capo al giudicante il rimedio costituito dal mutamento del rito ex art. 426 c.p.c.
Nelle controversie cui deve applicarsi il rito del lavoro, ai sensi degli artt. 434 e 447 bis c.p.c., la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito dell'atto in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., e ciò anche se l'appello sia proposto erroneamente con la forma della citazione, assumendo rilievo in tal caso solo la data di deposito della medesima con l'iscrizione della causa a ruolo (Cass. Civ. sentenza n. 9530/2010).
Nella fattispecie in decisione, dunque, l'appello è tardivo e inammissibile perché la sua proposizione si
è perfezionata con l'iscrizione a ruolo in data 20.12.2024, oltre il termine breve per l'impugnazione che
è scaduto il 13.12.2024, attesa la notifica a in data 13.11.2024 della sentenza di primo Parte_1 grado da parte di Controparte_2
Da ultimo, contrariamente a quanto sostiene , l'inammissibilità dell'impugnazione – anche Parte_1 quella derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza – è correlata alla tutela pagina 3 di 4 d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato (Cass. Civ. n. 9212/2025, 7634/2022, 11666/2015).
Le spese processuali seguono la soccombenza e i compensi sono liquidati in dispositivo ex D.M.
55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta – minima nella fase istruttoria non essendo stata espletata istruzione probatoria – e dei parametri tutti indicati nel citato decreto ministeriale.
Atteso l'esito dell'impugnazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
115/2002, come introdotto dalla l. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Parte_1
Tribunale di Modena n. 1637/2024 e lo condanna alla rifusione delle spese processuali del presente grado a favore di e di che liquida, per ciascun appellato, in € 4.000 Controparte_2 Controparte_1 per compensi oltre a spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, introdotto dalla l. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile in data 9.5.2025.
Il Consigliere relatore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
II SEZIONE CIVILE
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il consigliere relatore, all'esito della discussione fra le parti all'udienza in data 9.5.2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1919/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Avv. Antonello Maria Giacobazzi
contro
:
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 avv. Roberta Dallari
(C.F. ) Controparte_2 C.F._1
Avv.ti Giuseppe Campagnoli e Giulia Zanoli
In punto a: locazione
Fatti di causa e motivi della decisione
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Modena in data 1.7.2023, propose Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1193/2023 emesso a favore di portante la Controparte_2 condanna al pagamento della somma di € 7.663 per canoni locatizi dovuti dal conduttore, Parte_1
, relativamente all'appartamento posto a Mirandola, via Posta n. 64, in forza di contratto di
[...] locazione concluso il 28.9.2008 con Controparte_2
Con decreto del 24.7.2023, il giudice “applicati gli artt. 415, 419 e 447 bis c.p.c.” fissò
pagina 1 di 4 l'udienza del 23.11.2023 per la discussione della causa, concesse un termine per la chiamata del terzo e per la notifica del ricorso a Controparte_1 Controparte_2
Le parti discussero la causa all'udienza del 7.11.2024, tenutasi in modalità cartolare, e, all'esito, con sentenza n. 1637/202 a motivazione contestuale, depositata su Consolle in pari data e pubblicata l'8.11.2024, il Tribunale di Modena rigettò l'opposizione proposta da al decreto Parte_1 ingiuntivo e lo condannò alla rifusione delle spese processuali a favore di e di Controparte_2
Controparte_1
ha proposto appello alla sentenza con atto di citazione notificato alle controparti il Parte_1
13.12.2024 ed iscritto a ruolo il 20.12.2024.
All'appello hanno resistito, costituendosi con distinti difensori, e Controparte_2 Controparte_1 quest'ultimo anche interponendo appello incidentale condizionato.
Il Consigliere Istruttore, alla prima udienza, verificata la regolare costituzione del contraddittorio, ha così disposto:
“Rilevato che nell'elenco documenti in calce all'atto di appello figura “sentenza di primo grado notificata” (doc. 1), ma tale documento non è stato depositato su Consolle da alcuno, invita le parti a chiarire, con note da depositare entro il 5.5.2025, se la sentenza impugnata sia stata notificata o meno da alcuna delle parti, al fine di far decorrere il termine breve per l'impugnazione e, nel caso, a depositare la prova della notifica dell'impugnata sentenza;
rilevato che la causa ha ad oggetto il pagamento di canoni di locazione ed è stata correttamente trattata in primo grado con il rito lavoro – solo per mero errore materiale nella sentenza si legge che è pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., anziché ex art. 429 c.p.c. – muta il rito e fissa l'udienza collegiale del 9.5.2025 ad ore 10.15”.
Con note depositate 28.4.2025, ha depositato la notifica della sentenza di primo grado Controparte_2 eseguita il 13.11.2024 nei confronti di presso il difensore del medesimo in primo Parte_1 grado, avv. Antonello Maria Giacobazzi.
Le parti hanno discusso la causa ex art. 429 c.p.c. all'udienza collegiale del 9.5.2025 ed all'esito la
Corte ha deciso come da separato dispositivo, dandone lettura.
***
L'appello è inammissibile.
Come sopra evidenziato, la causa ha ad oggetto la condanna al pagamento di canoni di locazione e, dunque, ex art. 447 bis c.p.c. è soggetta al rito delle controversie in materia di lavoro disciplinato dagli artt. 409 e seguenti c.p.c.
pagina 2 di 4 In primo grado la causa fu ritualmente trattata con tale rito: introdotta con ricorso ex art. 414 c.p.c., il giudice istruttore con decreto ex art. 415 c.p.c. fissò l'udienza per la comparizione personale delle parti e dopo alcune udienze istruttorie fissò l'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c.; esaurito tale ultimo incombente, senza indicare alcun termine per il deposito della motivazione, il giudice pronunciò la sentenza a definizione del giudizio con motivazione contestuale.
Dalla descrizione dell'attività processuale svolta in primo grado emerge, senza alcun dubbio, come l'indicazione contenuta nell'epigrafe della decisione “pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA”, anziché “ex art. 429 c.p.c.”, sia frutto di un mero errore materiale, dato che la causa per tutto il corso del giudizio di primo grado fu ritualmente trattata con il rito speciale locatizio – a partire dal ricorso introduttivo depositato dall'attuale appellante – mai mutato nel corso del grado.
L'errore materiale contenuto nell'epigrafe della sentenza, pertanto, non ha affatto determinato
“l'apparenza del rito ordinario”, come sostiene che ha proposto l'appello con atto di Parte_1 citazione ordinario. Tale tesi non solo è ingiustificata alla luce dello sviluppo del processo di primo grado, come sopra descritto, ma è altresì del tutto inverosimile, perché non sussiste alcuna ragione – né processuale in senso stretto, né di economia del giudizio o altro – che possa avere indotto il primo giudice a mutare il rito, con provvedimento implicito, al momento di pronunciare la sentenza.
Tanto chiarito, il gravame avrebbe dovuto essere proposto con ricorso ex art. 434 c.p.c. nelle forme previste per le controversie del lavoro, e non già con atto di citazione.
Si osserva, in via generale, che ove l'appello, in luogo di essere introdotto con ricorso, lo sia con citazione, come nella fattispecie, esso non è senz'altro inammissibile, residuando, invero in capo al giudicante il rimedio costituito dal mutamento del rito ex art. 426 c.p.c.
Nelle controversie cui deve applicarsi il rito del lavoro, ai sensi degli artt. 434 e 447 bis c.p.c., la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito dell'atto in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., e ciò anche se l'appello sia proposto erroneamente con la forma della citazione, assumendo rilievo in tal caso solo la data di deposito della medesima con l'iscrizione della causa a ruolo (Cass. Civ. sentenza n. 9530/2010).
Nella fattispecie in decisione, dunque, l'appello è tardivo e inammissibile perché la sua proposizione si
è perfezionata con l'iscrizione a ruolo in data 20.12.2024, oltre il termine breve per l'impugnazione che
è scaduto il 13.12.2024, attesa la notifica a in data 13.11.2024 della sentenza di primo Parte_1 grado da parte di Controparte_2
Da ultimo, contrariamente a quanto sostiene , l'inammissibilità dell'impugnazione – anche Parte_1 quella derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza – è correlata alla tutela pagina 3 di 4 d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato (Cass. Civ. n. 9212/2025, 7634/2022, 11666/2015).
Le spese processuali seguono la soccombenza e i compensi sono liquidati in dispositivo ex D.M.
55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta – minima nella fase istruttoria non essendo stata espletata istruzione probatoria – e dei parametri tutti indicati nel citato decreto ministeriale.
Atteso l'esito dell'impugnazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
115/2002, come introdotto dalla l. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Parte_1
Tribunale di Modena n. 1637/2024 e lo condanna alla rifusione delle spese processuali del presente grado a favore di e di che liquida, per ciascun appellato, in € 4.000 Controparte_2 Controparte_1 per compensi oltre a spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, introdotto dalla l. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile in data 9.5.2025.
Il Consigliere relatore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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