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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/07/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 784/2025 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. CARLO AZZOLINI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
e Parte_1 Parte_2 entrambi con l'avv. CRISTIANA VOLPE e l'avv. FEDERICA TIOZZO CAENAZZO
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Posta in decisione sulle conclusioni congiunte delle parti: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Chioggia (VE) il 26.04.2003, iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Chioggia il 29.04.2003 al n. 19 P. 2S. A anno 2003 tra la sig.ra e Sig. ; 2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile Parte_1 Parte_2 del Comune di Chioggia, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
3) a parziale modifica del verbale di separazione di data 09.12.2021 omologato in data 21.12.2021 disporre che: a) il minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione paritaria dello stesso e residenza anagrafica nell'abitazione della madre sita in Chioggia (VE) Rione S. Andrea 226. In ragione della collocazione paritaria il padre potrà vedere e tenere con sé liberamente il proprio figlio tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle 20.00 e il fine settimana con pernotto, quindi dal pomeriggio del sabato alle ore 15.00 alla domenica sera alle 19.00 quando il padre non sarà impegnato con il lavoro;
b) attesa la collocazione paritaria del figlio tra madre e padre i coniugi concordano che non venga versato alcun
1 assegno di mantenimento a favore del figlio alla madre sig.ra Persona_1 Pt_1
collocataria del minore atteso che i genitori provvederanno al mantenimento del
[...] figlio in via diretta;
c) il sig. provvederà a sostenere integralmente le spese Pt_2 scolastiche del figlio mentre, per le restanti spese straordinarie ciascun Persona_1 genitore sarà tenuto a contribuirvi nella misura del 50% ciascuno, così come disciplinato dal Protocollo Tribunale di Venezia in materia di famiglia. Assegno Unico e detrazioni fiscali a favore al padre (doc. 12); d) nulla in punto assegno divorzile. 4) reciproco consenso al rilascio del passaporto per il minore. Spese integralmente compensate fra le parti”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto dep. 14/02/2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 26/04/2003 nel Comune di Chioggia e dalla cui unione è nato il figlio
(25/11/2014), ad oggi minorenne e affetto da “Disturbo da deficit di Attenzione- Per_1
Iperattività, sottotipo combinato, di grado moderato severo (F90.0) Disturbo Oppositivo
Provocatorio (F91.3) in funzionamento cognitivo caratterizzato da Ritardo Mentale Lieve
(F70) con severe ripercussioni sugli apprendimenti scolastici. Patologia da considerarsi stabilizzata”, che implicano l'utilizzo di strumenti compensativi nel percorso scolastico.
Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e la causa era posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. esprimeva parere favorevole, come da visto del 25/03/2025 in atti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 09/12/2021, data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
2 Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative al figlio minore anche agli interessi morali e materiali dello stesso.
Il tutto come da ricorso.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Spese legali compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Chioggia il 26/04/2003 tra e Parte_1 [...]
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Chioggia nel Registro Pt_2
Atti di Matrimonio dell'Anno 2003, Parte 2, Serie A, n. 19.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto dispone:
a) il minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione paritaria dello stesso e residenza anagrafica nell'abitazione della madre sita in Chioggia (VE) Rione
S. Andrea 226.
In ragione della collocazione paritaria il padre potrà vedere e tenere con sé liberamente il proprio figlio tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle 20.00 e il fine settimana con pernotto, quindi dal pomeriggio del sabato alle ore 15.00 alla domenica sera alle 19.00 quando il padre non sarà impegnato con il lavoro;
b) attesa la collocazione paritaria del figlio tra madre e padre i coniugi concordano che non venga versato alcun assegno di mantenimento a favore del figlio alla Persona_1 madre sig.ra collocataria del minore atteso che i genitori provvederanno al Parte_1 mantenimento del figlio in via diretta;
3 c) il sig. provvederà a sostenere integralmente le spese scolastiche del figlio Pt_2
mentre, per le restanti spese straordinarie ciascun genitore sarà tenuto a Persona_1 contribuirvi nella misura del 50% ciascuno, così come disciplinato dal Protocollo Tribunale di Venezia in materia di famiglia.
Assegno Unico e detrazioni fiscali a favore al padre;
d) nulla in punto assegno divorzile.
4) reciproco consenso al rilascio del passaporto per il minore.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Chioggia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 17.7.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. CARLO AZZOLINI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
e Parte_1 Parte_2 entrambi con l'avv. CRISTIANA VOLPE e l'avv. FEDERICA TIOZZO CAENAZZO
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Posta in decisione sulle conclusioni congiunte delle parti: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Chioggia (VE) il 26.04.2003, iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Chioggia il 29.04.2003 al n. 19 P. 2S. A anno 2003 tra la sig.ra e Sig. ; 2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile Parte_1 Parte_2 del Comune di Chioggia, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
3) a parziale modifica del verbale di separazione di data 09.12.2021 omologato in data 21.12.2021 disporre che: a) il minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione paritaria dello stesso e residenza anagrafica nell'abitazione della madre sita in Chioggia (VE) Rione S. Andrea 226. In ragione della collocazione paritaria il padre potrà vedere e tenere con sé liberamente il proprio figlio tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle 20.00 e il fine settimana con pernotto, quindi dal pomeriggio del sabato alle ore 15.00 alla domenica sera alle 19.00 quando il padre non sarà impegnato con il lavoro;
b) attesa la collocazione paritaria del figlio tra madre e padre i coniugi concordano che non venga versato alcun
1 assegno di mantenimento a favore del figlio alla madre sig.ra Persona_1 Pt_1
collocataria del minore atteso che i genitori provvederanno al mantenimento del
[...] figlio in via diretta;
c) il sig. provvederà a sostenere integralmente le spese Pt_2 scolastiche del figlio mentre, per le restanti spese straordinarie ciascun Persona_1 genitore sarà tenuto a contribuirvi nella misura del 50% ciascuno, così come disciplinato dal Protocollo Tribunale di Venezia in materia di famiglia. Assegno Unico e detrazioni fiscali a favore al padre (doc. 12); d) nulla in punto assegno divorzile. 4) reciproco consenso al rilascio del passaporto per il minore. Spese integralmente compensate fra le parti”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto dep. 14/02/2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 26/04/2003 nel Comune di Chioggia e dalla cui unione è nato il figlio
(25/11/2014), ad oggi minorenne e affetto da “Disturbo da deficit di Attenzione- Per_1
Iperattività, sottotipo combinato, di grado moderato severo (F90.0) Disturbo Oppositivo
Provocatorio (F91.3) in funzionamento cognitivo caratterizzato da Ritardo Mentale Lieve
(F70) con severe ripercussioni sugli apprendimenti scolastici. Patologia da considerarsi stabilizzata”, che implicano l'utilizzo di strumenti compensativi nel percorso scolastico.
Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e la causa era posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. esprimeva parere favorevole, come da visto del 25/03/2025 in atti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 09/12/2021, data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
2 Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative al figlio minore anche agli interessi morali e materiali dello stesso.
Il tutto come da ricorso.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Spese legali compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Chioggia il 26/04/2003 tra e Parte_1 [...]
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Chioggia nel Registro Pt_2
Atti di Matrimonio dell'Anno 2003, Parte 2, Serie A, n. 19.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto dispone:
a) il minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione paritaria dello stesso e residenza anagrafica nell'abitazione della madre sita in Chioggia (VE) Rione
S. Andrea 226.
In ragione della collocazione paritaria il padre potrà vedere e tenere con sé liberamente il proprio figlio tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle 20.00 e il fine settimana con pernotto, quindi dal pomeriggio del sabato alle ore 15.00 alla domenica sera alle 19.00 quando il padre non sarà impegnato con il lavoro;
b) attesa la collocazione paritaria del figlio tra madre e padre i coniugi concordano che non venga versato alcun assegno di mantenimento a favore del figlio alla Persona_1 madre sig.ra collocataria del minore atteso che i genitori provvederanno al Parte_1 mantenimento del figlio in via diretta;
3 c) il sig. provvederà a sostenere integralmente le spese scolastiche del figlio Pt_2
mentre, per le restanti spese straordinarie ciascun genitore sarà tenuto a Persona_1 contribuirvi nella misura del 50% ciascuno, così come disciplinato dal Protocollo Tribunale di Venezia in materia di famiglia.
Assegno Unico e detrazioni fiscali a favore al padre;
d) nulla in punto assegno divorzile.
4) reciproco consenso al rilascio del passaporto per il minore.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Chioggia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 17.7.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
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