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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Giudice Onorario di Tribunale dott.ssa Silvia Sotgia in funzione di Giudice del
Lavoro ha pronunciato e pubblicato mediante lettura nella pubblica udienza dell'8 gennaio
2025 la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 133 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da: nata a [...] il giorno 19.02.1947, residente ad Parte_1
GL (c.f. ), elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio CodiceFiscale_1 degli avvocati Giuliana Murino, Giorgio Rodin, Teodoro Rodin e Fabrizio Rodin, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Furcas, unitamente e/o disgiuntamente, all'avvocato Marina Olla, per procura generale alle liti in atti, domiciliato in Cagliari, presso la sede della locale avvocatura
OPPOSTO
Motivi in fatto e in diritto
A seguito di espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo previsto dall'articolo 445 bis c.p.c. finalizzato al riconoscimento del requisito sanitario necessario per conseguire l'indennità di accompagnamento, parte opponente ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art. 445 bis c.p.c., il ricorso in opposizione nel quale ha censurato la valutazione sfavorevole effettuata dal consulente tecnico d'ufficio,
TO , secondo cui l'opponente risulta affetta da: “Obesità con complicanze Persona_1 artrosiche, cardiopatia ipertensiva, disturbo ansioso-depressivo cronico, gonartrosi bilaterale” e che ha concluso che l'opponente può essere considerata: “invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri dell'età (L 509/88, 124/98) grave
(100%)”.
La difesa opponente ha censurato la valutazione in atti ritenendo che il consulente abbia sottovalutato l'incidenza del quadro patologico che affligge l'opponente, nonostante risulti ben documentata in atti, che la medesima necessita di assistenza continua da parte di terzi nella mobilità e nell'espletamento degli atti della vita quotidiana.
In particolare, la difesa opponente ha osservato che le conclusioni formulate CTU sono incomplete ed incongruenti in quanto non rispondono al quesito postogli dal
Tribunale inerente all'accertamento del mero requisito sanitario previsto per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, in quanto il CTU, non ha fatto alcun riferimento ai requisiti sanitari necessari per beneficiare della prestazione invocata, con la conseguenza che sotto questo profilo l'indagine peritale appare sostanzialmente priva di contenuto medico legale.
Sotto altro profilo, parte opponente ha lamentato che l'indagine peritale non ha tenuto in nessuna considerazione la documentazione medica allegata al ricorso introduttivo, della quale non è rinvenibile alcuna menzione, nonostante l'opponente sia stata riconosciuta dalla competente commissione portatrice di handicap in condizione di gravità ex art. 3 comma 3 L.104/92, con capacità deambulatoria sensibilmente ridotta ex art. 381 del DPR 495/92 circostanza che, unita alla prescrizione di carrozzina manovrabile dall'accompagnatore, dimostra in maniera incontrovertibile la impossibilità alla deambulazione autonoma.
La difesa opponente ha, quindi, concluso chiedendo di accertare che Parte_1
si trova nelle condizioni medico –legali previste per conseguire la prestazione invocata, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con conseguente condanna dell' al pagamento e spese processuali, da distrarsi in favore dei procuratori CP_2
antistatari.
L' si è costituito in giudizio per contestare l'avversa pretesa, deducendo la CP_2 correttezza delle risposte rese dal consulente tecnico d'ufficio e opponendosi al rinnovo delle operazioni peritali, da ritenersi già abbondantemente esaustive.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti e rinnovata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata tenuta a decisione sulle odierne conclusioni delle parti.
§§§§
L'opposizione è parzialmente fondata e merita, pertanto, di essere accolta nei limiti appresso indicati.
Va premesso che, stante i motivi di opposizione, si è ritenuto necessario rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio, nominando all'uopo il TO , il quale ha Persona_2
parzialmente modificato il giudizio medico legale assunto in sede di accertamento tecnico preventivo, con motivazione da intendersi integralmente riportata e che si condivide in quanto scevra da vizi logici ed incongruenze.
In particolare, il consulente tecnico d'ufficio ha confermato che l'opponente è affetta da: “Obesità grave con complicanze artrosiche del ginocchio dx. e sin. ed anca dx. e sin. ed instabilità statico-dinamica. Osteoporosi. Vasculopatia cerebrale cronica. Sindrome depressiva endoreattiva.
Insufficienza venosa arti inferiori. Esiti di tiroidite di Hashimoto. Ipertensione arteriosa in trattamento medico” ed ha concluso che la medesima è affetta da patologie che la rendono invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (l.509/88.124/98), grave 100%, con necessità di assistenza continua, con decorrenza dal mese di aprile 2022.
In particolare, il TO ha acclarato che le affezioni presenti nella Per_2 Pt_1
determinano una invalidità totale della stessa (100%).
Egli, infatti, ha spiegato che a carico dell'apparato osteoarticolare insiste una patologia artrosica di evoluzione avanzata, che è responsabile, attualmente, di un concreto deficit funzionale dei movimenti d' insieme. I distretti articolari più interessati da tale patologia artrosica sono sicuramente la colonna vertebrale, dove si associa una riduzione dei gradi estremi della flesso-estensione del rachide lombare e gli arti inferiori, dove sono presenti alterazioni artrosiche a carico delle ginocchia e dell'anca destra e sinistra.
Inoltre, TO ha chiarito che la deambulazione è limitata, possibile solo con Per_2
ausilio di terzi o di deambulatore a rotelle ed appare alquanto insicura, anche per la concomitante condizione di obesità medio-grave ed insufficienza venosa degli arti inferiori;
il passaggio dalla posizione sdraiata a quella seduta è difficoltoso e deve essere assistito, come si è rilevato durante la visita di consulenza medico-legale.
Ancora, il consulente ha spiegato che la forma depressiva è clinicamente evidente
(con vissuti pessimistici e focalizzazione ideativa) ed incide, quindi, in maniera concreta sulla possibilità di attendere le normali attività della vita quotidiana, mentre le altre affezioni sono attualmente compensate da terapia medica.
Quanto agli ulteriori requisiti necessari per beneficiare della prestazione invocata, il consulente tecnico d'ufficio ha acclarato che dall'applicazione della scheda valutativa, riportata nella consulenza, emerge che l'opponente non è sufficientemente in grado di accudire a sé stessa e, quindi, possiede i requisiti previsti dalla legge n°18/80.
Infine, per quanto attiene alla decorrenza dello stato invalidante, TO ha Per_2
evidenziato che la visita fisiatrica del 24/2/2020 mette in risalto la deambulazione autonoma senza appoggio e solo una successiva visita fisiatrica del 12/4/2022 evidenzia una inziale difficoltà deambulatoria.
Tale difficoltà si è resa poi sempre più evidente (fino al quadro attuale di instabilità statico-dinamica), tanto che alla opponente è stata prescritta una carrozzina a rotelle per gli spostamenti.
Tanto premesso, il consulente ha concluso che, tenuto conto del quadro clinico descritto e delle generali limitazioni funzionali correlate, l'opponente è invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98), grave 100%, con necessità di assistenza continua, con decorrenza dal mese di aprile 2022.
La relazione peritale, supportata da documentazione medica adeguata, ispirata a corretti criteri di giudizio medico legale e correttamente motivata è condivisa per il resto dal
Tribunale che, in conformità alle risultanze sopra riportate, accerta che l'opponente è invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98), grave 100%, con necessità di assistenza continua, con decorrenza dal mese di aprile 2022 e, conseguentemente, accoglie per quanto di ragione la presente opposizione.
Poiché il requisito sanitario necessario per beneficiare della prestazione invocata si è consolidato in capo all'opponente con decorrenza successiva al deposito della domanda amministrativa coeva di fatto al deposito dell'accertamento tecnico preventivo, sussistano i presupposti per procedere alla compensazione integrale tra le parti delle spese processuali relative alla fase dell'accertamento tecnico preventivo e della presente fase del giudizio.
Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate in separati CP_2
decreti, anche in considerazione del fatto che l'opponente ha comprovato ai sensi dell'art. 42, comma 11°, del D.L. 269/03 – attraverso apposita autocertificazione – di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito inferiore a quello previsto dall'art. 76 e 77 del D. Lgs. n. 113 del 2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
accerta che è invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi Parte_1
persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, grave 100%, con necessità di assistenza continua, con decorrenza dal mese di aprile 2022 e, conseguentemente, accoglie per quanto di ragione la presente opposizione.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali delle due fasi del giudizio.
Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate in separati CP_2
decreti.
Così deciso in Cagliari 8 gennaio 2025 IL G.O.P.
(dott.ssa Silvia Sotgia)