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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/04/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, composto da:
dr. Ennio RICCI Presidente rel.
dr.ssa Floriana CONSOLANTE Giudice
dr.ssa Serena BERRUTI Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1709 R.G.A.C. per l'anno 2022, riservata in decisione all' udienza del
2.4.25, e vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Maffei, giusta Parte_1 C.F._1
procura allegata alla comparsa depositata il 20.6.24, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Torrecuso alla Via Fragneta n. 7.
RICORRENTE
E
( ), rappresentata e difesa dall' avv. Gennaro Arcobelli, Controparte_1 C.F._2
come da procura allegata alla comparsa depositata il 18.2.25, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Ceppaloni alla Via Masseriola n. 9.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. presso questo Tribunale.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da accordo depositato l'1.4.25 per l'udienza del
2.4.25, da intendersi qui integralmente riportato;
il P.M. ha concluso come da atto in data 8.4.25.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.5.22 ha chiesto pronunziarsi lo scioglimento (rectius Parte_1
cessazione degli effetti civili) del matrimonio contratto con il 22.7.2011 in Controparte_1
Ceppaloni.
In vista dell'udienza del 2.4.25 il ricorrente e la resistente, pure costituitasi, hanno depositato in data
1.4.25 accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, insistendo per la trasformazione del rito.
All' udienza del 2.4.25, previa trasformazione del rito, la causa è stata riservata alla decisione del
Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.70 n. 898, così come modificata dalla legge 6.3.1987 n. 74, e da ultimo dalla legge 6.5.2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (9.12.20) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Benevento
nel procedimento di separazione consensuale, definito con provvedimento di omologa depositato il
21.12.20, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto in assenza di contestazioni dei coniugi.
Le parti hanno concordato i patti esposti nell' accordo depositato l'1.4.25, da intendersi qui riportati e trascritti;
poiché essi non sono contrare a norme imperative ed all'ordine pubblico, ed appaiono conformi agli interessi dell'unica figlia della coppia, nata il [...], ritiene il Tribunale di Per_1
poterle porre a base della presente decisione.
Atteso l'accordo raggiunto appare superfluo, ed anzi potenzialmente dannoso, procedere all'ascolto della minore.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della L. 898/70.
Attesa la natura e l'esito della vertenza, ricorrono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 22.7.2011 in
Ceppaloni tra nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 Controparte_1
Benevento il 16.4.1983, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ceppaloni, anno
2011, Parte II, serie A, n. 4, alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale
dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 1238, in conformità dell'art. 10 della legge 1.12.70 n. 898, modificata dalla legge 6.3.87
n. 74;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11.4.25
IL PRESIDENTE EST.
(dr. Ennio RICCI)
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