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Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 29/05/2024, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
UDIENZA DEL 29/05/2024, ore 9.50
Sono comparsi per parte attrice l'avv.to Marina Tamponi, per parte convenuta, in sostituzione dell'avv.to Paola Palitta, l'avv.to Sebastiano Pes il quale precisa le conclusioni come in atti.
L'avv.to Tamponi precisa le conclusioni come formulate nell'atto introduttivo chiedendo la liquidazione delle spese e competenze riservandosi di depositare istanza di liquidazione essendo la parte ammessa al gratuito patrocinio ed insiste per la condanna della convenuta per lite temeraria.
Le parti chiedono che la causa venga decisa.
IL GIUDICE
Dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Dott.ssa Daniela Schintu
Da atto della interruzione della camera di consiglio dalle ore 11.04 alle ore 11.55
All'esito della camera di consiglio alle ore 13.50 decide, ex art. 281 sexies cpc, come da sotto estesa sentenza, che costituisce parte integrante del presente verbale.
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Daniela Schintu
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 775/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. TAMPONI Parte_1 C.F._1
MARINA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PALITTA IGNAZIA CP_1 P.IVA_1
PAOLA MARIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
In via principale: 1) dichiarare nullo e/o inefficace e/o infondato e/o illegittimo, anche nel quantum debeatur, e comunque annullare l'atto di ingiunzione di pagamento n. 10891/2017 del 27/09/2017 per i motivi di cui in espositiva;
2) accertare e dichiarare la prescrizione degli importi recati nella fattura n. 2014/23157419 del 04/11/2014 con riferimento al periodo dal 31/12/2005 al 04/11/2009;
3) accertare e dichiarare comunque non dovuti i corrispettivi per la fornitura di acqua di cui alle fatture n. 2014/24216547 del 06/10/2014 di € 13,94, n. 2014/23157419 del 04/11/2014 di €
10.656,10 (ora € 10.399,77), n. 2015/502279335 del 11/06/2015 di € 84,04 per le ragioni spiegate nell'espositiva ed in particolare perché non provata la correttezza delle letture né il reale consumo di acqua effettuato dall'attrice; In subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle conclusioni formulate al punto 3), ferme restando le conclusioni di cui ai punti 1) e 2): 4) disporre il
2 ricalcolo della fattura in base al consumo medio della ovvero a quello medio nazionale, Pt_1 tenuto conto altresì della decurtazione del 50 % delle somme relative al canone per l'acqua potabile per il periodo dal 13/08/2012 al 21/02/2014 in conseguenza della dichiarata non potabilità dell'acqua. In ogni caso 5) Con vittoria di spese e compenso del giudizio con distrazione a favore del sottoscritto difensore antistatario. 6) Con condanna della convenuta per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Per parte convenuta: contrariis reiectis, previo rigetto della richiesta di sospensione della efficacia esecutiva dell'atto di ingiunzione, carente dei presupposti di cui all'art. 5 del D. L.vo 150/2011, nel merito, voglia rigettare la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui all'espositiva, ritenendo in ogni caso dovute le somme portate dalla fattura di cui all'ingiunzione di pagamento opposta dedotti gli importi che risulteranno essere coperti dalla prescrizione;
con vittoria di spese e competenze del giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ad ordinanza ingiunzione, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio in persona del suo legale rappresentante, eccependo in via CP_1 preliminare l'invalidità dell'atto di ingiunzione impugnato poiché emesso in assenza dei presupposti previsti per la riscossione coatta, avendo dichiarato falsamente che non vi erano cause ostative, invece sussistenti e per la carenza di potere della società emittente. Nel merito contestava la debenza delle somme richieste dall'ente con l'ordinanza ingiunzione, eccependo la prescrizione del credito, l'errata rilevazione delle letture assunte dal contatore malfunzionante, la non potabilità dell'acqua fornita. Si costituiva in giudizio contestando la domanda e CP_1 rilevando come le somme portate nella fattura di cui all'ingiunzione fossero corrette e legittimo il procedimento di ingiunzione attivato.
La causa, veniva istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica e assunta in decisione, sulle conclusioni formulate dalle parti all'udienza fissata per la precisazione delle stesse.
Si osserva preliminarmente che, nell'ambito della con L.R. n. 29 del 17 ottobre Controparte_2
1997 è stato istituito il Servizio Idrico Integrato (SII), costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione e depurazione di acqua ad uso esclusivamente civile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, delimitando il territorio regionale in un unico Ambito
Territoriale Ottimale (A.T.O. Sardegna), in cui rientravano tutti gli enti locali territoriali.
Nel 2003 è stata poi formalmente istituita l'Autorità d'Ambito (AATO), con funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del SII ma con esclusione di ogni attività di gestione del servizio medesimo;
negli anni 2004 e 2005 tutte le società di gestione
3 del servizio idrico esistenti in sono state incorporate per fusione un'unica società, la CP_2
i cui soci sono la e gli enti locali dell'Isola CP_1 Organizzazione_1
(Provincie e Comuni) e alla quale alla fine del 2005, con decorrenza dal 1 gennaio 2006, l'AATO ha affidato la gestione del SII. In virtù delle disposizioni di cui si è detto e del regolamento del servizio idrico integrato approvato dall'AATO, il cui art. D4 prevede che “i contratti d'utenza stipulati con i precedenti gestori s'intendono automaticamente rinnovati con il gestore unico”, si è quindi verificato un fenomeno di successione ex lege in virtù del quale nei rapporti individuali di
Or utenza il gestore del – e quindi la – è subentrato a tutti i precedenti gestori. Anche a CP_1
prescindere dalla natura o meno di ente pubblico di questa - in quanto società per azioni a CP_1
partecipazione pubblica - è legittimata ad emettere ingiunzioni di pagamento e a procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi dell'art. 17, commi 3-bis e 3 ter D. Lgs. 46/1999, avendo ottenuto la prevista autorizzazione del . In ogni Organizzazione_3
caso, è una società in house è può ricorrere alla procedura di cui al R.D. del 1910 per il CP_1
recupero dei propri crediti anche derivanti da entrate di diritto privato (cfr. tra le altre Cass. civ. Sez.
I, 11-04-2016, n. 7076; Cass. civ. Sez. Unite, 25-05-2009, n. 11992, Cass. civ. Sez. I, 25-08-2004,
n. 16855.).
Nel merito, pur rilevando la violazione delle norme del regolamento del Servizio Idrico Integrato
(di seguito, SII) che prescrivono l'obbligo di fatturare i consumi con periodicità bimestrale, con un numero di letture non inferiore a due volte all'anno ed atteso che non risultando letture tra il 2005 ed il 2010, si evidenzia che ciò non esime l'utente dal corrispondere il corrispettivo dovuto per i consumi effettuati.
Tuttavia, lo stesso ha contestato, oltre alla prescrizione, che il contatore fosse malfunzionante, con una rilevazione di consumi spropositata rispetto ai consumi rilevati per la stessa utenza, in periodi in cui il contatore era funzionante.
Deve osservarsi che, in tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinchè intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (Cass.
11393/2011).
Trova quindi applicazione il criterio di ripartizione dell'onere della prova accolto in giurisprudenza, che esclude l'esistenza di qualsivoglia privilegio probatorio e addossa al gestore, a fronte della contestazione dell'addebito da parte dell'utente, la dimostrazione del buon funzionamento del
4 contatore e la corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura (Cass. 10313/2004 e
Cass. 17041/2002).
E' da osservare, inoltre, che anche nel regolamento del servizio idrico integrato, emanato dall'autorità d'ambito, è prevista una specifica disposizione, integrativa del contratto di utenza, che impone al gestore, in caso di malfunzionamento del contatore, di provvedere alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero in assenza di dati storici sulla base dei valori medi statistici in funzione della tipologia di utenza (art. B35). Giurisprudenza ormai costante ha chiarito a riguardo, che, la denuncia di un consumo abnorme in un certo periodo di tempo da parte dell'utente al fine di contestare la determinazione del corrispettivo, non lo dispensi affatto dall'obbligo di corrispondere ugualmente la somma dovuta, determinabile però secondo il presumibile consumo, quale può essere ricostruito in termini storici sulla base delle misure non contestate, anteriori o posteriori, ovvero, in difetto, statisticamente ascritto a un'utenza caratterizzata dalla medesima tipologia d'uso e, se domestico, destinata a servizio del medesimo numero di persone.
E' stata quindi disposta CTU, la quale, priva di vizi logici e giuridici ed al cui contenuto dell'accertamento espletato si rimanda, ha accertato sia che il contatore era malfunzionante, sia l'entità dei consumi dovuti dall'utente in relazione ai consumi medi, sulla base delle storico letture per il periodo dal 12.03.2014 al 21.07.2016 e calcolando le somme dovute in relazione al periodo di prescrizione e quello di non potabilità; il consulente, ha quindi rideterminato in euro 877,18 iva compresa, il saldo dovuto dall'utente ad per il periodo oggetto di contestazione. CP_1
Nel calcolo riportato, come richiesto dal quesito, il consulente ha svolto l'accertamento per il periodo successivo al 4.11.2009, in considerazione del fatto che per il periodo antecedente a tale data, è maturata la prescrizione, non avendo la convenuta opposta dato prova di avere inviato atti interruttivi, antecedenti alla notifica dell'ordinanza ingiunzione del 30.10.2017.
Il detto elaborato, come detto, ha tenuto in considerazione anche la circostanza della non potabilità dell'acqua, la cui prova è risultata fornita dall'utente mediante la produzione, non contestata, delle ordinanze sindacali del Teresa Gallura, che vietavano l'utilizzo dell'acqua per usi Controparte_3
umani.
Orbene, è da rilevare che le norme di legge e regolamentari che disciplinano il rapporto di somministrazione di acqua per usi domestici prevedono che l'acqua immessa in rete debba essere idonea al consumo umano, ovvero potabile e idonea per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici (D. Lgs.31/2001 ); peraltro, anche il Regolamento del SII prevede, all'art. B.2, che
"L'acqua distribuita in rete risponde ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano così come previsto dalla normativa vigente".
5 L'erogazione, quindi, attraverso la rete di distribuzione pubblica di acqua che non presenti tali requisiti costituisce pertanto un inadempimento - o un inesatto adempimento - agli obblighi derivanti in capo al gestore del SII dal contratto individuale di somministrazione stipulato con l'utente. Nell'ambito del singolo rapporto contrattuale tra utente e fornitore devono trovare applicazione i principi che sorreggono i rapporti obbligatori di diritto privato, e in particolare le norme che disciplinano il contratto di somministrazione e quello di vendita, ivi comprese - nei limiti della compatibilità - quelle in tema di vizi, mancanza di qualità e aliud pro alio. Il gestore del SII non può quindi pretendere il pagamento della tariffa prevista in via generale dall'Autorità d'Ambito per l'erogazione di acqua idonea al consumo umano, quando la risorsa idrica effettivamente somministrata si riveli non idonea a tale uso in conseguenza della violazione di alcuni dei parametri di legge.
Stante la gravità dell' inadempimento posto in essere, è vero che alla fattispecie non può applicarsi l'art. 13 del provvedimento CIP (Comitato Interministeriale Prezzi) n. 26/1975, che per l'acqua non potabile prevedeva una riduzione del 50% del prezzo, dal momento che la determinazione delle tariffe dovute dagli utenti per il servizio idrico è ormai regolata dagli artt. 154 ss. del D. Lgs.
03/04/2006, n. 152, che hanno reso superata e quindi non più in vigore ogni precedente disciplina.
Tuttavia, in caso di riscontrata non potabilità dell'acqua l'utente ha comunque diritto ad una riduzione del prezzo, a fronte della somministrazione di un bene non idoneo all'uso cui è destinato
(art. 1490 cod. civ.) e privo delle qualità imposte da precise disposizioni normative e contrattuali;
in questi termini può essere interpretata la domanda dell'opponente di riduzione del corrispettivo richiesto dalla società per la fornitura di acqua.
Le norme in materia di garanzia per i vizi sono infatti pacificamente ritenute applicabili al contratto di somministrazione, in quanto siano con esso compatibili, ai sensi dell'art. 1570 cod. civ.
A tal fine, in mancanza di altri elementi di giudizio deve farsi applicazione di un criterio equitativo che ben può essere individuato impiegando quale parametro di riferimento il provvedimento CIP in precedenza richiamato;
si è quindi applicata una riduzione del 50% alla tariffa acquedotto, ma non anche alle tariffe depurazione e fognatura e alla quota fissa di accesso al servizio, che non sono relative alla qualità dell'acqua erogata.
I canoni per depurazione e fognatura sono del resto certamente dovuti, posto che non è contestato che la zona in cui ricade l'utenza oggetto di causa sia servita da un depuratore e che questo sia correttamente funzionante;
tutti i documenti prodotti attengono infatti ai requisiti di potabilità dell'acqua, e non anche ai parametri delle acque di scarico.
Ulteriormente si rileva che, fronte dell'allegazione di un inadempimento è onere del debitore provare di aver correttamente adempiuto, o che l'inadempimento è stato determinato dal caso
6 fortuito o non è comunque a lui imputabile. Ciò considerato, le ordinanze sindacali fondate sugli
Parte accertamenti svolti dalla e non impugnate da costituiscono sufficiente prova del CP_1
fatto che l'acqua non rispondesse ai parametri imposti dalla legge;
sarebbe stato, quindi, onere della società opposta provare che invece l'acqua erogata era idonea al consumo umano.
Deve, quindi, accogliersi l'opposizione spiegata con spese processuali che, stante l'esiguo importo dovuto, rispetto a quello richiesto, sono poste a carico della convenuta come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-Revoca l'ordinanza ingiunzione impugnata n. 10891/2017 del 27/09/2017 e condanna
[...]
al pagamento in favore di della Pt_1 C.F._1 CP_1 P.IVA_1 somma di €877,18, compresa iva, per le causali di cui alle fatture ingiunte;
-condanna alla rifusione in favore dell'Amministrazione dello Stato, CP_1 P.IVA_1
per l'ammissione della al gratuito patrocinio a spese dello Stato, delle spese del Parte_1 giudizio, che liquida in € 2540,00, oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
-pone definitivamente a carico di le spese di CTU. CP_1
Tempio Pausania, 29.05.2024
Il Giudice onorario
Dott.ssa Daniela Schintu
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