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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/12/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. EP NI Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa OR ON Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 672 del Ruolo Generale degli Affari civili non contenziosi dell'anno 2025 vertente
Tra
, nato a [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Agrigento, via Pietro Nenni n. 34, presso lo studio dell'avv. SPATARO GISELLA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a PA (PA) in [...] Controparte_1
06/04/1989, elettivamente domiciliata in Agrigento, via Pietro Nenni n.
34, presso lo studio dell'avv. SPATARO GISELLA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– ricorrenti–
E Con L'intervento del Pubblico Ministero
R.G. n.
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili).
Conclusioni delle parti: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 25/09/2025 alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva apponendo il proprio visto e non opponendosi all'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione in fatto ed in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 17/04/2025, le parti hanno proposto cumulativamente domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle stesse in
Altavilla Milicia, in data 31/07/2015.
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di separazione consensuale dei coniugi merita di essere accolta ricorrendone le condizioni di legge.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione nell'ambito del ricorso introduttivo, da ritenere in questa sede integralmente richiamate,
precisando tuttavia che gli accordi relativi al mobilio e alla automobile
Fiat 500 sono intesi quali accordi inter partes con effetti obbligatori di cui il Tribunale, si limita a prendere atto.
Non sussistono tuttavia i presupposti per definire interamente il presente giudizio, stante l'improcedibilità, allo stato, della domanda di divorzio congiunto.
Deve pertanto emettersi sentenza non definitiva sulla domanda di
- 2 -
R.G. n.
separazione con rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi,
e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter comma 5 c.p.c., dalla data di scadenza assegnata per il deposito di note di trattazione scritta, provveda ad acquisire, sempre con la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'art. 2 della L. n. 898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le conclusioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese di lite tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara la separazione consensuale dei coniugi Pt_1
, nato a [...], in data [...] e
[...] [...]
, nata a [...], in data [...], i quali Controparte_1
hanno contratto matrimonio in Altavilla Milicia, in data 31/07/2015,
trascritto al n. 38, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2015, alle condizioni riportate in parte motiva;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
- 3 -
R.G. n.
dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale
di Termini Imerese, in data 19.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
OR ON EP NI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. EP NI Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa OR ON Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 672 del Ruolo Generale degli Affari civili non contenziosi dell'anno 2025 vertente
Tra
, nato a [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Agrigento, via Pietro Nenni n. 34, presso lo studio dell'avv. SPATARO GISELLA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a PA (PA) in [...] Controparte_1
06/04/1989, elettivamente domiciliata in Agrigento, via Pietro Nenni n.
34, presso lo studio dell'avv. SPATARO GISELLA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– ricorrenti–
E Con L'intervento del Pubblico Ministero
R.G. n.
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili).
Conclusioni delle parti: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 25/09/2025 alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva apponendo il proprio visto e non opponendosi all'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione in fatto ed in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 17/04/2025, le parti hanno proposto cumulativamente domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle stesse in
Altavilla Milicia, in data 31/07/2015.
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di separazione consensuale dei coniugi merita di essere accolta ricorrendone le condizioni di legge.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione nell'ambito del ricorso introduttivo, da ritenere in questa sede integralmente richiamate,
precisando tuttavia che gli accordi relativi al mobilio e alla automobile
Fiat 500 sono intesi quali accordi inter partes con effetti obbligatori di cui il Tribunale, si limita a prendere atto.
Non sussistono tuttavia i presupposti per definire interamente il presente giudizio, stante l'improcedibilità, allo stato, della domanda di divorzio congiunto.
Deve pertanto emettersi sentenza non definitiva sulla domanda di
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R.G. n.
separazione con rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi,
e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter comma 5 c.p.c., dalla data di scadenza assegnata per il deposito di note di trattazione scritta, provveda ad acquisire, sempre con la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'art. 2 della L. n. 898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le conclusioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese di lite tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara la separazione consensuale dei coniugi Pt_1
, nato a [...], in data [...] e
[...] [...]
, nata a [...], in data [...], i quali Controparte_1
hanno contratto matrimonio in Altavilla Milicia, in data 31/07/2015,
trascritto al n. 38, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2015, alle condizioni riportate in parte motiva;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
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R.G. n.
dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale
di Termini Imerese, in data 19.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
OR ON EP NI
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