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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/04/2025, n. 3446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3446 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28250/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Gop dott.ssa Katia Songia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28250/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI NUZZO ROBERTO Parte_1 P.IVA_1
( ) VIA APPIA 233/T 81024 MADDALONI, elettivamente domiciliata presso il C.F._1 difensore
ATTRICE IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
PANICO ANTONIETTA, elettivamente domiciliato in VIA ROMANI 174 SANT'ANASTASIA, presso il difensore avv. PANICO ANTONIETTA
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
CONCLUSIONI
Per parte attrice in opposizione Parte_1
“A) In via preliminare autorizzare parte attrice ad incardinare il procedimento di negoziazione assistita avente ad oggetto la sola domanda riconvenzionale contenuta nell'atto di citazione in opposizione, concedendo il relativo termine e differendo, a tal fine, il giudizio per la verifica dei necessari adempimenti.
B) In via preliminare, qualora proposta dall'opposta, rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto per assenza dei presupposti richiesti dall'art.648 c.p.c. nonché tutte le gravi ragioni processuali e sostanziali esposte al paragrafo V) dei motivi di opposizione, confermando la statuizione di diniego già resa ex art.642 c.p.c.
A tale proposito si rileva che il periculum in mora è totalmente inverso dal momento che sarà impossibile per la deducente recuperare le ingenti somme di sua spettanza per i titoli dedotti al cui pagamento verrà certamente condannata l'opposta, in considerazione delle dimensioni modeste dell'azienda di quest'ultima e del suo capitale sociale - €.2.500,00 (cfr. visura CCIAA allegata alla produzione avversaria da cui si rilevano al 30.09.2022 n.5 addetti in media), a fronte del cospicuo pagina 1 di 12 capitale della società deducente, €.90.000,00 (cfr. visura CCIAA allegata alla produzione avversaria da cui si rilevano 114 addetti in media per il 2022 su 149 unità locali)-.
C) In via preliminare, in accoglimento dell'opposizione e delle eccezioni spiegate ai paragrafi II) e III) dell'atto di citazione, accertare e dichiarare la nullità, inammissibilità ed improcedibilità della domanda avversaria e, di conseguenza, la nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo, da revocarsi integralmente per le seguenti ragioni: a) improcedibilità della domanda monitoria, rilevabile d'ufficio in prima udienza, per violazione del D.L. n.132/14, conv. in L. n. 162/14, e successive modifiche ed integrazioni intervenute con il D.LGS. n.149 del 10.10.2022, in mancanza del preventivo espletamento della procedura di negoziazione assistita;
b) in quanto emesso: 1) in assenza di documentazione idonea (fatture e DAS depositati senza attestazione di conformità, scansionati in maniera confusa ed irrituale – in due file unici e voluminosi- senza che il relativo contenuto fosse stato esplicitato nell'atto); infatti, la mera allegazione delle fatture, dei DAS e di presunte ricevute -caratterizzate da evidenti vizi formali e senza specificare nel ricorso, per ogni presunto trasporto eseguito, la data, il luogo di consegna e la quantità di carburante di cui si assume la consegna- non può ritenersi probante;
b) al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. ed in assenza delle condizioni speciali di ammissibilità richieste;
c) nonostante la mancanza di prova documentale idonea, valida ed efficace -violazione dell'art.2697 c.c., difettando la prova del contratto e/o ordine con le ralative pattuizioni (soprattutto di natura economica), dell'effettiva consegna presso il destinatario, nonchè della certezza, specificità, liquidità ed esigibilità del preteso credito.
D) Ferme le pregresse eccezioni preliminari, nel merito, in accoglimento della spiegata opposizione per le argomentazioni esposte nel loro ordine graduato ai paragrafi II) e III) dell'atto di citazione, annullare, revocare -totalmente o parzialmente- e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, per inammissibilità ed infondatezza della domanda spiegata -indeterminata, generica e nulla- ed insussistenza di qualsivoglia pretesa creditoria nei confronti dell'opponente, ovvero per assenza dei presupposti ex lege previsti per l'emissione del monitorio, ex artt.633 e 634 c.p.c.
E) In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare la sussistenza del controcredito di €.27.738,25 oltre accessori innanzi descritti, in favore di in danno di Parte_1 Pt_2
oltre interessi e spese successive, anche di registrazione, per la causali descritte al paragrafo IV)
[...] dell'atto di citazione, in conseguenza della condotta inadempiente, negligente e imprudente di Pt_2
posta in essere per il tramite del proprio dipendente ex art.2049 c.c.
[...]
F) In via subordinata, qualora controparte dovesse provare i fatti costitutivi della propria pretesa e
l'importo azionato, accertare e dichiarare la compensazione tra le opposte partite dare/avere, con estinzione dell'eventuale debito accertato in capo a e conseguente accredito dell'eccedenza Parte_1 in favore di quest'ultima.
G) Accertare e dichiarare il diritto, in capo a a conseguire il risarcimento dei danni Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti (all'immagine ed alla reputazione commerciale), da liquidarsi anche in via equitativa o per equivalente nella misura della somma ex adverso ingiunta o mediante
CTU, in conseguenza della condotta lesiva avversaria e della volontà di controparte di non transigere in alcun modo la controversia relativa allo scarico del 07.06.2022, neppure a seguito della diffida in atti, nonché di azionare, nella consapevolezza del pregresso debito, somme autoliquidate -infondate sia nell'an che nel quantum-; in relazione a tali aspetti, Voglia l'adito Tribunale tenere conto di tale condotta stragiudiziale e giudiziale non corretta ai sensi dell' art.116 c.p.c.
pagina 2 di 12 H) Condannare l'opposta al pagamento in favore di della somma di €.27.738,25 oltre Parte_1 accessori innanzi descritti, qualora non dovesse essere provato il preteso credito ex adverso azionato;
in via subordinata, qualora provata ed accertata la debenza della somma oggetto di ingiunzione, condannare l'opposta al pagamento della differenza tra le due partite dare/avere, previa relativa compensazione.
I) In ogni caso, condannare l'opposta, al pagamento in favore dell'opponente delle spese e competenze legali con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”.
Per parte convenuta opposta Controparte_2
“VOGLIA L'ADITO TRIBUNALE
Rigettare ogni contraria istanza eccezione e difesa.
A. In via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della la IA IC
[...]
(p. iva / c.f. ) in persona del leg. rapp.te p.t. con sede legale in Controparte_3 P.IVA_3
Milano alla Via Corso Como n. 17 – pec e disporre il differimento Email_1 della prima udienza, assegnando un congruo termine per la chiamata in causa del terzo.
B. Dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare le domande ed eccezioni tutte ex adverso proposte dalla Pt_1
C. Nella non temuta ipotesi di accoglimento delle domande proposte dalla società opponente, ritenere
e dichiarare che la società assicurativa la IA IC (p. iva / Controparte_3
c.f. ) in persona del leg. rapp.te p.t. con sede legale in Milano alla Via Corso Como n. P.IVA_3
17 – pec deve tenere indenne la da ogni Email_1 Controparte_2 esborso e conseguentemente condannare la IA IC al pagamento in favore della di una somma pari a quella che la sarà tenuta a pagare in favore della Pt_1 Controparte_2 società opponete.
Con vittoria si spese, diritti ed onorari di giudizio.
In via istruttoria: essendo la causa di natura strettamente documentale, ci si riporta alla documentazione tutta già versata nella fase monitoria e che si chiede di acquisire anche in questa sede con riserva di articolare, laddove necessario, ulteriori mezzi istruttori, anche in considerazione del comportamento processuale della controparte e, comunque, non oltre i termini di legge consentiti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 21.07.2023, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo N. 10436/2023 emesso in data 2.06.2023 dal Tribunale di
Milano, GU dott.ssa Maria Burza, pubblicato il 13.06.2023 (proc. n.16465/2023 RG), con il quale le veniva ingiunto di pagare alla la complessiva somma di € 21.802,62, oltre Controparte_2 interessi e spese di procedura, a titolo di corrispettivo di trasporti eseguiti in suo favore, come indicati nelle fatture n. 10/23 del 15.02.2023 e n. 11/23 del 23.02.2023, rispettivamente dell'importo di €
17.308,14 e di € 4.494,48. A fondamento della propria opposizione, la eccepiva in via preliminare l'improcedibilità Parte_1 della domanda azionata in via monitoria, per non avere l'opposta previamente esperito la procedura di negoziazione assistita.
Eccepiva poi l'insussistenza di valida ed efficace prova della pretesa creditoria, sia in ordine all'an che in ordine al quantum, evidenziando l'inidoneità della documentazione prodotta a corredo del ricorso pagina 3 di 12 monitorio, costituita da fatture e DAS privi di attestazione di conformità, scansionati in maniera confusa ed irrituale in due file unici e voluminosi, senza specifico richiamo nell'atto e senza esplicitazione, nel ricorso, per ogni presunto trasporto eseguito, della data, del luogo di consegna e della quantità di carburante. Osservava come, oltre a difettare la prova del contratto con le relative pattuizioni, mancasse la prova dell'effettiva consegna presso il destinatario, e che, ove mai fornita la prova dell'esistenza di ogni specifico ordine, la quantificazione del corrispettivo del servizio di trasporto, in assenza di riscontri oggettivi, dovesse giudicarsi unilaterale e generica. Negava che i DAS prodotti in sede monitoria, di cui contestava l'inerenza ad ogni singola fattura, fossero in effetti sottoscritti dal proprio legale rappresentante o da un proprio incaricato, come invece affermato dalla ingiungente nel proprio ricorso. Affermava che la autoliquidazione dei pretesi corrispettivi fosse avvenuta in assenza di: a) atti e documenti comprovanti il conferimento dell'incarico (ordini e/o eventuale contratto); b) riferimenti specifici alle tariffe applicate e al numero dei trasporti che sarebbero stati effettuati;
c) correlazione tra ogni fattura, i documenti di trasporto e le presunte ricevute allegate in sede monitoria;
d) accordi scritti in relazione alla quantificazione dei corrispettivi. Osservava inoltre che le ricevute allegate fossero “in bianco” ovvero non compilate, e che non fosse possibile che il proprio legale rappresentante avesse potuto sottoscrivere tali documenti – come invece affermato dall'opposta -, avendo egli residenza in Caserta e non potendo di conseguenza trovarsi presso i diversi impianti (ben 149 unità locali) al fine di verificare le forniture di carburanti e la loro regolarità.
Evidenziava dunque che tali documenti, già di per sé inidonei all'emissione dell'ingiunzione di pagamento, a maggior ragione non potessero avere valore probatorio nel giudizio di cognizione ordinario introdotto con l'opposizione, gravando sull'opposta l'onere di dare la prova del proprio credito ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Eccepiva quindi la nullità della domanda monitoria, per assoluta indeterminatezza e genericità, nonché per inosservanza dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., non essendo dimostrate le causali delle somme ingiunte e non essendo provato che le prestazioni dedotte siano state effettivamente e correttamente espletate, con conseguente assoluta indeterminatezza della domanda e lesione del diritto di difesa.
In via riconvenzionale, deduceva di essere creditrice dell'opposta a titolo di risarcimento dei danni patiti in occasione dello scarico di carburante contaminato, avvenuto ad opera della Controparte_2 il giorno 7.06.2022 presso il proprio distributore in Mondovì via Quadrone n.
3. A sostegno della
[...] propria domanda affermava che, nell'occasione, al momento dello scarico, l'autista incaricato da
[...] non aveva comunicato l'esistenza della contaminazione del carburante che, quindi, Controparte_2 veniva erogato;
solo successivamente, la proprietà dell'impianto veniva resa edotta dell'errore commesso dall'autista che, aprendo contemporaneamente il serbatoio della benzina e quello del diesel, faceva miscelare i due combustibili scaricandoli, così contaminati, all'interno della cisterna del distributore. Tale grave inadempimento provocava danni sia all'impianto di proprietà di essa Pt_1 che a numerosi utenti che avevano effettuato i rifornimenti, dai quali aveva ricevuto di
[...] conseguenza numerose richieste di risarcimento dei danni. Affermava di essersi fatta carico di tali richieste risarcitorie, al fine di evitare che venissero intrapresi nei suoi confronti contenziosi a catena, pur sostenendo di non avere alcuna responsabilità per i sinistri occorsi, e di aver in data 13.06.2022 messo in mora e diffidato la quale responsabile del fatto illecito del proprio Controparte_2 dipendente, ex art. 2049 c.c.. Deduceva quindi di aver patito un duplice danno: 1) al proprio impianto, presso il quale si sono resi necessari urgenti lavori di aspirazione, carico e trasporto a piattaforma pagina 4 di 12 autorizzata di miscela accidentale gasolio/benzina, per un costo - giusta preventivo del 10.06.2022 redatto da ditta specializzata in attività di bonifica e ripristino dei siti di erogazione Controparte_4 dei carburanti - quantificato in €.9.000,00 oltre IVA;
2) a terzi clienti, e più specificatamente a: a)
residente in [...], che, per il tramite del suo difensore, le aveva Persona_1 inoltrato in data 3.04.2023, invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita per il risarcimento dei danni subiti in data 7.06.2022, a causa del rifornimento di benzina al veicolo di sua proprietà, che, dopo pochi chilometri, manifestava gravi malfunzionamenti fino al definitivo arresto del mezzo che, quindi, veniva trasportato con il carroattrezzi presso l'officina Ford più vicina, dove veniva individuata, quale causa del danno al motore, proprio il carburante contaminato;
tale cliente aveva quantificato il proprio danno in €.1.133,76, e chiestone quindi il risarcimento, rappresentando di avere appreso che numerosi veicoli, che avevano effettuato il rifornimento presso la medesima stazione di servizio, avevano riportato analoghi danni, in quanto il distributore erogava gasolio anzichè benzina;
b)
residente in [...] che, rappresentando la medesima dinamica ed Controparte_5 avendo subito il medesimo malfunzionamento, richiedeva, per il tramite del proprio legale, con pec del
9.01.2023, il risarcimento dei danni subiti - per come accertati dal CTU nell'espletato ATP - nella misura di complessivi €.13.929,43; c) residente in [...] che, Controparte_6 rappresentata la medesima dinamica dei fatti ed avendo subito la medesima tipologia di danno degli altri utenti dell'impianto in quella data e nei giorni successivi, con pec del 2.11.2022 del proprio legale, aveva inoltrato invito alla stipula di una negoziazione assistita chiedendo il risarcimento dei danni subiti nella misura di €.752,60; d) con sede in Carrù, via S. Giuseppe Controparte_7
n.1, che, per il tramite del proprio difensore, rappresentando la medesima dinamica descritta dagli altri danneggiati, inoltrava in data 3.04.2023, a mezzo pec, l'invito alla stipula di una negoziazione assistita, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del rifornimento di carburante contaminato e quantificati in €.1.433,76; e) con sede in Carrù, via S. Giuseppe n.1, che, CP_8 per il tramite del proprio difensore, rappresentando la medesima dinamica descritta dagli altri danneggiati, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, inoltrava in data 3.04.2023, a mezzo pec,
l'invito alla stipula di una negoziazione assistita, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del rifornimento di carburante contaminato e quantificati in €.1.803,76; f) CP_9 residente in [...]che, per il tramite del proprio difensore, rappresentando la medesima dinamica descritta dagli altri danneggiati, inoltrava in data 26.07.2022, a mezzo pec, l'invito alla stipula di una negoziazione assistita, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del rifornimento di carburante contaminato e quantificati in €.1.196,72; g) residente in CP_10
Vicoforte, strada statale n.7 che, per il tramite del proprio difensore, rappresentando la medesima dinamica descritta dagli altri danneggiati, inoltrava in data 3.03.2023, a mezzo pec, l'invito alla stipula di una negoziazione assistita, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del rifornimento di carburante contaminato e quantificati in €.698,98, e così complessivamente
€.27.738,25, con riserva di migliore precisazione anche in aumento, di quanto ad essa spettante per l'attività dannosa posta in essere dall'autista di si in termini di gravi danni Controparte_2 patrimoniali, ma anche non patrimoniali a causa del discredito (danno all'immagine ed alla reputazione e affidabilità commerciale) connesso alla vicenda e alla diffusione che la medesima ha avuto nell'ambito del territorio in cui ha sede l'impianto.
Sulla scorta di tale affermazioni, chiedeva, in via preliminare, il rigetto dell'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto per carenza dei presupposti di cui pagina 5 di 12 all'art.648 c.p.c., ovvero perchè: a) il fatto costitutivo del diritto vantato dalla parte opposta non risultasse «supportato» (non da un semplice fumus boni iuris, ma) da una prova piena e, come tale, inidonea a consentire, allo stato degli atti, l'accoglimento della sua domanda;
b) le eccezioni di processuali e di merito da essa svolte si fondassero su prova scritta o di pronta soluzione;
c) sussistessero gravi motivi in contrario, ovvero 1) inesistenza del preteso credito, 2) sussistenza di un cospicuo controcredito in suo favore, tale da azzerare completamente il preteso credito avversario - sempre che di esso venisse fornita idonea prova-, ovvero determinare una eccedenza in suo favore;
3) inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria in violazione degli artt.633 e 634 c.p.c.; 4) violazione dell'art.2697 c.c. da parte dell'opposta; 5) nullità del ricorso e del decreto ingiuntivo per genericità ed indeterminatezza della domanda, 6) improcedibilità della domanda, 7) mancanza di trasparenza, correttezza e buona fede nella gestione del rapporto commerciale, 8) inadempimento contrattuale e responsabilità da fatto illecito del dipendente, 9) mancata specificazione delle tariffe applicate per la determinazione dei pretesi corrispettivi, 10) mancata indicazione, per ogni singola asserita prestazione, della data e della firma del soggetto incaricato dalla società opponente alla sottoscrizione dei DAS per l'avvenuto scarico dei carburanti, mentre, sotto il profilo del periculum in mora, rilevava la propria impossibilità a recuperare le ingenti somme di sua spettanza per i titoli dedotti, in considerazione delle dimensioni modeste dell'azienda dell'opposta e del suo esiguo capitale sociale, risultante di soli €.2.500,00 da visura CCIAA, a fronte del cospicuo capitale di essa opponente pari ad €.90.000,00, pure risultante da visura CCIAA, da cui emergeva altresì il cospicuo numero di addetti, indicati in media in 114 per il 2022 su 149 unità locali.
Sempre in via preliminare chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, per: a) improcedibilità della domanda monitoria, rilevabile d'ufficio in prima udienza, per violazione del D.L. n.132/14, conv. in L. n. 162/14, e successive modifiche ed integrazioni intervenute con il D.LGS. n.149 del 10.10.2022, in mancanza del preventivo espletamento della procedura di negoziazione assistita;
b) in quanto emesso: 1) in assenza di documentazione idonea (fatture e DAS depositati senza attestazione di conformità, scansionati in maniera confusa ed irrituale – in due file unici e voluminosi- senza che il relativo contenuto fosse stato esplicitato nell'atto); 2) al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 633 e ss.
c.p.c. ed in assenza delle condizioni speciali di ammissibilità richieste;
3) nonostante la mancanza di prova documentale idonea, valida ed efficace, in violazione dell'art.2697 c.c., difettando la prova del contratto e/o ordine con le relative pattuizioni (soprattutto di natura economica), dell'effettiva consegna presso il destinatario, nonchè della certezza, specificità, liquidità ed esigibilità del preteso credito.
Nel merito chiedeva la revoca del decreto opposto e, in accoglimento della domanda proposta in via riconvenzionale, l'accertamento e la dichiarazione di sussistenza del proprio controcredito risarcitorio di €.27.738,25 oltre accessori, interessi e spese successive, anche di registrazione, in conseguenza della condotta inadempiente, negligente e imprudente posta in essere dal dipendente di , Controparte_2 nonché dell'ulteriore credito per danni patrimoniali e non patrimoniali subiti (all'immagine ed alla reputazione commerciale), da liquidarsi anche in via equitativa o per equivalente nella misura della somma ex adverso ingiunta o mediante CTU, in conseguenza della condotta lesiva lamentata, e quindi la condanna dell'opposta al pagamento in suo favore di tali somme.
In via subordinata, in caso di conferma della fondatezza del credito azionato in via monitoria, chiedeva la dichiarazione di compensazione dei controcrediti, con condanna dell'opposta al pagamento della differenza tra le due partite dare/avere. In ogni caso chiedeva la condanna dell'opposta al pagamento in pagina 6 di 12 suo favore delle spese e competenze legali con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio la prendendo posizione sulle eccezioni e sulle Controparte_2 domande formulate dall'opponente. Contestava in particolare l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, rilevando l'insussistenza di tale obbligo in ipotesi di azione monitoria. Quanto al merito, affermava che non Parte_1 avesse formulato alcun disconoscimento delle prestazioni svolte e riportate nelle fatture poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, e che, pertanto, non essendo state disconosciute né le prestazioni, né i rapporti intercorsi tra le parti, e non essendo stata sollevata, né documentata alcuna doglianza circa l'esatta esecuzione delle prestazioni richiesta da cui è scaturito il credito per il quale ha agito, le fatture e l'ulteriore documentazione depositata nel procedimento sommario dovessero essere giudicate idonee all'emissione della richiesta ingiunzione di pagamento.
Quanto alla domanda svolta in via riconvenzionale da parte opponente, ne eccepiva innanzitutto l'improcedibilità per non essere stata previamente spiegata la procedura di negoziazione assistita obbligatoria, trattandosi di credito inferire ad € 50.000,00, e quindi la sua inammissibilità, affermando che non potesse essere svolta nel giudizio di opposizione e dovesse essere oggetto di separato giudizio.
Riferiva in ogni caso di aver tempestivamente notiziato la propria compagnia assicurativa ed aperto il sinistro al fine di vedersi garantita per gli eventuali danni arrecati, per il che formulava istanza di chiamata in causa della con la quale aveva stipulato la polizza assicurativa Controparte_3 per la copertura di danni a terzi n. 408515750, chiedendone la condanna a tenerla indenne in caso di mancato accoglimento della eccezione preliminare di inammissibilità ed improcedibilità della domanda riconvenzionale.
Sulla scorta delle suddette affermazioni, chiedeva, dunque, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa della IA IC e lo spostamento della Controparte_3 prima udienza onde consentirne la citazione;
sempre in via preliminare chiedeva che l'opposizione venisse dichiarata inammissibile e, comunque, che venissero rigettate le domande e le eccezioni proposte dalla nei suoi confronti. Per il caso di accoglimento delle domande proposte Parte_1 dalla società opponente, chiedeva di ritenere e dichiarare la IA IC
[...] obbligata a tenerla indenne da ogni esborso e conseguentemente condannare la Controparte_3 medesima IA IC al pagamento in favore della di quanto Parte_1 eventualmente fosse risultata tenuta a risarcirle.
Con provvedimento del 29.11.2023 veniva autorizzata la chiamata in causa della Controparte_3
con conseguente differimento della prima udienza di trattazione al 5.04.2024. Peraltro non
[...] veniva depositata da parte di l'atto di chiamata della IA di Controparte_2
Assicurazione, né quest'ultima si costituiva in giudizio.
Nel mentre solo parte opponente depositava le memorie integrative di cui all'art. 171ter c.p.c..
In occasione della prima udienza di trattazione, tenutasi il 5.04.2024, il procuratore di Controparte_2 dava atto di non aver proceduto alla chiamata in causa della IA IC
[...] [...]
seppur a ciò autorizzata, riferendo di aver rilevato dall'analisi del contratto di assicurazione che CP_3
pagina 7 di 12 non vi fosse copertura in relazione ai danni lamentati da in quanto verificatisi prima Parte_1 della stipulazione del contratto assicurativo. Lo stesso procuratore insisteva per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, cui il procuratore di si opponeva, Parte_1 chiedendo che venisse disposto l'espletamento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria per la domanda riconvenzionale. Chiedeva inoltre un rinvio per permettere alla parte di presenziare personalmente ovvero per munirsi di procura speciale ex art. 185 c.p.c., per il tentativo di conciliazione.
Ritenuta l'opportunità di tentare la conciliazione, la causa veniva rinviata all'udienza del 7.05.2024, per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c..
Con istanza congiunta depositata il 29-30.04.2024, le parti, dando atto della difficoltà di parte opponente di presenziare personalmente ovvero di munire per il 7.05.2024 il difensore dei poteri di cui all'art. 185 c.p.c., a causa di provvedimenti restrittivi della liberà personale adottati dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Pesaro nell'ambito di procedimento penale a carico del sig.
[...]
, legale rappresentante pro tempore della chiedevano un Controparte_11 Parte_1 congruo rinvio per i medesimi incombenti.
La causa veniva pertanto rinviata all'udienza al 25.06.2024, in occasione della quale veniva dato atto dell'intervenuta rinuncia al mandato difensivo da parte dell'avvocato di per cui veniva Parte_1 richiesto un rinvio per consentire alla medesima parte di munirsi di nuovo difensore che si costituisse in giudizio, richiesta alla quale il procuratore di non si opponeva. La causa veniva Controparte_2 quindi rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 8.10.2024.
Costituitasi la con nuovo difensore, all'udienza dell'8.10.2024 veniva dallo stesso dato Parte_1 atto di aver depositato telematicamente procura ex art. 185 c.p.c.. Di contro, il procuratore di parte opposta dava atto che il legale rappresentante della propria assistita era stato nel frattempo sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari, e che pertanto non era stato possibile per il notaio, anche per via del Covid, raccogliere la firma per la procura speciale. Constatata dunque l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il procuratore di parte opponente si riportava alle difese già svolte, reiterando la propria opposizione alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, e chiedendo quindi la fissazione dell'udienza per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c.. Il procuratore di parte opposta insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, riportandosi, quanto al merito, ai propri scritti difensivi.
Con riservata ordinanza del 8.11.2024, veniva rigettata la richiesta di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, e, non avendo le parti formulato istanze istruttorie per prove costituende, la causa veniva rinviata, ex art. 281sexies c.p.c., all'udienza del 28.03.2025.
All'udienza del 28.03.2025, quindi, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da scritti difensivi, ivi comprese le memorie istruttorie;
invitate a discutere ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., entrambe le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi. Il procuratore di parte opposta in particolare evidenziava che la compensazione del credito non potesse avere luogo dal momento che i pagina 8 di 12 giudizi in corso fossero ancora pendenti e quindi non vi fosse alcun accertamento certo di un controcredito di verso All'esito veniva formulata riserva di Parte_1 Controparte_2 deposito della sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281sexies c.p.c..
Tutto quanto sopra premesso, devono essere innanzitutto delibate le reciproche eccezioni di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, rispettivamente sollevata da parte opponente in relazione alla domanda svolta in via monitoria da Controparte_2
e da parte opposta in relazione alla domanda riconvenzionale svolta nel presente giudizio da Pt_1
[...]
Entrambe le eccezioni sono da giudicarsi infondate.
A mente del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 132 del 12.09.2014, convertito dalla Legge n. 162 del
10.11.2014, le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, con cui viene sancita l'improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato previo esperimento della procedura di negoziazione assistita e viene disciplinato il regime di relativa rilevabilità ad eccezione di parte e d'ufficio, non trovano applicazione, tra l'altro, “a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”.
Circa l'esclusione poi dell'onere di avvio della procedura di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda riconvenzionale, si ritiene valgano le medesime considerazioni svolte dalla
Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia a Sezione Unite del 7.02.2024 n. 3452, in ordine all'espletamento del (diverso) procedimento deflattivo della mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28 del
2010 quale condizione di procedibilità della domanda riconvenzionale, stante la comunanza di finalità dei due procedimenti in esame. Si legge nella parte motiva della citata sentenza: “E' enunciato il principio di diritto: <<la condizione di procedibilit prevista dall d. lgs. n. del sussiste per il solo atto introduttivo giudizio e non le domande riconvenzionali fermo restando che al mediatore compete valutare tutte istanze gli interessi delle parti ed giudice esperire tentativo conciliazione l corso processo laddove possibile>>”.
Passando al merito, circa la domanda svolta in via monitoria da va innanzitutto Controparte_2 premesso in diritto che è uniformemente sostenuto in giurisprudenza di legittimità e di merito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale, a dover provare il diritto per cui ha agito in via monitoria, ed il debitore, ma convenuto in senso sostanziale, a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto (ex plurimis Cass. 25499/2021, Cass. 24629/2015, Cass.
21101/2015). E' pertanto la società creditrice, intimante, a dover fornire la prova del proprio preteso credito, dovendosi altresì ribadire che se la fattura (sempre se regolarmente registrata nella contabilità dell'emittente) è titolo idoneo per ottenere l'emissione del decreto monitorio, nel giudizio di opposizione non è sufficiente, dovendosi fornire la prova del credito con gli ordinari mezzi istruttori (v.
Cass. 5915/2011).
Ciò premesso, si osserva che nel caso di specie parte opposta ha depositato a fondamento della propria richiesta di ingiunzione di pagamento, n. 2 fatture (rispettivamente n. 10 e 11 del 2023) non corredate dall'attestazione della relativa avvenuta regolare registrazione nei propri libri contabili. Le fatture non sono state neppure depositate in formato .xml difettando pertanto la prova che le stesse siano state inviate alla ed all'Agenzia delle Entrate attraverso il SdI (Sistema di Interscambio). Parte_1
pagina 9 di 12 Gli ulteriori documenti allegati dalla società creditrice a sostegno della propria domanda monitoria, non si ritiene costituiscono piena prova del preteso diritto: i doc. 2 e 3 prodotti in sede monitoria, constano rispettivamente di 201 e 77 pagine, e racchiudono innumerevoli Das e ricevute, non ordinati e non agevolmente abbinabili, in spregio all'onere di specificità delle produzioni (già Cass. Sezioni Unite, nella sentenza 2435 del 2008, ha stabilito che il giudice è tenuto a rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande delle parti, rimanendogli perciò inibito di trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, laddove esse non siano specificate nella domanda, e nello stesso senso si erano pronunciate anche Cass. Sentenza n.
10267/2005, Cass. 12 febbraio 1994, n. 1419, Cass. 7 febbraio 1995, n. 1385 e Cass. 22 novembre
2000, n. 15103, da cui si ricava che spetta alla parte, oltre all'onere di indicizzare analiticamente ogni documento da essa prodotto a sostegno della propria prospettazione -giacché il giudice non ha alcun onere di esplorare produzioni indistinte- anche l'onere di illustrare specificamente la rilevanza di ciascuna di tali produzioni rispetto alla tesi difensiva, come del resto confermato anche da Cass. Sez.
Lavoro, sentenza n. 13959 del 19 giugno 2014, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9077 del 05/07/2001, Cass.
Sez. 2, sentenza n. 4822 del 30/05/1997, Cass. Sez. Lavoro, sentenza n. 3592 del 15/06/1984 e, quanto ai giudici di merito, Corte app. Lecce - sez. Taranto, sentenza 9.1.2014).
In ogni caso, nei copiosi ed unici file menzionati, non si rinvengono innumerevoli Das indicati nelle fatture azionate (per quanto riguarda la fattura n. 10/23, non si rinvengono i Das relativi all'indicato trasporto del 2.02 Savona – Mondovì 2 scar – Savona, all'indicato trasporto del 2.02. Segrate –
Borgofranco d'Ivrea – – Segrate;
all'indicato trasporto del 4.02 Trecate – Torino 4 scar – Per_2
Trecate; agli indicati trasporti del 10.02, 11.02. 14.02, 15.02, e per quanto riguarda la fattura n. 11/23 non si rinvengono i Das relativi all'indicato trasporto del 17.02 Savona – Mondovì 2 scar. – Cuneo –
Busca – Savona). I Das prodotti recanti i numeri riportati nelle fatture non sono sottoscritti né dal conducente né dal destinatario. Alcuni recano firme illeggibili, di soggetti non identificabili e come tali non riconducibili all'opponente con certezza;
alcuni sono certamente riferibili a destinatari diversi dall'opponente (v. tale di Torino). Le ricevute, prive di sottoscrizioni del conducente e Testimone_1 del destinatario e solo in alcuni casi recanti il timbro di non sono compilate e non Parte_1 riportano dati che possano con certezza ricondurle alle fatture azionate ed ai Das prodotti.
Tali documenti in ogni caso non risultano idonei a provare il credito, in quanto non forniscono la prova della stipula del contratto di trasporto tra e né della effettiva Parte_1 Controparte_2 esecuzione della prestazione, e men che meno dell'accordo in ordine al relativo corrispettivo. Sebbene il contratto di trasporto sia un contratto a forma libera, ciò non esclude che debba comunque essere provato, sebbene non necessariamente con un documento negoziale.
A fronte delle contestazioni mosse dall'opponente in ordine alla conclusione del contratto di trasporto tra le parti ed alla relativa esecuzione, parte opposta non ha provveduto, nel giudizio di opposizione, ad integrare la propria produzione documentale ovvero a formulare istanze istruttorie finalizzate a dare la prova del proprio credito, sebbene, a fronte della negazione del rapporto di trasporto da parte dell'opponente, fosse a carico della creditrice fornire la positiva prova.
Concludendo, la documentazione allegata da non appare idonea a sorreggere nel Controparte_2 giudizio di opposizione la prova dell'esistenza del credito, cui la medesima era tenuta secondo le norme generali ex art. 2697 c.c., ragione per cu l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
pagina 10 di 12 Quanto alla domanda svolta in via riconvenzionale da non si ritiene sia stata fornita Parte_1 adeguata allegazione e prova né dell'evento lesivo lamentato, in difetto di una prova certa dell'immissione di carburante contaminato ad opera di nell'impianto di Controparte_1 distribuzione dell'opponente, né del nesso di causalità tra lo stesso ed i danni pretesi, né dell'effettiva riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'opposta.
Neppure si ritiene sia stata fornita la prova dell'effettivo danno patito, dal momento che, per quanto riguarda i supposti danneggiamenti subiti dall'impianto di distribuzione di proprietà di è Parte_1 stato unicamente prodotto un preventivo redatto dall'impresa per lavori di Controparte_4 aspirazione, carico e trasporto a piattaforma autorizzata di miscela accidentale gasolio/benzina, oneri di smaltimento compreso eventuale analisi di caratterizzazione, oneri di aspirazione prodotto dai serbatoi, ed oneri di trasporto a piattaforma autorizzata in regime ADR, difettando la prova che tali lavori siano stati in effetti eseguiti e siano stati pagati ed in che misura. Mentre per quanto riguarda i supposti danneggiamenti subiti da clienti, sono stati prodotti solo inviti alla negoziazione assistita e richieste risarcitorie ricevute da tali clienti, difettando la prova dei relativi esiti e del fatto che la Parte_1 abbia in effetti provveduto ad effettuare versamenti in favore dei medesimi.
Va osservato, in diritto, che il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di risarcimento del danno contrattuale svolta dall'opponente è regolato dagli artt. 1218, 1223 e ss e 2697 cc e dal principio della vicinanza della prova: in forza di tali disposizioni, spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare il contratto o il patto contrattuale ovvero la fonte normativa contenente l'obbligazione che si allega inadempiuta e solo allegarne l'inadempimento totale o parziale (ex multis:
Cass. civ., SSUU, 31.10.2001, n. 13533), nonché allegare e provare il proprio danno ed il nesso causale tra inadempimento totale o parziale e danno;
mentre incombe sulla parte cui tale inadempimento è addebitato, provare di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea (ex multis: Cass. civ., sez. 2,
26.07.2013, n. 18125; nello stesso senso, tra le tante: Cass. civ., sez. L, 26.01.2015, n. 1327; Cass. civ., sez. 6-3, 27.11.2014, n. 25214; Cass. civ., sez. 6-3, 5.09.2014 n. 18812; Cass. civ., sez. 3, 28.07.2014 n.
17091; Cass. civ., sez. L, 10.02.2014 n. 2886; Cass. civ., SSUU, 23.09.2013, n. 21678).
Nel caso di specie, come sopra rilevato, non si ritiene che la abbia adempiuto agli oneri Parte_1 probatori a proprio carico, di tal che la domanda riconvenzionale di condanna dell'opposta al risarcimento del danno patrimoniale pretesamente patito in conseguenza dell'inadempimento della medesima, non può trovare accoglimento.
Quanto alla domanda, sempre svolta i via riconvenzionale dall'opponente, finalizzata ad ottenere la condanna di al risarcimento del presunto danno non patrimoniale, segnatamente Controparte_2 quale danno di immagine e di reputazione commerciale, asseritamente patito in conseguenza del medesimo evento lesivo lamentato, oltre a ribadire la già rilevata carenza di prova in ordine agli elementi costituenti fondamento della domanda risarcitoria, si evidenzia ulteriormente la totale carenza di allegazioni, ancor prima che di prova, in ordine a tale specifica voce di danno. Va al riguardo ricordato che la Suprema Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. III, 30/06/2015, n. 13328) ha stabilito che “L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha il dovere di indicare analiticamente
e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno. E dunque in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale;
in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale;
con quali criteri di calcolo dovrà essere computato. Questo essendo l'onere imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno, ne discende che una richiesta di risarcimento dei « danni subiti e subendi », pagina 11 di 12 quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile. Generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere”.
Conclusivamente, il Giudicante non può accogliere la domanda, stante l'estrema ambiguità e genericità della stessa e dei relativi fatti fondanti posti al suo vaglio.
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92 terzo comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione proposta di revoca il decreto ingiuntivo opposto (N. Parte_1
10436/2023 emesso in data 2.06.2023 dal Tribunale di Milano, GU dott.ssa Maria Burza, pubblicato il
13.06.2023 nel proc. monitorio RG 16465/2023),
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Milano, 24 aprile 2025
Il Gop
dott.ssa Katia Songia
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Gop dott.ssa Katia Songia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28250/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI NUZZO ROBERTO Parte_1 P.IVA_1
( ) VIA APPIA 233/T 81024 MADDALONI, elettivamente domiciliata presso il C.F._1 difensore
ATTRICE IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
PANICO ANTONIETTA, elettivamente domiciliato in VIA ROMANI 174 SANT'ANASTASIA, presso il difensore avv. PANICO ANTONIETTA
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
CONCLUSIONI
Per parte attrice in opposizione Parte_1
“A) In via preliminare autorizzare parte attrice ad incardinare il procedimento di negoziazione assistita avente ad oggetto la sola domanda riconvenzionale contenuta nell'atto di citazione in opposizione, concedendo il relativo termine e differendo, a tal fine, il giudizio per la verifica dei necessari adempimenti.
B) In via preliminare, qualora proposta dall'opposta, rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto per assenza dei presupposti richiesti dall'art.648 c.p.c. nonché tutte le gravi ragioni processuali e sostanziali esposte al paragrafo V) dei motivi di opposizione, confermando la statuizione di diniego già resa ex art.642 c.p.c.
A tale proposito si rileva che il periculum in mora è totalmente inverso dal momento che sarà impossibile per la deducente recuperare le ingenti somme di sua spettanza per i titoli dedotti al cui pagamento verrà certamente condannata l'opposta, in considerazione delle dimensioni modeste dell'azienda di quest'ultima e del suo capitale sociale - €.2.500,00 (cfr. visura CCIAA allegata alla produzione avversaria da cui si rilevano al 30.09.2022 n.5 addetti in media), a fronte del cospicuo pagina 1 di 12 capitale della società deducente, €.90.000,00 (cfr. visura CCIAA allegata alla produzione avversaria da cui si rilevano 114 addetti in media per il 2022 su 149 unità locali)-.
C) In via preliminare, in accoglimento dell'opposizione e delle eccezioni spiegate ai paragrafi II) e III) dell'atto di citazione, accertare e dichiarare la nullità, inammissibilità ed improcedibilità della domanda avversaria e, di conseguenza, la nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo, da revocarsi integralmente per le seguenti ragioni: a) improcedibilità della domanda monitoria, rilevabile d'ufficio in prima udienza, per violazione del D.L. n.132/14, conv. in L. n. 162/14, e successive modifiche ed integrazioni intervenute con il D.LGS. n.149 del 10.10.2022, in mancanza del preventivo espletamento della procedura di negoziazione assistita;
b) in quanto emesso: 1) in assenza di documentazione idonea (fatture e DAS depositati senza attestazione di conformità, scansionati in maniera confusa ed irrituale – in due file unici e voluminosi- senza che il relativo contenuto fosse stato esplicitato nell'atto); infatti, la mera allegazione delle fatture, dei DAS e di presunte ricevute -caratterizzate da evidenti vizi formali e senza specificare nel ricorso, per ogni presunto trasporto eseguito, la data, il luogo di consegna e la quantità di carburante di cui si assume la consegna- non può ritenersi probante;
b) al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. ed in assenza delle condizioni speciali di ammissibilità richieste;
c) nonostante la mancanza di prova documentale idonea, valida ed efficace -violazione dell'art.2697 c.c., difettando la prova del contratto e/o ordine con le ralative pattuizioni (soprattutto di natura economica), dell'effettiva consegna presso il destinatario, nonchè della certezza, specificità, liquidità ed esigibilità del preteso credito.
D) Ferme le pregresse eccezioni preliminari, nel merito, in accoglimento della spiegata opposizione per le argomentazioni esposte nel loro ordine graduato ai paragrafi II) e III) dell'atto di citazione, annullare, revocare -totalmente o parzialmente- e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, per inammissibilità ed infondatezza della domanda spiegata -indeterminata, generica e nulla- ed insussistenza di qualsivoglia pretesa creditoria nei confronti dell'opponente, ovvero per assenza dei presupposti ex lege previsti per l'emissione del monitorio, ex artt.633 e 634 c.p.c.
E) In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare la sussistenza del controcredito di €.27.738,25 oltre accessori innanzi descritti, in favore di in danno di Parte_1 Pt_2
oltre interessi e spese successive, anche di registrazione, per la causali descritte al paragrafo IV)
[...] dell'atto di citazione, in conseguenza della condotta inadempiente, negligente e imprudente di Pt_2
posta in essere per il tramite del proprio dipendente ex art.2049 c.c.
[...]
F) In via subordinata, qualora controparte dovesse provare i fatti costitutivi della propria pretesa e
l'importo azionato, accertare e dichiarare la compensazione tra le opposte partite dare/avere, con estinzione dell'eventuale debito accertato in capo a e conseguente accredito dell'eccedenza Parte_1 in favore di quest'ultima.
G) Accertare e dichiarare il diritto, in capo a a conseguire il risarcimento dei danni Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti (all'immagine ed alla reputazione commerciale), da liquidarsi anche in via equitativa o per equivalente nella misura della somma ex adverso ingiunta o mediante
CTU, in conseguenza della condotta lesiva avversaria e della volontà di controparte di non transigere in alcun modo la controversia relativa allo scarico del 07.06.2022, neppure a seguito della diffida in atti, nonché di azionare, nella consapevolezza del pregresso debito, somme autoliquidate -infondate sia nell'an che nel quantum-; in relazione a tali aspetti, Voglia l'adito Tribunale tenere conto di tale condotta stragiudiziale e giudiziale non corretta ai sensi dell' art.116 c.p.c.
pagina 2 di 12 H) Condannare l'opposta al pagamento in favore di della somma di €.27.738,25 oltre Parte_1 accessori innanzi descritti, qualora non dovesse essere provato il preteso credito ex adverso azionato;
in via subordinata, qualora provata ed accertata la debenza della somma oggetto di ingiunzione, condannare l'opposta al pagamento della differenza tra le due partite dare/avere, previa relativa compensazione.
I) In ogni caso, condannare l'opposta, al pagamento in favore dell'opponente delle spese e competenze legali con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”.
Per parte convenuta opposta Controparte_2
“VOGLIA L'ADITO TRIBUNALE
Rigettare ogni contraria istanza eccezione e difesa.
A. In via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della la IA IC
[...]
(p. iva / c.f. ) in persona del leg. rapp.te p.t. con sede legale in Controparte_3 P.IVA_3
Milano alla Via Corso Como n. 17 – pec e disporre il differimento Email_1 della prima udienza, assegnando un congruo termine per la chiamata in causa del terzo.
B. Dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare le domande ed eccezioni tutte ex adverso proposte dalla Pt_1
C. Nella non temuta ipotesi di accoglimento delle domande proposte dalla società opponente, ritenere
e dichiarare che la società assicurativa la IA IC (p. iva / Controparte_3
c.f. ) in persona del leg. rapp.te p.t. con sede legale in Milano alla Via Corso Como n. P.IVA_3
17 – pec deve tenere indenne la da ogni Email_1 Controparte_2 esborso e conseguentemente condannare la IA IC al pagamento in favore della di una somma pari a quella che la sarà tenuta a pagare in favore della Pt_1 Controparte_2 società opponete.
Con vittoria si spese, diritti ed onorari di giudizio.
In via istruttoria: essendo la causa di natura strettamente documentale, ci si riporta alla documentazione tutta già versata nella fase monitoria e che si chiede di acquisire anche in questa sede con riserva di articolare, laddove necessario, ulteriori mezzi istruttori, anche in considerazione del comportamento processuale della controparte e, comunque, non oltre i termini di legge consentiti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 21.07.2023, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo N. 10436/2023 emesso in data 2.06.2023 dal Tribunale di
Milano, GU dott.ssa Maria Burza, pubblicato il 13.06.2023 (proc. n.16465/2023 RG), con il quale le veniva ingiunto di pagare alla la complessiva somma di € 21.802,62, oltre Controparte_2 interessi e spese di procedura, a titolo di corrispettivo di trasporti eseguiti in suo favore, come indicati nelle fatture n. 10/23 del 15.02.2023 e n. 11/23 del 23.02.2023, rispettivamente dell'importo di €
17.308,14 e di € 4.494,48. A fondamento della propria opposizione, la eccepiva in via preliminare l'improcedibilità Parte_1 della domanda azionata in via monitoria, per non avere l'opposta previamente esperito la procedura di negoziazione assistita.
Eccepiva poi l'insussistenza di valida ed efficace prova della pretesa creditoria, sia in ordine all'an che in ordine al quantum, evidenziando l'inidoneità della documentazione prodotta a corredo del ricorso pagina 3 di 12 monitorio, costituita da fatture e DAS privi di attestazione di conformità, scansionati in maniera confusa ed irrituale in due file unici e voluminosi, senza specifico richiamo nell'atto e senza esplicitazione, nel ricorso, per ogni presunto trasporto eseguito, della data, del luogo di consegna e della quantità di carburante. Osservava come, oltre a difettare la prova del contratto con le relative pattuizioni, mancasse la prova dell'effettiva consegna presso il destinatario, e che, ove mai fornita la prova dell'esistenza di ogni specifico ordine, la quantificazione del corrispettivo del servizio di trasporto, in assenza di riscontri oggettivi, dovesse giudicarsi unilaterale e generica. Negava che i DAS prodotti in sede monitoria, di cui contestava l'inerenza ad ogni singola fattura, fossero in effetti sottoscritti dal proprio legale rappresentante o da un proprio incaricato, come invece affermato dalla ingiungente nel proprio ricorso. Affermava che la autoliquidazione dei pretesi corrispettivi fosse avvenuta in assenza di: a) atti e documenti comprovanti il conferimento dell'incarico (ordini e/o eventuale contratto); b) riferimenti specifici alle tariffe applicate e al numero dei trasporti che sarebbero stati effettuati;
c) correlazione tra ogni fattura, i documenti di trasporto e le presunte ricevute allegate in sede monitoria;
d) accordi scritti in relazione alla quantificazione dei corrispettivi. Osservava inoltre che le ricevute allegate fossero “in bianco” ovvero non compilate, e che non fosse possibile che il proprio legale rappresentante avesse potuto sottoscrivere tali documenti – come invece affermato dall'opposta -, avendo egli residenza in Caserta e non potendo di conseguenza trovarsi presso i diversi impianti (ben 149 unità locali) al fine di verificare le forniture di carburanti e la loro regolarità.
Evidenziava dunque che tali documenti, già di per sé inidonei all'emissione dell'ingiunzione di pagamento, a maggior ragione non potessero avere valore probatorio nel giudizio di cognizione ordinario introdotto con l'opposizione, gravando sull'opposta l'onere di dare la prova del proprio credito ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Eccepiva quindi la nullità della domanda monitoria, per assoluta indeterminatezza e genericità, nonché per inosservanza dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., non essendo dimostrate le causali delle somme ingiunte e non essendo provato che le prestazioni dedotte siano state effettivamente e correttamente espletate, con conseguente assoluta indeterminatezza della domanda e lesione del diritto di difesa.
In via riconvenzionale, deduceva di essere creditrice dell'opposta a titolo di risarcimento dei danni patiti in occasione dello scarico di carburante contaminato, avvenuto ad opera della Controparte_2 il giorno 7.06.2022 presso il proprio distributore in Mondovì via Quadrone n.
3. A sostegno della
[...] propria domanda affermava che, nell'occasione, al momento dello scarico, l'autista incaricato da
[...] non aveva comunicato l'esistenza della contaminazione del carburante che, quindi, Controparte_2 veniva erogato;
solo successivamente, la proprietà dell'impianto veniva resa edotta dell'errore commesso dall'autista che, aprendo contemporaneamente il serbatoio della benzina e quello del diesel, faceva miscelare i due combustibili scaricandoli, così contaminati, all'interno della cisterna del distributore. Tale grave inadempimento provocava danni sia all'impianto di proprietà di essa Pt_1 che a numerosi utenti che avevano effettuato i rifornimenti, dai quali aveva ricevuto di
[...] conseguenza numerose richieste di risarcimento dei danni. Affermava di essersi fatta carico di tali richieste risarcitorie, al fine di evitare che venissero intrapresi nei suoi confronti contenziosi a catena, pur sostenendo di non avere alcuna responsabilità per i sinistri occorsi, e di aver in data 13.06.2022 messo in mora e diffidato la quale responsabile del fatto illecito del proprio Controparte_2 dipendente, ex art. 2049 c.c.. Deduceva quindi di aver patito un duplice danno: 1) al proprio impianto, presso il quale si sono resi necessari urgenti lavori di aspirazione, carico e trasporto a piattaforma pagina 4 di 12 autorizzata di miscela accidentale gasolio/benzina, per un costo - giusta preventivo del 10.06.2022 redatto da ditta specializzata in attività di bonifica e ripristino dei siti di erogazione Controparte_4 dei carburanti - quantificato in €.9.000,00 oltre IVA;
2) a terzi clienti, e più specificatamente a: a)
residente in [...], che, per il tramite del suo difensore, le aveva Persona_1 inoltrato in data 3.04.2023, invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita per il risarcimento dei danni subiti in data 7.06.2022, a causa del rifornimento di benzina al veicolo di sua proprietà, che, dopo pochi chilometri, manifestava gravi malfunzionamenti fino al definitivo arresto del mezzo che, quindi, veniva trasportato con il carroattrezzi presso l'officina Ford più vicina, dove veniva individuata, quale causa del danno al motore, proprio il carburante contaminato;
tale cliente aveva quantificato il proprio danno in €.1.133,76, e chiestone quindi il risarcimento, rappresentando di avere appreso che numerosi veicoli, che avevano effettuato il rifornimento presso la medesima stazione di servizio, avevano riportato analoghi danni, in quanto il distributore erogava gasolio anzichè benzina;
b)
residente in [...] che, rappresentando la medesima dinamica ed Controparte_5 avendo subito il medesimo malfunzionamento, richiedeva, per il tramite del proprio legale, con pec del
9.01.2023, il risarcimento dei danni subiti - per come accertati dal CTU nell'espletato ATP - nella misura di complessivi €.13.929,43; c) residente in [...] che, Controparte_6 rappresentata la medesima dinamica dei fatti ed avendo subito la medesima tipologia di danno degli altri utenti dell'impianto in quella data e nei giorni successivi, con pec del 2.11.2022 del proprio legale, aveva inoltrato invito alla stipula di una negoziazione assistita chiedendo il risarcimento dei danni subiti nella misura di €.752,60; d) con sede in Carrù, via S. Giuseppe Controparte_7
n.1, che, per il tramite del proprio difensore, rappresentando la medesima dinamica descritta dagli altri danneggiati, inoltrava in data 3.04.2023, a mezzo pec, l'invito alla stipula di una negoziazione assistita, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del rifornimento di carburante contaminato e quantificati in €.1.433,76; e) con sede in Carrù, via S. Giuseppe n.1, che, CP_8 per il tramite del proprio difensore, rappresentando la medesima dinamica descritta dagli altri danneggiati, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, inoltrava in data 3.04.2023, a mezzo pec,
l'invito alla stipula di una negoziazione assistita, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del rifornimento di carburante contaminato e quantificati in €.1.803,76; f) CP_9 residente in [...]che, per il tramite del proprio difensore, rappresentando la medesima dinamica descritta dagli altri danneggiati, inoltrava in data 26.07.2022, a mezzo pec, l'invito alla stipula di una negoziazione assistita, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del rifornimento di carburante contaminato e quantificati in €.1.196,72; g) residente in CP_10
Vicoforte, strada statale n.7 che, per il tramite del proprio difensore, rappresentando la medesima dinamica descritta dagli altri danneggiati, inoltrava in data 3.03.2023, a mezzo pec, l'invito alla stipula di una negoziazione assistita, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del rifornimento di carburante contaminato e quantificati in €.698,98, e così complessivamente
€.27.738,25, con riserva di migliore precisazione anche in aumento, di quanto ad essa spettante per l'attività dannosa posta in essere dall'autista di si in termini di gravi danni Controparte_2 patrimoniali, ma anche non patrimoniali a causa del discredito (danno all'immagine ed alla reputazione e affidabilità commerciale) connesso alla vicenda e alla diffusione che la medesima ha avuto nell'ambito del territorio in cui ha sede l'impianto.
Sulla scorta di tale affermazioni, chiedeva, in via preliminare, il rigetto dell'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto per carenza dei presupposti di cui pagina 5 di 12 all'art.648 c.p.c., ovvero perchè: a) il fatto costitutivo del diritto vantato dalla parte opposta non risultasse «supportato» (non da un semplice fumus boni iuris, ma) da una prova piena e, come tale, inidonea a consentire, allo stato degli atti, l'accoglimento della sua domanda;
b) le eccezioni di processuali e di merito da essa svolte si fondassero su prova scritta o di pronta soluzione;
c) sussistessero gravi motivi in contrario, ovvero 1) inesistenza del preteso credito, 2) sussistenza di un cospicuo controcredito in suo favore, tale da azzerare completamente il preteso credito avversario - sempre che di esso venisse fornita idonea prova-, ovvero determinare una eccedenza in suo favore;
3) inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria in violazione degli artt.633 e 634 c.p.c.; 4) violazione dell'art.2697 c.c. da parte dell'opposta; 5) nullità del ricorso e del decreto ingiuntivo per genericità ed indeterminatezza della domanda, 6) improcedibilità della domanda, 7) mancanza di trasparenza, correttezza e buona fede nella gestione del rapporto commerciale, 8) inadempimento contrattuale e responsabilità da fatto illecito del dipendente, 9) mancata specificazione delle tariffe applicate per la determinazione dei pretesi corrispettivi, 10) mancata indicazione, per ogni singola asserita prestazione, della data e della firma del soggetto incaricato dalla società opponente alla sottoscrizione dei DAS per l'avvenuto scarico dei carburanti, mentre, sotto il profilo del periculum in mora, rilevava la propria impossibilità a recuperare le ingenti somme di sua spettanza per i titoli dedotti, in considerazione delle dimensioni modeste dell'azienda dell'opposta e del suo esiguo capitale sociale, risultante di soli €.2.500,00 da visura CCIAA, a fronte del cospicuo capitale di essa opponente pari ad €.90.000,00, pure risultante da visura CCIAA, da cui emergeva altresì il cospicuo numero di addetti, indicati in media in 114 per il 2022 su 149 unità locali.
Sempre in via preliminare chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, per: a) improcedibilità della domanda monitoria, rilevabile d'ufficio in prima udienza, per violazione del D.L. n.132/14, conv. in L. n. 162/14, e successive modifiche ed integrazioni intervenute con il D.LGS. n.149 del 10.10.2022, in mancanza del preventivo espletamento della procedura di negoziazione assistita;
b) in quanto emesso: 1) in assenza di documentazione idonea (fatture e DAS depositati senza attestazione di conformità, scansionati in maniera confusa ed irrituale – in due file unici e voluminosi- senza che il relativo contenuto fosse stato esplicitato nell'atto); 2) al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 633 e ss.
c.p.c. ed in assenza delle condizioni speciali di ammissibilità richieste;
3) nonostante la mancanza di prova documentale idonea, valida ed efficace, in violazione dell'art.2697 c.c., difettando la prova del contratto e/o ordine con le relative pattuizioni (soprattutto di natura economica), dell'effettiva consegna presso il destinatario, nonchè della certezza, specificità, liquidità ed esigibilità del preteso credito.
Nel merito chiedeva la revoca del decreto opposto e, in accoglimento della domanda proposta in via riconvenzionale, l'accertamento e la dichiarazione di sussistenza del proprio controcredito risarcitorio di €.27.738,25 oltre accessori, interessi e spese successive, anche di registrazione, in conseguenza della condotta inadempiente, negligente e imprudente posta in essere dal dipendente di , Controparte_2 nonché dell'ulteriore credito per danni patrimoniali e non patrimoniali subiti (all'immagine ed alla reputazione commerciale), da liquidarsi anche in via equitativa o per equivalente nella misura della somma ex adverso ingiunta o mediante CTU, in conseguenza della condotta lesiva lamentata, e quindi la condanna dell'opposta al pagamento in suo favore di tali somme.
In via subordinata, in caso di conferma della fondatezza del credito azionato in via monitoria, chiedeva la dichiarazione di compensazione dei controcrediti, con condanna dell'opposta al pagamento della differenza tra le due partite dare/avere. In ogni caso chiedeva la condanna dell'opposta al pagamento in pagina 6 di 12 suo favore delle spese e competenze legali con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio la prendendo posizione sulle eccezioni e sulle Controparte_2 domande formulate dall'opponente. Contestava in particolare l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, rilevando l'insussistenza di tale obbligo in ipotesi di azione monitoria. Quanto al merito, affermava che non Parte_1 avesse formulato alcun disconoscimento delle prestazioni svolte e riportate nelle fatture poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, e che, pertanto, non essendo state disconosciute né le prestazioni, né i rapporti intercorsi tra le parti, e non essendo stata sollevata, né documentata alcuna doglianza circa l'esatta esecuzione delle prestazioni richiesta da cui è scaturito il credito per il quale ha agito, le fatture e l'ulteriore documentazione depositata nel procedimento sommario dovessero essere giudicate idonee all'emissione della richiesta ingiunzione di pagamento.
Quanto alla domanda svolta in via riconvenzionale da parte opponente, ne eccepiva innanzitutto l'improcedibilità per non essere stata previamente spiegata la procedura di negoziazione assistita obbligatoria, trattandosi di credito inferire ad € 50.000,00, e quindi la sua inammissibilità, affermando che non potesse essere svolta nel giudizio di opposizione e dovesse essere oggetto di separato giudizio.
Riferiva in ogni caso di aver tempestivamente notiziato la propria compagnia assicurativa ed aperto il sinistro al fine di vedersi garantita per gli eventuali danni arrecati, per il che formulava istanza di chiamata in causa della con la quale aveva stipulato la polizza assicurativa Controparte_3 per la copertura di danni a terzi n. 408515750, chiedendone la condanna a tenerla indenne in caso di mancato accoglimento della eccezione preliminare di inammissibilità ed improcedibilità della domanda riconvenzionale.
Sulla scorta delle suddette affermazioni, chiedeva, dunque, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa della IA IC e lo spostamento della Controparte_3 prima udienza onde consentirne la citazione;
sempre in via preliminare chiedeva che l'opposizione venisse dichiarata inammissibile e, comunque, che venissero rigettate le domande e le eccezioni proposte dalla nei suoi confronti. Per il caso di accoglimento delle domande proposte Parte_1 dalla società opponente, chiedeva di ritenere e dichiarare la IA IC
[...] obbligata a tenerla indenne da ogni esborso e conseguentemente condannare la Controparte_3 medesima IA IC al pagamento in favore della di quanto Parte_1 eventualmente fosse risultata tenuta a risarcirle.
Con provvedimento del 29.11.2023 veniva autorizzata la chiamata in causa della Controparte_3
con conseguente differimento della prima udienza di trattazione al 5.04.2024. Peraltro non
[...] veniva depositata da parte di l'atto di chiamata della IA di Controparte_2
Assicurazione, né quest'ultima si costituiva in giudizio.
Nel mentre solo parte opponente depositava le memorie integrative di cui all'art. 171ter c.p.c..
In occasione della prima udienza di trattazione, tenutasi il 5.04.2024, il procuratore di Controparte_2 dava atto di non aver proceduto alla chiamata in causa della IA IC
[...] [...]
seppur a ciò autorizzata, riferendo di aver rilevato dall'analisi del contratto di assicurazione che CP_3
pagina 7 di 12 non vi fosse copertura in relazione ai danni lamentati da in quanto verificatisi prima Parte_1 della stipulazione del contratto assicurativo. Lo stesso procuratore insisteva per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, cui il procuratore di si opponeva, Parte_1 chiedendo che venisse disposto l'espletamento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria per la domanda riconvenzionale. Chiedeva inoltre un rinvio per permettere alla parte di presenziare personalmente ovvero per munirsi di procura speciale ex art. 185 c.p.c., per il tentativo di conciliazione.
Ritenuta l'opportunità di tentare la conciliazione, la causa veniva rinviata all'udienza del 7.05.2024, per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c..
Con istanza congiunta depositata il 29-30.04.2024, le parti, dando atto della difficoltà di parte opponente di presenziare personalmente ovvero di munire per il 7.05.2024 il difensore dei poteri di cui all'art. 185 c.p.c., a causa di provvedimenti restrittivi della liberà personale adottati dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Pesaro nell'ambito di procedimento penale a carico del sig.
[...]
, legale rappresentante pro tempore della chiedevano un Controparte_11 Parte_1 congruo rinvio per i medesimi incombenti.
La causa veniva pertanto rinviata all'udienza al 25.06.2024, in occasione della quale veniva dato atto dell'intervenuta rinuncia al mandato difensivo da parte dell'avvocato di per cui veniva Parte_1 richiesto un rinvio per consentire alla medesima parte di munirsi di nuovo difensore che si costituisse in giudizio, richiesta alla quale il procuratore di non si opponeva. La causa veniva Controparte_2 quindi rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 8.10.2024.
Costituitasi la con nuovo difensore, all'udienza dell'8.10.2024 veniva dallo stesso dato Parte_1 atto di aver depositato telematicamente procura ex art. 185 c.p.c.. Di contro, il procuratore di parte opposta dava atto che il legale rappresentante della propria assistita era stato nel frattempo sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari, e che pertanto non era stato possibile per il notaio, anche per via del Covid, raccogliere la firma per la procura speciale. Constatata dunque l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il procuratore di parte opponente si riportava alle difese già svolte, reiterando la propria opposizione alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, e chiedendo quindi la fissazione dell'udienza per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c.. Il procuratore di parte opposta insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, riportandosi, quanto al merito, ai propri scritti difensivi.
Con riservata ordinanza del 8.11.2024, veniva rigettata la richiesta di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, e, non avendo le parti formulato istanze istruttorie per prove costituende, la causa veniva rinviata, ex art. 281sexies c.p.c., all'udienza del 28.03.2025.
All'udienza del 28.03.2025, quindi, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da scritti difensivi, ivi comprese le memorie istruttorie;
invitate a discutere ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., entrambe le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi. Il procuratore di parte opposta in particolare evidenziava che la compensazione del credito non potesse avere luogo dal momento che i pagina 8 di 12 giudizi in corso fossero ancora pendenti e quindi non vi fosse alcun accertamento certo di un controcredito di verso All'esito veniva formulata riserva di Parte_1 Controparte_2 deposito della sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281sexies c.p.c..
Tutto quanto sopra premesso, devono essere innanzitutto delibate le reciproche eccezioni di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, rispettivamente sollevata da parte opponente in relazione alla domanda svolta in via monitoria da Controparte_2
e da parte opposta in relazione alla domanda riconvenzionale svolta nel presente giudizio da Pt_1
[...]
Entrambe le eccezioni sono da giudicarsi infondate.
A mente del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 132 del 12.09.2014, convertito dalla Legge n. 162 del
10.11.2014, le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, con cui viene sancita l'improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato previo esperimento della procedura di negoziazione assistita e viene disciplinato il regime di relativa rilevabilità ad eccezione di parte e d'ufficio, non trovano applicazione, tra l'altro, “a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”.
Circa l'esclusione poi dell'onere di avvio della procedura di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda riconvenzionale, si ritiene valgano le medesime considerazioni svolte dalla
Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia a Sezione Unite del 7.02.2024 n. 3452, in ordine all'espletamento del (diverso) procedimento deflattivo della mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28 del
2010 quale condizione di procedibilità della domanda riconvenzionale, stante la comunanza di finalità dei due procedimenti in esame. Si legge nella parte motiva della citata sentenza: “E' enunciato il principio di diritto: <<la condizione di procedibilit prevista dall d. lgs. n. del sussiste per il solo atto introduttivo giudizio e non le domande riconvenzionali fermo restando che al mediatore compete valutare tutte istanze gli interessi delle parti ed giudice esperire tentativo conciliazione l corso processo laddove possibile>>”.
Passando al merito, circa la domanda svolta in via monitoria da va innanzitutto Controparte_2 premesso in diritto che è uniformemente sostenuto in giurisprudenza di legittimità e di merito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale, a dover provare il diritto per cui ha agito in via monitoria, ed il debitore, ma convenuto in senso sostanziale, a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto (ex plurimis Cass. 25499/2021, Cass. 24629/2015, Cass.
21101/2015). E' pertanto la società creditrice, intimante, a dover fornire la prova del proprio preteso credito, dovendosi altresì ribadire che se la fattura (sempre se regolarmente registrata nella contabilità dell'emittente) è titolo idoneo per ottenere l'emissione del decreto monitorio, nel giudizio di opposizione non è sufficiente, dovendosi fornire la prova del credito con gli ordinari mezzi istruttori (v.
Cass. 5915/2011).
Ciò premesso, si osserva che nel caso di specie parte opposta ha depositato a fondamento della propria richiesta di ingiunzione di pagamento, n. 2 fatture (rispettivamente n. 10 e 11 del 2023) non corredate dall'attestazione della relativa avvenuta regolare registrazione nei propri libri contabili. Le fatture non sono state neppure depositate in formato .xml difettando pertanto la prova che le stesse siano state inviate alla ed all'Agenzia delle Entrate attraverso il SdI (Sistema di Interscambio). Parte_1
pagina 9 di 12 Gli ulteriori documenti allegati dalla società creditrice a sostegno della propria domanda monitoria, non si ritiene costituiscono piena prova del preteso diritto: i doc. 2 e 3 prodotti in sede monitoria, constano rispettivamente di 201 e 77 pagine, e racchiudono innumerevoli Das e ricevute, non ordinati e non agevolmente abbinabili, in spregio all'onere di specificità delle produzioni (già Cass. Sezioni Unite, nella sentenza 2435 del 2008, ha stabilito che il giudice è tenuto a rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande delle parti, rimanendogli perciò inibito di trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, laddove esse non siano specificate nella domanda, e nello stesso senso si erano pronunciate anche Cass. Sentenza n.
10267/2005, Cass. 12 febbraio 1994, n. 1419, Cass. 7 febbraio 1995, n. 1385 e Cass. 22 novembre
2000, n. 15103, da cui si ricava che spetta alla parte, oltre all'onere di indicizzare analiticamente ogni documento da essa prodotto a sostegno della propria prospettazione -giacché il giudice non ha alcun onere di esplorare produzioni indistinte- anche l'onere di illustrare specificamente la rilevanza di ciascuna di tali produzioni rispetto alla tesi difensiva, come del resto confermato anche da Cass. Sez.
Lavoro, sentenza n. 13959 del 19 giugno 2014, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9077 del 05/07/2001, Cass.
Sez. 2, sentenza n. 4822 del 30/05/1997, Cass. Sez. Lavoro, sentenza n. 3592 del 15/06/1984 e, quanto ai giudici di merito, Corte app. Lecce - sez. Taranto, sentenza 9.1.2014).
In ogni caso, nei copiosi ed unici file menzionati, non si rinvengono innumerevoli Das indicati nelle fatture azionate (per quanto riguarda la fattura n. 10/23, non si rinvengono i Das relativi all'indicato trasporto del 2.02 Savona – Mondovì 2 scar – Savona, all'indicato trasporto del 2.02. Segrate –
Borgofranco d'Ivrea – – Segrate;
all'indicato trasporto del 4.02 Trecate – Torino 4 scar – Per_2
Trecate; agli indicati trasporti del 10.02, 11.02. 14.02, 15.02, e per quanto riguarda la fattura n. 11/23 non si rinvengono i Das relativi all'indicato trasporto del 17.02 Savona – Mondovì 2 scar. – Cuneo –
Busca – Savona). I Das prodotti recanti i numeri riportati nelle fatture non sono sottoscritti né dal conducente né dal destinatario. Alcuni recano firme illeggibili, di soggetti non identificabili e come tali non riconducibili all'opponente con certezza;
alcuni sono certamente riferibili a destinatari diversi dall'opponente (v. tale di Torino). Le ricevute, prive di sottoscrizioni del conducente e Testimone_1 del destinatario e solo in alcuni casi recanti il timbro di non sono compilate e non Parte_1 riportano dati che possano con certezza ricondurle alle fatture azionate ed ai Das prodotti.
Tali documenti in ogni caso non risultano idonei a provare il credito, in quanto non forniscono la prova della stipula del contratto di trasporto tra e né della effettiva Parte_1 Controparte_2 esecuzione della prestazione, e men che meno dell'accordo in ordine al relativo corrispettivo. Sebbene il contratto di trasporto sia un contratto a forma libera, ciò non esclude che debba comunque essere provato, sebbene non necessariamente con un documento negoziale.
A fronte delle contestazioni mosse dall'opponente in ordine alla conclusione del contratto di trasporto tra le parti ed alla relativa esecuzione, parte opposta non ha provveduto, nel giudizio di opposizione, ad integrare la propria produzione documentale ovvero a formulare istanze istruttorie finalizzate a dare la prova del proprio credito, sebbene, a fronte della negazione del rapporto di trasporto da parte dell'opponente, fosse a carico della creditrice fornire la positiva prova.
Concludendo, la documentazione allegata da non appare idonea a sorreggere nel Controparte_2 giudizio di opposizione la prova dell'esistenza del credito, cui la medesima era tenuta secondo le norme generali ex art. 2697 c.c., ragione per cu l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
pagina 10 di 12 Quanto alla domanda svolta in via riconvenzionale da non si ritiene sia stata fornita Parte_1 adeguata allegazione e prova né dell'evento lesivo lamentato, in difetto di una prova certa dell'immissione di carburante contaminato ad opera di nell'impianto di Controparte_1 distribuzione dell'opponente, né del nesso di causalità tra lo stesso ed i danni pretesi, né dell'effettiva riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'opposta.
Neppure si ritiene sia stata fornita la prova dell'effettivo danno patito, dal momento che, per quanto riguarda i supposti danneggiamenti subiti dall'impianto di distribuzione di proprietà di è Parte_1 stato unicamente prodotto un preventivo redatto dall'impresa per lavori di Controparte_4 aspirazione, carico e trasporto a piattaforma autorizzata di miscela accidentale gasolio/benzina, oneri di smaltimento compreso eventuale analisi di caratterizzazione, oneri di aspirazione prodotto dai serbatoi, ed oneri di trasporto a piattaforma autorizzata in regime ADR, difettando la prova che tali lavori siano stati in effetti eseguiti e siano stati pagati ed in che misura. Mentre per quanto riguarda i supposti danneggiamenti subiti da clienti, sono stati prodotti solo inviti alla negoziazione assistita e richieste risarcitorie ricevute da tali clienti, difettando la prova dei relativi esiti e del fatto che la Parte_1 abbia in effetti provveduto ad effettuare versamenti in favore dei medesimi.
Va osservato, in diritto, che il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di risarcimento del danno contrattuale svolta dall'opponente è regolato dagli artt. 1218, 1223 e ss e 2697 cc e dal principio della vicinanza della prova: in forza di tali disposizioni, spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare il contratto o il patto contrattuale ovvero la fonte normativa contenente l'obbligazione che si allega inadempiuta e solo allegarne l'inadempimento totale o parziale (ex multis:
Cass. civ., SSUU, 31.10.2001, n. 13533), nonché allegare e provare il proprio danno ed il nesso causale tra inadempimento totale o parziale e danno;
mentre incombe sulla parte cui tale inadempimento è addebitato, provare di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea (ex multis: Cass. civ., sez. 2,
26.07.2013, n. 18125; nello stesso senso, tra le tante: Cass. civ., sez. L, 26.01.2015, n. 1327; Cass. civ., sez. 6-3, 27.11.2014, n. 25214; Cass. civ., sez. 6-3, 5.09.2014 n. 18812; Cass. civ., sez. 3, 28.07.2014 n.
17091; Cass. civ., sez. L, 10.02.2014 n. 2886; Cass. civ., SSUU, 23.09.2013, n. 21678).
Nel caso di specie, come sopra rilevato, non si ritiene che la abbia adempiuto agli oneri Parte_1 probatori a proprio carico, di tal che la domanda riconvenzionale di condanna dell'opposta al risarcimento del danno patrimoniale pretesamente patito in conseguenza dell'inadempimento della medesima, non può trovare accoglimento.
Quanto alla domanda, sempre svolta i via riconvenzionale dall'opponente, finalizzata ad ottenere la condanna di al risarcimento del presunto danno non patrimoniale, segnatamente Controparte_2 quale danno di immagine e di reputazione commerciale, asseritamente patito in conseguenza del medesimo evento lesivo lamentato, oltre a ribadire la già rilevata carenza di prova in ordine agli elementi costituenti fondamento della domanda risarcitoria, si evidenzia ulteriormente la totale carenza di allegazioni, ancor prima che di prova, in ordine a tale specifica voce di danno. Va al riguardo ricordato che la Suprema Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. III, 30/06/2015, n. 13328) ha stabilito che “L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha il dovere di indicare analiticamente
e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno. E dunque in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale;
in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale;
con quali criteri di calcolo dovrà essere computato. Questo essendo l'onere imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno, ne discende che una richiesta di risarcimento dei « danni subiti e subendi », pagina 11 di 12 quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile. Generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere”.
Conclusivamente, il Giudicante non può accogliere la domanda, stante l'estrema ambiguità e genericità della stessa e dei relativi fatti fondanti posti al suo vaglio.
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92 terzo comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione proposta di revoca il decreto ingiuntivo opposto (N. Parte_1
10436/2023 emesso in data 2.06.2023 dal Tribunale di Milano, GU dott.ssa Maria Burza, pubblicato il
13.06.2023 nel proc. monitorio RG 16465/2023),
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Milano, 24 aprile 2025
Il Gop
dott.ssa Katia Songia
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