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Ordinanza 12 febbraio 2025
Ordinanza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, ordinanza 12/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania
III Sezione Civile
Il Giudice, dott. Alessandro Rizzo, nel procedimento iscritto al n. 11742/2024 R.G.A.C., letti gli atti e sentite le parti, sciogliendo la riserva trattenuta all'udienza dell'11 febbraio 2025, osserva:
1. La denuncia di danno temuto presuppone, in primo luogo, il ragionevole pericolo di danno futuro, grave e prossimo alla cosa che formi oggetto di un diritto reale del ricorrente (Cass. 10282/2004) e che, dunque, esplichi un'utilità economica, dovendo la minaccia necessariamente derivare da una cosa e non da un'attività umana.
2. Ciò premesso, previa riqualificazione della domanda cautelare proposta da nei Parte_1 termini sopra illustrati, si ritiene che tutti i presupposti suddetti sussistano nel caso di specie.
La ricorrente - proprietaria di un immobile ubicato al quarto ed ultimo piano della palazzina F del complesso condominiale di via Freri 14 in Catania - lamenta che la sua proprietà è interessata da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare di copertura e dalla mantovana dell'edificio: da qui, la richiesta di condanna del condominio di via Freri 14 in Catania all'esecuzione di ogni opera necessaria ad ovviare alle cause dei deterioramenti. L'ente condominiale ha resistito in giudizio come da relativa memoria in atti.
3. Ciò posto, deve accogliersi il ricorso per le ragioni di seguito illustrate. Nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio la quale ha offerto prova persuasiva del grave e prossimo pericolo derivante dalle infiltrazioni conseguenti alla cattiva manutenzione del lastrico di copertura dell'edificio di proprietà esclusiva della ricorrente. Dalla relazione peritale in atti può infatti ricavarsi che (a) “[…] l'appartamento della Signora
è interessato da infiltrazioni d'acqua in diversi punti e provenienti in prevalenza dal Parte_1 soprastante terrazzo […]”; (b) “[…] le infiltrazioni sono eziologicamente riconducibili al terrazzo di copertura, tuttavia vi sono anche infiltrazioni e/o lesioni nelle pareti perimetrali dovute con molta probabilità al degrado dei prospetti esterni […]” (cfr. pagg.
8-13 della consulenza tecnica d'ufficio). Quanto sopra appare sufficiente, secondo prudente apprezzamento, a configurare il fumus boni iuris ed il periculum in mora allegato dalla richiedente e sostanziantesi nel progressivo deterioramento dell'immobile di quest'ultima per effetto delle menzionate infiltrazioni.
4. Quanto agli interventi necessari ad ovviare a detti pericoli, ritiene il Tribunale di doversi integralmente riportare alle conclusioni svolte dal perito ai §§ c) e d) della relazione e relativo computo metrico allegato: i costi dei suddetti lavori saranno ripartiti tra il proprietario del lastrico suddetto ed i condomini proprietari delle unità immobiliari sottostanti secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c.
5. In conclusione, vista l'accertata sussistenza del pericolo di danno alla proprietà della ricorrente
, per le cause e secondo le dinamiche esaustivamente descritte dal perito d'ufficio, Parte_1 il Tribunale ordina al condominio di via Freri 14 in Catania l'esecuzione delle opere di cui ai §§ c) e d) della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 29 gennaio 2025 e relativo computo metrico allegato – il tutto, con ripartizione dei relativi costi secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi di cui al d.m. 55/2014. La soccombenza regola anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, le quali sono definitivamente poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
visti gli artt. 1172 c.c., 91 e 688 ss. c.p.c.,
ORDINA
al condominio in Catania l'esecuzione delle opere di cui ai §§ c) e d) della Parte_2 consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 29 gennaio 2025 e relativo computo metrico allegato
– il tutto, con ripartizione dei relativi costi secondo i criteri meglio specificati nella superiore motivazione;
CONDANNA
il condominio di via Freri 14 in Catania a corrispondere, in favore di , le spese di Parte_1 lite che si liquidano in € 264,00 per esborsi e € 5.213,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A., C.P.A. e con distrazione delle suddette spese a favore del procuratore antistatario;
PONE
le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte resistente;
SI COMUNICHI
alle parti.
Così deciso in Catania dalla III sezione civile del Tribunale in data 12 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo