Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 18/06/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 00841/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01292/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1292 del 2024, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Dionigi, con domicilio digitale come da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bari, via De Rossi, n. 190;
contro
Comune di Deliceto, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacinto Lombardi, con domicilio digitale come da registri di giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Marseglia, con domicilio digitale come da registri di giustizia;
per
- l’accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Deliceto in merito all’Invito e Diffida ad adempiere formulato dai Sigg.ri -OMISSIS-e -OMISSIS-e trasmesso mezzo p.e.c. in data 10 luglio 2024;
- nonché per la condanna del Comune di Deliceto alla conclusione del procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso, fatto salvo, sin d’ora ed in caso di inosservanza, la nomina di un Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Deliceto, del signor -OMISSIS-e della signora -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con atto di Invito e Diffida in data 8 -10 luglio 2024 (in seguito, anche solo istanza o diffida del 10 luglio 2024), i signori -OMISSIS- e -OMISSIS-:
- premesso di essere proprietari del terreno riportato in catasto al-OMISSIS-, P.lla 2011 sita in Deliceto alla Via-OMISSIS-, confinante con il terreno di proprietà del Sig. -OMISSIS-e -OMISSIS-, riportato al catasto al-OMISSIS-, P.lla nn. 172 - 410 - 408, sito in Comune di Deliceto in Via -OMISSIS- ;
- considerato:
- che sul terreno di proprietà del Sig. -OMISSIS-insiste un fabbricato del tutto fatiscente, costruito con l’utilizzo di materiale di vario genere, quali: lastre di alluminio, legno derivante da porte dismesse, ecc. ;
- che In particolare, il fabbricato de quo, oltre a deturpare il paesaggio, reca notevole disagio agli odierni istanti, in qualità di confinanti, atteso che la conformazione metallica, in giornate particolarmente ventilate produce forti rumori, tali da recare considerevole disturbo a chi vive, del tutto legittimamente, in prossimità dello stesso ;
- rilevato:
- che la presunta abusività del fabbricato, è stata, invece, accertata in sede di riscontro da parte di DE SP.le AM alla istanza di accesso agli atti formulata dai Sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- in data 22.04.2024, in occasione del quale il Comune di Deliceto ha trasmesso la seguente documentazione:
- Documentazione relativa al procedimento per il rilascio di condono edilizio ad istanza del Sig. -OMISSIS-con relativa istruttoria e successivo provvedimento di diniego;
- Ricorso pendente innanzi al T.A.R. per la Puglia, Bari, Sez. I proposto dal Sig. -OMISSIS-contro il Comune di Deliceto per “l’annullamento - del provvedimento Prot. n. 0010633 del 23.11.2021 a firma della Responsabile del Settore Urbanistica Ambiente e Patrimonio del Comune di Deliceto, avente ad oggetto il diniego della domanda di condono edilizio ex art. 39, comma 1° della L. 724/94, acquisita al protocollo comunale il 1.03.1995 al n. 1230, che ha ritenuto il capannone oggetto della domanda non condonabile “in quanto il manufatto per cui è stata presentata richiesta di condono (struttura in ferro aperta su tutti e quattro i lati) è diverso da quanto realizzato e riscontrato sui luoghi (struttura tompagnata)” - di ogni altro atto presupposto, preordinato, conseguenziale e/o comunque connesso, ivi compreso il preavviso di diniego in data 27.08.2021”; recante R.G. n. 200/2022;
- Atto di costituzione in giudizio depositato da DE SP.le AM ;
- ritenuto:
- che dalla lettura della documentazione ostesa da DE SP.le AM, gli odierni istanti sono stati resi edotti dell’accertata abusività del fabbricato insistente sulla proprietà del Sig. -OMISSIS-come in oggetto indicato, nonché dell’illegittima ed abnorme inerzia di DE SP.le AM rispetto alla dovuta e doverosa repressione dell’abuso edilizio in esecuzione dei provvedimenti adottati ;
- che Il ricorso proposto dal Sig. -OMISSIS-avverso il diniego di condono “in quanto il manufatto per cui è stata presentata richiesta di condono (struttura in ferro aperta su tutti e quattro i lati) è diverso da quanto realizzato e riscontrato sui luoghi (struttura tompagnata)” risulta, peraltro, essere privo di istanza per la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti gravati ;
- che Il giudizio, è, dunque, allo stato, pendente da circa due anni e, l’assenza di istanza cautelare e, per l’effetto, la mancata pronuncia sulla stessa, ha determinato e determina la regolare efficacia dei provvedimenti e, per l’effetto, la sussistenza dell’abusivismo edilizio, colpevolmente (oltre che illegittimamente) non represso dall’AM in esecuzione dei provvedimenti adottati ;
- che Nonostante l’accertato abusivismo , l’AM è rimasta, tuttavia, inadempiente e, in particolare, non ha, allo stato, provveduto all’adozione di alcun provvedimento finalizzato a porre rimedio all’abuso mediante l’adozione di idonea ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi così come previsto dall’art. 31, comma 2, D.P.R. n. 380/2001 (T.U. dell’Edilizia);
-hanno invitato e diffidato il comune di Deliceto a porre in essere tutte le attività prodromiche all’adozione del provvedimento sanzionatorio a contenuto ripristinatorio/demolitorio dell’abuso, come per legge.
1.1 - I ricorrenti espongono che il civico Ente non ha fornito alcun riscontro alla succitata diffida del 10 luglio 2024 e non ha posto in essere alcuna azione, dovuta e non discrezionale, finalizzata all’adozione di un provvedimento teso a porre rimedio all’abuso in questione.
1.2 - I signori -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno agito per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal comune di Deliceto in merito all’Invito e Diffida ad adempiere del 10 luglio 2024 nonché per la condanna del comune di Deliceto alla conclusione del procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, con espressa riserva di esperire l’azione risarcitoria ex art. 30 Cod. proc. amm. per i danni per i danni subiti e subendi a seguito del comportamento inerte tenuto dall’AM resistente.
Hanno dedotto le seguenti censure, così rubricate:
I - Violazione e falsa applicazione di legge (art. 1 e 2 l. n. 241/1990). Violazione e falsa applicazione di legge (art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 (T.U. dell’edilizia). Violazione e falsa applicazione di legge (art. 97 Cost.). Violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa.
1.3 - Si è costituito in giudizio il comune di Deliceto.
Ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, atteso che l’azione proposta è dichiaratamente volta all’emanazione dell’ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi nell’asserita inerzia dell’AM e che non risulta provato nel caso concreto l’interesse al ricorso, individuato nella possibile reale compromissione dei beni dei deducenti lesi dal manufatto “abusivo”, che deve essere valutata in termini di obiettività e non di soggettiva propria peculiare percezione.
Nel merito, il civico Ente espone di aver semplicemente ritenuto di attendere l’esito del relativo giudizio [R. n. 200/2022] non perché credesse mai che il proprio provvedimento sia illegittimo ma perché ogni giudizio è connaturato da un’alea assolutamente immanente , apparendo all’AM procedente ben più rispondente ai principi di ragionevolezza, economicità e efficienza attendere l’esito del giudizio in corso, avente a oggetto il provvedimento comunale di diniego di condono.
1.4 - Si sono costituiti in giudizio i signori -OMISSIS-e -OMISSIS-.
Hanno eccepito preliminarmente:
- che il ricorso sarebbe irricevibile per tardività, in quanto proposto oltre il termine annuale, di cui all’art. 31 Cod. proc. amm., considerandone il decorso sia dalla conclusione del procedimento di condono (diniego del 23 novembre 2023, avente a oggetto il capannone) sia dai precedenti esposti formulati dai ricorrenti (nel 2008 e in data 22 - 24 giugno 2021, cui è seguito il sopralluogo comunale del 24 agosto 2021), con i quali si lamentava la stessa identica situazione descritta nella successiva diffida del 10 luglio 2024 e nel presente ricorso; pertanto, la diffida del 10 luglio 2024 si innesterebbe o si aggiungerebbe a quelle precedenti, non sarebbe una nuova istanza e risulterebbe elusiva del termine perentorio;
- che il ricorso, volto all’adozione di provvedimenti repressivi, sarebbe inammissibile, in quanto la presentazione dell’istanza di condono comporta la sospensione automatica dei procedimenti sanzionatori fino alla relativa definizione; sicchè in pendenza della domanda di condono, il Comune non può adottare alcuna sanzione repressiva degli abusi edilizi; in riferimento al capannone, nessun provvedimento di ripristino potrebbe essere emesso, né sarebbe possibile ordinare all’AM l’adempimento in tal senso, prima della definizione del giudizio sulla legittimità o meno del diniego di condono, attualmente sub iudice e, quindi, non ancora divenuto inoppugnabile;
- il ricorso sarebbe inammissibile, qualora sia rivolto anche al fabbricato rurale, poiché il relativo procedimento di condono non è ancora stato concluso e, pertanto, alcun provvedimento sanzionatorio può essere emesso.
Hanno controdedotto, altresì, che il giudice amministrativo può pronunciare sulla fondatezza della pretesa solo se non residuano margini di discrezionalità e non sono necessari ulteriori adempimenti istruttori della Pubblica AM; ribadiscono che il diniego di condono inerente al capannone non è ancora divenuto inoppugnabile.
Hanno chiesto la declaratoria di irricevibilità o inammissibilità del ricorso e, comunque, il relativo rigetto.
1.5 - Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
1.6 - All’udienza in camera di consiglio del 26 marzo 2025, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Va, innanzitutto, disattesa l’eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso formulata dai controinteressati.
Invero, i precedenti esposti/richieste sono stati “superati” dalla successiva attività amministrativa del Comune (in particolare, il sopravvenuto diniego di condono relativo al capannone, immobile al quale si riferisce l’istanza del 10 luglio 2024) nonché dalle nuove acquisizioni documentali, rivenienti dall’evasione, da parte del civico Ente, delle richieste ostensive di parte (pure rappresentate nella succitata istanza): sopravvenienze oggettive, queste, che connotano di autonomia e novità la richiesta azionata.
2.1 - Ad ogni buon conto, si osserva pure che l’atto di diffida a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, notificato all’AM dopo la scadenza dell’anno previsto dalla legge per la proposizione del ricorso avverso il silenzio-inadempimento, può essere considerato come una nuova istanza di avvio del procedimento, ricorrendone i relativi presupposti” (cfr. ex multis TAR, per la Puglia – Bari, sez. I, 5.1.2021, n. 24; Tar Campania, Napoli, sez. II, sent. n. 1574 del 22.3.2017) (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 20 novembre 2023, n. 1345; in termini, T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 2 maggio 2024, n. 548, Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 maggio 2024, n. 4558, Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 novembre 2024, n. 9123).
Invero, “Mentre nelle ipotesi di decadenza, l’inerzia del titolare della situazione giuridica soggettiva è sanzionata dalla legge con la perdita della situazione stessa, nel caso del silenzio-rifiuto l’inerzia dell’interessato non gli preclude, per espressa previsione legislativa, riprodotta dall’ultimo periodo dell’art. 31, comma 2, c. proc. amm., la possibilità di proporre nuovamente l’istanza, ove ne ricorrano i presupposti.” (Consiglio di Stato sez. V, 30.7.2014, n.4027) ed ancora “Per espressa previsione di legge (art. 31, co. 2, c.p.a., secondo alinea: “è fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti”), infatti, la decorrenza del termine annuale incide soltanto sul piano processuale, senza che si produca nessuna vicenda estintiva dell’interesse legittimo pretensivo sotteso all’iniziativa procedimentale di parte: pertanto, se tale situazione giuridica soggettiva persiste in capo al cittadino anche dopo un anno dalla formazione del silenzio-rifiuto, sussiste pure la legittimazione a riproporre l’istanza di avvio del procedimento e, conseguentemente, a promuovere l’azione avverso il silenzio.
Va soggiunto che, stante la natura del termine in una con la relativa ratio, la diffida a provvedere va equiparata ad una nuova istanza ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.p.a.” (“Cons. Stato, Sez. V, 27.5.2014 n. 2742)” (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 7 febbraio 2023, n. 259).
2.2 - In definitiva, l’istanza - diffida del 10 luglio 2024 esclude la tardività del rimedio processuale, essendo stato il ricorso spedito per la notifica in data 24 ottobre 2024.
3. - Va disattesa, poi, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, formulata dal comune di Deliceto.
Invero, nel giudizio sul silenzio (artt. 31 e 117 Cod. proc. amm.), l’interesse ad agire, quale condizione dell’azione, deve essere declinato in termini di mera prospettazione della lesione, mentre l’effettiva prova della lesione lamentata attiene alla eventuale fase successiva del merito.
È stato condivisibilmente osservato che, Come chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 22/2021 la verifica dell’interesse a ricorrere deve essere condotta “pur sempre sulla base degli elementi desumibili dal ricorso, e al lume delle eventuali eccezioni di controparte o dei rilievi ex officio, prescindendo dall’accertamento effettivo della (sussistenza della situazione giuridica e della) lesione che il ricorrente afferma di aver subito. Nel senso che, come è stato osservato, va verificato che “la situazione giuridica soggettiva affermata possa aver subito una lesione” ma non anche che “abbia subito” una lesione, poiché questo secondo accertamento attiene al merito della lite” (Consiglio di Stato, Sez. II, 13 novembre 2023, n. 9696).
Viceversa, l’interesse al ricorso, inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato e dall’intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo, è configurabile Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 dicembre 2021, n. 22).
4. - L’eccezione di inammissibilità del ricorso spiegata dai controinteressati, con riferimento al fabbricato rurale (pagina 10 della memoria di costituzione del 2 dicembre 2024) è, in concreto, inconferente, poiché la “diffida” del 10 luglio 2024 (e, quindi, l’odierno ricorso a questa riferito) riguarda il solo fabbricato oggetto di diniego di condono (capannone) e non già il fabbricato rurale interessato dall’istanza di condono (il cui relativo procedimento i controinteressati evidenziano non ancora concluso).
5. - Gli ulteriori profili di inammissibilità del ricorso rappresentati dai controinteressati sono in concreto irrilevanti, in ragione dell’esito del giudizio (cfr. il successivo punto n. 9).
6. - Nel merito, il ricorso deve essere accolto parzialmente, quanto al mancato adempimento, da parte del comune di Deliceto, dell’obbligo di provvedere espressamente (limitatamente all’obbligo di risposta).
7. - Invero, nei casi di abusivismo edilizio e in riferimento alla garanzie offerte dalla legge per la conclusione del procedimento amministrativo, l’amministrazione è tenuta a definire il procedimento tutte le volte in cui - così come nel caso di specie - l’istante abbia una legittima aspettativa a conoscere la determinazione dell’amministrazione in ordine al possibile abuso edilizio commesso dal terzo; ex multis, si veda Cons. Stato, Sez. VI, 18 maggio 2020, n. 3120 secondo cui “in linea generale, l’obbligo di provvedere sulle istanze dei privati sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti da una norma, anche in ipotesi ulteriori nelle quali si evidenzino specifiche ragioni di giustizia ed equità che impongano l’adozione di un provvedimento espresso ovvero tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’AM (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 9 gennaio 2020, n. 183);
- nel caso della vigilanza edilizia l’obbligo di provvedere emerge, ormai pacificamente, sia nella giurisprudenza appena richiamata, sia dal tenore della disciplina edilizia avente natura ed effetti di normativa di principio (cfr. art. 27 d.P.R. n. 380 del 2001) (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 27 febbraio 2024, n. 734).
Deve, infatti, ritenersi sussistente l’obbligo del Comune di pronunciarsi sull’istanza “mediante l’adozione di un provvedimento espresso” ex art. 2, comma 1, della L. n. 241/1990, in quanto il proprietario di un’area o di un fabbricato, sulla cui sfera giuridica incide dannosamente il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi relativi ad abusi edilizi da parte dell’organo preposto, è titolare di un interesse legittimo all’esercizio di detti poteri e può pretendere, se non vengono adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi le ragioni. Di conseguenza, il silenzio serbato sull'istanza/diffida integra gli estremi dell’inerzia sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell'obbligo di provvedere espressamente (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 2 febbraio 2011 n. 744).
Il Comune è tenuto, infatti, a rispondere alla domanda con la quale il proprietario di un immobile limitrofo a quello interessato da un abuso edilizio chiede di adottare gli atti di accertamento delle violazioni e i conseguenti provvedimenti repressivi (cfr. T.A.R. Napoli, sez. VIII, 4 marzo 2015, n. 1387). Ne deriva che, a fronte di un’istanza volta a sollecitare l'esercizio dei poteri repressivi in materia edilizia, in presenza delle condizioni della legittimazione e dell’interesse al ricorso, è consentito di ricorrere avverso il silenzio del Comune (T.A.R. Salerno, sez. II, sentenza n. 2610 del 7 ottobre 2022) (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 27 febbraio 2023, n. 203).
In definitiva, va condiviso l’orientamento della giurisprudenza secondo cui “[i]l proprietario di un’area o di un fabbricato confinante con l’immobile nel quale si assume essere stato realizzato un abuso edilizio (ovvero un intervento per il quale, quommodo, si ignori l’effettiva esistenza di un titolo abilitativo), è titolare di un interesse differenziato e qualificato all’esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori da parte dell’organo competente e può pretendere, se non vengano adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con la conseguenza che il silenzio serbato sull’istanza e sulla successiva diffida integra gli estremi del silenzio rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell’obbligo di provvedere espressamente. Sussiste, invero, l’obbligo dell’AM Comunale di provvedere sull’istanza di repressione di abusi edilizi realizzati sul terreno confinante, formulategli dal relativo proprietario, il quale, per tale aspetto che si invera nel concetto di vicinitas, gode di una legittimazione differenziata rispetto alla collettività, subendo gli effetti nocivi immediati e diretti della Commissione dell’eventuale illecito edilizio non represso nell'area limitrofa alla sua proprietà, onde egli è titolare di una posizione di interesse legittimo all’esercizio di tali poteri di vigilanza e, quindi, può proporre l’azione a seguito del silenzio ai sensi dell’art. 31 c.p.a.” (T.A.R. Napoli, sez. VI, 12/11/2021, n. 7224; nello stesso senso si v. T.A.R. Salerno, sez. I, 21/11/2022, n. 3122; T.A.R. Milano, sez. II, 04/06/2021, n. 1380) (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 12 settembre 2023, n. 5059).
8. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere accolto in parte, limitatamente all’obbligo di risposta da parte del civico Ente, e deve essere, conseguentemente, dichiarato l’obbligo del comune di Deliceto di riscontrare espressamente l’istanza del 10 luglio 2024, nel termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, ovvero dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.
9. - L’esito del giudizio (accoglimento nei limiti dell’obbligo di risposta) comporta la concreta irrilevanza della delibazione dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dai controinteressati in relazione al capannone oggetto di diniego di condono ( sub iudice e, pertanto, non ancora inoppugnabile), fatte salve le eventuali determinazioni che saranno adottate dal comune di Deliceto in sede di riscontro all’istanza- diffida del 10 luglio 2024, nell’esercizio del potere amministrativo di competenza, attinenti alla (futura ed eventuale) fase successiva del merito.
10. - Il complessivo andamento della causa giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (sezione prima), accoglie il ricorso, di cui in epigrafe, nei sensi, nei limiti e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i soggetti nominati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Maria Luisa Rotondano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.