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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/10/2025, n. 2187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2187 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.6063/2023 RG, tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Corona – attore; Parte_1
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Amato – convenuta; CP_1 avente ad oggetto: “ accertamento responsabilità-risarcimento del danno”.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 15 ottobre 2025) è stata riservata la decisione ex art.281-sexies ultimo comma cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto ha convenuto in giudizio al fine di ottenere: Parte_1 Controparte_2
- l'accertamento della responsabilità di nella causazione dei danni da infiltrazioni e CP_1 ritorno di liquami per l'immobile di sua proprietà posto in Taranto via Di Palma n.118;
-la condanna di al risarcimento dei danni da liquidare nella somma di €172.441,44; CP_1
-la condanna di al pagamento delle spese di giudizio. CP_1
L'attore ha esposto che:
-l'immobile di sua proprietà, da diversi anni, è interessato da un fenomeno di ritorno di liquami;
-nel corso del tempo, le richieste rivolte ad , anche da parte dell'amministratore Controparte_2 del Condominio, non hanno avuto alcun riscontro;
-il tecnico di parte ha verificato che le cause della fuoriuscita di liquami sono da ricercare in una Contr temporanea occlusione della condotta principale provocata da un sovraccarico per cui i reflui del fabbricato invece di immettersi nella rete tornano indietro defluendo attraverso giunzioni e spie all'interno dell'ambiente;
-il Ctu nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo avviato dinanzi al Giudice di
Pace di Taranto ha confermato le valutazioni del Consulente di parte ed ha quantificato in €8.900,00
i costi di ripristino dello stato dei luoghi;
-all'esponente, per risarcimento del danno e rimborso per esborsi e spese legali, come indicate, spetta la somma di € 14.548,12;
1 -a tale somma va aggiunto il risarcimento per “perdita di chance” determinata dall'impossibilità di concedere l'immobile in locazione commerciale per diversi anni (nel 2021 era stato stipulato un preliminare per una locazione di sei anni con canone mensile di €6.000,00);
-in tutto il periodo di inutilizzo dell'immobile sono state pagate le tasse per l'importo di €12.329,82
e spese condominiali per l'importo di €1.563,50;
-il totale complessivo da rifondere è di €172.441,44.
La società convenuta si è costituita in giudizio tardivamente ed ha eccepito la carenza di legittimazione passiva spettando al Comune di Taranto la vigilanza e la manutenzione delle condotte idriche e fognarie;
per il merito, ha esposto che:
-l'attore non ha né allegato né provato il nesso causale tra i lamentati danni e la condotta dell'ente;
-non è possibile individuare il profilo di responsabilità e quello eziologico;
-il servizio di conduzione e manutenzione della fognatura separata per la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche (fogna bianca) è gestito dall'Ente comunale a norma della
Convenzione ATO;
-la tracimazione delle acque fognanti avviene per l'abusivo afflusso ed immissione di acqua piovana nella rete fognaria provocando infiltrazioni nel sottosuolo che per effetto di fenomeni di risalita interessano le strutture murarie dei fabbricati prospicienti le pubbliche vie;
Contr
-la gestione delle acque piovane non rientra nei compiti per espressa previsione della
Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia stipulata in data 30 settembre 2002;
-AQP, non gestendo il servizio di conduzione e manutenzione della fognatura separata per la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche, non può rispondere delle richieste risarcitorie inoltrate per sinistri cagionati da espulsione dei chiusini stradali a seguito della messa in carico delle condotte di fogna in conseguenza delle precipitazioni meteoriche oppure per sinistri determinati da infiltrazioni di acque reflue fognarie a seguito di messa in carico delle condotte di fogna causata dalle piogge;
-l'avversa pretesa risarcitoria è insussistente per l'an ed il quantum debeatur;
-la porzione immobiliare interessata dai fenomeni infiltrativi è quella del piano interrato e, quindi, spettava al proprietario l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici per garantire l'isolamento dal terreno circostante.
Ha concluso per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva e per il rigetto della domanda.
*** ** ***
La legittimazione passiva della società convenuta deve ritenersi sussistente poiché il ha Parte_1 lamentato “infiltrazioni da liquami” nel piano interrato dell'immobile di sua proprietà, così come
2 accertate dal Ctu della fase preventiva, proponendo la sua domanda giudiziale nei confronti di CP_1
tenuta agli obblighi manutentivi per la relativa condotta fognaria.
[...]
*** ** ***
La domanda di accertamento e risarcitoria è stata proposta sulla scorta di una perizia di parte di una
Consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Giudice di Pace di Taranto nel procedimento ATP n.1389-
2023.
Il Ctu nominato dal Giudice di Pace aveva affermato che:
“l'immobile oggetto di causa è formato da un piano terra adibito a vendita/vetrina e un piano interrato, sottoposto al piano stradale (…) l'immobile ha subito danni da spargimento di liquami, relativamente al piano interrato, causato da ritorno di liquami dal tronco fognario di CP_2
; tali danni sono attribuibili a più eventi nel corso del tempo, ma sempre riconducibili a
[...] ritorni di acque nere (…) durante il sopralluogo, in assenza della controparte, non si è riusciti a capire se, dopo l'ultimo evento dell'8 marzo 2023, siano stati effettuati lavori attui ad eliminare il problema;
inoltre, in assenza di controparte, non si è potuto procedere all'apertura dei pozzetti interessati per verificare il loro regolare funzionamento;
per eliminare il problema al locale oggetto di causa occorre che AQP esegua con maggiore frequenza la pulizia dei pozzetti di proprietà al fine di eliminare una nuova occlusione delle tubazioni”.
*** ** ***
La Ctu del giudizio di merito.
Con ordinanza del 17.05.2024 è stato nominato il Consulente d'ufficio e sono stati formulati i seguenti quesiti:
1) sulla scorta della documentazione prodotta, nonché dopo apposita ispezione dei luoghi, accerti e descriva le caratteristiche strutturali dell'immobile di proprietà di
[...]
Parte_1
2) accerti i profili indicati dall'attore nell'atto di citazione ai punti 3-6;
3) verifichi, ove possibile, gli interventi eseguiti dal proprietario e dall'AQP;
4) accerti le cause dell'”inondazione per ritorno di liquami”, specificando se sussistono fattori concausali connessi agli impianti AQP ed alla struttura degli impianti privati;
5) accerti se AQP abbia omesso interventi risolutivi, specificando quali, compreso quello al collettore principale se risulta al Ctu lo stato di ostruzione;
6) nel caso di accertamento di cause imputabili ad AQP, descriva i danni cagionati all'immobile dell'attore e quantifichi l'importo economico, tenendo conto dell'importo delle opere eseguite, se documentato e dell'importo delle opere da eseguire;
3 Contr 7) nel caso in cui il Ctu individui fattori eziologici imputabili sia al proprietario, sia ad sia eventualmente a terzi (come il Condominio), proceda alla loro descrizione ed accerti in percentuale le conseguenze dannose per le diverse cause, procedendo alla determinazione economica del solo danno causato da omessi interventi di AQP;
8) verifichi, quindi, lo stato complessivo dell'immobile e l'idoneità o meno alla destinazione commerciale-locativa.
Il Ctu, dopo le verifiche preliminari, in risposta al quesito n.4) ha affermato che: “in data 18 novembre 2024, lo scrivente, a partire dalle ore 8.00 e sino alle ore 17.30, con l'ausilio dei mezzi della ditta Itelyum Castiglia, in subappalto per , procedeva all'emungimento CP_1 dei liquami che avevano integralmente invaso la superficie del piano interrato della proprietà
una volta rimossi i liquami è emerso che la causa dell'allagamento del locale era Parte_1 dovuta ad un coperchio di ispezione dell'ultimo tratto orizzontale della colonna di scarico condominiale, coperchio che era saltato a causa della formazione di un tappo di calcare formatosi all'interno della colonna di scarico condominiale;
a causa di tale ostruzione, la pressione della portata di scarico era stata tale da determinare che il coperchio venisse via e si verificasse la fuoriuscita dei liquami;
quindi, il foro di ispezione è divenuto il sito di sversamento dei liquami;
tale condizione si è protratta nel tempo determinando l'allagamento del locale”.
Il Perito ha spiegato le cause di formazione delle ostruzioni di calcare (cfr. relazione pagg.19-20) ed ha affermato che:
-per ovviare a tale problematica occorre effettuare una periodica manutenzione della colonna di scarico;
-nel caso specifico è mancata l'attività di manutenzione che dovrebbe essere calendarizzata in maniera puntuale specie se si pensa che nella colonna oggetto di analisi scaricano gli immobili di uno stabile costituito da nove piani fuori terra;
-per quanto è stato possibile accertare, non sono emersi fattori concausali connessi con gli Contr impianti posti a valle della colonna di scarico condominiale;
-infatti, il pozzetto presente sul marciapiede, in fondo al quale è stato installato il sifone dell' è risultato completamente asciutto ed il pozzetto presentava un Controparte_2 regolare deflusso delle acque e non risultava allagato.
4 L'otturazione nella colonna montante di scarico, dovuta al calcare, è stata confermata dall'amministratore condominiale, come risulta dalla pec inviata dal difensore del Parte_1 al Ctu in data 19 novembre 2024; l'amministratore ha, infatti, notiziato Controparte_3 il difensore del (con allegazioni fotografiche) del fatto che l'otturazione era dovuta Parte_1 ad un tappo di calcare che aveva fatto saltare un tappo di ispezione della colonna.
Il Ctu, svolgendo le controdeduzioni alle osservazioni del Ctp dell'attore, ha rilevato che Contr
“nonostante gli interventi eseguiti da a seguito di videoispezione, tra la fine del mese di marzo 2023 e l'inizio del mese di aprile 2023, e nonostante la piena efficienza del pozzetto con sifone e del tronco connesso alla condotta fognaria principale, i fenomeni di allagamento con liquami continuavano a verificarsi, così confermando l'esito delle verifiche sulle cause (cfr. nota peritale depositata nel pct l'8 aprile 2025).
Le indagini tecniche svolte nel giudizio di merito devono ritenersi più attendibili di quelle della fase preventiva per completezza metodologica e correttezza di analisi e di valutazione dei dati;
basti considerare che il Ctu dell'ATP, in assenza di ispezioni specifiche, ha rassegnato un esito peritale analogo a quello del Consulente di parte del sia per Parte_1 una sorta di approssimazione d'indagine, sia per la mancanza di contraddittorio data dall'omessa costituzione della resistente . CP_1
Ciò posto, alla luce delle risultanze tecniche, il Tribunale deve escludere che il fatto dannoso allegato dall'attore possa essere imputato a responsabilità di . CP_1
Ogni altra questione sull'an e sul quantum debeatur resta assorbita.
Le spese di giudizio possono essere compensate tenuto conto che la domanda di accertamento e di condanna è stata proposta sul presupposto della Consulenza preventiva.
Le spese di Ctu, liquidate con decreto depositato nel pct il 10 aprile 2025, devono gravare per il 50% a carico di ciascuna parte, perché:
1) le verifiche tecniche sono state disposte come mezzo di ausilio del giudice nel giudizio di merito prima ancora della costituzione della convenuta;
2) se la convenuta avesse garantito il contraddittorio nel procedimento di ATP con la regolare costituzione, probabilmente, si sarebbe potuta evitare la successiva fase contenziosa.
PQM
5 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.6063-2023
RG, tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-rigetta la domanda;
-dispone la compensazione delle spese di lite;
-pone le spese di Ctu definitivamente a carico di entrambe le parti, in misura del 50% per ciascuna di esse.
Così deciso in data 18 ottobre 2025.
Il Giudice annagrazia lenti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.6063/2023 RG, tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Corona – attore; Parte_1
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Amato – convenuta; CP_1 avente ad oggetto: “ accertamento responsabilità-risarcimento del danno”.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 15 ottobre 2025) è stata riservata la decisione ex art.281-sexies ultimo comma cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto ha convenuto in giudizio al fine di ottenere: Parte_1 Controparte_2
- l'accertamento della responsabilità di nella causazione dei danni da infiltrazioni e CP_1 ritorno di liquami per l'immobile di sua proprietà posto in Taranto via Di Palma n.118;
-la condanna di al risarcimento dei danni da liquidare nella somma di €172.441,44; CP_1
-la condanna di al pagamento delle spese di giudizio. CP_1
L'attore ha esposto che:
-l'immobile di sua proprietà, da diversi anni, è interessato da un fenomeno di ritorno di liquami;
-nel corso del tempo, le richieste rivolte ad , anche da parte dell'amministratore Controparte_2 del Condominio, non hanno avuto alcun riscontro;
-il tecnico di parte ha verificato che le cause della fuoriuscita di liquami sono da ricercare in una Contr temporanea occlusione della condotta principale provocata da un sovraccarico per cui i reflui del fabbricato invece di immettersi nella rete tornano indietro defluendo attraverso giunzioni e spie all'interno dell'ambiente;
-il Ctu nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo avviato dinanzi al Giudice di
Pace di Taranto ha confermato le valutazioni del Consulente di parte ed ha quantificato in €8.900,00
i costi di ripristino dello stato dei luoghi;
-all'esponente, per risarcimento del danno e rimborso per esborsi e spese legali, come indicate, spetta la somma di € 14.548,12;
1 -a tale somma va aggiunto il risarcimento per “perdita di chance” determinata dall'impossibilità di concedere l'immobile in locazione commerciale per diversi anni (nel 2021 era stato stipulato un preliminare per una locazione di sei anni con canone mensile di €6.000,00);
-in tutto il periodo di inutilizzo dell'immobile sono state pagate le tasse per l'importo di €12.329,82
e spese condominiali per l'importo di €1.563,50;
-il totale complessivo da rifondere è di €172.441,44.
La società convenuta si è costituita in giudizio tardivamente ed ha eccepito la carenza di legittimazione passiva spettando al Comune di Taranto la vigilanza e la manutenzione delle condotte idriche e fognarie;
per il merito, ha esposto che:
-l'attore non ha né allegato né provato il nesso causale tra i lamentati danni e la condotta dell'ente;
-non è possibile individuare il profilo di responsabilità e quello eziologico;
-il servizio di conduzione e manutenzione della fognatura separata per la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche (fogna bianca) è gestito dall'Ente comunale a norma della
Convenzione ATO;
-la tracimazione delle acque fognanti avviene per l'abusivo afflusso ed immissione di acqua piovana nella rete fognaria provocando infiltrazioni nel sottosuolo che per effetto di fenomeni di risalita interessano le strutture murarie dei fabbricati prospicienti le pubbliche vie;
Contr
-la gestione delle acque piovane non rientra nei compiti per espressa previsione della
Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia stipulata in data 30 settembre 2002;
-AQP, non gestendo il servizio di conduzione e manutenzione della fognatura separata per la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche, non può rispondere delle richieste risarcitorie inoltrate per sinistri cagionati da espulsione dei chiusini stradali a seguito della messa in carico delle condotte di fogna in conseguenza delle precipitazioni meteoriche oppure per sinistri determinati da infiltrazioni di acque reflue fognarie a seguito di messa in carico delle condotte di fogna causata dalle piogge;
-l'avversa pretesa risarcitoria è insussistente per l'an ed il quantum debeatur;
-la porzione immobiliare interessata dai fenomeni infiltrativi è quella del piano interrato e, quindi, spettava al proprietario l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici per garantire l'isolamento dal terreno circostante.
Ha concluso per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva e per il rigetto della domanda.
*** ** ***
La legittimazione passiva della società convenuta deve ritenersi sussistente poiché il ha Parte_1 lamentato “infiltrazioni da liquami” nel piano interrato dell'immobile di sua proprietà, così come
2 accertate dal Ctu della fase preventiva, proponendo la sua domanda giudiziale nei confronti di CP_1
tenuta agli obblighi manutentivi per la relativa condotta fognaria.
[...]
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La domanda di accertamento e risarcitoria è stata proposta sulla scorta di una perizia di parte di una
Consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Giudice di Pace di Taranto nel procedimento ATP n.1389-
2023.
Il Ctu nominato dal Giudice di Pace aveva affermato che:
“l'immobile oggetto di causa è formato da un piano terra adibito a vendita/vetrina e un piano interrato, sottoposto al piano stradale (…) l'immobile ha subito danni da spargimento di liquami, relativamente al piano interrato, causato da ritorno di liquami dal tronco fognario di CP_2
; tali danni sono attribuibili a più eventi nel corso del tempo, ma sempre riconducibili a
[...] ritorni di acque nere (…) durante il sopralluogo, in assenza della controparte, non si è riusciti a capire se, dopo l'ultimo evento dell'8 marzo 2023, siano stati effettuati lavori attui ad eliminare il problema;
inoltre, in assenza di controparte, non si è potuto procedere all'apertura dei pozzetti interessati per verificare il loro regolare funzionamento;
per eliminare il problema al locale oggetto di causa occorre che AQP esegua con maggiore frequenza la pulizia dei pozzetti di proprietà al fine di eliminare una nuova occlusione delle tubazioni”.
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La Ctu del giudizio di merito.
Con ordinanza del 17.05.2024 è stato nominato il Consulente d'ufficio e sono stati formulati i seguenti quesiti:
1) sulla scorta della documentazione prodotta, nonché dopo apposita ispezione dei luoghi, accerti e descriva le caratteristiche strutturali dell'immobile di proprietà di
[...]
Parte_1
2) accerti i profili indicati dall'attore nell'atto di citazione ai punti 3-6;
3) verifichi, ove possibile, gli interventi eseguiti dal proprietario e dall'AQP;
4) accerti le cause dell'”inondazione per ritorno di liquami”, specificando se sussistono fattori concausali connessi agli impianti AQP ed alla struttura degli impianti privati;
5) accerti se AQP abbia omesso interventi risolutivi, specificando quali, compreso quello al collettore principale se risulta al Ctu lo stato di ostruzione;
6) nel caso di accertamento di cause imputabili ad AQP, descriva i danni cagionati all'immobile dell'attore e quantifichi l'importo economico, tenendo conto dell'importo delle opere eseguite, se documentato e dell'importo delle opere da eseguire;
3 Contr 7) nel caso in cui il Ctu individui fattori eziologici imputabili sia al proprietario, sia ad sia eventualmente a terzi (come il Condominio), proceda alla loro descrizione ed accerti in percentuale le conseguenze dannose per le diverse cause, procedendo alla determinazione economica del solo danno causato da omessi interventi di AQP;
8) verifichi, quindi, lo stato complessivo dell'immobile e l'idoneità o meno alla destinazione commerciale-locativa.
Il Ctu, dopo le verifiche preliminari, in risposta al quesito n.4) ha affermato che: “in data 18 novembre 2024, lo scrivente, a partire dalle ore 8.00 e sino alle ore 17.30, con l'ausilio dei mezzi della ditta Itelyum Castiglia, in subappalto per , procedeva all'emungimento CP_1 dei liquami che avevano integralmente invaso la superficie del piano interrato della proprietà
una volta rimossi i liquami è emerso che la causa dell'allagamento del locale era Parte_1 dovuta ad un coperchio di ispezione dell'ultimo tratto orizzontale della colonna di scarico condominiale, coperchio che era saltato a causa della formazione di un tappo di calcare formatosi all'interno della colonna di scarico condominiale;
a causa di tale ostruzione, la pressione della portata di scarico era stata tale da determinare che il coperchio venisse via e si verificasse la fuoriuscita dei liquami;
quindi, il foro di ispezione è divenuto il sito di sversamento dei liquami;
tale condizione si è protratta nel tempo determinando l'allagamento del locale”.
Il Perito ha spiegato le cause di formazione delle ostruzioni di calcare (cfr. relazione pagg.19-20) ed ha affermato che:
-per ovviare a tale problematica occorre effettuare una periodica manutenzione della colonna di scarico;
-nel caso specifico è mancata l'attività di manutenzione che dovrebbe essere calendarizzata in maniera puntuale specie se si pensa che nella colonna oggetto di analisi scaricano gli immobili di uno stabile costituito da nove piani fuori terra;
-per quanto è stato possibile accertare, non sono emersi fattori concausali connessi con gli Contr impianti posti a valle della colonna di scarico condominiale;
-infatti, il pozzetto presente sul marciapiede, in fondo al quale è stato installato il sifone dell' è risultato completamente asciutto ed il pozzetto presentava un Controparte_2 regolare deflusso delle acque e non risultava allagato.
4 L'otturazione nella colonna montante di scarico, dovuta al calcare, è stata confermata dall'amministratore condominiale, come risulta dalla pec inviata dal difensore del Parte_1 al Ctu in data 19 novembre 2024; l'amministratore ha, infatti, notiziato Controparte_3 il difensore del (con allegazioni fotografiche) del fatto che l'otturazione era dovuta Parte_1 ad un tappo di calcare che aveva fatto saltare un tappo di ispezione della colonna.
Il Ctu, svolgendo le controdeduzioni alle osservazioni del Ctp dell'attore, ha rilevato che Contr
“nonostante gli interventi eseguiti da a seguito di videoispezione, tra la fine del mese di marzo 2023 e l'inizio del mese di aprile 2023, e nonostante la piena efficienza del pozzetto con sifone e del tronco connesso alla condotta fognaria principale, i fenomeni di allagamento con liquami continuavano a verificarsi, così confermando l'esito delle verifiche sulle cause (cfr. nota peritale depositata nel pct l'8 aprile 2025).
Le indagini tecniche svolte nel giudizio di merito devono ritenersi più attendibili di quelle della fase preventiva per completezza metodologica e correttezza di analisi e di valutazione dei dati;
basti considerare che il Ctu dell'ATP, in assenza di ispezioni specifiche, ha rassegnato un esito peritale analogo a quello del Consulente di parte del sia per Parte_1 una sorta di approssimazione d'indagine, sia per la mancanza di contraddittorio data dall'omessa costituzione della resistente . CP_1
Ciò posto, alla luce delle risultanze tecniche, il Tribunale deve escludere che il fatto dannoso allegato dall'attore possa essere imputato a responsabilità di . CP_1
Ogni altra questione sull'an e sul quantum debeatur resta assorbita.
Le spese di giudizio possono essere compensate tenuto conto che la domanda di accertamento e di condanna è stata proposta sul presupposto della Consulenza preventiva.
Le spese di Ctu, liquidate con decreto depositato nel pct il 10 aprile 2025, devono gravare per il 50% a carico di ciascuna parte, perché:
1) le verifiche tecniche sono state disposte come mezzo di ausilio del giudice nel giudizio di merito prima ancora della costituzione della convenuta;
2) se la convenuta avesse garantito il contraddittorio nel procedimento di ATP con la regolare costituzione, probabilmente, si sarebbe potuta evitare la successiva fase contenziosa.
PQM
5 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.6063-2023
RG, tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-rigetta la domanda;
-dispone la compensazione delle spese di lite;
-pone le spese di Ctu definitivamente a carico di entrambe le parti, in misura del 50% per ciascuna di esse.
Così deciso in data 18 ottobre 2025.
Il Giudice annagrazia lenti
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