TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 16/09/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
SETTORE CIVILE
N. 192/2025 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Irene Colladet ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 192/2025 R.G. promossa da:
CO
(c.f. )
[...] P.IVA_1
RAPPRESENTATA DA (c.f. , con l'avv. FERRAIOLI FILIPPO (c.f. CP_2 P.IVA_2
) giusta procura in atti;
C.F._1
attore contro
(c.f. ) Controparte_3 C.F._2
convenuto contumace in punto: azione ex art. 292 D.Lgs. 209/2005
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attore (cfr. nota in data 28/08/2025):
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa, accertati e dichiarati i fatti di cui in premessa ed il conseguente diritto di rivalsa della comparente, condannare il convenuto a rimborsare alla odierna attrice, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per i titoli e le causali di cui in premessa, il complessivo importo di € pagina 1 di 10 16.736,00, ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi dal dì dell'avvenuto pagamento al saldo, entro il limite della competenza per valore di Codesto Ecc.mo Tribunale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorario, anche della fase pregiudiziale di invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis, e con espressa richiesta di distrazione degli onorari e delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 13/03/2025,
[...]
CO
, rappresentata da adiva l'intestato Tribunale chiedendogli di CO CP_2
condannare a rimborsare alla odierna attrice, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3
tempore, per i titoli e le causali di cui in premessa, il complessivo importo di € 16.736,00.
A fondamento del proprio ricorso, parte attrice allegava:
- che ai sensi dell'art. 286 d.lgs. 209/05 (“Codice delle Assicurazioni Private”) il Fondo di Garanzia per le vittime della strada risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è
l'obbligo di assicurazione, nel caso in cui il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione, per il tramite delle Imprese designate dall'Ivass;
- che in data 08/07/2021, si verificava un sinistro stradale che vedeva coinvolto il veicolo Alfa Romeo 156 targato AP057XY, di proprietà del signor (cfr. doc. 3) e dallo stesso condotto;
Controparte_3
- che dai carabinieri di Agordo, intervenuti sul luogo del sinistro, veniva accertata l'esclusiva responsabilità del predetto veicolo, risultato altresì sprovvisto di copertura assicurativa, tanto da essere sanzionato per violazione dell'art. 193 co. 2 C.d.S. (cfr. doc. 4);
- che in seguito alla denuncia di sinistro e alla richiesta di risarcimento danni presentata dai danneggiati e (cfr. doc. 5), alla luce della perizia relativa ai danni riportati dal veicolo Parte_1 Parte_2
danneggiato (cfr. doc. 6), della documentazione medica inerente le lesioni riportate da signori e Pt_1
pagina 2 di 10 (cfr. doc. 7) e delle relative perizie medico legali (cfr. doc. 8), Pt_2 Controparte_4
in qualità di impresa designata alla gestione del fondo di garanzia per le vittime della strada per la
[...]
Regione Veneto ai sensi degli artt. 283 e ss. D. Lgs. 209/2005 provvedeva al pagamento delle somme dovute in favore dei danneggiati per un importo complessivo pari a euro 16.736,00 (cfr. doc. 9);
- che l'impresa designata ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile non assicurato ai sensi dell'art. 292 D.Lgs. 209/2005;
- che provvedeva a rimborsare l'importo liquidato in favore dell'impresa designata e, tramite la CP_1
mandataria sollecitava senza risultato al sg. il pagamento di quanto dovuto (cfr CP_2 Controparte_3
doc. 10);
- che provvedeva ad instaurare la procedura di negoziazione assistita, alla quale tuttavia il sig. CP_3
non partecipava.
Con ordinanza ex art. 171 bis c.p.c. in data 29/05/2025, rilevato che non risultava Controparte_3
costituito, nonostante il perfezionamento della notificazione per compiuta giacenza nei termini di legge in data 31/03/2025 (prima udienza fissata per il 31/07/2025), ne veniva dichiarata la contumacia.
Non venivano depositate memorie istruttorie.
Alla prima udienza del 09/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte attrice sostanzialmente discuteva la causa riportandosi al proprio atto introduttivo e precisava le conclusioni, di talchè il Giudice si riservava la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma terzo c.p.c..
La domanda è fondata e deve essere accolta.
La norma di riferimento è l'art. 292 del D.Lgs. 209/2005, il quale statuisce che “1. L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a) b), d), d-bis) e d- ter), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi
e delle spese.
pagina 3 di 10
2. Nel caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettere c) e c-bis), l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l'importo, pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso
l'impresa. Se l'impresa è posta in liquidazione coatta sussistono gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi”.
A sua volta, il citato art. 283 statuisce che “1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di CP_1
assicurazione, nei casi in cui:
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
c) l'impresa che assicura il veicolo, al momento del sinistro verificatosi nel territorio della Repubblica, sia assoggettata a procedura di regolazione dell'insolvenza o a una procedura di liquidazione, come definita ai sensi dell'articolo 268, paragrafo
1, lettera d) della direttiva 2009/138/CE, o vi venga assoggettata in un momento successivo, e il danneggiato sia anch'esso residente nel territorio della Repubblica. Nel caso in cui il responsabile del sinistro sia assicurato presso un'impresa di un altro
Stato membro, il di garanzia per le vittime della strada ha diritto di recuperare dall'omologo organismo di garanzia le CP_1
somme corrisposte ai danneggiati;
c-bis) il natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;
d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la
pagina 4 di 10 parte eccedente tale ammontare. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettere c) e c-bis), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose.
3. (…)
4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c), c-bis), d), d-bis) e d-ter), il danno è risarcito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 128 e agli atti delegati di adeguamento all'IPCA adottati dalla Commissione europea.
5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è surrogato, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato, del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all'articolo 258, comma 4, lettera a). L'impresa di assicurazione che ha provveduto alla liquidazione del danno, ai sensi dell'articolo 150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di liquidazione coatta dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile.
5-bis. Nel caso di liquidazione volontaria dell'impresa, il Fondo di garanzia per le vittime della strada ha diritto al regresso per l'importo pagato nei confronti dell'impresa”.
Con riferimento alla natura giuridica dell'azione recuperatoria proposta dal Fondo di Garanzia delle
Vittime della Strada, si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. sent. 21514/2022), la quale ha chiarito che:
- l'art. 292 del codice delle assicurazioni private contempla due distinte azioni recuperatorie a favore dell'impresa designata dal;
. CP_1
- nel comma 1 è prevista l'azione di "regresso" nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato, nonchè degli interessi e delle spese quando, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere a), b) e d) cioè nei casi in cui il veicolo non sia stato identificato, sia privo di assicurazione e sia posto in circolazione prohibente domino;
pagina 5 di 10 - nel comma 2 è prevista la "surrogazione" dell'impresa designata per l'importo pagato nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei predetti;
- il Fondo in parola è costituito presso la e continua ad Controparte_5
essere alimentato dai contributi versati dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria, aventi evidente fine solidaristico, che si riverbera sul carattere delle erogazioni del medesimo, a rimborso delle somme anticipate - per la liquidazione dei danni derivanti dal sinistro - dalle imprese designate (cfr.
Corte Cost. 1/03/1973, n. 24 e 18/12/1987, n. 560; Corte cost., Sent., (data ud. 10/12/1987) 18/12/1987,
n. 560);
- tale carattere solidaristico non esclude nè limita in alcun modo la natura risarcitoria e non già indennitaria della prestazione garantita dall'intervento del Fondo (cfr. Corte Cost. n. 24 del 1973 e n. 560 del 1987 Corte cost., Sent., (data ud. 10/12/1987) 18/12/1987, n. 560; Cass. 19/12/1990, n. 12036, Cass. 25/09/2000, n.
12671; Cass. 7/02/2006, n. 2596; Cass. 19/08/2009, n. 1840);
- all'esigenza, considerata di pubblico interesse, di garantire il risarcimento dei danni alle vittime della strada nel caso di inoperatività o di inesistenza di una polizza assicurativa relativa al veicolo che ha causato il sinistro non può che accompagnarsi anche l'esigenza di assicurare un efficace recupero del sacrificio solidaristicamente imposto dalla legge all'impresa designata;
- l'azione in parola va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile nè allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali nè allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato;
- trattasi di azione connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata dal Fondo nell'interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile;
- le caratteristiche di specialità dell'azione di cui al comma 1 dell'art. 292 del codice delle assicurazioni private non consentono di parificare tout court la posizione dell'impresa designata e il diritto da questa esercitato verso il danneggiante alla posizione del danneggiato e al diritto risarcitorio da questo vantato;
pagina 6 di 10 -l'atipicità del vincolo solidale esistente tra l'obbligazione del o dei responsabili del sinistro stradale e quella ex lege del Fondo (e per esso dell'impresa designata), avente carattere sostitutivo della prima comporta che l'impresa designata può agire per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato nei confronti del responsabile civile (o dei responsabili, conducente e proprietario) nelle ipotesi previste dal comma 1 dell'art. 292 in esame;
- in caso di sinistro imputabile a più responsabili (come nell'ipotesi di sinistro causato da conducente diverso dal proprietario del veicolo), l'impresa designata può pretendere da uno qualsiasi dei responsabili (e non soltanto dal proprietario inadempiente all'obbligo assicurativo) l'intero importo pagato e non solo la quota su questi gravante, non applicandosi nè l'art. 1299 nè l'art. 2055 c.c. e che, inoltre, in caso di insolvenza di uno dei corresponsabili, l'altro è tenuto per l'intero;
- l'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce l'oggetto di tale azione ma un presupposto, la cui sussistenza ben può essere contestata ex adverso negando ogni propria responsabilità, sicchè non è al riguardo necessaria una specifica domanda;
- la competenza territoriale non va individuata con riferimento al luogo di verificazione del sinistro o di residenza o domicilio dei ricorrenti, bensì ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c. con riferimento al luogo del domicilio del creditore agente;
- può essere eccepito dalla parte convenuta il cattivo pagamento effettuato dall'impresa designata, come fatto idoneo a paralizzare la pretesa azionata dall'impresa designata;
- essendo espressamente previsto nel comma 1 dell'art. 292 in questione che l'impresa designata possa esperire l'azione ivi prevista anche qualora abbia risarcito il danno in via di transazione ed avendo nella specie detta impresa fondato la sua domanda proprio sulla base dell'effettuata transazione, il credito vantato può essere azionato in via monitoria in quanto liquido ed esigibile;
- trattandosi di azione speciale ed autonoma ex lege, il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato.
Occorre ora applicare tali coordinate al caso di specie.
pagina 7 di 10 Anzitutto, deve ritenersi adeguatamente provato che il sinistro occorso in data 08/07/2021, in località Taibon Agordino, SR 203 in prossimità del km 31.4, alle ore 21.00 circa costituisce idoneo presupposto per l'esercizio dell'azione qui in esame.
In particolare, dal verbale dei Carabinieri della Stazione di Agordo intervenuti sul luogo, risulta che lo stesso si verificava tra il veicolo Alfa Romeo 156 targato AP057XY, di proprietà del signor CP_3
e dallo stesso condotto ed il veicolo BMW XS targato EF052TH, di proprietà del sig.
[...] Parte_1
e dallo stesso condotto, con a bordo la sig.ra coniuge di quest'ultimo (cfr. doc. 4). Parte_2
Il veicolo Alfa Romeo 156 targato 1P057XY proveniente da Cencenighe Agordino con direzione di marcia Agordo, nell'intraprendere la semicurva sinistrosa a visuale cieca, situata nei pressi del km 31.400 circa, a causa della forte velocità ed il manto stradale bagnato dovuto ad un forte temporale in corso, perdeva il controllo del mezzo e sbandando andava a collidere con il veicolo BMW X5 targato EF053TH che sopraggiungeva dalla corsia di marcia opposta e che, notando il sopraggiungere della vettura che ruotava su sé stessa, per evitare l'impatto, accostava il proprio veicolo, il più possibile al margine destro, arrestando la marcia;
nonostante tale manovra, il veicolo alfa Romeo 156 collideva contro il veicolo BMW
X5 (cfr. doc. 4).
Sulla base di tale ricostruzione, l'imputabilità dell'evento al conducente dell'Alfa Romeo 156 risulta adeguatamente provata.
Dal medesimo verbale risulta altresì che il predetto veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa, tanto da essere sanzionato per violazione dell'art. 193 co. 2 C.d.S. (cfr. doc. 4).
Parte attrice ha altresì adeguatamente provato che, in forza della denuncia di sinistro e della richiesta di risarcimento danni (sia a persone che a cose) presentata dai danneggiati e Parte_1 Pt_2
(cfr. doc. 5), della perizia relativa ai danni riportati dal veicolo danneggiato (cfr. doc. 6), della
[...]
documentazione medica inerente le lesioni riportate da signori e (cfr. doc. 7) e delle Pt_1 Pt_2
relative perizie medico legali (cfr. doc. 8), in qualità di impresa Controparte_4
designata alla gestione del fondo di garanzia per le vittime della strada per la Regione Veneto ai sensi degli pagina 8 di 10 artt. 283 e ss. D. Lgs. 209/2005 provvedeva al pagamento delle somme dovute in favore dei danneggiati per un importo complessivo pari a euro 16.736,00 (cfr. doc. 9). provvedeva a rimborsare tale CP_1
importo all'impresa designata (cfr. doc. 10).
Deve pertanto riconoscersi, in favore di parte attrice, il pagamento di un importo pari all'indennizzo complessivamente corrisposto ai danneggiati, oltre interessi legali dalla costituzione in mora, come da domanda.
quale responsabile del sinistro, va pertanto condannato ex art. 293 d. lgs. Controparte_3
209/2005 al pagamento in favore di rappresentata da della somma di € 16.736,00, CP_1 CP_2
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla costituzione in mora (23/12/2024 – cfr. doc. 10), sino al saldo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori del D.M. 55/2014, tenuto conto della natura documentale del giudizio, dell'omesso deposito di memorie istruttorie, della mancata opposizione del convenuto, rimasto contumace e del fatto che il giudizio si è, di fatto, concluso con la prima udienza, nell'ambito della quale parte attrice discuteva la causa riportandosi al proprio atto introduttivo e precisava le conclusioni.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 192/2025 R.G. promossa da
[...]
CO
(c.f. RAPPRESENTATA DA
[...] P.IVA_1
(c.f. contro (c.f. ), ogni altra CP_2 P.IVA_2 Controparte_3 C.F._2
diversa domanda ed eccezione respinta:
I. ACCOGLIE la domanda attorea e, per l'effetto
II. DA (c.f. ) quale responsabile del sinistro, al Controparte_3 C.F._2
pagamento in favore dell'attrice della somma di € 16.736,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali pagina 9 di 10 dalla costituzione in mora (23/12/2024) sino al saldo;
III. DA (c.f. ) a rimborsare al difensore di Controparte_3 C.F._2
CO
(c.f.
[...] P.IVA_1
RAPPRESENTATA DA (c.f. , avv. FERRAIOLI FILIPPO (c.f. CP_2 P.IVA_2
) dichiaratosi antistatario, le spese di lite, che si liquidano in € 2.000,00 per C.F._1
compensi, € 264,00 per anticipazioni, oltre alle spese di notifica dell'atto di citazione ed alle spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Belluno, 15/09/2025
Il Giudice dott. Irene Colladet
pagina 10 di 10