TAR Napoli, sez. VII, sentenza 11/05/2026, n. 2960
TAR
Ordinanza cautelare 13 gennaio 2025
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TAR
Sentenza 11 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'annullamento in autotutela per intervenuta aggiudicazione definitiva

    La Corte ha ritenuto che la lex specialis di gara prevedeva espressamente che il verbale di aggiudicazione non tenesse luogo di contratto e che il passaggio di proprietà avvenisse solo con la stipulazione del successivo contratto. Pertanto, l'amministrazione poteva ancora intervenire.

  • Rigettato
    Assenza dei presupposti per l'autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies L. n. 241/1990

    Il Collegio ha ritenuto che l'annullamento fosse giustificato dal fatto che la procedura era stata svolta sulla base di un presupposto urbanistico errato, non imputabile all'ente, e che tale circostanza pregiudicasse l'interesse pubblico al buon andamento dell'azione amministrativa, alla corretta valorizzazione del patrimonio pubblico e al rispetto delle regole di trasparenza e imparzialità.

  • Rigettato
    Necessità di revoca con indennizzo anziché annullamento in autotutela

    La Corte ha escluso la configurabilità di una mera revoca, poiché non vi è stata una sopravvenienza fattuale o normativa imprevedibile. Si è trattato di un annullamento in autotutela per un vizio originario della procedura, basato su un falso presupposto.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'annullamento dell'aggiudicazione senza annullamento del bando di gara

    Il Collegio ha ritenuto che il bando di gara avesse esaurito i suoi effetti al momento dell'adozione dell'atto di autotutela, e che fosse corretto che l'amministrazione incidesse sull'aggiudicazione, ancora idonea a produrre effetti.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità

    La Corte ha ritenuto che, trattandosi di mutare le regole di una procedura di evidenza pubblica basata su un falso presupposto, l'arresto della procedura fosse la scelta corretta per garantire i principi di correttezza, trasparenza e par condicio, escludendo la possibilità di una rinegoziazione del prezzo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VII, sentenza 11/05/2026, n. 2960
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2960
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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