CASS
Sentenza 11 settembre 2024
Sentenza 11 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/09/2024, n. 34286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34286 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: KA IA, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Perugia il 07/05/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta da! Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratort- generale LE PI llo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Perugia ha respinto la richiesta di riesame avv.--rso l'ordinanza pronunciata dal Giudice per lE.2 indagini preliminari di Per,igia in data 23 aprile 2024, con cui è stata applicata a IA KA la misura caulare della custodia in carcere. Penale Sent. Sez. 6 Num. 34286 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 04/07/2024 Secondo il provvisorio atto imputativo, il rtcorrente avrebbe illecitamente detenuto sostanze stupefacenti del tipo cocaina per complessivi gr. 128,61 e hashish per gr.0,294. 2. Ricorre l'indagato con atto del difensore di fiducia, avv. Vincenzo Bochicchio, deducendo con un unico ed articolato motivo, sinteticamente riportato nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 309, comma 9, e 292, comma 2, cod. proc. pen. nonché insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Lamenta la difesa che il provvedimento impugnato sia deficitario con riguardo al presupposto della autonoma valutazione del quadro indiziario da parte del Giudice per le indagini preliminari. Il Giudice delle indagini, dopo avere meramente riprodotto, nella parte descrittiva del fatto, il contenuto della richiesta cautelare, non aveva dato conto degli elementi che lo avevano indotto a ritenere la gravità indiziaria in relazione alla contestata condotta detentiva, e ad attribuire la stessa al ricorrente e non invece - o non anche - al proprietario e conducente del veicolo al cui interno la droga era trasportata, MI GU De SA IO. Il Tribunale del riesame, pur ritenendo fondata la doglianza, aveva di fatto integrato la motivazione ritenuta carente, assumendo che fossero esaustive le deduzioni del primo Giudice in ordine alla attribuibilità della condotta al ricorrente ed alla esclusione della droga ad uno personale, pur se espresse "nella parte relativa alla valutazione delle esigenze cautelari". 3. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LE PIillo, ha concluso per la inammissibilità del ricorso. 4. In mancanza di richiesta di trattazione orale, il procedimento è stato trattato in camera di consiglio senza l'intervento delle parti. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2. La dedotta carenza di autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari è priva di pregio. La difesa lamenta che la motivazione dell'ordinanza del riesame, in punto di gravità indiziaria, sia viziata perché desunta dai passaggi argomentativi, sviluppati anche nella ordinanza genetica, relativi alle esigenze cautelari. L'autonomia dovrebbe sussistere, secondo tale prospettiva, tra la valutazione dei gravi indizi, da una parte, e quella delle esigenze, dall'altra. Di contro, il requisito dell'autonoma valutazione previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., a pena di nullità con riferimento all'ordinanza cautelare genetica, in coerenza con la sua natura di provvedimento "inaudita altera parte", è funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Galletta, Rv. 280603 - 01). Da non confondere con la originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero (come chiarito, tra le molte, da Sez. 2, n. 43676 del 07/10/2021, Fierro, Rv. 282506 - 02), tale autonomia esige una adeguata valutazione critica, da parte del giudice, degli elementi sottoposti al vaglio giurisdizionale nella richiesta del pubblico ministero, e deve riguardare tanto il profilo della gravità indiziaria quanto quello delle esigenze cautelari, ossia entrambi i pilastri fondativi della cautela. Ciò posto, la struttura argomentativa dell'ordinanza in materia cautelare va tuttavia considerata come una entità unitaria e la rigida separazione tra valutazione della gravità indiziaria e valutazione delle esigenze cautelari, evocata dalla difesa, non è imposta affatto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. né da alcuna altra prescrizione normativa. La considerazione promiscua di uno stesso elemento, sia ai fini indiziari che in relazione alle esigenze, non integra pertanto un vizio rilevante e nella specie, non si è tradotta, per sé sola, in alcuna contraddittorietà motivazionale. 3. Ritiene il Collegio che siano invece fondate - sia pure sulla base di argomentazioni in parte diverse da quelle sviluppate in ricorso - le doglianze per cui il provvedimento impugnato evidenzia un contenuto argomentativo non congruo in rapporto: a) alla destinazione della sostanza - almeno per quel che riguarda l'hashish - al consumo personale;
b) alla attribuzione all'uno ovvero all'altro dei correi della cocaina rinvenuta all'interno dell'autovettura e caduta in sequestro. 4. Nella ordinanza impugnata - conforme a quella genetica, con la quale si integra a formare un unitario corpo motivazionale - sono stati valorizzati, ai fini della attribuzione della condotta detentiva dello stupefacente di cui al provvisorio atto imputativo a KA e della sua destinazione a fini diversi dall'esclusivo consumo personale, i seguenti elementi fattuali: la sostanza stupefacente oggetto di addebito era rinvenuta nell'immediata disponibilità del ricorrente e, specificamente, la cocaina sotto il sedile del passeggero dallo stesso occupato, l'hashish all'interno del suo calzino;
nella tasca dello sportello adiacente al sedile anteriore destro ove egli sedeva era collocata una bottiglia modificata per fumare la cocaina;
erano altresì rinvenuti, nella borsa a tracolla di KA, un bilancino di precisione e, nella tasca dei suoi pantaloni, la somma di euro 240,00, di cui lo stesso, privo di fonti di reddito lecite, non era in grado di giustificare la provenienza;
- all'interno dello zaino di altro passeggero, trasportato sul sedile posteriore dell'autovettura - separatamente giudicato - era contestualmente rinvenuta altra sostanza stupefacente del tipo cocaina per un quantitativo non meglio precisato. 5. Ciò posto, è principio consolidato che non compete a questa Corte il potere di revisione degli elementi fattuali delle vicende indagate, come ricostruiti dai Giudici della cautela, ove vi sia congruità delle argomentazioni spese rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). Compito di questa Corte di legittimità è, difatti, verificare che il Giudice del merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali "de libertate" (si veda, tra le tante, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Con riferimento ai dinanzi evidenziati profili, le motivazioni del Tribunale del riesame difettano di univocità e congruenza logica. 5.1. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, debba essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (tra le tante, Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463). Nel caso in disamina, l'ipotesi d'accusa, con riferimento all'hashish, non è corroborata da elementi che facciano escludere l'ipotesi della destinazione ad uso esclusivamente personale, avuto riguardo non solo al modestissimo quantitativo sequestrato, che non attinge la soglia detenibile sulla base delle tabelle ministeriali, ma anche al suo rinvenimento sulla persona del ricorrente, all'interno 4 di un suo indumento, ed alla presenza di una bottiglia per il fumo - e dunque per il consumo di stupefacenti - presso la postazione occupata dal ricorrente. A proposito della disponibilità finanziaria dell'indagato - richiamata dai Giudici del merito - non appare particolarmente significativa, sì da giustificare la presunzione di dedizione allo spaccio, la somma di 240,00 euro rinvenuta nella sua disponibilità esclusiva, ancorchè si tatti di soggetto immigrato clandestinamente, destinatario di provvedimento di espulsione e privo di redditi da lavoro dipendente, non potendosi escludere proprio da parte di immigrati irregolari lo svolgimento di attività lavorativa in nero. Del resto, la destinazione a fini diversi dall'autoconsumo non configura una causa di non punibilità, ma è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, sicché non è onere dell'imputato darne la prova, mentre grava sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la destinazione allo spaccio (Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020, Canduci, Rv. 279614; v. anche Sez. 6, n. 11025 del 2013, rv. 255726, quanto alla rilevanza del parametro della capacità patrimoniale, anche ai fini della precostituzione di scorte per uso personale). Nella ordinanza impugnata, l'ipotesi d'accusa non è dunque corroborata da elementi di univoco significato quanto alla destinazione dell'hashish. 5.2. Venendo alla cocaina attribuita alla disponibilità di KA, per un quantitativo (gr. 128,61) tale da non lasciare presumere la destinazione ad uso personale esclusivo, deve rimarcarsi che essa è stata rinvenuta al di sotto del sedile ove il ricorrente era trasportato. La inverosimiglianza dell'ipotesi per la quale essa potesse appartenere, in via esclusiva, all'altro passeggero, seduto sul sedile posteriore del veicolo, è fondata dai Giudici di merito sul dato del rinvenimento di altra sostanza del tipo cocaina all'interno dello zainetto di tale diverso soggetto, nei cui confronti si è separatamente proceduto, e dunque sul presupposto logico che questi non avrebbe avuto motivo di riporre altrove lo stupefacente della stessa tipologia. Si tratta di un'argomentazione che trova smentita nella massima di esperienza per la quale il frazionamento e l'occultamento in luoghi distinti di quanto illecitamente detenuto è un accorgimento usuale al fine di eludere possibili controlli di polizia e di ridurre o ripartire i correlati rischi. In ogni caso, quanto occultato al di sotto del sedile anteriore era nella disponibilità - forse anche più agevole - del conducente o del passeggero seduto nella parte posteriore, piuttosto che di quello trasportato sul sedile anteriore, che per certo non ne aveva neppure percezione diretta. Il solo dato dotato di rilevanza significativa al riguardo, rimarcato dal Tribunale, appare essere il rinvenimento di un bilancino di precisione all'interno 5 della borsa del ricorrente, ma, in mancanza del possesso di altri utensili o materiali necessari ai fini della pesatura e confezionamento di dosi da spaccio (cellophane o nastro isolante) e - lo si ripete - a fronte della meramente congetturale attribuzione allo stesso della disponibilità della cocaina occultata nell'abitacolo, non appare esaustivo. La struttura argomentativa della decisione, basata su criteri inferenziali non appropriati, con esiti all'evidenza privi di coerenza logica, non conduce, dunque, ad esiti appaganti quanto alla riferibilità in termini indiziari della condotta detentiva alla persona del prevenuto, con riguardo alla cocaina. 6. Si impone, conclusivamente, l'annullamento della ordinanza impugnata e di quella genetica senza rinvio in quanto non si delinea alcuna possibilità, alla luce degli elementi individuati nei provvedimenti di merito, di un ulteriore sviluppo motivazionale. 7. Va conseguentemente disposta l'immediata liberazione dell'indagato, se non detenuto per altro titolo. La Cancelleria provvederà agli incombenti comunicativi nei confronti del Procuratore Generale in Sede, come previsto dall'art. 626 cod. proc. pen.
PQM
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza del GIP del Tribunale di Perugia del 23 aprile 2024. Ordina l'immediata liberazione di KA IA se non detenuto per altro. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in Sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 4/07/2024
udita la relazione svolta da! Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratort- generale LE PI llo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Perugia ha respinto la richiesta di riesame avv.--rso l'ordinanza pronunciata dal Giudice per lE.2 indagini preliminari di Per,igia in data 23 aprile 2024, con cui è stata applicata a IA KA la misura caulare della custodia in carcere. Penale Sent. Sez. 6 Num. 34286 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 04/07/2024 Secondo il provvisorio atto imputativo, il rtcorrente avrebbe illecitamente detenuto sostanze stupefacenti del tipo cocaina per complessivi gr. 128,61 e hashish per gr.0,294. 2. Ricorre l'indagato con atto del difensore di fiducia, avv. Vincenzo Bochicchio, deducendo con un unico ed articolato motivo, sinteticamente riportato nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 309, comma 9, e 292, comma 2, cod. proc. pen. nonché insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Lamenta la difesa che il provvedimento impugnato sia deficitario con riguardo al presupposto della autonoma valutazione del quadro indiziario da parte del Giudice per le indagini preliminari. Il Giudice delle indagini, dopo avere meramente riprodotto, nella parte descrittiva del fatto, il contenuto della richiesta cautelare, non aveva dato conto degli elementi che lo avevano indotto a ritenere la gravità indiziaria in relazione alla contestata condotta detentiva, e ad attribuire la stessa al ricorrente e non invece - o non anche - al proprietario e conducente del veicolo al cui interno la droga era trasportata, MI GU De SA IO. Il Tribunale del riesame, pur ritenendo fondata la doglianza, aveva di fatto integrato la motivazione ritenuta carente, assumendo che fossero esaustive le deduzioni del primo Giudice in ordine alla attribuibilità della condotta al ricorrente ed alla esclusione della droga ad uno personale, pur se espresse "nella parte relativa alla valutazione delle esigenze cautelari". 3. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LE PIillo, ha concluso per la inammissibilità del ricorso. 4. In mancanza di richiesta di trattazione orale, il procedimento è stato trattato in camera di consiglio senza l'intervento delle parti. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2. La dedotta carenza di autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari è priva di pregio. La difesa lamenta che la motivazione dell'ordinanza del riesame, in punto di gravità indiziaria, sia viziata perché desunta dai passaggi argomentativi, sviluppati anche nella ordinanza genetica, relativi alle esigenze cautelari. L'autonomia dovrebbe sussistere, secondo tale prospettiva, tra la valutazione dei gravi indizi, da una parte, e quella delle esigenze, dall'altra. Di contro, il requisito dell'autonoma valutazione previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., a pena di nullità con riferimento all'ordinanza cautelare genetica, in coerenza con la sua natura di provvedimento "inaudita altera parte", è funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Galletta, Rv. 280603 - 01). Da non confondere con la originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero (come chiarito, tra le molte, da Sez. 2, n. 43676 del 07/10/2021, Fierro, Rv. 282506 - 02), tale autonomia esige una adeguata valutazione critica, da parte del giudice, degli elementi sottoposti al vaglio giurisdizionale nella richiesta del pubblico ministero, e deve riguardare tanto il profilo della gravità indiziaria quanto quello delle esigenze cautelari, ossia entrambi i pilastri fondativi della cautela. Ciò posto, la struttura argomentativa dell'ordinanza in materia cautelare va tuttavia considerata come una entità unitaria e la rigida separazione tra valutazione della gravità indiziaria e valutazione delle esigenze cautelari, evocata dalla difesa, non è imposta affatto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. né da alcuna altra prescrizione normativa. La considerazione promiscua di uno stesso elemento, sia ai fini indiziari che in relazione alle esigenze, non integra pertanto un vizio rilevante e nella specie, non si è tradotta, per sé sola, in alcuna contraddittorietà motivazionale. 3. Ritiene il Collegio che siano invece fondate - sia pure sulla base di argomentazioni in parte diverse da quelle sviluppate in ricorso - le doglianze per cui il provvedimento impugnato evidenzia un contenuto argomentativo non congruo in rapporto: a) alla destinazione della sostanza - almeno per quel che riguarda l'hashish - al consumo personale;
b) alla attribuzione all'uno ovvero all'altro dei correi della cocaina rinvenuta all'interno dell'autovettura e caduta in sequestro. 4. Nella ordinanza impugnata - conforme a quella genetica, con la quale si integra a formare un unitario corpo motivazionale - sono stati valorizzati, ai fini della attribuzione della condotta detentiva dello stupefacente di cui al provvisorio atto imputativo a KA e della sua destinazione a fini diversi dall'esclusivo consumo personale, i seguenti elementi fattuali: la sostanza stupefacente oggetto di addebito era rinvenuta nell'immediata disponibilità del ricorrente e, specificamente, la cocaina sotto il sedile del passeggero dallo stesso occupato, l'hashish all'interno del suo calzino;
nella tasca dello sportello adiacente al sedile anteriore destro ove egli sedeva era collocata una bottiglia modificata per fumare la cocaina;
erano altresì rinvenuti, nella borsa a tracolla di KA, un bilancino di precisione e, nella tasca dei suoi pantaloni, la somma di euro 240,00, di cui lo stesso, privo di fonti di reddito lecite, non era in grado di giustificare la provenienza;
- all'interno dello zaino di altro passeggero, trasportato sul sedile posteriore dell'autovettura - separatamente giudicato - era contestualmente rinvenuta altra sostanza stupefacente del tipo cocaina per un quantitativo non meglio precisato. 5. Ciò posto, è principio consolidato che non compete a questa Corte il potere di revisione degli elementi fattuali delle vicende indagate, come ricostruiti dai Giudici della cautela, ove vi sia congruità delle argomentazioni spese rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). Compito di questa Corte di legittimità è, difatti, verificare che il Giudice del merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali "de libertate" (si veda, tra le tante, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Con riferimento ai dinanzi evidenziati profili, le motivazioni del Tribunale del riesame difettano di univocità e congruenza logica. 5.1. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, debba essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (tra le tante, Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463). Nel caso in disamina, l'ipotesi d'accusa, con riferimento all'hashish, non è corroborata da elementi che facciano escludere l'ipotesi della destinazione ad uso esclusivamente personale, avuto riguardo non solo al modestissimo quantitativo sequestrato, che non attinge la soglia detenibile sulla base delle tabelle ministeriali, ma anche al suo rinvenimento sulla persona del ricorrente, all'interno 4 di un suo indumento, ed alla presenza di una bottiglia per il fumo - e dunque per il consumo di stupefacenti - presso la postazione occupata dal ricorrente. A proposito della disponibilità finanziaria dell'indagato - richiamata dai Giudici del merito - non appare particolarmente significativa, sì da giustificare la presunzione di dedizione allo spaccio, la somma di 240,00 euro rinvenuta nella sua disponibilità esclusiva, ancorchè si tatti di soggetto immigrato clandestinamente, destinatario di provvedimento di espulsione e privo di redditi da lavoro dipendente, non potendosi escludere proprio da parte di immigrati irregolari lo svolgimento di attività lavorativa in nero. Del resto, la destinazione a fini diversi dall'autoconsumo non configura una causa di non punibilità, ma è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, sicché non è onere dell'imputato darne la prova, mentre grava sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la destinazione allo spaccio (Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020, Canduci, Rv. 279614; v. anche Sez. 6, n. 11025 del 2013, rv. 255726, quanto alla rilevanza del parametro della capacità patrimoniale, anche ai fini della precostituzione di scorte per uso personale). Nella ordinanza impugnata, l'ipotesi d'accusa non è dunque corroborata da elementi di univoco significato quanto alla destinazione dell'hashish. 5.2. Venendo alla cocaina attribuita alla disponibilità di KA, per un quantitativo (gr. 128,61) tale da non lasciare presumere la destinazione ad uso personale esclusivo, deve rimarcarsi che essa è stata rinvenuta al di sotto del sedile ove il ricorrente era trasportato. La inverosimiglianza dell'ipotesi per la quale essa potesse appartenere, in via esclusiva, all'altro passeggero, seduto sul sedile posteriore del veicolo, è fondata dai Giudici di merito sul dato del rinvenimento di altra sostanza del tipo cocaina all'interno dello zainetto di tale diverso soggetto, nei cui confronti si è separatamente proceduto, e dunque sul presupposto logico che questi non avrebbe avuto motivo di riporre altrove lo stupefacente della stessa tipologia. Si tratta di un'argomentazione che trova smentita nella massima di esperienza per la quale il frazionamento e l'occultamento in luoghi distinti di quanto illecitamente detenuto è un accorgimento usuale al fine di eludere possibili controlli di polizia e di ridurre o ripartire i correlati rischi. In ogni caso, quanto occultato al di sotto del sedile anteriore era nella disponibilità - forse anche più agevole - del conducente o del passeggero seduto nella parte posteriore, piuttosto che di quello trasportato sul sedile anteriore, che per certo non ne aveva neppure percezione diretta. Il solo dato dotato di rilevanza significativa al riguardo, rimarcato dal Tribunale, appare essere il rinvenimento di un bilancino di precisione all'interno 5 della borsa del ricorrente, ma, in mancanza del possesso di altri utensili o materiali necessari ai fini della pesatura e confezionamento di dosi da spaccio (cellophane o nastro isolante) e - lo si ripete - a fronte della meramente congetturale attribuzione allo stesso della disponibilità della cocaina occultata nell'abitacolo, non appare esaustivo. La struttura argomentativa della decisione, basata su criteri inferenziali non appropriati, con esiti all'evidenza privi di coerenza logica, non conduce, dunque, ad esiti appaganti quanto alla riferibilità in termini indiziari della condotta detentiva alla persona del prevenuto, con riguardo alla cocaina. 6. Si impone, conclusivamente, l'annullamento della ordinanza impugnata e di quella genetica senza rinvio in quanto non si delinea alcuna possibilità, alla luce degli elementi individuati nei provvedimenti di merito, di un ulteriore sviluppo motivazionale. 7. Va conseguentemente disposta l'immediata liberazione dell'indagato, se non detenuto per altro titolo. La Cancelleria provvederà agli incombenti comunicativi nei confronti del Procuratore Generale in Sede, come previsto dall'art. 626 cod. proc. pen.
PQM
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza del GIP del Tribunale di Perugia del 23 aprile 2024. Ordina l'immediata liberazione di KA IA se non detenuto per altro. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in Sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 4/07/2024