Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 25/11/2025, n. 2171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2171 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02171/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01139/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1139 del 2025, proposto da NI LA, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Matera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Aeronautica Militare - Direzione per l'Impiego del personale Militare dell'Aeronautica, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco, 63;
per l'annullamento
in parte qua del provvedimento dell’Aeronautica Militare – Direzione per l’impiego del personale militare dell’Aeronautica notificato al ricorrente in data 30 maggio 2025, nella parte in cui non ha reso ostensibile parte della documentazione amministrativa richiesta dal ricorrente con istanza di accesso agli atti formulata in data 30 aprile 2025;
ed in particolar modo per l'accesso alla seguente documentazione:
a) tabelle di dotazione organica delle sedi della Regione Puglia, in relazione al ruolo e grado dell'istante (punto 1 dell’istanza di accesso agli atti);
b) esiti degli studi dei disposti tabellari (raffronti TOO/FEO - ovvero tra le posizioni organiche idonee alla professionalità e al grado posseduti dall'istante - “R.V.S.P./ Operazioni - Antincendi” - e Forza Effettiva Organica presente, in relazione alla medesima professionalità) degli Enti/Reparti AM ubicati nell’intera provincia di Bari (richiamati nel provvedimento notificato e di cui al punto 6 secondo periodo dell'istanza di accesso agli atti);
c) tabelle organiche del Quartier Generale Comando delle Scuole AM/3ª Regione Aerea di Bari - Palese, del 3° Gruppo Manutenzione Autoveicoli di Bari - Mungivacca e del 36° Stormo di Gioia del Colle (BA), suddivisi per ruolo, essendo questi uffici richiamati nel provvedimento notificato (punto 7 dell’istanza di accesso agli atti).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - Direzione per l'Impiego del personale Militare dell'Aeronautica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 la dott.ssa EN RI e uditi per le parti i difensori come indicato a verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto notificato e depositato in data 30 giugno 2025 il ricorrente, Primo aviere scelto dell’Aeronautica militare in servizio presso il Comando 51° Stormo di Istrana (VI), ha presentato ricorso ex art. 116 c.p.a. per l’annullamento del provvedimento dell’Aeronautica Militare notificatogli in data 30 maggio 2025 nella parte in cui l’Amministrazione non ha reso ostensibile parte della documentazione amministrativa richiesta con istanza di accesso agli atti di data 30 aprile 2025.
La richiesta documentale è espressamente connessa ad una vicenda oggetto di altro ricorso pendente presso questo TAR e assunto a ruolo al NRG 350/2025, con il quale il ricorrente ha impugnato il diniego opposto dall’Aeronautica militare alla sua istanza di ricongiungimento familiare per una sede ubicata nella provincia di Bari formulata ai sensi dell'art. 17 della Legge 28 luglio 1999, n. 266 nonché del paragrafo 7 lett. F della Direttiva DIPMA-UD-001, ed. 2022.
In forza di tale istituto “ il personale militare dell’AM coniugato ovvero unito civilmente o convivente di fatto con altro personale appartenente alle Forze Armate o alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile oppure dipendente civile della Difesa può presentare domanda per essere trasferito, ove possibile, presso un Ente ubicato nella medesima provincia ove si trova la sede di servizio del coniuge o soggetto unito civilmente, indipendentemente dall'essere stato quest'ultimo trasferito o meno ”.
Nell’ambito del menzionato giudizio il deducente ha proposto istanza cautelare che è stata accolta dal TAR ai fini del riesame della sua istanza, sulla base di una verifica in concreto, da parte dell’Amministrazione, dell’eventuale disponibilità di organico presso le sedi richieste.
In ottemperanza al disposto cautelare l’Amministrazione ha effettuato il riesame, all’esito del quale ha nuovamente, motivatamente, respinto l’istanza di trasferimento, perché “ dall’istruttoria circa le valutazioni dell’istanza formulata ai sensi del paragrafo 7, lett. “F.”, non sono emerse vacanze tra le utili posizioni organiche idonee al personale “R.V.S.P./Operazioni – Antincendi” degli Enti/Reparti ubicati su tutto il territorio della provincia di Bari ”.
Nel provvedimento di diniego da ultimo assunto l’Aeronautica militare ha puntualmente dato conto di quali sono le posizioni degli enti e reparti delle F.A. ubicati nella provincia di Bari presso le quali l’istante potrebbe trovare utile impiego (ai sensi della Direttiva, infatti l’accoglimento del beneficio può avvenire unicamente per posizione organica vacante in linea con grado/ruolo/categoria/specialità ed eventuale abilitazione e qualifica degli interessati affinché nel nuovo Ente gli istanti trovino utile ed efficace impiego) e dell’insussistenza, in tali posizioni, di vacanze organiche.
Il secondo diniego è stato impugnato dall’istante con motivi aggiunti al ricorso originario; l’istanza cautelare formulata con tale atto è stata respinta dal TAR con ordinanza 10 luglio 2025, n. 317.
Il ricorrente, per il tramite del suo difensore, ha quindi presentato al Ministero della Difesa l’istanza di accesso da cui origina il presente ricorso, motivata dal fatto che i documenti richiesti, inerenti la procedura di trasferimento, sono “ potenzialmente utili per la propria difesa ex art. 24 Cost., soprattutto per poter esperire, nelle forme di legge apposito ricorso” .
Lamenta il ricorrente che l’Amministrazione ha parzialmente negato il rilascio dei documenti richiesti e, in particolare, non ha consentito l’ostensione dei seguenti atti:
“- tabelle di dotazione organica delle sedi della Regione Puglia, in relazione al ruolo e grado dell’istante (punto 1 dell’istanza di accesso agli atti);
- esiti degli studi dei disposti tabellari (raffronti TOO/FEO – ovvero tra le posizioni organiche idonee alla professionalità e al grado posseduti dall’istante – “R.V.S.P./ Operazioni – Antincendi” – e Forza Effettiva Organica presente, in relazione alla medesima professionalità) degli Enti/Reparti AM ubicati nell’intera provincia di Bari (richiamati nel provvedimento notificato e di cui al punto 6 secondo periodo dell’istanza di accesso agli atti);
- tabelle organiche del Quartier Generale Comando delle Scuole AM/3ª Regione Aerea di Bari – Palese, del 3° Gruppo Manutenzione Autoveicoli di Bari – Mungivacca e del 36° Stormo di Gioia del Colle (BA), suddivisi per ruolo, essendo questi uffici richiamati nel provvedimento notificato (punto 7 dell’istanza di accesso agli atti) .”.
L’Amministrazione ha così motivato il parziale diniego: “ in relazione ai punti nn. “1)”, “6)” secondo periodo e “7)” dell’istanza, si rileva che ai sensi dell’art. 24, c. 6 della Legge n. 241/90 e dell’art. 1048, c. 1, lett. r) del D.P.R. n. 90/2010 (Testo Unico al Codice dell’Ordinamento Militare), la documentazione afferente le tabelle ordinative organiche degli enti (o comunque denominate e non specificatamente indicate) è espressamente sottratta all’accesso; inoltre, si rileva che le citate tabelle ordinative organiche sono sottoposte a classifica di segretezza (“RISERVATO”) e, dunque, rientrano anche nel novero dei documenti sottratti all’accesso in relazione all’interesse alla salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni internazionali, ai sensi dell’art. 1048, comma 2, lett. “b” del D.P.R. n. 90/2010 (da tale documentazione si possono, infatti, ricavare informazioni relative all’impiego del personale militare di Forza armata, ovvero alle consistenze organiche e alla struttura organizzativa di enti e reparti militari operativi, ovvero informazioni attinenti alle funzioni e ai compiti istituzionali degli organi militari, nonché informazioni relative a ciascuna posizione organica e la classifica di sicurezza ad essa associata). ”
Il ricorrente deduce l’illegittimità di tale limitazione all’accesso, evidenziando che ai sensi dell’art. 24, comma 7 della legge 241/1990 va comunque garantita l’ostensione dei documenti “ la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ”.
Si è costituita per resistere al ricorso l’intimata Amministrazione della Difesa.
Nella relazione allegata, predisposta dagli uffici, viene eccepita l’inammissibilità del ricorso perché il ricorrente avrebbe reiterato un’istanza di accesso già respinta con provvedimento del 30 dicembre 2024, rimasto inoppugnato. Nel merito l’Amministrazione ha replicato agli argomenti dedotti nel ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa è stata chiamata alla Camera di Consiglio del 13 novembre 2025, ove è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Va respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione resistente, atteso che il ricorrente non ha reiterato la precedente istanza di accesso, già respinta, ma ha formulato una nuova istanza comprensiva anche di altri documenti di interesse per la sua difesa in giudizio, sulla base del contenuto dell’intervenuto provvedimento definitivo di rigetto della sua istanza di trasferimento, assunto dal Ministero in sede di riesame.
Il parziale rigetto qui avversato è motivato dall’Amministrazione richiamando l’art. 24, comma 6 della Legge n. 241/90 e l’art. 1048, c. 1, lett. r) del D.P.R. n. 90/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare), in base ai quali la documentazione afferente le tabelle ordinative organiche degli enti è espressamente sottratta all’accesso; inoltre viene rilevato il fatto che tali atti sono soggetti a classifica di segretezza (“RISERVATO”) e, dunque, rientrano anche nei documenti sottratti all’accesso in relazione all’interesse alla salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni internazionali, ai sensi dell’art. 1048, comma 2, lett. “b” del D.P.R. n. 90/2010.
Il ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati.
L’articolo 24 comma 6, lettera a) della legge 241/1990 prevede che “ 6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione ;”
Il successivo comma 2 dispone: “ Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1 ”.
In attuazione di tale disposto l’art. 1048, comma 1 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) prevede che: “ 1. I documenti sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 24 comma 4, della legge, e dell'articolo 9 del decreto, in relazione all’interesse alla salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni internazionali, per un periodo massimo di 50 anni, sono i seguenti: (…) (r) tabelle ordinative organiche ”.
Occorre precisare peraltro che l’art. 24, dopo aver individuato i casi in cui un regolamento governativo può escludere l’accesso, al successivo comma 7 stabilisce che “ deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ”.
Come evidenziato dal Consiglio di Stato in un precedente analogo contenzioso, con tale disposizione “ Il legislatore ha cioè operato a monte un bilanciamento degli interessi, affermando la cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza, dinanzi a quelle alla difesa degli interessi dell’istante, ove i documenti risultino perciò necessari. Non v’è dubbio che, nel caso di specie, le tabelle degli organici fossero necessarie a contestare efficacemente, nella sede giurisdizionale amministrativa (presso la quale già all’epoca della domanda pendeva giudizio), il diniego opposto dall’amministrazione alla domanda di ricongiungimento. Il Giudice dell’accesso, ovviamente, non può che compiere una valutazione in astratto della necessità difensiva evidenziata, e della pertinenza del documento, non potendo giungere sino a sindacare (…) la concreta utilità della documentazione ai fini della vittoriosa conclusione di quel giudizio. Piuttosto, ed in questo si coglie un profilo di fondamento dell’appello principale, la tendenziale segretezza della documentazione deve essere contemperata con le esigenze di difesa, operando, ove ragionevolmente possibile, sulle modalità dell’ostensione (apposizione di omissis, visione senza rilascio di copia, etc.). ” (Cons. Stato, Sez. IV, 3 settembre 2014, n. 4493).
E più recentemente un orientamento interpretativo significativamente diffuso ha riconosciuto che “ il legislatore ha effettuato ab imis la ponderazione dei suddetti interessi in conflitto, affermando la cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza a fronte di quelle alla difesa degli interessi dell’istante, quando i documenti richiesti risultino a tal fine necessari e, nella specie, non è in contestazione che i documenti in questione potrebbero servire a contestare, anche in sede giurisdizionale, un eventuale diniego dell’Amministrazione alla domanda di ricongiungimento. La tendenziale “segretezza” della documentazione viene, quindi, contemperata con le esigenze di difesa, facendo leva, ove ragionevolmente possibile, sulle modalità dell’ostensione: tale conflitto appare correttamente composto consentendo al ricorrente la visione degli atti, in deroga al principio della segretezza, ma escludendo - a tutela dell’interesse pubblico - la possibilità di trarre copie dei documenti in oggetto, in quanto riproducibili e divulgabili, e limitando l’accesso alla sola visione, come nella specie avvenuto (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. IV°, 3.9.2014 n. 4493) ” ( TAR Lazio, I-bis, n. 3454/2017) .” (TAR Lazio, Sez. I bis, 21 ottobre 2025, n. 18089).
Il ricorrente ha adeguatamente messo in luce il nesso di strumentalità tra la documentazione oggetto dell’istanza di accesso e le difese da apprestare nel giudizio iscritto al NRG 350/2025 pendente dinanzi a questo Tribunale, nel quale è impugnato il provvedimento di rigetto della sua istanza di trasferimento. L’istanza di accesso è caratterizzata quindi da finalità difensive.
Né questo giudice può sindacare l’effettiva e concreta utilità dei documenti richiesti, dovendosi il vaglio giurisdizionale (così come quello dell’amministrazione destinataria dell’istanza di accesso) limitare alla valutazione dell’astratta inerenza del documento richiesto con la posizione soggettiva dell’istante e gli scopi che questi intende perseguire per il tramite dell’accesso. (TAR Toscana, Sez. I, 30 dicembre 2024, n. 1591; TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 20 luglio 2018, n. 4863).
La domanda di accesso deve pertanto essere accolta, almeno parzialmente, come di seguito precisato.
Anzitutto, atteso che l’istanza del ricorrente di fruizione del beneficio del “ricongiungimento familiare” (di cui alla Direttiva d’impiego – paragrafo 7 lett. f) rispetto alla quale è strumentale la documentazione richiesta riguarda il trasferimento in una sede in provincia di Bari, l’accesso va limitato ai dati riferiti a detta provincia, risultando del tutto ultronea la richiesta di ostensione delle tabelle di dotazione organica dell’intera Regione Puglia. Va precisato infatti che la richiesta avanzata dal legale dell’istante di estendere la valutazione di impiego ad Enti/Reparti posti nella provincia di Taranto, come chiarito dall’Amministrazione, non risulta percorribile in quanto la Direttiva menzionata prevede la possibilità di trasferimento verso eventuali altre sedi ubicate in una provincia limitrofa a quella di riferimento solo qualora le stesse risultino più vicine alla sede di servizio del coniuge: circostanza, quest’ultima, non soddisfatta nel caso di specie.
Inoltre, considerata la tipologia degli atti richiesti, il diritto di accesso deve essere consentito nei limiti della sola visione, senza estrazione di copia, secondo l’orientamento assunto dalla giurisprudenza amministrativa. Con tale modalità “ la tendenziale “segretezza” della documentazione viene, quindi, contemperata con le esigenze di difesa, facendo leva, ove ragionevolmente possibile, sulle modalità dell’ostensione: tale conflitto appare correttamente composto consentendo al ricorrente la visione degli atti, in deroga al principio della segretezza, ma escludendo - a tutela dell’interesse pubblico – la possibilità di trarre copie dei documenti in oggetto, in quanto riproducibili e divulgabili, e limitando l’accesso alla sola visione, come nella specie avvenuto (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. IV°, 3.9.2014 n. 4493)” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I bis, 13.03.2017, n. 3454) ” (TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 30 ottobre 2025, n. 3491; TAR Lazio, Sez. IV, 2 ottobre 2025, n. 16974).
La peculiarità del caso controverso e l’accoglimento solo parziale del ricorso giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, e, per l’effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente di ottenere l’ostensione della documentazione richiesta, limitatamente a quanto precisato in motivazione, e con le modalità della sola visione, senza possibilità di estrarne copia.
Ordina all’Amministrazione resistente di ostendere la documentazione richiesta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AZ IM, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
EN RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN RI | AZ IM |
IL SEGRETARIO