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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/12/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n 108/2023 RGL, trattato con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. LOPREVITE VINCENZO, giusta procura in Parte_1 atti
-Appellante-
CONTRO
in persona del l.r.p.t, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. FAZIO ANGELA MARIA ROSA, giusta procura in atti
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
adiva il Tribunale di Palmi, proponendo ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo Parte_1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità, che si concludeva con decreto di omologa del 28.11.2021, che accertava in capo al ricorrente il requisito sanitario, con decorrenza 8 luglio 2020.
Tuttavia , confermando quanto già eccepito in via preliminare nel giudizio di ATP, negava in CP_1 sede amministrativa la prestazione in oggetto per mancanza del requisito contributivo, ovvero di 156 settimane di contributi nel quinquennio antecedente.
Il sig. pertanto ricorreva dinanzi al Tribunale di Palmi, per dedurre la sussistenza, oltre del Parte_2 requisito sanitario, anche di quello amministrativo e contributivo ai sensi dell'art 37 DPR 818/57, producendo estratto contributivo previdenziale con relativi allegati. Deduceva, in particolare, che, non avendo lavorato nel quinquennio precedente la domanda amministrativa a causa delle patologie accertate nel giudizio di A.T.P., quel quinquennio doveva essere considerato neutro ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 818/57. Richiamava l'orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui il difetto del requisito contributivo specifico, per ragioni non imputabili all'invalido, viene validamente sostituito dal requisito contributivo generico (cinque anni di contributi nell'arco dell'intera vita lavorativa), requisito posseduto dalla parte istante.
Chiedeva, dunque che, accertata la regolarità della posizione contributiva, e quindi la sussistenza del diritto all'assegno di invalidità ordinaria al lavoro, l' venisse condannato al pagamento dello CP_1 stesso.
Si costituiva l' per resistere alla domanda, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del CP_1 ricorso per insussistenza del requisito contributivo. Il giudice rigettava la domanda, compensando interamente le spese di lite. Acclarata la carenza del requisito contributivo della presenza di almeno tre anni di contribuzione previdenziale nell'ultimo quinquennio, rilevava che il ricorrente non avesse in alcun modo tentato di attuare l'istituto della neutralizzazione, sicchè rigettava il ricorso. CP_ Avverso la sentenza ha proposto appello per i motivi di seguito trattati;
si è costituito Parte_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 04.12.2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 05.12.2025
Motivi della decisione
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non sussistente il requisito contributivo, in violazione dell'art 37 DPR 818/57.
Rileva, invero, di essere affetto da invalidità al 75% già dal 25.11.2004 e che il quadro sanitario, peggiorato tanto avere riconosciuta la pensione di inabilità (100%) in data 29.06.2012, veniva infine confermato in sede di accertamento tecnico preventivo. Rileva, inoltre, che la questione specificamente descritta rientra nell'ambito di applicazione dell'art.37 del DPR 818/57 e risulta pienamente conforme ai principi stabiliti dalla Corte con la sentenza n. 26667/2018 secondo cui : “
La neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo previdenziale obbligatorio, che derivino da alcune obiettive situazioni impeditive (quali l'astensione facoltativa dal lavoro per maternità, la prestazione di lavoro all'estero, la malattia di una certa durata ed altre) - prevista dall'art. 37 d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, ai fini dell'esclusione dei periodi medesimi in sede di verifica dei requisiti contributivi e, in particolare, del requisito del prescritto numero minimo di contributi nell'ultimo quinquennio ai fini del diritto alla pensione di invalidità - è espressione di un principio generale del sistema previdenziale, diretto ad impedire che il lavoratore perda il diritto alla prestazione previdenziale allorché il versamento contributivo sia carente per ragioni a lui non imputabili. Ne consegue che non è necessario che la causa impeditiva operi nel corso di un rapporto di lavoro, in atto sospeso;
e che, in caso di mancata maturazione del requisito contributivo specifico, consistente nella contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente la domanda per il pensionamento di invalidità imputabile ad infermità dell'assicurato, deve ritenersi sufficiente il requisito contributivo
c.d. generico.” Conclude, quindi, che ai sensi della normativa sopra richiamata nonché della giurisprudenza consolidata, sussiste il diritto al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 08.07.2021.
Il motivo di appello è infondato ed in merito si richiamano i principi giurisprudenziali consolidati in punto di ripartizione dell'onere della prova. È noto che, nell'individuazione dei criteri di riparto dell'onere della prova, la regola da cui occorre partire è quella generale, tracciata dall'art. 2697 c.c.
La norma stabilisce che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
La disposizione, strettamente collegata all'art. 115 c.p.c., reca la regola in tema di riparto dell'onere probatorio tra le parti in giudizio e assume un'importanza fondamentale, assurgendo a criterio di
«decisione» dei fatti controversi, nell'ipotesi di difetto di prova.
Nel caso in esame il invoca il principio della neutralizzazione dei periodi di sospensione del Parte_1 rapporto assicurativo previdenziale obbligatorio - che derivino da alcune obiettive situazioni impeditive (quali l'astensione facoltativa dal lavoro per maternità, la prestazione di lavoro all'estero, la malattia di una certa durata e altre) previste dal D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 37 - affermandone la ricorrenza nel caso di specie, in ragione della malattia che lo affligge. Pertanto, sarebbe sufficiente il requisito contributivo generico, che la parte sostiene di possedere, prescindendo da quello specifico.
Tuttavia, il ricorrente pur richiamando l'operatività dell'istituto di cui all'art. 37 del DPR 818/1957, nel giudizio di primo grado non ha in alcun modo né allegato e né dimostrato le condizioni legittimanti l'istituto della neutralizzazione contributiva. Difatti solo in questa sede il ha specificato che Parte_2 la situazione di invalidità dello stesso risalisse già al 25.11.2004, producendo verbale di invalidità civile del 03.02.2005 che riconosce l'attuale appellante invalido al 75%, nonché sentenza del Tribunale di Palmi del 13.11.2013 che lo riconosce invalido civile al 100% a decorrere dal
29.06.2021.
Va, pertanto, evidenziato che l'assunto circa la prolungata malattia e l'efficacia della stessa sulla capacità lavorativa che non ha consentito al di completare il periodo contributivo prescritto Parte_2
a causa della malattia, è stato compiuto per prima volta in appello ed è perciò stesso inammissibile integrando novum.
Infatti, l'unica difesa spiegata dal ricorrente in primo grado concerneva la richiesta di neutralizzazione, ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 818/57, poiché possedeva il requisito contributivo generico e quello sanitario dal 08.07.2020. La questione che la carenza contributiva sia dipesa da gravi malattie invalidanti (fatto integrante una delle ipotesi previste dal menzionato art 37) viene effettuata per la prima volta in appello e quindi è inammissibile.
Nulla sulle spese di lite di questo secondo grado di giudizio, attesa la sussistenza di una valida dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c., e l'appellante non ha segnalato variazioni di reddito.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 Controparte_2
, avverso la sentenza n. 1411/2022 del Giudice del lavoro di Palmi,
[...] pubblicata in data 08.10.2022, così provvede:
-rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
-Spese di lite irripetibili.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello
, così deciso nella camera di consiglio del 5.12.2025 Parte_3
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n 108/2023 RGL, trattato con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. LOPREVITE VINCENZO, giusta procura in Parte_1 atti
-Appellante-
CONTRO
in persona del l.r.p.t, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. FAZIO ANGELA MARIA ROSA, giusta procura in atti
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
adiva il Tribunale di Palmi, proponendo ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo Parte_1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità, che si concludeva con decreto di omologa del 28.11.2021, che accertava in capo al ricorrente il requisito sanitario, con decorrenza 8 luglio 2020.
Tuttavia , confermando quanto già eccepito in via preliminare nel giudizio di ATP, negava in CP_1 sede amministrativa la prestazione in oggetto per mancanza del requisito contributivo, ovvero di 156 settimane di contributi nel quinquennio antecedente.
Il sig. pertanto ricorreva dinanzi al Tribunale di Palmi, per dedurre la sussistenza, oltre del Parte_2 requisito sanitario, anche di quello amministrativo e contributivo ai sensi dell'art 37 DPR 818/57, producendo estratto contributivo previdenziale con relativi allegati. Deduceva, in particolare, che, non avendo lavorato nel quinquennio precedente la domanda amministrativa a causa delle patologie accertate nel giudizio di A.T.P., quel quinquennio doveva essere considerato neutro ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 818/57. Richiamava l'orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui il difetto del requisito contributivo specifico, per ragioni non imputabili all'invalido, viene validamente sostituito dal requisito contributivo generico (cinque anni di contributi nell'arco dell'intera vita lavorativa), requisito posseduto dalla parte istante.
Chiedeva, dunque che, accertata la regolarità della posizione contributiva, e quindi la sussistenza del diritto all'assegno di invalidità ordinaria al lavoro, l' venisse condannato al pagamento dello CP_1 stesso.
Si costituiva l' per resistere alla domanda, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del CP_1 ricorso per insussistenza del requisito contributivo. Il giudice rigettava la domanda, compensando interamente le spese di lite. Acclarata la carenza del requisito contributivo della presenza di almeno tre anni di contribuzione previdenziale nell'ultimo quinquennio, rilevava che il ricorrente non avesse in alcun modo tentato di attuare l'istituto della neutralizzazione, sicchè rigettava il ricorso. CP_ Avverso la sentenza ha proposto appello per i motivi di seguito trattati;
si è costituito Parte_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 04.12.2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 05.12.2025
Motivi della decisione
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non sussistente il requisito contributivo, in violazione dell'art 37 DPR 818/57.
Rileva, invero, di essere affetto da invalidità al 75% già dal 25.11.2004 e che il quadro sanitario, peggiorato tanto avere riconosciuta la pensione di inabilità (100%) in data 29.06.2012, veniva infine confermato in sede di accertamento tecnico preventivo. Rileva, inoltre, che la questione specificamente descritta rientra nell'ambito di applicazione dell'art.37 del DPR 818/57 e risulta pienamente conforme ai principi stabiliti dalla Corte con la sentenza n. 26667/2018 secondo cui : “
La neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo previdenziale obbligatorio, che derivino da alcune obiettive situazioni impeditive (quali l'astensione facoltativa dal lavoro per maternità, la prestazione di lavoro all'estero, la malattia di una certa durata ed altre) - prevista dall'art. 37 d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, ai fini dell'esclusione dei periodi medesimi in sede di verifica dei requisiti contributivi e, in particolare, del requisito del prescritto numero minimo di contributi nell'ultimo quinquennio ai fini del diritto alla pensione di invalidità - è espressione di un principio generale del sistema previdenziale, diretto ad impedire che il lavoratore perda il diritto alla prestazione previdenziale allorché il versamento contributivo sia carente per ragioni a lui non imputabili. Ne consegue che non è necessario che la causa impeditiva operi nel corso di un rapporto di lavoro, in atto sospeso;
e che, in caso di mancata maturazione del requisito contributivo specifico, consistente nella contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente la domanda per il pensionamento di invalidità imputabile ad infermità dell'assicurato, deve ritenersi sufficiente il requisito contributivo
c.d. generico.” Conclude, quindi, che ai sensi della normativa sopra richiamata nonché della giurisprudenza consolidata, sussiste il diritto al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 08.07.2021.
Il motivo di appello è infondato ed in merito si richiamano i principi giurisprudenziali consolidati in punto di ripartizione dell'onere della prova. È noto che, nell'individuazione dei criteri di riparto dell'onere della prova, la regola da cui occorre partire è quella generale, tracciata dall'art. 2697 c.c.
La norma stabilisce che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
La disposizione, strettamente collegata all'art. 115 c.p.c., reca la regola in tema di riparto dell'onere probatorio tra le parti in giudizio e assume un'importanza fondamentale, assurgendo a criterio di
«decisione» dei fatti controversi, nell'ipotesi di difetto di prova.
Nel caso in esame il invoca il principio della neutralizzazione dei periodi di sospensione del Parte_1 rapporto assicurativo previdenziale obbligatorio - che derivino da alcune obiettive situazioni impeditive (quali l'astensione facoltativa dal lavoro per maternità, la prestazione di lavoro all'estero, la malattia di una certa durata e altre) previste dal D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 37 - affermandone la ricorrenza nel caso di specie, in ragione della malattia che lo affligge. Pertanto, sarebbe sufficiente il requisito contributivo generico, che la parte sostiene di possedere, prescindendo da quello specifico.
Tuttavia, il ricorrente pur richiamando l'operatività dell'istituto di cui all'art. 37 del DPR 818/1957, nel giudizio di primo grado non ha in alcun modo né allegato e né dimostrato le condizioni legittimanti l'istituto della neutralizzazione contributiva. Difatti solo in questa sede il ha specificato che Parte_2 la situazione di invalidità dello stesso risalisse già al 25.11.2004, producendo verbale di invalidità civile del 03.02.2005 che riconosce l'attuale appellante invalido al 75%, nonché sentenza del Tribunale di Palmi del 13.11.2013 che lo riconosce invalido civile al 100% a decorrere dal
29.06.2021.
Va, pertanto, evidenziato che l'assunto circa la prolungata malattia e l'efficacia della stessa sulla capacità lavorativa che non ha consentito al di completare il periodo contributivo prescritto Parte_2
a causa della malattia, è stato compiuto per prima volta in appello ed è perciò stesso inammissibile integrando novum.
Infatti, l'unica difesa spiegata dal ricorrente in primo grado concerneva la richiesta di neutralizzazione, ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 818/57, poiché possedeva il requisito contributivo generico e quello sanitario dal 08.07.2020. La questione che la carenza contributiva sia dipesa da gravi malattie invalidanti (fatto integrante una delle ipotesi previste dal menzionato art 37) viene effettuata per la prima volta in appello e quindi è inammissibile.
Nulla sulle spese di lite di questo secondo grado di giudizio, attesa la sussistenza di una valida dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c., e l'appellante non ha segnalato variazioni di reddito.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 Controparte_2
, avverso la sentenza n. 1411/2022 del Giudice del lavoro di Palmi,
[...] pubblicata in data 08.10.2022, così provvede:
-rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
-Spese di lite irripetibili.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello
, così deciso nella camera di consiglio del 5.12.2025 Parte_3
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)