TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/12/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott.ssa TA TO Presidente rel. ed est.
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso depositato in data 28.05.2025, iscritto al n. 2397 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025, promosso congiuntamente: da
- (c.f. ); Parte_1 C.F._1
- (c.f. ); Parte_2 C.F._2
- (c.f. ); Parte_3 C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Ivano Zanon del Foro di Venezia (pec:
ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dello stesso sito Email_1 in Pianiga (VE) via Perosi n. 10 per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo;
- ricorrenti -
e con l'intervento del
- PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore, dott.ssa Laura Villan;
- intervenuto ex lege -
In punto: adozione di maggiorenni
Conclusioni
Per i ricorrenti : “dichiarare l'adozione tra il Sig. nato a [...] il [...] Parte_1
(cf ) e il Sig. nato a [...] il [...] (cf CodiceFiscale_4 Parte_3 [...]
). C.F._5
Con onere dell'Ufficiale di Stato civile di trascrivere il relativo provvedimento.”. Per il Pubblico Ministero: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il signor (nato a [...] in data [...]) ha proposto domanda di Parte_1 adozione ai sensi degli artt. 291 e 311 c.c. nei confronti del signor (nato Parte_3
a Cittadella – PD – in data 22.08.2021), sussistendo tutte le condizioni di legge.
A fondamento della domanda, ha riferito di intrattenere stabile relazione con la signora
[...]
, madre di . Pt_2 Parte_3
Il padre di quest'ultimo, signor , è deceduto in data 28.01.2018. Persona_1
Il Sig. la Sig.ra e il Sig. convivono da tempo e risultano in “Stato Parte_1 Pt_2 Pt_3
Libero”.
Il Sig. ha dichiarato di non avere figli legittimi/legittimati e il Sig. ha dichiarato Parte_1 Pt_3 di non essere mai stato adottato da altra persona.
Il Sig. ha compiuto gli anni trentacinque e la sua età supera quella del Sig. di Parte_1 Pt_3 oltre diciotto anni.
La Sig.ra accetta di buon grado tale adozione essendo stato il Sig. persona Pt_2 Parte_1 presente nella vita del figlio dopo il decesso del Sig. (padre del Sig. ). Persona_1 Parte_3
***
All'udienza fissata per la comparizione delle parti si sono presentati il signor Parte_1
(confermando le conclusioni del ricorso) e l'adottando (confermando il consenso Parte_3 alla sua adozione).
Ha prestato personalmente assenso alla adozione, la signora , madre dell'adottando. Parte_2 madre dell'adottando.
La causa è stata, quindi rimessa al collegio per la decisione.
***
La domanda in esame è meritevole di accoglimento, in quanto risultano integrati i presupposti di cui agli artt. 291 c.c. e seguenti.
Dalla documentazione in atti risulta invero che tra l'adottante, che ha compiuto i 35 anni di età, e l'adottando esiste una differenza di età superiore a 18 anni.
L'adottando, comparendo in udienza, ha prestato il proprio consenso all'adozione.
La madre dell'adottando ha poi prestato il proprio assenso all'adozione. Il padre dell'adottando, invece, è deceduto in epoca anteriore all'introduzione del presente procedimento. Va, inoltre, osservato che il signor ha consolidato negli anni un profondo legame con Parte_1 il figlio della compagna, tanto che attualmente i tre convivono insieme sostenendosi vicendevolmente.
Anche il Pubblico Ministero ha concluso in senso favorevole all'accoglimento del ricorso.
Accertata, quindi, la sussistenza dei presupposti di legge, deve essere ammessa l'adozione di
[...]
da parte di la quale appare nell'interesse dell'adottando per il rapporto Parte_3 Parte_1 che lo lega all'adottante.
Tenuto conto delle esigenze di tutela dell'identità personale dell'adottando e in considerazione dell'età del medesimo, appare congruo che il medesimo posponga il cognome dell'adottante al proprio, così come richiesto in udienza.
Nulla sulle spese di lite stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone farsi luogo all'adozione da parte di di;
Parte_1 Parte_3
2) dispone che l'adottato assuma il cognome “ ; Persona_2
3) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile territorialmente competente l'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, a margine dell'atto di nascita dell'adottato;
4) nulla sulle spese di lite.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 28.11.2025.
Il Presidente rel ed est.
Dott.ssa TA TO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott.ssa TA TO Presidente rel. ed est.
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso depositato in data 28.05.2025, iscritto al n. 2397 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025, promosso congiuntamente: da
- (c.f. ); Parte_1 C.F._1
- (c.f. ); Parte_2 C.F._2
- (c.f. ); Parte_3 C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Ivano Zanon del Foro di Venezia (pec:
ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dello stesso sito Email_1 in Pianiga (VE) via Perosi n. 10 per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo;
- ricorrenti -
e con l'intervento del
- PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore, dott.ssa Laura Villan;
- intervenuto ex lege -
In punto: adozione di maggiorenni
Conclusioni
Per i ricorrenti : “dichiarare l'adozione tra il Sig. nato a [...] il [...] Parte_1
(cf ) e il Sig. nato a [...] il [...] (cf CodiceFiscale_4 Parte_3 [...]
). C.F._5
Con onere dell'Ufficiale di Stato civile di trascrivere il relativo provvedimento.”. Per il Pubblico Ministero: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il signor (nato a [...] in data [...]) ha proposto domanda di Parte_1 adozione ai sensi degli artt. 291 e 311 c.c. nei confronti del signor (nato Parte_3
a Cittadella – PD – in data 22.08.2021), sussistendo tutte le condizioni di legge.
A fondamento della domanda, ha riferito di intrattenere stabile relazione con la signora
[...]
, madre di . Pt_2 Parte_3
Il padre di quest'ultimo, signor , è deceduto in data 28.01.2018. Persona_1
Il Sig. la Sig.ra e il Sig. convivono da tempo e risultano in “Stato Parte_1 Pt_2 Pt_3
Libero”.
Il Sig. ha dichiarato di non avere figli legittimi/legittimati e il Sig. ha dichiarato Parte_1 Pt_3 di non essere mai stato adottato da altra persona.
Il Sig. ha compiuto gli anni trentacinque e la sua età supera quella del Sig. di Parte_1 Pt_3 oltre diciotto anni.
La Sig.ra accetta di buon grado tale adozione essendo stato il Sig. persona Pt_2 Parte_1 presente nella vita del figlio dopo il decesso del Sig. (padre del Sig. ). Persona_1 Parte_3
***
All'udienza fissata per la comparizione delle parti si sono presentati il signor Parte_1
(confermando le conclusioni del ricorso) e l'adottando (confermando il consenso Parte_3 alla sua adozione).
Ha prestato personalmente assenso alla adozione, la signora , madre dell'adottando. Parte_2 madre dell'adottando.
La causa è stata, quindi rimessa al collegio per la decisione.
***
La domanda in esame è meritevole di accoglimento, in quanto risultano integrati i presupposti di cui agli artt. 291 c.c. e seguenti.
Dalla documentazione in atti risulta invero che tra l'adottante, che ha compiuto i 35 anni di età, e l'adottando esiste una differenza di età superiore a 18 anni.
L'adottando, comparendo in udienza, ha prestato il proprio consenso all'adozione.
La madre dell'adottando ha poi prestato il proprio assenso all'adozione. Il padre dell'adottando, invece, è deceduto in epoca anteriore all'introduzione del presente procedimento. Va, inoltre, osservato che il signor ha consolidato negli anni un profondo legame con Parte_1 il figlio della compagna, tanto che attualmente i tre convivono insieme sostenendosi vicendevolmente.
Anche il Pubblico Ministero ha concluso in senso favorevole all'accoglimento del ricorso.
Accertata, quindi, la sussistenza dei presupposti di legge, deve essere ammessa l'adozione di
[...]
da parte di la quale appare nell'interesse dell'adottando per il rapporto Parte_3 Parte_1 che lo lega all'adottante.
Tenuto conto delle esigenze di tutela dell'identità personale dell'adottando e in considerazione dell'età del medesimo, appare congruo che il medesimo posponga il cognome dell'adottante al proprio, così come richiesto in udienza.
Nulla sulle spese di lite stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone farsi luogo all'adozione da parte di di;
Parte_1 Parte_3
2) dispone che l'adottato assuma il cognome “ ; Persona_2
3) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile territorialmente competente l'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, a margine dell'atto di nascita dell'adottato;
4) nulla sulle spese di lite.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 28.11.2025.
Il Presidente rel ed est.
Dott.ssa TA TO