Articolo 3 della Legge 25 giugno 1952, n. 772
Articolo 2
Versione
30 luglio 1952
Art. 3.
All'onere di 60.000.000 di lire derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede per lire 55.800.000 con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate, accertate con il 2° provvedimento di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1950-1951 e per lire 4.200.000 con riduzione del fondo per le spese impreviste di cui al capitolo 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-1951. - Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Entrata in vigore il 30 luglio 1952