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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/11/2025, n. 3239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3239 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1426/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- seconda sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dott. Francesco DISTEFANO Presidente rel. dott.ssa Maria Elena CATALANO Consigliera dott.ssa Silvia BRAT Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1426/2025 R.G. promossa
DA
(P.IVA. ), in persona del proprio Parte_1 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano al Corso Europa n. 10, presso lo studio degli avv.ti Alberto Merlo e Margherita Grassi che la rappresentano e difendono giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA. ), in persona del proprio rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Legnano al Corso Sempione n. 57 presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Milotta che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA pagina 1 di 9
All'esito dell'udienza del 18 novembre 2025 la causa ex art. 350 bis c.p.c. è stata assegnata a sentenza sulle conclusioni come precisate in atti.
****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito, Parte_2
) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13030/2021, emesso dal Parte_1
Tribunale di Milano su istanza della società (di seguito, , con il Controparte_1 CP_1 quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 11.194,56, IVA inclusa, oltre interessi al tasso legale e spese del procedimento monitorio. Nello specifico, l'importo oggetto di ingiunzione era stato richiesto da a titolo di corrispettivo per la fornitura di materiale informatico, CP_1 asseritamente avvenuta tra il 1999 e il 2000, ma fatturata solo in data 7 gennaio 2021 mediante emissione di n. 2 fatture (di cui una pari ad euro 7.243,98 e una seconda di euro 3.950,58; cfr. docc. n.
3 e 4 fascicolo primo grado).
Si costituiva la chiedendo il rigetto delle richieste dell'opponente in quanto infondate in fatto CP_1
e in diritto.
Il Tribunale, istruita la causa anche a mezzo testi, così decideva: “rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.13030/21 che dichiara esecutivo;
- Condanna la società
[...] alla rifusione delle spese di lite in favore della società Parte_2 [...]
che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, CP_1 oltre CPA ed IVA, se e come dovuti”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , chiedendone la riforma integrale per i motivi Parte_1 in seguito esposti.
In data 12 settembre 2025, si è costituita la , eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e nel merito, chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
Quindi la causa, con decreto del 30 ottobre 2025 di anticipazione di precedente udienza, è stata rinviata ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 18 novembre 2025, con svolgimento nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha respinto le pretese dell'opponente per le seguenti motivazioni.
pagina 2 di 9 In primo luogo ha ritenuto che l'opposta avesse assolto l'onere probatorio in ordine all'esistenza del credito azionato, reputando sufficientemente dimostrata tanto la fonte negoziale dell'obbligazione quanto l'effettiva esecuzione della prestazione dedotta in giudizio;
in particolare ha ritenuto idonee a documentare la fornitura di materiale informatico tra il 1999 e il 2000, le conferme d'ordine e le bolle di consegna, tutte sottoscritte per ricevuta (circostanze confermate anche in sede di escussione testimoniale).
Inoltre, ha escluso la lesione del diritto di difesa lamentata dall'opponente sulla scorta della documentazione in atti, da cui, invece, emerge che parte opponente era stata “posta in condizione di contestare la pretesa creditoria avanzata dall'opposta, nei termini di conservazione delle scritture contabile”; al riguardo il Tribunale ha rilevato che con le missive di cui ai docc. n. 5, 10, 16 e 19 del fascicolo di primo grado, la aveva sollecitato nel 2009 e nel 2010 i pagamenti per le CP_1 forniture dei materiali informatici, interrompendo validamente la prescrizione del diritto oggetto di controversia.
Infine, sempre il primo giudice, ha ritenuto priva di pregio l'argomentazione dell'opponente secondo Contr cui la mancata annotazione nei bilanci di sarebbe circostanza ex se sufficiente a mettere in discussione l'esistenza del credito preteso;
richiamando la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
2148/1983 e Cass. n. 11912/2009), ha quindi concluso nel senso che le scritture contabili dell'imprenditore rappresentino “un elemento liberamente valutabile nel giudizio, che, nella specie, è superato dalla prova del credito che è stata fornita documentalmente e per testimoni, come suesposto”.
^^^^
L'appellante critica tale decisione per i seguenti motivi. Parte_1
1) Primo motivo. Il Tribunale avrebbe ritenuto provata l'esistenza del credito sulla base di documenti incompleti, non sottoscritti e privi di efficacia probatoria, nonché di testimonianze che – a detta dell'appellante – sarebbero inattendibili. In particolare, la evidenzia che i testi escussi Parte_1 avrebbero riferito su fatti risalenti ad epoca remota, perché relativi a circostanze avvenute fra il 1999 e il Contr 2000 e che, in ogni caso, la loro attendibilità sarebbe minata dall'essere stati dipendenti di
Secondo l'appellante, “qualora il Tribunale avesse ritenuto che i fatti di causa fossero stati pienamente ed Contr esaurientemente dimostrati dalla documentazione depositata da con la comparsa, l'espletamento dell'istruttoria testimoniale sarebbe stato ritenuto del tutto superfluo, con conseguente rigetto delle relative istanze.”
2) Secondo motivo. L'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di rilevare che i solleciti di pagamento siano stati inviati dalla solo nel 2009 e nel 2010, e dunque, ben oltre il termine CP_1
pagina 3 di 9 decennale di conservazione delle scritture contabili. Tale ritardo, secondo , avrebbe Parte_1 compromesso in modo irreversibile la possibilità di reperire la documentazione utile a confutare la pretesa. Lamenta, altresì, “una ingiustificata disparità di trattamento operata dal Giudice di prime cure. Infatti, mentre da un lato il Tribunale ha ritenuto di non attribuire alcun valore probatorio alle scritture contabili di
[...]
CP_
ed in particolare ai suoi bilanci d'esercizio – che, come già detto, non riportano alcuna iscrizione del credito oggetto di causa a partire dal 2013 - dall'altro lato ha preteso che verificasse, oltre il termine decennale di Parte_1 conservazione obbligatoria, le vicende relative ai presunti debiti verso soggetti terzi”.
3) Terzo motivo. La si duole della qualificazione fatta dal Tribunale della fatturazione come Parte_1 elemento meramente fiscale, privo di incidenza sulla prova del credito. L'appellante contesta tale impostazione, deducendo che, sebbene “la fatturazione è anche un adempimento di natura fiscale, la violazione degli obblighi fiscali assume rilevanza diretta e significativa nell'ambito della valutazione probatoria: l'omessa fatturazione costituisce, infatti, un indice di carenza del credito”. La fatturazione avvenuta nel 2021 per forniture del 1999, secondo , comprometterebbe la serietà della pretesa e contrastando altresì con i Parte_1 principi di correttezza e buona fede. Infatti, a detta dell'appellante “la violazione delle norme fiscali compromette la certezza dei rapporti giuridici e contrasta con i principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375
c.c.. Inoltre, la tardiva rivendicazione del credito, a distanza di vent'anni, unitamente alla omessa e ultratardiva fatturazione, deve essere considerata non solo un inadempimento fiscale, ma anche un comportamento che ha compromesso in modo grave la posizione difensiva del presunto debitore, determinando un affidamento legittimo sulla non esistenza di obbligazioni pendenti.”
4) Quarto motivo. Infine, l'appellante censura la decisione del primo giudice di non valorizzare l'omessa Contr iscrizione del credito nei bilanci di A detta della , a partire dal 2013, i bilanci della Parte_1 società appellata non riporterebbero alcun credito nei suoi confronti, né risulterebbero voci latenti o fatture da emettere. In tal senso, riferisce che proprio la coincidenza tra la persona dell'amministratore e l'attuale liquidatore renderebbe ancora meno plausibile una “scoperta” tardiva del credito. Di talché,
l'assenza di iscrizione contabile, unitamente alla mancata fatturazione e all'inerzia giudiziale protratta, costituirebbe una presunzione grave, precisa e concordante dell'inesistenza del credito.
Chiede quindi di “accogliere il presente gravame e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza impugnata, revocando il decreto ingiuntivo, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio”.
^^^^
pagina 4 di 9 L'appellata , si è costituita chiedendo di dichiarare l'inammissibilità Controparte_1 dell'impugnazione nonché il rigetto della stessa nel merito, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
****
OSSERVAZIONI DELLA CORTE
Preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellata deve essere disattesa.
Infatti, l'atto di appello riporta l'indicazione specifica delle circostanze che integrano la violazione di legge nonché gli errori di fatto o di diritto imputati alla sentenza. Dall'atto, inoltre, è possibile enucleare chiaramente le questioni controverse e le doglianze mosse a sostegno dell'impugnazione.
Nel merito, l'appello è infondato.
Stante l'omogeneità delle questioni oggetto dei motivi di appello, le doglianze vanno trattate congiuntamente.
Dalla lettura del compendio probatorio emerge che:
- in data 12 aprile 1999, acquistava dalla “n.3PC IBM 300PL, al prezzo di Lire Parte_1 CP_1
6.270.000 pari a euro 3.238,18 oltre Iva” (cfr. doc. n. 17), consegnati in data 17 maggio 1999 con bolla n.
798 del 28 aprile 1999, sottoscritta per ricevuta (cfr. doc. n. 18 fascicolo primo grado);
- in data 15 luglio 1999, “n.1PC IBM 300PL al prezzo di Lire 2.090.000 pari a euro 1.079,39 oltre Iva” (cfr. doc. n. 13), consegnato in data 02 settembre 1999 con bolla n. 1461 del 31 agosto 1999, sottoscritta per ricevuta (doc. n. 14);
- in data 5 ottobre 1999 “n.2PC IBM 300PL con RAM di espansione, al prezzo di Lire 4.670.000 pari a euro
2.411,85 oltre Iva” (cfr. doc. n. 6), consegnati in data 11 novembre 1999 con bolle n. 1682 del 11.11.1999
e n. 1743 del 18 novembre 1999, sottoscritte per ricevuta (cfr. doc. nn. 7 e 8);
- in data 3 novembre 1999, “n.1PC IBM 300PL, al prezzo di Lire 1.950.000 pari a euro 1.007,09 oltre Iva”
(cfr. doc. n. 11), consegnato in data 11 novembre 1999 con bolla n. 1715 del 10 novembre1999, sottoscritta per ricevuta (vd. doc. n. 12);
- in data 10 novembre 1999, “n. 1PC IBM 300PL configurazione standard con relativi monitor a colori IBM G74
e RAM di espansione 64MB al prezzo di Lire 2.787.000 pari a euro 1.439,36 oltre Iva” (cfr. doc. n. 3 fascicolo primo grado), consegnati in data 31 gennaio 2000 con bolla n. 80 del 31 gennaio 2000, sottoscritta per ricevuta (cfr. doc. n. 4).
L'odierna appellata ha dunque dato prova dell'esistenza del rapporto contrattuale con la , Parte_1 avendo concluso diversi contratti di compravendita di P.C. con la Ed infatti, quest'ultima ha CP_1
pagina 5 di 9 prodotto una serie di ordini di acquisto redatti in maniera pressoché identica su carta intestata della
, da questa siglati e trasmessi a mezzo fax. Peraltro, per ogni “ordine di acquisto”, di cui ai Parte_1 docc. n. 3,6,11,13 e 17, l'appellata ha depositato i rispettivi documenti di trasporto, anch'essi recanti la firma del destinatario.
A tal proposito, appare utile rilevare che l'appellante si è limitato a dedurre – in maniera poco chiara e finanche contraddittoria – che “l'oggetto del presente giudizio non è tanto l'accertamento dell'avvenuta consegna del materiale, bensì l'esistenza giuridica attuale del credito”, di fatto confermando l'esistenza dei diversi rapporti di fornitura con la CP_1
Inoltre, tali circostanze sono anche state confermate dai due testi escussi all'udienza del 16 novembre
2023. Nello specifico, il sig. , dipendente della al tempo dei rapporti di cui si Testimone_1 CP_1 discute, ha così riferito “confermo la circostanza. Riconosco la mia firma sui d.d.t. che l'Ufficio mi rammostra quali docc. 4 e 18 fascicolo di parte convenuta. Confermo di avere effettuato la consegna della merce meglio descritta nei documenti che mi sono stati rammostrati”; allo stesso modo, anche il Contr teste ha riferito “Sono stato un tecnico informatico dipendente della dal 1996 a fine Tes_2 novembre 1999. Mi occupavo di installazione hardware su pc e configurazione. Talvolta mi è capitato di consegnare i pc ai clienti provvedendo alla relativa installazione (…) Riconosco la mia firma apposta sui documenti che l'ufficio mi rammostra (docc. 7 e 12 fascicolo di parte convenuta). Ho effettuato la consegna del materiale in essi descritto”. Le contestazioni dell'appellante in merito all'attendibilità dei testi, minata dal rapporto di dipendenza esistente fra gli stessi e la società appellata appaiono prive di pregio. A tal proposito, è sufficiente ricordare che la valutazione sull'attendibilità del teste - che va distinta dalla incapacità a testimoniare, la quale, com'è noto, dipende dalla presenza di un interesse giuridico, e non di mero fatto, che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio - afferisce alla veridicità della deposizione, che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali e ai rapporti con le parti) (cfr. fra le altre, Cass. n. 7763/2010).
Nella specie, le dichiarazioni dei testi – ex dipendenti della società appellata e dunque a conoscenza diretta dei fatti - appaiono senz'altro precise e circostanziate, di talché la mera esistenza del rapporto lavorativo, cessato al momento delle dichiarazioni testimoniali, non costituisce ex se circostanza idonea a scalfirne l'attendibilità, mancando ulteriori specifiche allegazioni in ordine all'eventuale interesse dei testi a un determinato esito della lite.
pagina 6 di 9 Né l'assunto dell'appellante secondo cui “qualora il Tribunale avesse ritenuto che i fatti di causa Contr fossero stati pienamente ed esaurientemente dimostrati dalla documentazione depositata da con la comparsa, l'espletamento dell'istruttoria testimoniale sarebbe stato ritenuto del tutto superfluo, con conseguente rigetto delle relative istanze” è idoneo a mettere in discussione quanto sin qui valutato. Ed infatti, l'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori, di natura ordinatoria e strumentale, non integra un giudizio anticipato di inadeguatezza della prova già acquisita, né condiziona la successiva valutazione nel merito, rimessa al prudente apprezzamento del giudice ai sensi degli artt. 115 e 116
c.p.c. Pertanto, dalla mera ammissione dell'escussione non può desumersi l'insufficienza della prova scritta;
al contrario, la decisione di primo grado ha correttamente valorizzato il materiale probatorio documentalmente acquisito, reputando la prova orale, per le circostanze indicate, una mera conferma di quanto già compiutamente provato dalla società appellata.
Pertanto, il Collegio ritiene che le deposizioni debbano essere considerate attendibili e idonee a concorrere alla formazione del convincimento, non potendosi ravvisare alcun vizio nella valutazione operata dal primo giudice.
Tutto quanto sin qui considerato, nonché la mancanza di specifiche contestazioni da parte dell'appellante, consente di ritenere validamente pattuite ed eseguite le forniture dedotti dalla
[...]
CP_ a sostegno delle proprie pretese creditorie.
Allo stesso modo, anche le censure relative a un'asserita violazione del diritto di difesa dell'appellante, in quanto i “solleciti di pagamento sono stati inviati da solo nel periodo 2009-2010, ossia CP_1 ben oltre il termine decennale previsto per la conservazione obbligatoria delle scritture contabili, precludendo di fatto a la concreta possibilità di reperire e produrre adeguata Parte_1 documentazione a supporto delle proprie difese” appaiono del tutto infondate, formulate genericamente e ai limiti dell'inammissibilità ex art. 342 c.p.c..
Invero, come anche correttamente rilevato dal Tribunale di Milano, dagli atti emerge che:
- la fornitura di cui all'ordine n. 181/99 (doc. n. 17), è stata sollecitata con missiva del 13 marzo 2009 ricevuta in data 24 marzo 2009 (doc. n. 19);
- la fornitura di cui all'ordine n. 351/99 (cfr. doc. n. 13) è stata sollecitata con missiva del 27 luglio 2009, ricevuta in data 29 luglio 2009 (doc. n.16);
- la fornitura di cui all'ordine n. 458 (doc. n. 11), è stata in parte sollecitata con missiva del 22 settembre
2009 e in parte sollecitata con missiva del 23 ottobre 2009, ricevuta in data 25 novembre 2009 (doc.10);
pagina 7 di 9 - la fornitura di cui all'ordine n. 503/99 (doc. n. 6), è stata sollecitata con missiva del 23 ottobre 2009 ricevuta in data 25 novembre 2009 (doc.10);
- la fornitura di cui all'ordine n. 547/99 (cfr. doc. n. 3) è stata sollecitata con missiva dell'8 gennaio 2010, ricevuta in data 12 gennaio 2010 (doc.5).
L'idoneità temporale delle diffide, inviate tutte prima della scadenza del termine decennale dell'obbligazione di pagamento nonché dell'obbligo di conservazione delle scritture contabili, smentisce la lesione del diritto di difesa lamentata dall'appellante, confermando – al contrario - la circostanza già evidenziata dal primo giudice di una deliberata mancata contestazione delle stesse da parte della . Parte_1
Ed ancora, né la tardiva fatturazione né tantomeno l'omessa iscrizione nei registri contabili dei crediti pretesi dall'appellata sono circostanze idonee a mettere in discussione l'esistenza degli stessi e, dunque, la fondatezza delle pretese della CP_1
In primo luogo, la fatturazione costituisce un adempimento di natura esclusivamente fiscale e contabile, imposto dalla normativa tributaria, ma non integra elemento costitutivo del diritto di credito. Il sorgere del credito, al contrario, deriva dal rapporto obbligatorio sottostante e dalla prestazione effettivamente eseguita, la cui prova può essere fornita con ogni mezzo idoneo, anche documentale e testimoniale, come avvenuto nel caso di specie. Del resto, l'assunto dell'appellante, secondo cui il principio di unitarietà e coerenza dell'ordinamento imporrebbe di leggere in modo integrato le norme fiscali e civilistiche, non può essere condiviso. Se è vero che l'ordinamento giuridico costituisce un sistema unitario, è altrettanto vero che ciascun settore conserva autonomia funzionale e applicativa. In particolare, la disciplina fiscale, volta a regolare i rapporti tra contribuente ed Erario, non può incidere sulla genesi del diritto di credito, che trova fondamento esclusivamente nel rapporto obbligatorio di natura privatistica.
Pertanto, la censura in esame deve essere disattesa, avendo l'appellata validamente dimostrato l'esistenza del credito, come emerge dalle risultanze istruttorie già richiamate.
Allo stesso modo, anche la censura di , secondo cui l'omessa annotazione del credito nei Parte_1
Contr bilanci di esercizio di integrerebbe una presunzione grave e concordante della sua inesistenza, è priva di fondamento.
In primo luogo, va ribadito che il bilancio, pur essendo scrittura contabile obbligatoria e soggetta a pubblicità, non costituisce titolo costitutivo del credito, né prova legale della sua inesistenza. Del resto, proprio l'art. 2709 c.c. chiarisce che le scritture contabili hanno valore di presunzione semplice,
pagina 8 di 9 liberamente valutabile dal giudice e superabile da prova contraria. In altre parole, l'omessa iscrizione del credito nei bilanci sociali non può essere elevata a presunzione assoluta, né può prevalere sulle risultanze documentali e testimoniali che hanno dimostrato l'effettiva esistenza del rapporto obbligatorio (ex multis, Cass. n. 6547/2013).
L'appellante confonde l'obbligo di rappresentazione contabile con la genesi civilistica del diritto azionato, che trova fondamento nella prestazione eseguita e non nella sua registrazione. Pertanto, la doglianza dell'appellante non merita accoglimento, essendo la prova del credito pienamente raggiunta dalle risultanze istruttorie, avendo la parte appellata prodotto documentazione idonea a comprovare l'origine e la consistenza della pretesa creditoria, attendibile anche a fronte dell'omessa annotazione contabile.
Alla luce di quanto sopra pertanto l'appello proposto da deve essere rigettato e la sentenza Parte_1 impugnata integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in misura intermedia tra minimi e medi per la non particolare complessità, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta (escluso, dunque, il compenso per la fase istruttoria).
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002
P.T.M
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_2 di Milano n. 9754/2024 pubblicata il 12 novembre 2024, che integralmente conferma;
- condanna al pagamento delle spese del presente grado di Parte_2 giudizio, in favore dell'appellata che liquida (scaglione da euro 5.201 a Controparte_1
26.000) in complessivi € 2.900,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002
Così deciso in Milano il 19 novembre 2025
Il Presidente estensore dott. Francesco Distefano
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- seconda sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dott. Francesco DISTEFANO Presidente rel. dott.ssa Maria Elena CATALANO Consigliera dott.ssa Silvia BRAT Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1426/2025 R.G. promossa
DA
(P.IVA. ), in persona del proprio Parte_1 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano al Corso Europa n. 10, presso lo studio degli avv.ti Alberto Merlo e Margherita Grassi che la rappresentano e difendono giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA. ), in persona del proprio rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Legnano al Corso Sempione n. 57 presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Milotta che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA pagina 1 di 9
All'esito dell'udienza del 18 novembre 2025 la causa ex art. 350 bis c.p.c. è stata assegnata a sentenza sulle conclusioni come precisate in atti.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito, Parte_2
) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13030/2021, emesso dal Parte_1
Tribunale di Milano su istanza della società (di seguito, , con il Controparte_1 CP_1 quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 11.194,56, IVA inclusa, oltre interessi al tasso legale e spese del procedimento monitorio. Nello specifico, l'importo oggetto di ingiunzione era stato richiesto da a titolo di corrispettivo per la fornitura di materiale informatico, CP_1 asseritamente avvenuta tra il 1999 e il 2000, ma fatturata solo in data 7 gennaio 2021 mediante emissione di n. 2 fatture (di cui una pari ad euro 7.243,98 e una seconda di euro 3.950,58; cfr. docc. n.
3 e 4 fascicolo primo grado).
Si costituiva la chiedendo il rigetto delle richieste dell'opponente in quanto infondate in fatto CP_1
e in diritto.
Il Tribunale, istruita la causa anche a mezzo testi, così decideva: “rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.13030/21 che dichiara esecutivo;
- Condanna la società
[...] alla rifusione delle spese di lite in favore della società Parte_2 [...]
che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, CP_1 oltre CPA ed IVA, se e come dovuti”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , chiedendone la riforma integrale per i motivi Parte_1 in seguito esposti.
In data 12 settembre 2025, si è costituita la , eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e nel merito, chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
Quindi la causa, con decreto del 30 ottobre 2025 di anticipazione di precedente udienza, è stata rinviata ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 18 novembre 2025, con svolgimento nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha respinto le pretese dell'opponente per le seguenti motivazioni.
pagina 2 di 9 In primo luogo ha ritenuto che l'opposta avesse assolto l'onere probatorio in ordine all'esistenza del credito azionato, reputando sufficientemente dimostrata tanto la fonte negoziale dell'obbligazione quanto l'effettiva esecuzione della prestazione dedotta in giudizio;
in particolare ha ritenuto idonee a documentare la fornitura di materiale informatico tra il 1999 e il 2000, le conferme d'ordine e le bolle di consegna, tutte sottoscritte per ricevuta (circostanze confermate anche in sede di escussione testimoniale).
Inoltre, ha escluso la lesione del diritto di difesa lamentata dall'opponente sulla scorta della documentazione in atti, da cui, invece, emerge che parte opponente era stata “posta in condizione di contestare la pretesa creditoria avanzata dall'opposta, nei termini di conservazione delle scritture contabile”; al riguardo il Tribunale ha rilevato che con le missive di cui ai docc. n. 5, 10, 16 e 19 del fascicolo di primo grado, la aveva sollecitato nel 2009 e nel 2010 i pagamenti per le CP_1 forniture dei materiali informatici, interrompendo validamente la prescrizione del diritto oggetto di controversia.
Infine, sempre il primo giudice, ha ritenuto priva di pregio l'argomentazione dell'opponente secondo Contr cui la mancata annotazione nei bilanci di sarebbe circostanza ex se sufficiente a mettere in discussione l'esistenza del credito preteso;
richiamando la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
2148/1983 e Cass. n. 11912/2009), ha quindi concluso nel senso che le scritture contabili dell'imprenditore rappresentino “un elemento liberamente valutabile nel giudizio, che, nella specie, è superato dalla prova del credito che è stata fornita documentalmente e per testimoni, come suesposto”.
^^^^
L'appellante critica tale decisione per i seguenti motivi. Parte_1
1) Primo motivo. Il Tribunale avrebbe ritenuto provata l'esistenza del credito sulla base di documenti incompleti, non sottoscritti e privi di efficacia probatoria, nonché di testimonianze che – a detta dell'appellante – sarebbero inattendibili. In particolare, la evidenzia che i testi escussi Parte_1 avrebbero riferito su fatti risalenti ad epoca remota, perché relativi a circostanze avvenute fra il 1999 e il Contr 2000 e che, in ogni caso, la loro attendibilità sarebbe minata dall'essere stati dipendenti di
Secondo l'appellante, “qualora il Tribunale avesse ritenuto che i fatti di causa fossero stati pienamente ed Contr esaurientemente dimostrati dalla documentazione depositata da con la comparsa, l'espletamento dell'istruttoria testimoniale sarebbe stato ritenuto del tutto superfluo, con conseguente rigetto delle relative istanze.”
2) Secondo motivo. L'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di rilevare che i solleciti di pagamento siano stati inviati dalla solo nel 2009 e nel 2010, e dunque, ben oltre il termine CP_1
pagina 3 di 9 decennale di conservazione delle scritture contabili. Tale ritardo, secondo , avrebbe Parte_1 compromesso in modo irreversibile la possibilità di reperire la documentazione utile a confutare la pretesa. Lamenta, altresì, “una ingiustificata disparità di trattamento operata dal Giudice di prime cure. Infatti, mentre da un lato il Tribunale ha ritenuto di non attribuire alcun valore probatorio alle scritture contabili di
[...]
CP_
ed in particolare ai suoi bilanci d'esercizio – che, come già detto, non riportano alcuna iscrizione del credito oggetto di causa a partire dal 2013 - dall'altro lato ha preteso che verificasse, oltre il termine decennale di Parte_1 conservazione obbligatoria, le vicende relative ai presunti debiti verso soggetti terzi”.
3) Terzo motivo. La si duole della qualificazione fatta dal Tribunale della fatturazione come Parte_1 elemento meramente fiscale, privo di incidenza sulla prova del credito. L'appellante contesta tale impostazione, deducendo che, sebbene “la fatturazione è anche un adempimento di natura fiscale, la violazione degli obblighi fiscali assume rilevanza diretta e significativa nell'ambito della valutazione probatoria: l'omessa fatturazione costituisce, infatti, un indice di carenza del credito”. La fatturazione avvenuta nel 2021 per forniture del 1999, secondo , comprometterebbe la serietà della pretesa e contrastando altresì con i Parte_1 principi di correttezza e buona fede. Infatti, a detta dell'appellante “la violazione delle norme fiscali compromette la certezza dei rapporti giuridici e contrasta con i principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375
c.c.. Inoltre, la tardiva rivendicazione del credito, a distanza di vent'anni, unitamente alla omessa e ultratardiva fatturazione, deve essere considerata non solo un inadempimento fiscale, ma anche un comportamento che ha compromesso in modo grave la posizione difensiva del presunto debitore, determinando un affidamento legittimo sulla non esistenza di obbligazioni pendenti.”
4) Quarto motivo. Infine, l'appellante censura la decisione del primo giudice di non valorizzare l'omessa Contr iscrizione del credito nei bilanci di A detta della , a partire dal 2013, i bilanci della Parte_1 società appellata non riporterebbero alcun credito nei suoi confronti, né risulterebbero voci latenti o fatture da emettere. In tal senso, riferisce che proprio la coincidenza tra la persona dell'amministratore e l'attuale liquidatore renderebbe ancora meno plausibile una “scoperta” tardiva del credito. Di talché,
l'assenza di iscrizione contabile, unitamente alla mancata fatturazione e all'inerzia giudiziale protratta, costituirebbe una presunzione grave, precisa e concordante dell'inesistenza del credito.
Chiede quindi di “accogliere il presente gravame e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza impugnata, revocando il decreto ingiuntivo, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio”.
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pagina 4 di 9 L'appellata , si è costituita chiedendo di dichiarare l'inammissibilità Controparte_1 dell'impugnazione nonché il rigetto della stessa nel merito, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
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OSSERVAZIONI DELLA CORTE
Preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellata deve essere disattesa.
Infatti, l'atto di appello riporta l'indicazione specifica delle circostanze che integrano la violazione di legge nonché gli errori di fatto o di diritto imputati alla sentenza. Dall'atto, inoltre, è possibile enucleare chiaramente le questioni controverse e le doglianze mosse a sostegno dell'impugnazione.
Nel merito, l'appello è infondato.
Stante l'omogeneità delle questioni oggetto dei motivi di appello, le doglianze vanno trattate congiuntamente.
Dalla lettura del compendio probatorio emerge che:
- in data 12 aprile 1999, acquistava dalla “n.3PC IBM 300PL, al prezzo di Lire Parte_1 CP_1
6.270.000 pari a euro 3.238,18 oltre Iva” (cfr. doc. n. 17), consegnati in data 17 maggio 1999 con bolla n.
798 del 28 aprile 1999, sottoscritta per ricevuta (cfr. doc. n. 18 fascicolo primo grado);
- in data 15 luglio 1999, “n.1PC IBM 300PL al prezzo di Lire 2.090.000 pari a euro 1.079,39 oltre Iva” (cfr. doc. n. 13), consegnato in data 02 settembre 1999 con bolla n. 1461 del 31 agosto 1999, sottoscritta per ricevuta (doc. n. 14);
- in data 5 ottobre 1999 “n.2PC IBM 300PL con RAM di espansione, al prezzo di Lire 4.670.000 pari a euro
2.411,85 oltre Iva” (cfr. doc. n. 6), consegnati in data 11 novembre 1999 con bolle n. 1682 del 11.11.1999
e n. 1743 del 18 novembre 1999, sottoscritte per ricevuta (cfr. doc. nn. 7 e 8);
- in data 3 novembre 1999, “n.1PC IBM 300PL, al prezzo di Lire 1.950.000 pari a euro 1.007,09 oltre Iva”
(cfr. doc. n. 11), consegnato in data 11 novembre 1999 con bolla n. 1715 del 10 novembre1999, sottoscritta per ricevuta (vd. doc. n. 12);
- in data 10 novembre 1999, “n. 1PC IBM 300PL configurazione standard con relativi monitor a colori IBM G74
e RAM di espansione 64MB al prezzo di Lire 2.787.000 pari a euro 1.439,36 oltre Iva” (cfr. doc. n. 3 fascicolo primo grado), consegnati in data 31 gennaio 2000 con bolla n. 80 del 31 gennaio 2000, sottoscritta per ricevuta (cfr. doc. n. 4).
L'odierna appellata ha dunque dato prova dell'esistenza del rapporto contrattuale con la , Parte_1 avendo concluso diversi contratti di compravendita di P.C. con la Ed infatti, quest'ultima ha CP_1
pagina 5 di 9 prodotto una serie di ordini di acquisto redatti in maniera pressoché identica su carta intestata della
, da questa siglati e trasmessi a mezzo fax. Peraltro, per ogni “ordine di acquisto”, di cui ai Parte_1 docc. n. 3,6,11,13 e 17, l'appellata ha depositato i rispettivi documenti di trasporto, anch'essi recanti la firma del destinatario.
A tal proposito, appare utile rilevare che l'appellante si è limitato a dedurre – in maniera poco chiara e finanche contraddittoria – che “l'oggetto del presente giudizio non è tanto l'accertamento dell'avvenuta consegna del materiale, bensì l'esistenza giuridica attuale del credito”, di fatto confermando l'esistenza dei diversi rapporti di fornitura con la CP_1
Inoltre, tali circostanze sono anche state confermate dai due testi escussi all'udienza del 16 novembre
2023. Nello specifico, il sig. , dipendente della al tempo dei rapporti di cui si Testimone_1 CP_1 discute, ha così riferito “confermo la circostanza. Riconosco la mia firma sui d.d.t. che l'Ufficio mi rammostra quali docc. 4 e 18 fascicolo di parte convenuta. Confermo di avere effettuato la consegna della merce meglio descritta nei documenti che mi sono stati rammostrati”; allo stesso modo, anche il Contr teste ha riferito “Sono stato un tecnico informatico dipendente della dal 1996 a fine Tes_2 novembre 1999. Mi occupavo di installazione hardware su pc e configurazione. Talvolta mi è capitato di consegnare i pc ai clienti provvedendo alla relativa installazione (…) Riconosco la mia firma apposta sui documenti che l'ufficio mi rammostra (docc. 7 e 12 fascicolo di parte convenuta). Ho effettuato la consegna del materiale in essi descritto”. Le contestazioni dell'appellante in merito all'attendibilità dei testi, minata dal rapporto di dipendenza esistente fra gli stessi e la società appellata appaiono prive di pregio. A tal proposito, è sufficiente ricordare che la valutazione sull'attendibilità del teste - che va distinta dalla incapacità a testimoniare, la quale, com'è noto, dipende dalla presenza di un interesse giuridico, e non di mero fatto, che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio - afferisce alla veridicità della deposizione, che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali e ai rapporti con le parti) (cfr. fra le altre, Cass. n. 7763/2010).
Nella specie, le dichiarazioni dei testi – ex dipendenti della società appellata e dunque a conoscenza diretta dei fatti - appaiono senz'altro precise e circostanziate, di talché la mera esistenza del rapporto lavorativo, cessato al momento delle dichiarazioni testimoniali, non costituisce ex se circostanza idonea a scalfirne l'attendibilità, mancando ulteriori specifiche allegazioni in ordine all'eventuale interesse dei testi a un determinato esito della lite.
pagina 6 di 9 Né l'assunto dell'appellante secondo cui “qualora il Tribunale avesse ritenuto che i fatti di causa Contr fossero stati pienamente ed esaurientemente dimostrati dalla documentazione depositata da con la comparsa, l'espletamento dell'istruttoria testimoniale sarebbe stato ritenuto del tutto superfluo, con conseguente rigetto delle relative istanze” è idoneo a mettere in discussione quanto sin qui valutato. Ed infatti, l'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori, di natura ordinatoria e strumentale, non integra un giudizio anticipato di inadeguatezza della prova già acquisita, né condiziona la successiva valutazione nel merito, rimessa al prudente apprezzamento del giudice ai sensi degli artt. 115 e 116
c.p.c. Pertanto, dalla mera ammissione dell'escussione non può desumersi l'insufficienza della prova scritta;
al contrario, la decisione di primo grado ha correttamente valorizzato il materiale probatorio documentalmente acquisito, reputando la prova orale, per le circostanze indicate, una mera conferma di quanto già compiutamente provato dalla società appellata.
Pertanto, il Collegio ritiene che le deposizioni debbano essere considerate attendibili e idonee a concorrere alla formazione del convincimento, non potendosi ravvisare alcun vizio nella valutazione operata dal primo giudice.
Tutto quanto sin qui considerato, nonché la mancanza di specifiche contestazioni da parte dell'appellante, consente di ritenere validamente pattuite ed eseguite le forniture dedotti dalla
[...]
CP_ a sostegno delle proprie pretese creditorie.
Allo stesso modo, anche le censure relative a un'asserita violazione del diritto di difesa dell'appellante, in quanto i “solleciti di pagamento sono stati inviati da solo nel periodo 2009-2010, ossia CP_1 ben oltre il termine decennale previsto per la conservazione obbligatoria delle scritture contabili, precludendo di fatto a la concreta possibilità di reperire e produrre adeguata Parte_1 documentazione a supporto delle proprie difese” appaiono del tutto infondate, formulate genericamente e ai limiti dell'inammissibilità ex art. 342 c.p.c..
Invero, come anche correttamente rilevato dal Tribunale di Milano, dagli atti emerge che:
- la fornitura di cui all'ordine n. 181/99 (doc. n. 17), è stata sollecitata con missiva del 13 marzo 2009 ricevuta in data 24 marzo 2009 (doc. n. 19);
- la fornitura di cui all'ordine n. 351/99 (cfr. doc. n. 13) è stata sollecitata con missiva del 27 luglio 2009, ricevuta in data 29 luglio 2009 (doc. n.16);
- la fornitura di cui all'ordine n. 458 (doc. n. 11), è stata in parte sollecitata con missiva del 22 settembre
2009 e in parte sollecitata con missiva del 23 ottobre 2009, ricevuta in data 25 novembre 2009 (doc.10);
pagina 7 di 9 - la fornitura di cui all'ordine n. 503/99 (doc. n. 6), è stata sollecitata con missiva del 23 ottobre 2009 ricevuta in data 25 novembre 2009 (doc.10);
- la fornitura di cui all'ordine n. 547/99 (cfr. doc. n. 3) è stata sollecitata con missiva dell'8 gennaio 2010, ricevuta in data 12 gennaio 2010 (doc.5).
L'idoneità temporale delle diffide, inviate tutte prima della scadenza del termine decennale dell'obbligazione di pagamento nonché dell'obbligo di conservazione delle scritture contabili, smentisce la lesione del diritto di difesa lamentata dall'appellante, confermando – al contrario - la circostanza già evidenziata dal primo giudice di una deliberata mancata contestazione delle stesse da parte della . Parte_1
Ed ancora, né la tardiva fatturazione né tantomeno l'omessa iscrizione nei registri contabili dei crediti pretesi dall'appellata sono circostanze idonee a mettere in discussione l'esistenza degli stessi e, dunque, la fondatezza delle pretese della CP_1
In primo luogo, la fatturazione costituisce un adempimento di natura esclusivamente fiscale e contabile, imposto dalla normativa tributaria, ma non integra elemento costitutivo del diritto di credito. Il sorgere del credito, al contrario, deriva dal rapporto obbligatorio sottostante e dalla prestazione effettivamente eseguita, la cui prova può essere fornita con ogni mezzo idoneo, anche documentale e testimoniale, come avvenuto nel caso di specie. Del resto, l'assunto dell'appellante, secondo cui il principio di unitarietà e coerenza dell'ordinamento imporrebbe di leggere in modo integrato le norme fiscali e civilistiche, non può essere condiviso. Se è vero che l'ordinamento giuridico costituisce un sistema unitario, è altrettanto vero che ciascun settore conserva autonomia funzionale e applicativa. In particolare, la disciplina fiscale, volta a regolare i rapporti tra contribuente ed Erario, non può incidere sulla genesi del diritto di credito, che trova fondamento esclusivamente nel rapporto obbligatorio di natura privatistica.
Pertanto, la censura in esame deve essere disattesa, avendo l'appellata validamente dimostrato l'esistenza del credito, come emerge dalle risultanze istruttorie già richiamate.
Allo stesso modo, anche la censura di , secondo cui l'omessa annotazione del credito nei Parte_1
Contr bilanci di esercizio di integrerebbe una presunzione grave e concordante della sua inesistenza, è priva di fondamento.
In primo luogo, va ribadito che il bilancio, pur essendo scrittura contabile obbligatoria e soggetta a pubblicità, non costituisce titolo costitutivo del credito, né prova legale della sua inesistenza. Del resto, proprio l'art. 2709 c.c. chiarisce che le scritture contabili hanno valore di presunzione semplice,
pagina 8 di 9 liberamente valutabile dal giudice e superabile da prova contraria. In altre parole, l'omessa iscrizione del credito nei bilanci sociali non può essere elevata a presunzione assoluta, né può prevalere sulle risultanze documentali e testimoniali che hanno dimostrato l'effettiva esistenza del rapporto obbligatorio (ex multis, Cass. n. 6547/2013).
L'appellante confonde l'obbligo di rappresentazione contabile con la genesi civilistica del diritto azionato, che trova fondamento nella prestazione eseguita e non nella sua registrazione. Pertanto, la doglianza dell'appellante non merita accoglimento, essendo la prova del credito pienamente raggiunta dalle risultanze istruttorie, avendo la parte appellata prodotto documentazione idonea a comprovare l'origine e la consistenza della pretesa creditoria, attendibile anche a fronte dell'omessa annotazione contabile.
Alla luce di quanto sopra pertanto l'appello proposto da deve essere rigettato e la sentenza Parte_1 impugnata integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in misura intermedia tra minimi e medi per la non particolare complessità, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta (escluso, dunque, il compenso per la fase istruttoria).
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002
P.T.M
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_2 di Milano n. 9754/2024 pubblicata il 12 novembre 2024, che integralmente conferma;
- condanna al pagamento delle spese del presente grado di Parte_2 giudizio, in favore dell'appellata che liquida (scaglione da euro 5.201 a Controparte_1
26.000) in complessivi € 2.900,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002
Così deciso in Milano il 19 novembre 2025
Il Presidente estensore dott. Francesco Distefano
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