Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/01/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N°
___________/____
_____
Registro
Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
Cron.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Addì _______________ _________ ____
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, _____
dott.ssa Carmela Fachile, nella causa iscritta al n. 7649/2024 R.G.L. promossa Rilasciata
spedizione in forma Pt_1 D A __________ esecutiva all'Avv. __ AI NA, nata a [...] il [...] ed ivi residente nella via Libertà 51, C.F.:
___________
, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Vitale per mandato in atti. ___________ C.F._1
___________
Ricorrente ___________
C O N T R O per
___________ ________
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Pt_2
___________ Grande 21, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana 59, rappresentato e difeso dall'avv. ___________
Delia Cernigliaro, per mandato in atti. ___________ ___________
Resistente Il Cancelliere
All'udienza del 22.1.2025, alle ore 17.00, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- Condanna l' al pagamento in favore di AI NA della somma di €. 11.072,88, a Pt_2
titolo di ratei arretrati, sino al 31 marzo 2024, dell'indennità di accompagnamento n 044-
550007231286, Cat. INVCIV;
- Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali, che liquida Pt_2
in Euro 1100,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.5.2024, AI NA conveniva in giudizio l' Pt_2
chiedendo il pagamento della somma €. 11.072,88 per arretri pensionistici, in virtù del conteggio operato dall'Istituto con il provvedimento del 27 marzo 2024.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' deducendo l'infondatezza del ricorso Pt_2
chiedendone il rigetto. Precisava che “con provvedimento di riliquidazione del 27 marzo 2014 veniva
comunicato all'odierna controparte l'importo delle somme scaturenti dalla detta riliquidazione,
pari, come detto, ad € 11.072,88; al contempo, e col medesimo provvedimento, veniva comunicato
che non si sarebbe dato luogo alla riliquidazione per effetto di due provvedimenti di indebito, emessi
a carico dell'interessata, l'uno, pari ad € 10.042,67, e l'altro pari ad € 1.030,21.”
Alla prima udienza del 17.10.2024, parte ricorrente contestava l'esistenza degli indebiti di cui non sussisteva agli atti alcun riscontro documentale.
La causa, senza alcuna istruttoria all'odierna udienza viene decisa.
La domanda merita accoglimento.
Giova innanzitutto rilevare che dal provvedimento di riliquidazione del 27 marzo 2014, allegato agli atti, risulta che l'Istituto riconosceva al ricorrente la somma di €. 11.072,88, a titolo di arretrati per l'indennità di accompagnamento, risulta altresì che l'importo non veniva liquidato per la sussistenza di due provvedimenti di indebito.
Ora giova rilevare che riguardo al riparto degli oneri probatori, in tema di ripetizione dell'indebito previdenziale, la giurisprudenza è costante nel sostenere che, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell' “accipiens” l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.
Tuttavia, l' non deve limitare a contestare genericamente l'indebito ma deve indicare nel Pt_2
provvedimento amministrativo di recupero del credito, oltre agli estremi del pagamento, anche le ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate al fine di consentire all'accipiens di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa. (Cass. sent. n. 198/2011:
“In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo
della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi
del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento
quanto corrispostogli dall convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel CP_1
provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente
l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure
sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da
consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui
accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di
garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in
godimento. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rilevato che correttamente la corte
territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla
richiesta dell indicazioni adeguate a porre in grado la pensionata di verificare se si trattasse Pt_2
di un trattamento attribuito "sine titulo" ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato
dell'ente”).
Invero, l'onere probatorio gravante sul ricorrente non può estendersi fino a costringere a provare ogni e qualsiasi fatto costitutivo del diritto dello stesso, che invece deve essere preliminarmente messo in condizioni di comprendere quale atto o fatto gli viene contestato, tale da aver formato un indebito.
Ebbene, nel caso di specie, l' , con il provvedimento del 27 marzo 2014, con il quale comunicava Pt_2
la liquidazione degli arretrati pensionistici, ometteva di fornire indicazioni ed elementi sufficienti a far comprendere le ragioni degli indebiti ivi contestati e la correttezza del calcolo effettuato. Neppure con la memoria di costituzione, l' ha chiarito la motivazione degli indebiti, né ha Pt_2
allegato documentazione sufficiente a provare di avere regolarmente comunicato al ricorrente tali provvedimenti.
Ciò nondimeno, dal provvedimento del 27 marzo 2014, emerge che l'Istituto riconosceva al ricorrente la somma di €. 11.072,88 a titolo di liquidazione della prestazione n. 044-550007231286 Cat.
INVCIV, con decorrenza 1° luglio 2022.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va accolto con condanna dell' al pagamento Pt_2
della somma di €. 11.072,88. a titolo di ratei arretrati, sino al 31 marzo 2024, dell'indennità di accompagnamento n 044-550007231286, Cat. INVCIV.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'attività svolta delle parti, vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo 22.1.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile