Articolo 1 della Legge 31 marzo 1932, n. 474
Articolo 2
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2 giugno 1932
Art. 1.

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo italo-francese stipulato mediante scambio di note il 1° luglio 1931 per il riconoscimento reciproco dei certificati di origine e di sanita', rilasciati dalle Autorita' competenti dei due Stati, per l'importazione e il commercio delle ostriche dall'uno all'altro dei due Paesi.

Entrata in vigore il 2 giugno 1932