Art. 1.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo italo-francese stipulato mediante scambio di note il 1° luglio 1931 per il riconoscimento reciproco dei certificati di origine e di sanita', rilasciati dalle Autorita' competenti dei due Stati, per l'importazione e il commercio delle ostriche dall'uno all'altro dei due Paesi.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo italo-francese stipulato mediante scambio di note il 1° luglio 1931 per il riconoscimento reciproco dei certificati di origine e di sanita', rilasciati dalle Autorita' competenti dei due Stati, per l'importazione e il commercio delle ostriche dall'uno all'altro dei due Paesi.