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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12196/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Laura MARRANI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Casalecchio di Reno (BO), Via del Lavoro n. 67,
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << scioglimento del matrimonio >>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11 dicembre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 1° settembre 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione dell'11 dicembre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio il 3 settembre 2006 a Bologna. Dall'unione è nata il [...]. Per_1 pagina 1 di 4 Lo scioglimento del matrimonio del matrimonio deve essere senz'altro dichiarato. Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dall' udienza di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale dell' 8 marzo 2022 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con decreto di omologa del 31 marzo 2022. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della figlia, nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso che è maggiorenne. Per_1
Invece, essendo la stessa non ancora economicamente autosufficiente, vanno adottate statuizioni in ordine al suo mantenimento ordinario e straordinario Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti le spese legali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata a [...] il Parte_1
13 luglio 1975 e , nato a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio il 3 settembre 2006 a Bologna, atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al N. 429 Parte 1, anno 2006; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) prende atto che le parti hanno dichiarato che abita con la madre e vede il padre Per_1 liberamente;
2) a far data dal deposito del ricorso pone in capo al signor l'obbligo di Parte_2 corrispondere alla signora a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 di Pt_1 ogni mese, a titolo di contributo ordinario per la figlia, la somma di 386,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (prossima rivalutazione marzo 2026); ciò sino a quanto la ragazza non sarà divenuta economicamente autonoma;
tra le spese in oggetto debbono comprendersi tutte quelle necessarie per il soddisfacimento delle esigenze primarie di vita di (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento Per_1 ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
3) a decorrere dalla data di deposito del ricorso dispone che i genitori si facciano carico in ragione del 50% ciascuno delle spese straordinarie sostenute per la ragazza, pagina 2 di 4 previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) Pt_3
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
3) prende atto che per intercorso accordo tra le parti l'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre;
pagina 3 di 4 4) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che le detrazioni fiscali per la figlia a carico, così come le deduzioni per le spese straordinarie sostenute per la medesima spetteranno a entrambi in ragione del 50% ciascuno, salvo diverso accordo;
5) prende atto che le parti hanno dichiarato di aver regolato tra loro ogni pendenza economica e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro ad eccezione del mancato versamento da parte del signor dell'aumento ISTAT sull'assegno dovuto Parte_2 per il mantenimento ordinario di fino alla mensilità di agosto 2025; Per_1
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese legali. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 17 dicembre 2025. La Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Laura MARRANI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Casalecchio di Reno (BO), Via del Lavoro n. 67,
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << scioglimento del matrimonio >>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11 dicembre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 1° settembre 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione dell'11 dicembre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio il 3 settembre 2006 a Bologna. Dall'unione è nata il [...]. Per_1 pagina 1 di 4 Lo scioglimento del matrimonio del matrimonio deve essere senz'altro dichiarato. Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dall' udienza di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale dell' 8 marzo 2022 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con decreto di omologa del 31 marzo 2022. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della figlia, nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso che è maggiorenne. Per_1
Invece, essendo la stessa non ancora economicamente autosufficiente, vanno adottate statuizioni in ordine al suo mantenimento ordinario e straordinario Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti le spese legali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata a [...] il Parte_1
13 luglio 1975 e , nato a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio il 3 settembre 2006 a Bologna, atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al N. 429 Parte 1, anno 2006; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) prende atto che le parti hanno dichiarato che abita con la madre e vede il padre Per_1 liberamente;
2) a far data dal deposito del ricorso pone in capo al signor l'obbligo di Parte_2 corrispondere alla signora a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 di Pt_1 ogni mese, a titolo di contributo ordinario per la figlia, la somma di 386,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (prossima rivalutazione marzo 2026); ciò sino a quanto la ragazza non sarà divenuta economicamente autonoma;
tra le spese in oggetto debbono comprendersi tutte quelle necessarie per il soddisfacimento delle esigenze primarie di vita di (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento Per_1 ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
3) a decorrere dalla data di deposito del ricorso dispone che i genitori si facciano carico in ragione del 50% ciascuno delle spese straordinarie sostenute per la ragazza, pagina 2 di 4 previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) Pt_3
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
3) prende atto che per intercorso accordo tra le parti l'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre;
pagina 3 di 4 4) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che le detrazioni fiscali per la figlia a carico, così come le deduzioni per le spese straordinarie sostenute per la medesima spetteranno a entrambi in ragione del 50% ciascuno, salvo diverso accordo;
5) prende atto che le parti hanno dichiarato di aver regolato tra loro ogni pendenza economica e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro ad eccezione del mancato versamento da parte del signor dell'aumento ISTAT sull'assegno dovuto Parte_2 per il mantenimento ordinario di fino alla mensilità di agosto 2025; Per_1
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese legali. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 17 dicembre 2025. La Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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