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Decreto 12 marzo 2025
Decreto 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, decreto 12/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2469/2024 Procedimenti Speciali Sommari
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
PROCEDIMENTO DI INTIMAZIONE DI SFRATTO PER MOROSITA' CON CONTESTUALE CITAZIONE PER LA CONVALIDA E ISTANZA DI RILASCIO DI DECRETO INGIUNTIVO ex art. 657 e segg. c.p.c. Causa civile tra
, con l'avv. Zanoni Francesca Parte_1
Parte attrice intimante v/
, con l'avv. Masè Nicola Controparte_1 Parte convenuta intimata
* * * Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dr. Alessandro Sigillo, designato alla trattazione del procedimento per convalida di sfratto per morosità sopra evidenziato, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 11.03.2025 pronuncia il seguente
DECRETO INGIUNTIVO
- ai sensi dell'art. 641 c.p.c. -
Il Giudice, letti gli atti del procedimento epigrafato;
rilevato che, con atto d'intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida dello sfratto, parte intimante chiedeva, altresì, l'emissione d'ingiunzione di pagamento delle somme dovute dalla parte intimata e meglio specificate nel verbale d'udienza di data 11.03.2025; ritenuta infondata l'opposizione formulata dalla parte intimata;
preso atto della persistenza della morosità (come risultante dai verbali di causa in atti); ritenuto
- che il credito sia certo, liquido ed esigibile;
- che ricorrano i presupposti di cui all'art. 633 e ss. c.p.c.;
- che ricorrono i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c.; ingiunge in danno della parte convenuta intimata come in atti generalizzata, Controparte_1 rappresentata e difesa, a favore della parte attrice intimante Parte_1 come in atti generalizzata, rappresentata, e difesa,
il pagamento
- della somma complessiva dovuta pari a € 18.436,54 per canoni di locazione e spese condominiali dovuti e non corrisposti;
- delle somme eventualmente dovute per gli ulteriori canoni di locazione e/o oneri accessori maturati e maturandi sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile;
- delle somme dovute a titolo di interessi legali maturati e maturandi sulle superiori somme da ciascuna scadenza al saldo effettivo, oltre alla rivalutazione monetaria;
- delle eventuali ulteriori spese occorrende, in forza di legge o di contratto, sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile;
- delle spese della procedura di sfratto pari a € 1.293,00 per competenze, oltre al rimborso integrale di anticipazioni, e oltre spese forfettarie, IVA e C.N.P.A. se dovute come per legge, ove non ancora corrisposte.
Il Giudice, visto il D.M. 55/2014 e la relativa tabella;
rilevato che ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 55/2014 “…Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”; rilevato che l'attività monitoria si è risolta in una mera richiesta di rilascio del decreto ingiuntivo contenuta all'interno dello stesso atto di intimazione di sfratto per morosità; rilevato che l'attività di studio, istruttoria e conclusiva è coincisa con la medesima attività svolta per il procedimento di convalida;
ritenuto di giustizia, per le motivazioni sopra indicate, ridurre l'importo indicato nella tabella allegata al sopracitato Decreto Ministeriale del 50%; condanna parte intimata a pagare alla parte intimante l'ulteriore somma di € 270,00 oltre oneri accessori per la fase monitoria;
avverte parte intimata che, ai sensi dell'articolo 641 c.p.c., potrà presentare opposizione, entro 40 giorni dalla sua notificazione, e che in difetto di opposizione esso diverrà definitivamente esecutivo.
Si dichiara la presente ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva.
Trento, 11.03.2025 Il Giudice
dr. Alessandro Sigillo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
PROCEDIMENTO DI INTIMAZIONE DI SFRATTO PER MOROSITA' CON CONTESTUALE CITAZIONE PER LA CONVALIDA E ISTANZA DI RILASCIO DI DECRETO INGIUNTIVO ex art. 657 e segg. c.p.c. Causa civile tra
, con l'avv. Zanoni Francesca Parte_1
Parte attrice intimante v/
, con l'avv. Masè Nicola Controparte_1 Parte convenuta intimata
* * * Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dr. Alessandro Sigillo, designato alla trattazione del procedimento per convalida di sfratto per morosità sopra evidenziato, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 11.03.2025 pronuncia il seguente
DECRETO INGIUNTIVO
- ai sensi dell'art. 641 c.p.c. -
Il Giudice, letti gli atti del procedimento epigrafato;
rilevato che, con atto d'intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida dello sfratto, parte intimante chiedeva, altresì, l'emissione d'ingiunzione di pagamento delle somme dovute dalla parte intimata e meglio specificate nel verbale d'udienza di data 11.03.2025; ritenuta infondata l'opposizione formulata dalla parte intimata;
preso atto della persistenza della morosità (come risultante dai verbali di causa in atti); ritenuto
- che il credito sia certo, liquido ed esigibile;
- che ricorrano i presupposti di cui all'art. 633 e ss. c.p.c.;
- che ricorrono i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c.; ingiunge in danno della parte convenuta intimata come in atti generalizzata, Controparte_1 rappresentata e difesa, a favore della parte attrice intimante Parte_1 come in atti generalizzata, rappresentata, e difesa,
il pagamento
- della somma complessiva dovuta pari a € 18.436,54 per canoni di locazione e spese condominiali dovuti e non corrisposti;
- delle somme eventualmente dovute per gli ulteriori canoni di locazione e/o oneri accessori maturati e maturandi sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile;
- delle somme dovute a titolo di interessi legali maturati e maturandi sulle superiori somme da ciascuna scadenza al saldo effettivo, oltre alla rivalutazione monetaria;
- delle eventuali ulteriori spese occorrende, in forza di legge o di contratto, sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile;
- delle spese della procedura di sfratto pari a € 1.293,00 per competenze, oltre al rimborso integrale di anticipazioni, e oltre spese forfettarie, IVA e C.N.P.A. se dovute come per legge, ove non ancora corrisposte.
Il Giudice, visto il D.M. 55/2014 e la relativa tabella;
rilevato che ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 55/2014 “…Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”; rilevato che l'attività monitoria si è risolta in una mera richiesta di rilascio del decreto ingiuntivo contenuta all'interno dello stesso atto di intimazione di sfratto per morosità; rilevato che l'attività di studio, istruttoria e conclusiva è coincisa con la medesima attività svolta per il procedimento di convalida;
ritenuto di giustizia, per le motivazioni sopra indicate, ridurre l'importo indicato nella tabella allegata al sopracitato Decreto Ministeriale del 50%; condanna parte intimata a pagare alla parte intimante l'ulteriore somma di € 270,00 oltre oneri accessori per la fase monitoria;
avverte parte intimata che, ai sensi dell'articolo 641 c.p.c., potrà presentare opposizione, entro 40 giorni dalla sua notificazione, e che in difetto di opposizione esso diverrà definitivamente esecutivo.
Si dichiara la presente ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva.
Trento, 11.03.2025 Il Giudice
dr. Alessandro Sigillo