TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 24/06/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2881/2022 SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di pace dott.ssa Marianna Barlati ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 2881/2022 promossa da:
( ) elettivamente domiciliato in Roma, viale Parte_1 C.F._1 Umberto Tupini n. 96 presso lo studio degli avv.ti Gaetano Russo e Giuliana Possenti che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
-attore-
e
ERGASIA APPALTI A.R.L. (P.I. elettivamente domiciliata in Roma, via F. De P.IVA_1 Sanctis n. 4 presso lo studio dell'avv. Luca D'Amico che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
-convenuta-
avente ad oggetto: contratto di appalto. conclusioni: come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Occorre premettere che la motivazione della presente sentenza sarà redatta, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/2009 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto, il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente, tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”. Pertanto, le questioni non trattate, non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica, da quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., traeva in giudizio al fine Parte_1 Parte_2 di ottenere sentenza declaratoria di risoluzione del contratto di appalto stipulato inter partes in data
24.2.2022 e, per l'effetto, sentire condannare la resistente alla restituzione degli importi anticipati pari ad euro 7.300,00 oltre al risarcimento dei danni per il mancato utilizzo dell'immobile oggetto delle pagina 1 di 4 opere di ristrutturazione, dal mese di giugno 2012, quantificato equitativamente in euro 4.000,00 o nella somma maggiore o minore di giustizia. Vinte le spese legali.
Nello specifico, il ricorrente deduceva:
1) di aver stipulato, in data 24.02.2022, con la un contratto di appalto per la Parte_2 ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà sito in Nepi (VT), viale Tommaso Albinoni n. 2/E, al convenuto prezzo di euro 52.000,00 (I.V.A. inclusa al 10%) che prevedeva, per l'importo di euro
26.000,00, la detrazione fiscale di cui all'art. 16-bis comma 1 lettera a) e b) del , con lo sconto di CP_1 fattura, ai sensi dell'art. 121 legge 77 del 17.07.2020;
2) di aver corrisposto alla ditta appaltatrice, contestualmente alla sottoscrizione di detto contratto, un acconto di euro 5.200,00 con sconto in fattura ai sensi dell'art. 16 bis legge 917782 TUIR dopo un precedente acconto di euro 2.100,00 in favore del Direttore dei Lavori geom. Controparte_2
[...]
3) di aver concordato, quale data d'inizio lavori, quella del 21.03.2022 e di fine lavori, quella del
30.06.2022;
4) che nel giugno 2022, i lavori non erano stati ancora iniziati, sicchè egli aveva chiesto, tramite racc.
a.r. alla ditta appaltatrice di eseguire almeno una parte dei lavori appaltati, per l'equivalente delle somme già corrisposta pari ad euro 5.200,00;
5) che con pec del 14 luglio 2022 poiché la missiva era rimasta inevasa, il ricorrente aveva inviato una diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.;
6) che con e-mail del 21.07.2022 la società appaltatrice, a fronte dell'atto di diffida proponeva una rescissione in bonis del contratto de quo, per il mancato verificarsi delle condizioni inerenti la cessione del credito fiscale e la stipula di un nuovo contratto d'appalto con credito d'imposta a favore dello stesso committente;
7) che con e-mail del 26.07.2022, il committente comunicava la volontà di non aderire alla stipula del nuovo contratto d'appalto in quanto contenente condizioni peggiorative rispetto all'originario ed insisteva per l'adempimento parziale ossia per l'esecuzione dei lavori pari all'importo già corrisposto.
A fronte della mancata esecuzione di alcuna opera, parte committente introitava il presente giudizio, previa instaurazione del procedimento di negoziazione assistita.
Si costituiva in giudizio la società appaltatrice che chiedeva il rigetto delle domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto, affermando di non essere incorsa in alcuna forma di inadempimento e di aver eseguito, parte dei lavori appaltati, per l'importo di euro 15.000,00, ben superiore all'importo già corrisposto di euro 5.200,00 come da foto versate in atti.
pagina 2 di 4 Disposto il mutamento del rito e concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., la causa veniva direttamente inviata per la precisazione delle conclusioni stante l'inammissibilità delle prove testimoniali articolate da parte attrice. Venivano, pertanto, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. in esito alla scadenza dei quali, la causa veniva trattenuta in decisione.
2. La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, formulata da parte attrice, è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Parte attrice ha chiesto dichiararsi l'avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta e spiegato la correlata azione del conseguente risarcimento del danno sulla base dell'avvenuta sospensione dei lavori da parte della stessa. Tutto ciò premesso e venendo al merito della causa, è pacifico tra le parti che, queste ultime avevano stipulato, in data 24.02.2022 un contratto di appalto con cui la si era impegnata ad eseguire una serie di opere nell'immobile di Parte_2 proprietà dell'attore, al prezzo complessivo di € 52.000,00 IVA inclusa il cui pagamento avrebbe dovuto avvenire, per l'importo di euro 26.000,00, tramite cessione del credito fiscale ex art. 121 d.l. n.
34/2020, da realizzarsi mediante c.d. sconto in fattura.
Orbene, dall'esame della documentazione versata in atti emerge chiaramente che le parti hanno sospeso e poi dismesso, concordemente, l'esecuzione del contratto, stante l'impossibilità di perseguire la concordata cessione del credito per il blocco delle relative liquidazioni da parte degli istituti bancari.
Infatti,
In definitiva, quindi, il contratto de quo, si è risolto, non già per l'inadempimento della ditta appaltatrice bensì, si è sciolto, per mutuo consenso (o mutuo dissenso che dir si voglia).
Infatti, alla diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. datata 14 luglio 2022 ( doc. n. 6 allegato al ricorso), ha fatto seguito la e-mail del 21 luglio 2022 inviata dal rag. all'attore, per conto Controparte_3 della società appaltatrice, da cui si evince la concordata “rescissione in bonis” a causa del “blocco di liquidazione delle relative cessioni di credito” ( successivo doc. n. 7) e l'adesione, in risposta, del difensore dell'attore avv. Gaetano Russo “Nel merito, il mio assistito si trova d'accordo nella rescissione del contratto di appalto per le ragioni da lei evidenziate nel punto 1 della Sua comunicazione” ossia, appunto, il blocco delle liquidazioni delle cessioni di credito (successivo doc. n.
8). D'altronde, che i lavori siano stati concordemente “fermati” per tale motivazione, è confermato anche dalla dichiarazione versata in atti e resa dal Direttore dei Lavori, geom. che menziona CP_2
“la difficoltà di cessione dei crediti” e la conseguente decisione condivisa di “fermare i lavori” ad esclusione di piccoli interventi relativi al pavimento e battiscopa al p. primo, spostamento di porte e camino al p. terra fermo restando i materiali per le altre opere previste già approvvigionate dall'impresa, in attesa di essere posate ( doc. n. allegato al ricorso introduttivo). pagina 3 di 4 Il rigetto della domanda volta ad accertare l'intervenuta risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento della società appaltatrice, formulata dall'attore, comporta il rigetto delle domande di condanna della parte convenuta al pagamento, in via restitutoria, della somma di euro 7.300,00 ed in via risarcitoria, della somma di euro 4.000,00.
Tanto più che le opere eseguite (incluse le spese di progettazione ed i materiali acquistati dall'impresa) sono state quantificate dal direttore dei lavori geom. in euro 15.000,00 oltre IVA;
di tale CP_2 valutazione, resa da un soggetto terzo, incaricato peraltro dal committente e non già dalla ditta appaltatrice, non v'è motivo di dubitare.
Per concludere, quindi, parte attrice non ha fornito alcuna prova dell'asserito inadempimento della parte convenuta né della gravità dello stesso né si è premurata, prima di affidare l'incarico, per la prosecuzione dei lavori ad altra ditta, di introdurre giudizio di ATP al fine di fotografare lo stato dei luoghi al momento dell'interruzione dei lavori. Né, la relativa prova potrebbe essere acquisita ammettendo i capitoli di prova orale, articolati da parte attrice nella memoria ex art. 183 comma VI
c.p.c. n. 2 in quanto generici e non rilevanti ai fini del decidere.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificato dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi processuali (ad eccezione di quella istruttoria, da liquidarsi ai minimi per via della mancata ammissione di prove orali) con riferimento allo scaglione di riferimento da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00 e vanno distratte a favore del difensore della società convenuta dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Viterbo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 Parte_2 anche istruttoria, disattesa, cosi' dispone:
- Rigetta la domanda;
- Condanna alla refusione delle spese di lite nei confronti di Parte_1 Parte_2 che liquida in complessive euro 4.237,00 per compensi oltre accessori e spese generali
[...] (15%), da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Luca D'Amico.
Cosi deciso in Viterbo 24.06.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Marianna Barlati
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di pace dott.ssa Marianna Barlati ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 2881/2022 promossa da:
( ) elettivamente domiciliato in Roma, viale Parte_1 C.F._1 Umberto Tupini n. 96 presso lo studio degli avv.ti Gaetano Russo e Giuliana Possenti che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
-attore-
e
ERGASIA APPALTI A.R.L. (P.I. elettivamente domiciliata in Roma, via F. De P.IVA_1 Sanctis n. 4 presso lo studio dell'avv. Luca D'Amico che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
-convenuta-
avente ad oggetto: contratto di appalto. conclusioni: come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Occorre premettere che la motivazione della presente sentenza sarà redatta, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/2009 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto, il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente, tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”. Pertanto, le questioni non trattate, non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica, da quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., traeva in giudizio al fine Parte_1 Parte_2 di ottenere sentenza declaratoria di risoluzione del contratto di appalto stipulato inter partes in data
24.2.2022 e, per l'effetto, sentire condannare la resistente alla restituzione degli importi anticipati pari ad euro 7.300,00 oltre al risarcimento dei danni per il mancato utilizzo dell'immobile oggetto delle pagina 1 di 4 opere di ristrutturazione, dal mese di giugno 2012, quantificato equitativamente in euro 4.000,00 o nella somma maggiore o minore di giustizia. Vinte le spese legali.
Nello specifico, il ricorrente deduceva:
1) di aver stipulato, in data 24.02.2022, con la un contratto di appalto per la Parte_2 ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà sito in Nepi (VT), viale Tommaso Albinoni n. 2/E, al convenuto prezzo di euro 52.000,00 (I.V.A. inclusa al 10%) che prevedeva, per l'importo di euro
26.000,00, la detrazione fiscale di cui all'art. 16-bis comma 1 lettera a) e b) del , con lo sconto di CP_1 fattura, ai sensi dell'art. 121 legge 77 del 17.07.2020;
2) di aver corrisposto alla ditta appaltatrice, contestualmente alla sottoscrizione di detto contratto, un acconto di euro 5.200,00 con sconto in fattura ai sensi dell'art. 16 bis legge 917782 TUIR dopo un precedente acconto di euro 2.100,00 in favore del Direttore dei Lavori geom. Controparte_2
[...]
3) di aver concordato, quale data d'inizio lavori, quella del 21.03.2022 e di fine lavori, quella del
30.06.2022;
4) che nel giugno 2022, i lavori non erano stati ancora iniziati, sicchè egli aveva chiesto, tramite racc.
a.r. alla ditta appaltatrice di eseguire almeno una parte dei lavori appaltati, per l'equivalente delle somme già corrisposta pari ad euro 5.200,00;
5) che con pec del 14 luglio 2022 poiché la missiva era rimasta inevasa, il ricorrente aveva inviato una diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.;
6) che con e-mail del 21.07.2022 la società appaltatrice, a fronte dell'atto di diffida proponeva una rescissione in bonis del contratto de quo, per il mancato verificarsi delle condizioni inerenti la cessione del credito fiscale e la stipula di un nuovo contratto d'appalto con credito d'imposta a favore dello stesso committente;
7) che con e-mail del 26.07.2022, il committente comunicava la volontà di non aderire alla stipula del nuovo contratto d'appalto in quanto contenente condizioni peggiorative rispetto all'originario ed insisteva per l'adempimento parziale ossia per l'esecuzione dei lavori pari all'importo già corrisposto.
A fronte della mancata esecuzione di alcuna opera, parte committente introitava il presente giudizio, previa instaurazione del procedimento di negoziazione assistita.
Si costituiva in giudizio la società appaltatrice che chiedeva il rigetto delle domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto, affermando di non essere incorsa in alcuna forma di inadempimento e di aver eseguito, parte dei lavori appaltati, per l'importo di euro 15.000,00, ben superiore all'importo già corrisposto di euro 5.200,00 come da foto versate in atti.
pagina 2 di 4 Disposto il mutamento del rito e concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., la causa veniva direttamente inviata per la precisazione delle conclusioni stante l'inammissibilità delle prove testimoniali articolate da parte attrice. Venivano, pertanto, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. in esito alla scadenza dei quali, la causa veniva trattenuta in decisione.
2. La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, formulata da parte attrice, è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Parte attrice ha chiesto dichiararsi l'avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta e spiegato la correlata azione del conseguente risarcimento del danno sulla base dell'avvenuta sospensione dei lavori da parte della stessa. Tutto ciò premesso e venendo al merito della causa, è pacifico tra le parti che, queste ultime avevano stipulato, in data 24.02.2022 un contratto di appalto con cui la si era impegnata ad eseguire una serie di opere nell'immobile di Parte_2 proprietà dell'attore, al prezzo complessivo di € 52.000,00 IVA inclusa il cui pagamento avrebbe dovuto avvenire, per l'importo di euro 26.000,00, tramite cessione del credito fiscale ex art. 121 d.l. n.
34/2020, da realizzarsi mediante c.d. sconto in fattura.
Orbene, dall'esame della documentazione versata in atti emerge chiaramente che le parti hanno sospeso e poi dismesso, concordemente, l'esecuzione del contratto, stante l'impossibilità di perseguire la concordata cessione del credito per il blocco delle relative liquidazioni da parte degli istituti bancari.
Infatti,
In definitiva, quindi, il contratto de quo, si è risolto, non già per l'inadempimento della ditta appaltatrice bensì, si è sciolto, per mutuo consenso (o mutuo dissenso che dir si voglia).
Infatti, alla diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. datata 14 luglio 2022 ( doc. n. 6 allegato al ricorso), ha fatto seguito la e-mail del 21 luglio 2022 inviata dal rag. all'attore, per conto Controparte_3 della società appaltatrice, da cui si evince la concordata “rescissione in bonis” a causa del “blocco di liquidazione delle relative cessioni di credito” ( successivo doc. n. 7) e l'adesione, in risposta, del difensore dell'attore avv. Gaetano Russo “Nel merito, il mio assistito si trova d'accordo nella rescissione del contratto di appalto per le ragioni da lei evidenziate nel punto 1 della Sua comunicazione” ossia, appunto, il blocco delle liquidazioni delle cessioni di credito (successivo doc. n.
8). D'altronde, che i lavori siano stati concordemente “fermati” per tale motivazione, è confermato anche dalla dichiarazione versata in atti e resa dal Direttore dei Lavori, geom. che menziona CP_2
“la difficoltà di cessione dei crediti” e la conseguente decisione condivisa di “fermare i lavori” ad esclusione di piccoli interventi relativi al pavimento e battiscopa al p. primo, spostamento di porte e camino al p. terra fermo restando i materiali per le altre opere previste già approvvigionate dall'impresa, in attesa di essere posate ( doc. n. allegato al ricorso introduttivo). pagina 3 di 4 Il rigetto della domanda volta ad accertare l'intervenuta risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento della società appaltatrice, formulata dall'attore, comporta il rigetto delle domande di condanna della parte convenuta al pagamento, in via restitutoria, della somma di euro 7.300,00 ed in via risarcitoria, della somma di euro 4.000,00.
Tanto più che le opere eseguite (incluse le spese di progettazione ed i materiali acquistati dall'impresa) sono state quantificate dal direttore dei lavori geom. in euro 15.000,00 oltre IVA;
di tale CP_2 valutazione, resa da un soggetto terzo, incaricato peraltro dal committente e non già dalla ditta appaltatrice, non v'è motivo di dubitare.
Per concludere, quindi, parte attrice non ha fornito alcuna prova dell'asserito inadempimento della parte convenuta né della gravità dello stesso né si è premurata, prima di affidare l'incarico, per la prosecuzione dei lavori ad altra ditta, di introdurre giudizio di ATP al fine di fotografare lo stato dei luoghi al momento dell'interruzione dei lavori. Né, la relativa prova potrebbe essere acquisita ammettendo i capitoli di prova orale, articolati da parte attrice nella memoria ex art. 183 comma VI
c.p.c. n. 2 in quanto generici e non rilevanti ai fini del decidere.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificato dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi processuali (ad eccezione di quella istruttoria, da liquidarsi ai minimi per via della mancata ammissione di prove orali) con riferimento allo scaglione di riferimento da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00 e vanno distratte a favore del difensore della società convenuta dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Viterbo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 Parte_2 anche istruttoria, disattesa, cosi' dispone:
- Rigetta la domanda;
- Condanna alla refusione delle spese di lite nei confronti di Parte_1 Parte_2 che liquida in complessive euro 4.237,00 per compensi oltre accessori e spese generali
[...] (15%), da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Luca D'Amico.
Cosi deciso in Viterbo 24.06.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Marianna Barlati
pagina 4 di 4