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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/04/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2754/2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 17 aprile 2025, su richiesta di parte, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 2754 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. rappresentato e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. TOVOLI LEONARDO e dall'Avv. GANCI FABIO;
Avv. MICELI WALTER;
Avv. ZAMPIERI NICOLA;
Avv. RINALDI GIOVANNI, con domicilio eletto VIALE CARDUCCI 3 LIVORNO
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: pubblico impiego- retribuzione- personale scuola – riconoscimento diritto della Carta del docente Conclusioni: COME IN ATTI.
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 07/08/2024 ha Parte_1 convenuto a giudizio il chiedendo al Tribunale, accertato e Controparte_2 dichiarato il proprio diritto a ricevere il corrispettivo della Carta del Docente pari a € 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio a tempo determinato, condannare il al pagamento in suo favore della somma di € Controparte_2 500,00 per il servizio prestato a tempo determinato negli a. s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e professionale subito.
In fatto ha dedotto di essere docente a tempo determinato, di avere prestato servizio in favore dell'Amministrazione, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici suddetti senza che gli fosse attribuita la cd. Carta del docente.
In diritto, a sostegno della propria domanda, la parte ricorrente ha affermato la natura discriminatoria del mancato riconoscimento della Carta del docente ai docenti assunti a tempo determinato, stante l'identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai docenti di ruolo, per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18/03/1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28/06/1999, dell' art. 10 della Carta Sociale Europea, dell'art. 14 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ha richiamato gli argomenti di cui alle pronunce del Consiglio di Stato sent. n. 1842/2022 e della Corte di Giustizia sesta sezione ordinanza del 18/05/2022, nonché copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità.
Il , ritualmente citato, è rimasto contumace. Controparte_3
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.
2. - Risulta ex actis che il ricorrente ha svolto attività di docenza in supplenza nell' a.s. 2019/2020 – contratto dall'11.09.19 al 30.06.20, 12 ore settimanali su posto normale presso l'IPSIA “G. Marconi” in Prato (PO) – PORI010006, con completamento in pari data presso l'I.S: “C. Livi” in Prato (PO) – POIS00300C; nell' a.s. 2020/2021 in forza di contratto dal 25.09.20 al 31.08.21, orario completo su posto normale presso l'Istituto Superiore “Benvenuto Cellini” in Firenze;
nell'a.s. 2021/2022 in forza di contratto dall'8.09.21 al 31.08.22, orario completo su posto normale presso l'Istituto Superiore “Alberti-Dante” in Firenze;
nell'a.s. 2022/2023 in forza di contratto dal 6.09.22 al 30.06.23, 8 ore settimanali su posto normale presso l'Istituto Superiore
“Alberti-Dante” in Firenze, con completamento mediante n . 5 contratti dal 17.10.22 al 10.6.23, senza soluzione di continuità per complessivi 225 giorni di servizio, 10 ore settimanali su posto di sostegno presso la medesima istituzione scolastica;
infine nell'a.s. 2023/2024, il ricorrente è stato immesso in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.23 presso l'Istituto Superiore “Enriques” in Castelforentino (FI): vedi per tutti lo stato matricolare in all. 1 e contratto a tempo indeterminato in all. 8 della produzione di parte.
___________________________________________________________________ 2
N. 2754/2024 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
A seguito di rinvio pregiudiziale, Corte di Cassazione con sent. n. 29961/2023, alla cui ampia motivazione in tema di comparabilità, incentrata sulla nozione di didattica annua, si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha statuito:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La pronuncia di legittimità ha difatti ritenuto, muovendo dai concetti propri della Corte di Giustizia che, proprio l'obiettivo di politica scolastica ed educativa perseguito dal legislatore, da individuarsi nel sostegno della didattica annua, impedisca che, quando si presenti il medesimo dato temperale, il beneficio formativo sia negato al docente precario che svolga una prestazione lavorativa pienamente comparabile. In forza di detta piena comparabilità ha quindi riconosciuto il beneficio ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali ai sensi dell'art. 4 comma 1 L. n. 124/1999 e fino al termine delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. n. 124/1999.
___________________________________________________________________ 3
N. 2754/2024 Pt_2
Tribunale di Firenze
3. - La fattispecie in esame, con riferimento alla durata degli incarichi, fino al termine delle attività didattiche e alla permanenza interna al sistema delle docenze scolastiche del ricorrente, docente di ruolo, in quanto presupposto per l'adempimento in forma specifica attraverso l'attribuzione della Carta Docente, è ricompresa nei principi di diritto (1 e 2) enunciati dalla Corte di Cassazione cit.
Ciò vale anche con riferimento all'attività docenza svolta nel corso dell'a.s. 2022/2023 mediante plurimi incarichi di supplenza secondo quanto affermato pure da Corte di Cass. n. 29961/2023, con cui è giunta ad affermare la spettanza della Carta docente anche ai docenti non di ruolo titolari di contratti per supplenze fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche, in quanto anche per essi è ravvisabile la connessione temporale, ricavabile da vari indici, che il legislatore ha inteso stabilire tra lo specifico strumento di formazione costituito da detta Carta docente ed il carattere annuale della didattica;
ed infatti “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
Una prestazione pienamente comparabile è stata allora ravvisata per i docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario “rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
Orbene, in tale prospettiva, non vi è ragione per escludere dal novero degli aventi diritto al suddetto beneficio formativo quei docenti, come l'odierno ricorrente, che siano destinatari di incarichi di supplenza temporanea, che si siano protratti nel tempo con riferimento al medesimo istituto, al medesimo insegnamento e alla medesima cattedra e con un orario assimilabile a quello ordinario, sino al termine dell'attività didattica.
4. - La suddetta carta dovrà avere le medesime caratteristiche di quella riconosciuta ai docenti di ruolo, compresi i termini di utilizzo (entro l'anno scolastico successivo a quello di emissione della carta).
L'importo annuo di € 500,00 viene maggiorato da interessi legali o rivalutazione monetaria, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
5. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m., secondo i minimi tariffari comprensivi della maggiorazione per l'utilizzo di tecniche informatiche ed applicata la riduzione ex art. 4, comma 4, per la non complessità della controversia, a contenuto seriale, e per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione su rinvio pregiudiziale.
___________________________________________________________________ 4
N. 2754/2024 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente a percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015; condanna il ad attribuire al ricorrente per gli a. s. 2019/2020, 2020/2021, Controparte_2 2021/2022, 2022/2023 la Carta elettronica del docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 980,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, € 49 per CU, Iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei difensori avv.ti Miceli, Ganci, Zampieri, Rinaldi e Tovoli, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Firenze, il 18/04/2025
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
___________________________________________________________________ 5
N. 2754/2024 R.G.S.L.
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 17 aprile 2025, su richiesta di parte, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 2754 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. rappresentato e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. TOVOLI LEONARDO e dall'Avv. GANCI FABIO;
Avv. MICELI WALTER;
Avv. ZAMPIERI NICOLA;
Avv. RINALDI GIOVANNI, con domicilio eletto VIALE CARDUCCI 3 LIVORNO
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: pubblico impiego- retribuzione- personale scuola – riconoscimento diritto della Carta del docente Conclusioni: COME IN ATTI.
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 07/08/2024 ha Parte_1 convenuto a giudizio il chiedendo al Tribunale, accertato e Controparte_2 dichiarato il proprio diritto a ricevere il corrispettivo della Carta del Docente pari a € 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio a tempo determinato, condannare il al pagamento in suo favore della somma di € Controparte_2 500,00 per il servizio prestato a tempo determinato negli a. s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e professionale subito.
In fatto ha dedotto di essere docente a tempo determinato, di avere prestato servizio in favore dell'Amministrazione, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici suddetti senza che gli fosse attribuita la cd. Carta del docente.
In diritto, a sostegno della propria domanda, la parte ricorrente ha affermato la natura discriminatoria del mancato riconoscimento della Carta del docente ai docenti assunti a tempo determinato, stante l'identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai docenti di ruolo, per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18/03/1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28/06/1999, dell' art. 10 della Carta Sociale Europea, dell'art. 14 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ha richiamato gli argomenti di cui alle pronunce del Consiglio di Stato sent. n. 1842/2022 e della Corte di Giustizia sesta sezione ordinanza del 18/05/2022, nonché copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità.
Il , ritualmente citato, è rimasto contumace. Controparte_3
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.
2. - Risulta ex actis che il ricorrente ha svolto attività di docenza in supplenza nell' a.s. 2019/2020 – contratto dall'11.09.19 al 30.06.20, 12 ore settimanali su posto normale presso l'IPSIA “G. Marconi” in Prato (PO) – PORI010006, con completamento in pari data presso l'I.S: “C. Livi” in Prato (PO) – POIS00300C; nell' a.s. 2020/2021 in forza di contratto dal 25.09.20 al 31.08.21, orario completo su posto normale presso l'Istituto Superiore “Benvenuto Cellini” in Firenze;
nell'a.s. 2021/2022 in forza di contratto dall'8.09.21 al 31.08.22, orario completo su posto normale presso l'Istituto Superiore “Alberti-Dante” in Firenze;
nell'a.s. 2022/2023 in forza di contratto dal 6.09.22 al 30.06.23, 8 ore settimanali su posto normale presso l'Istituto Superiore
“Alberti-Dante” in Firenze, con completamento mediante n . 5 contratti dal 17.10.22 al 10.6.23, senza soluzione di continuità per complessivi 225 giorni di servizio, 10 ore settimanali su posto di sostegno presso la medesima istituzione scolastica;
infine nell'a.s. 2023/2024, il ricorrente è stato immesso in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.23 presso l'Istituto Superiore “Enriques” in Castelforentino (FI): vedi per tutti lo stato matricolare in all. 1 e contratto a tempo indeterminato in all. 8 della produzione di parte.
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N. 2754/2024 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
A seguito di rinvio pregiudiziale, Corte di Cassazione con sent. n. 29961/2023, alla cui ampia motivazione in tema di comparabilità, incentrata sulla nozione di didattica annua, si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha statuito:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La pronuncia di legittimità ha difatti ritenuto, muovendo dai concetti propri della Corte di Giustizia che, proprio l'obiettivo di politica scolastica ed educativa perseguito dal legislatore, da individuarsi nel sostegno della didattica annua, impedisca che, quando si presenti il medesimo dato temperale, il beneficio formativo sia negato al docente precario che svolga una prestazione lavorativa pienamente comparabile. In forza di detta piena comparabilità ha quindi riconosciuto il beneficio ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali ai sensi dell'art. 4 comma 1 L. n. 124/1999 e fino al termine delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. n. 124/1999.
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N. 2754/2024 Pt_2
Tribunale di Firenze
3. - La fattispecie in esame, con riferimento alla durata degli incarichi, fino al termine delle attività didattiche e alla permanenza interna al sistema delle docenze scolastiche del ricorrente, docente di ruolo, in quanto presupposto per l'adempimento in forma specifica attraverso l'attribuzione della Carta Docente, è ricompresa nei principi di diritto (1 e 2) enunciati dalla Corte di Cassazione cit.
Ciò vale anche con riferimento all'attività docenza svolta nel corso dell'a.s. 2022/2023 mediante plurimi incarichi di supplenza secondo quanto affermato pure da Corte di Cass. n. 29961/2023, con cui è giunta ad affermare la spettanza della Carta docente anche ai docenti non di ruolo titolari di contratti per supplenze fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche, in quanto anche per essi è ravvisabile la connessione temporale, ricavabile da vari indici, che il legislatore ha inteso stabilire tra lo specifico strumento di formazione costituito da detta Carta docente ed il carattere annuale della didattica;
ed infatti “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
Una prestazione pienamente comparabile è stata allora ravvisata per i docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario “rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
Orbene, in tale prospettiva, non vi è ragione per escludere dal novero degli aventi diritto al suddetto beneficio formativo quei docenti, come l'odierno ricorrente, che siano destinatari di incarichi di supplenza temporanea, che si siano protratti nel tempo con riferimento al medesimo istituto, al medesimo insegnamento e alla medesima cattedra e con un orario assimilabile a quello ordinario, sino al termine dell'attività didattica.
4. - La suddetta carta dovrà avere le medesime caratteristiche di quella riconosciuta ai docenti di ruolo, compresi i termini di utilizzo (entro l'anno scolastico successivo a quello di emissione della carta).
L'importo annuo di € 500,00 viene maggiorato da interessi legali o rivalutazione monetaria, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
5. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m., secondo i minimi tariffari comprensivi della maggiorazione per l'utilizzo di tecniche informatiche ed applicata la riduzione ex art. 4, comma 4, per la non complessità della controversia, a contenuto seriale, e per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione su rinvio pregiudiziale.
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Tribunale di Firenze
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente a percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015; condanna il ad attribuire al ricorrente per gli a. s. 2019/2020, 2020/2021, Controparte_2 2021/2022, 2022/2023 la Carta elettronica del docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 980,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, € 49 per CU, Iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei difensori avv.ti Miceli, Ganci, Zampieri, Rinaldi e Tovoli, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Firenze, il 18/04/2025
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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N. 2754/2024 R.G.S.L.